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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Corso di formazione e aggiornamento 5 sabati ore 9-13 dal 4 maggio al 1°giugno CORNUDA RESANA CASTELFRANCO VENETO.

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1 AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Corso di formazione e aggiornamento 5 sabati ore 9-13 dal 4 maggio al 1°giugno CORNUDA RESANA CASTELFRANCO VENETO

2 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (Approvata il 22 dicembre pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2004, n.14) IN VIGORE DAL 19 MARZO 2004

3 Legge 6 del 9 gennaio 2004 la più rilevante innovazione
sia dal punto di vista formale che sostanziale tra quelle introdotte nel libro I del Codice Civile dopo la grande riforma del diritto di famiglia del 1975.

4 IL LUNGO CAMMINO DELLA LEGGE 6/2004
La legge n. 6/2004, entrata in vigore il 19 marzo del 2004 può essere considerata come il punto di approdo di un movimento di pensiero che, a partire dagli anni 80, a ridosso dall’approvazione della legge 180 concernente la riforma psichiatrica sul versante pubblicistico, ha visto un gruppo di giuristi civilisti (Prof.Cendon, prof. Pescara) dar vita ad un dibattito dottrinario che analizza e critica la disciplina adottata dal codice del ‘42 tutta appiattita sul modello dell’interdizione, denunciandone con forza inadeguatezze, lacune, contraddizioni ed ipocrisie.

5 STUDI E DIBATTITI Talvolta le proposte suggerivano di realizzare un rifacimento della normativa sull’incapacità comprendendo il ripudio definitivo dell’interdizione, (come già fatto nelle legislazioni dei principali paesi europei) altre più moderate chiedevano l’aggiunta della nuova figura alle preesistenti. Il dibattito e il ventaglio di proposte hanno ben presto oltrepassato il recinto della discussione accademica trovando ampi riscontri presso medici, avvocati, operatori dei servizi sociali e soprattutto associazioni di famiglie. Tutti chiedevano a gran voce che si desse avvio con urgenza ad una riforma del sistema.

6 FINALMENTE LA LEGGE Abbiamo dovuto attendere tre legislature per raggiungere l’accordo bipartisan che nel dicembre del 2004 con un ritardo colpevole approvò il disegno di legge. Si è data risposta a richieste assai significative: eliminare ogni forma di mortificante esclusione laddove questa si rilevi in concreto sproporzionata o inutile o addirittura dannosa, valorizzare le facoltà che possono residuare al disabile psichico tutelare altre innumerevoli disabilità coprendo definitivamente un vuoto legislativo

7 SI CAMBIA… Infatti l'art.414 del C.C. prima della nuova legge
prevedeva: "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti", escludeva dalla tutela tutti quei soggetti parzialmente abili (che perciò non godevano di alcuna forma di protezione preventiva). la normativa prevedeva una procedura lunga, onerosa e con limitazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona.

8 OGGI Ora, il procedimento giudiziario, per l'ottenimento dell'Amministratore di Sostegno è semplificato, gratuito e valorizza le facoltà che possono residuare al disabile; viene messo in rilievo il valore della persona umana non più vista nell'ottica dell'incapacità, ma nella sua limitata capacità; cessano i presupposti della "negotiorum gestio" e un certo “non diritto” che esce di scena.

9 LEGGE PROFONDAMENTE INNOVATIVA
per quanto riguarda gli strumenti con cui il diritto privato si rapporta alla condizione dei soggetti deboli, portatori di disabilità psichiche o anche, più in generale, di altre menomazioni.

10 FINALITÀ DELLA LEGGE tutelare con la minore limitazione possibile
della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

11 A differenza dell'interdizione
L’amministrazione di sostegno non prevede l'amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma un intervento mirato, che potremmo definire “ortopedico”, di sostegno calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole.

12 A differenza dell'inabilitazione
l'A.d.S. non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale. Il curatore dell'inabilitato, a dispetto del nome, non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione.

13 CONFRONTO VISIVO A.D.S. / INTERDIZIONE INTERDIZIONE
Tendenziale cancellazione dell’autonomia del soggetto PROVVEDIMENTO (SENTENZA) Non modificabile, difficoltà di revoca, non modulabilità, spersonalizzazione AREA DI AUTONOMIA COMPRESSIONE AZZERAMENTO della capacità/potenziale individuale CARENZA DI AUTONOMIA

14 CONFRONTO VISIVO A.D.S. / INTERDIZIONE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
PROVVEDIMENTO (DECRETO GIUDICE TUTELARE) REVOCABILE, MODULABILE, ARTICOLABILE,PERSONALIZZATOPROROGABILE AREA DI AUTONOMIA ESPANSIONE TENDENZIALE DELLA SFERA DI AUTONOMIA DELLA PERSONA CARENZA DI AUTONOMIA

15 No all’interdizione Il Nuovo Istituto nasce proprio dall'esigenza di trovare un'alternativa più duttile ed empirica all'interdizione, considerata misura troppo rigida e "totalizzante", di sapore "manicomiale e istituzionalistico", inutilmente mortificante e priva di valore terapeutico, un relitto storico che il legislatore avrebbe dovuto eliminare, sull'esempio di quanto avvenuto da tempo in altri paesi.

16 ha elaborato una proposta di riforma che prevede:
DE IURE CONDENDO progetto abrogativo dell’interdizione e dell’inabilitazione Il gruppo di lavoro di “Persona e danno” presieduto dal Prof. Cendon dell’Università di Trieste ha elaborato una proposta di riforma che prevede: la soppressione delle due anacronistiche figure giuridiche dell’interdizione e dell’inabilitazione, il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno.

17 Il ricorrente lo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato il coniuge o la persona stabilmente convivente i parenti entro il quarto grado il pubblico ministero i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona: se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno propongono ricorso al G.T. o segnalazione al pubblico ministero. chiunque, in previsione della propria eventuale incapacità, può designare, con atto pubblico, la persona cui andrà conferito l’incarico di A.d.s. La designazione anticipata può riguardare anche più persone in ordine successivo. (art.408 testamento di sostegno)

18 Il ricorso Il ricorso, in carta libera (anche senza avvocato), va presentato al giudice tutelare del luogo in cui la persona da assistere ha la residenza o il domicilio

19 La domanda dovrà contenere
le generalità di chi presenta il ricorso ed il suo rapporto col beneficiando le generalità del soggetto beneficiario il nome ed il recapito dei parenti stretti le ragioni della richiesta l’indicazione delle principali spese ed i bisogni del beneficiando onde prevedere l’importo mensile necessario per sostenerle il nominativo del soggetto indicato come Ads

20 Al ricorso bisogna allegare
documentazione medica approfondita dalla quale risultino le condizioni di salute del beneficiario con particolare riferimento alla sua capacità d’agire e di gestire se stesso e il suo patrimonio documentazione attestante il patrimonio del beneficiario dichiarazione dei parenti stretti lontani sull’adesione al procedimento

21 Fissazione dell’udienza
Il G.T. fissa con decreto l’udienza in cui verrà esaminato il soggetto per il quale si chiede l’Ads. N.B. : Il G.T. effettuerà l’esame presso la dimora del beneficiario solo qualora specifica certificazione medica, da allegarsi al ricorso, attesti l’impossibilità del medesimo di raggiungere il Palazzo di Giustizia.

22 Notifica al beneficiario e ai parenti
La cancelleria provvede a notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al beneficiario Udienza All’udienza fissata il G.T. esaminerà la persona ed effettuerà tutti gli accertamenti che riterrà utili: completata l’istruttoria, emetterà il decreto di nomina e fisserà la data del giuramento. La richiesta di copia conforme del decreto e del giuramento conclude la procedura e, ricevuto il decreto, l’amministratore di sostegno potrà svolgere la sua funzione.

23 Fissazione del giuramento
In udienza il giudice fissa il giorno del giuramento.

24 Richiesta in cancelleria
Il ricorrente richiede copia conforme del decreto e giuramento il cui possesso conferirà la funzione di A.d.s.

25 Il GIUDICE TUTELARE Prima era solo il controllore delle tutele e curatele, non interveniva sullo status delle persone, non aveva potere di istanza ed impulso che la nuova legge gli dà Oggi è lui che disegna le capacità del beneficiario, la ritaglia, la definisce, la estende o la comprime a seconda del progetto che gli viene sottoposto e dell‘obiettivo che questo progetto deve contenere. Modula le limitazioni di capacità, dispone anche d'ufficio gli accertamenti di natura medica si fa garante che l'istituto non venga utilizzato per ridurre la capacità di un soggetto. Autorizza persino quegli atti che nelle tutele e curatele sono affidati al Tribunale, come per le autorizzazioni di cui agli artt C.C.

26 deve sentire personalmente
la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa assume le necessarie informazioni e sente i soggetti di cui all'articolo 406 (coniuge, convivente, parenti entro il IV grado) dispone, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

27 Il giudice tutelare provvede
- entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno - con decreto motivato immediatamente esecutivo

28 Provvedimenti urgenti e amministratore provvisorio
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

29 Il decreto di nomina deve contenere l’indicazione:
delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

30 Se il beneficiando, pur bisognoso di protezione, si oppone all’idea di una tale “intrusione” del diritto, il G.T. dovrà cercare di bilanciare l’interesse alla salvaguardia personale/gestionale da attivare, con il rispetto della volontà profonda dell’interessato, senza abdicare in linea di principio alle necessità di una messa in opera del supporto: si farà la scelta di una privazione delle facoltà gestionali il più possibile limitata.

31 Pubblicità Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno,
il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto.

32 Nel registro delle amministrazioni di sostegno
si devono annotare a cura del cancelliere: 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l’amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d’urgenza; 2) le complete generalità della persona beneficiaria; 3) le complete generalità dell’amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica; 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell’amministrazione di sostegno.

33 Norme applicabili all'amministrazione di sostegno
Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779 Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

34 374. Autorizzazione del giudice tutelare
L’amministratore di sostegno non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare acquistare beni,eccettuati i mobili necessari per l’uso del beneficiario, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio; riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni,salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio; accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni; fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo la cessazione dell’amministrazione di sostegno; promuovere giudizi; salvo che si tratti di denunzie di nuova opera; o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto o di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

35 375. Autorizzazione del giudice tutelare (prima del tribunale)
L’Amministratore di sostegno non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare: alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; fare compromessi e transazioni o accettare concordati

36 376. Vendita di beni Nell’autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all’incanto o a trattativa privata, fissandone in ogni caso il prezzo minimo, dietro presentazione di perizia giurata. Stabilisce il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.

37 377. Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza dell’amministratore o del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa.

38 379. Gratuità - indennità –coadiutore stipendiato
Il compito di amministratore di sostegno è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministra-zione, può assegnare all’ a.d.s. un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, autorizzare l’amministratore di sostegno a farsi coadiuvare nell’amministrazio-ne, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

39 Provvedimento personalizzato
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell‘amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente

40 Revoca dell'amministrazione di sostegno
Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".

41 Impugnazione del decreto del giudice tutelare
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739 c.p.c. Contro il decreto della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione.

42 Concludendo … si può affermare che ogni innovazione non deve essere avversata perché mette in crisi le nostre certezze, ma deve essere accettata come progresso di civiltà. Grazie

43 DELL’AMMINISTRAZIONE
IL BENEFICIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

44 FINALITÀ DELLA LEGGE tutelare con la minore limitazione possibile
della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. 44

45 Chi ne beneficia la persona che, per effetto di una infermità
ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

46 IL BENEFICIARIO Può proporre egli stesso il ricorso (anche se minore, interdetto o inabilitato) Può,in previsione della propria eventuale incapacità, designare, con atto pubblico, la persona cui andrà conferito l’incarico di A.d.s. La designazione anticipata può riguardare anche più persone in ordine successivo. (art.408 testamento di sostegno) Deve essere sentito dal giudice tutelare Può opporsi alla nomina dell’amministratore di sostegno Gli deve essere notificato il decreto di nomina dell’ads Può proporre impugnazione contro il decreto.

47 MALATTIE RELAZIONALI una vasta e indefinita gamma di sofferenze
psicologico-psichiatriche (dal disadattamento al suicidio), psicosomatiche, di dipendenza da sostanze, di stress, di alienazione, di disturbi di comunicazione Il gioco d’azzardo

48 GIOCO D’AZZARDO: PATOLOGIA O VIZIO?
Il disturbo del gioco d’azzardo patologico ed i problemi ad esso correlati sono stati per lungo tempo sottovalutati. Questa tipologia di disturbo era inclusa nell’esclusivo ambito del vizio. Da questo disturbo è colpito circa l’ 1,5 – 3% della popolazione italiana, molto frequentemente già in età adolescenziale.

49 La residenza o il domicilio del beneficiario
determinano la competenza territoriale del Tribunale al cui Giudice Tutelare va presentato il ricorso

50 PROTEGGERE NEL RISPETTO DELLA DIGNITA’ UMANA
Elemento fondante della legge 6/04 è il rispetto della dignità umana, la tutela personalizzata.

51 Effetti dell'amministrazione di sostegno
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. 51

52 Se il beneficiando, pur bisognoso di protezione, si oppone all’idea di una tale “intrusione” del diritto, il G.T. dovrà cercare di bilanciare l’interesse alla salvaguardia personale/gestionale da attivare con il rispetto della volontà profonda dell’interessato, senza abdicare in linea di principio alle necessità di una messa in opera del supporto: si farà la scelta di una privazione delle facoltà gestionali il più possibile limitata.

53 Impugnazione del decreto del giudice tutelare
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739 c.p.c. Contro la sentenza della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione. 53

54 Persone che possono essere interdette
Il maggiore di età e il minore emancipato, in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione 54

55 L’amministratore di sostegno

56 Chi può essere nominato amministratore
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario: la persona designata dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità,mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

57 Può anche essere nominato
(quando il giudice tutelare ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi) anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II (Enti, Associazioni, ecc.), al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo. 57

58 NON possono essere nominati
Gli Operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario 58

59 Doveri dell'amministratore di sostegno
Nello svolgimento dei suoi compiti deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. 59

60 Se il beneficiando pur bisognoso si oppone all’idea di una tale “intrusione” del diritto, il G.T. dovrà cercare di bilanciare l’interesse alla salvaguardia personale/gestionale da attivare con il rispetto della volontà profonda dell’interessato, senza abdicare in linea di principio alle necessità di una messa in opera del supporto: si farà la scelta di una privazione delle facoltà gestionali il più possibile limitata.

61 L'Amministratore di sostegno ha cura della persona
al pari del tutore, ha (o meglio può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona, e quindi il potere dovere di: 1) proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario; 2) elaborare per il beneficiario un progetto di vita; 3) esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici. Così recita l'art. 408 C.C. La scelta dell'Amministratore avviene "con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario".

62 379. Gratuità dell’amministrazione di sostegno
Il compito di amministratore di sostegno è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministra-zione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, autorizzare l’amministratore di sostegno a farsi coadiuvare nell’amministrazio-ne, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate. 62

63 Provvedimento personalizzato
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell‘amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente 63

64 Decreto che tenga conto di quanto allegato alla domanda:
documentazione medica approfondita dalla quale risultino le condizioni di salute del beneficiario con particolare riferimento alla sua capacità d’agire e di gestire se stesso e il suo patrimonio documentazione attestante il patrimonio del beneficiario dichiarazione dei parenti sull’adesione al procedimento

65 Norme applicabili all'amministrazione di sostegno
Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779 Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. 65

66 374. Autorizzazione del giudice tutelare
L’amministratore di sostegno non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare acquistare beni,eccettuati i mobili necessari per l’uso del beneficiario, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio; riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni,salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio; accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni; fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo la cessazione dell’amministrazione di sostegno; promuovere giudizi; salvo che si tratti di denunzie di nuova opera; o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto o di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. 66

67 375. Autorizzazione del giudice tutelare (prima del tribunale)
L’Amministratore di sostegno non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare: alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; fare compromessi e transazioni o accettare concordati 67

68 INVENTARIO e RELAZIONE
All’apertura dell’amministrazione di sostegno l’amministratore deve produrre al G.T. l’inventario dei beni e la situazione reddituale del beneficiario. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo l’amministratore di sostegno deve presentare al Giudice Tutelare la relazione e il rendiconto della situazione reddituale dell’anno.

69 376. Vendita di beni Nell’autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all’incanto o a trattativa privata, fissandone in ogni caso il prezzo minimo, dietro presentazione di perizia giurata. Stabilisce il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo. 69

70 378. Atti vietati all’amministratore di sostegno
Non può, neppure all’asta pubblica acquistare, direttamente o per interposta persona, beni o diritti del beneficiario Non può prendere in locazione i beni del beneficiario senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione dell’amministra-tore che li ha compiuti L’amministratore non può neppure diventare cessionario di alcuna ragione o credito verso il beneficiario. 70

71 Possono essere annullati
- su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa - gli atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.        71

72 Revoca dell'amministrazione di sostegno
Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione". 72


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