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DIREZIONE DIDATTICA DI GOTTOLENGO Via Circonvallazione Sud, 59/61 - 25023 – GOTTOLENGO (BS) Tel. 030 95 11 06 Ministero della.

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1 DIREZIONE DIDATTICA DI GOTTOLENGO Via Circonvallazione Sud, 59/61 - 25023 – GOTTOLENGO (BS) Tel. 030 95 11 06 e-mail: info@ddgottolengo.it Ministero della Pubblica Istruzione Disturbi Specifici di Apprendimento INCONTRI DI FORMAZIONE AS 2011-2012

2 LA RECENTE NORMATIVA di RIFERIMENTE LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del 18-10-2010 ) LEGGE REGIONALE N. 152 Approvata nella seduta del 26 gennaio 2010 Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento MIUR - Decreto N. 566912 luglio 2011 CON ALLEGATE LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Giunta regione Lombardia – nota prot. 20307 del 05.07.2011 Certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA) USRL – circ 23328 del 26 ottobre 2011 Disturbi specifici di apprendimento – certificazione

3 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana.

4 Art. 2 - Finalita' 1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita': a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita'; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale.

5 Art. 4 - Formazione nella scuola 1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacita' di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

6 Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita' didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche' misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilita' dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'universita',,,, '.

7 LEGGE REGIONALE N. 152 del 26 gennaio 2010 Art. 1 - (Finalità ed ambito di applicazione) 1. La presente legge prevede disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, come identificati dalla letteratura scientifica ed ha lo scopo di: a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona ; b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell’ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo ; c) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, facilitare l’apprendimento, agevolare l’integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA.

8 Art. 3 - (Interventi per la formazione del personale docente) 1. Nell’ambito del programma annuale di cui all’articolo 7, la Regione prevede, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale e con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, l’attivazione di iniziative formative rivolte al personale docente, per fornire adeguati strumenti di individuazione precoce dei DSA e consentire l’adozione di percorsi didattici specifici, nonché il monitoraggio dei DSA. OMISSIS….

9 Il percorso di formazione I incontro (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria), venerdì 27 aprile relatrice: dott.ssa Maria Luisa Doria, psicologa, formatrice AID sede: Teatro Zanardelli – P.za XX Settembre – Gottolengo Indicatori del disturbo dalla scuola dell’infanzia alla primaria alla secondaria di I grado Individuazione precoce: come e perché Strumenti scolastici per l’individuazione di difficoltà specifiche negli alunni in ambito linguistico e matematico II incontro (scuola dell’infanzia e primaria), giovedì 3 maggio relatrice: Mariagrazia Gozio, insegnante, formatrice AID sede: Aula Magna scuola media - via Martiri della Libertà 7 – Gambara Proposte operative nell’ambito linguistico e matematico per le prime fasi di apprendimento Il lavoro fonologico Cosa dicono le Linee Guida III incontro (scuola primaria), giovedì 24 maggio relatrice: Mariagrazia Gozio, insegnante, formatrice AID sede: Aula Magna scuola media - via Martiri della Libertà 7 – Gambara L’intervento in classe in presenza anche di alunni con DSA: quale didattica, quali attività Cosa dicono le Linee Guida IV incontro (scuola primaria), giovedì 31 maggio relatrice: Mariagrazia Gozio, insegnante, formatrice AID sede: Aula Magna scuola media - via Martiri della Libertà 7 – Gambara Dalla costruzione del Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA all’attività in classe Cosa dicono le Linee Guida + incontro/i di sensibilizzazione per i genitori

10 MIUR - Decreto N. 566912 luglio 2011 Articolo 1 - Finalità del decreto 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

11 Articolo 2 - Individuazione di alunni e studenti con DSA 1. Ai fini di cui al precedente articolo, le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010. 2. Al fine di garantire agli alunni e agli studenti con disturbi specifici di apprendimento di usufruire delle misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della Legge 170/2010, gli Uffici Scolastici Regionali attivano tutte le necessarie iniziative e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte. 3. La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente di maggiore età alla scuola o all’università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.

12 Articolo 3 - Linee guida 1. Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, che sono parte integrante del presente decreto.

13 Articolo 4 - Misure educative e didattiche 1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative. 2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.

14 Articolo 4 - Misure educative e didattiche 3. In un’ottica di prevenzione dei DSA, gli insegnanti adottano metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto della libertà d’insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo nelle allegate Linee guida 4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi. 5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

15 Articolo 5 - Interventi didattici individualizzati e personalizzati 1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate. omissis.

16 Articolo 6 - Forme di verifica e di valutazione 1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. 2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. omissis.

17 LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011 Premessa 1. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 1.1 La dislessia 1.2 La disgrafia e la disortografia 1.3 La discalculia 1.4 La comorbilità 2. L’OSSERVAZIONE IN CLASSE 2.1 Osservazione e prestazioni atipiche 2.2 Osservazione degli stili di apprendimento 3. DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA STRUMENTI COMPENSATIVI, MISURE DISPENSATIVE 3.1 Documentazione dei percorsi didattici 4. UNA DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DSA 4.1 Scuola dell’infanzia 4.2 Scuola primaria 4.3 Scuola secondaria di I e di II grado 4.3.1 Disturbo di lettura 4.3.2 Disturbo di scrittura 4.3.3. Area del calcolo 4.4 Didattica per le lingue straniere

18 5. LA DIMENSIONE RELAZIONALE 6. CHI FA CHE COSA 6.1 Gli Uffici Scolastici Regionali 6.2 Il Dirigente scolastico 6.3 Il Referente di istituto 6.4 I Docenti 6.5 La Famiglia 6.6 Gli Studenti 6.7 Gli Atenei 7. LA FORMAZIONE 7.1 I contenuti della formazione 7.2 Corso di perfezionamento e Master in Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento 7.3 Il progetto “NTD” e il progetto “A scuola di dislessia” 7.4 I CTS – Centri Territoriali di Supporto 7.5 Supporto informativo alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici

19 6. CHI FA CHE COSA Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA

20 Piano Didattico Personalizzato Scuola primaria

21 USRL – circ 23328 del 26 ottobre 2011 Oggetto: Disturbi specifici di apprendimento – certificazione In risposta ai quesiti pervenuti in merito alle modalità di presentazione della diagnosi per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento, si ritiene utile riportare quanto indicato dall’art.3 della Legge 170/2010: “La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. “ La Regione Lombardia in proposito ha emanato la nota prot. 20307 del 05.07.2011 che si allega alla presente.

22 Giunta reg. Lombardia – nota prot. 20307 del 05.07.2011 Oggetto: Certificazione di Disturbo specifico di apprendimento (DSA) Si precisa che la diagnosi di DSA può essere effettuata: - Dalle UONPIA delle strutture pubbliche accreditate - In alternativa da operatori di altre strutture specialistiche che abbiano in carico gli utenti. In entrambi i casi, essa deve avvenire secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo regionali per la N PIA (OGR 6860/2008) e dalla Consensus Conference nazionale per i OSA del 2007. OMISSIS…. Il percorso diagnostico deve comprendere la restituzione ai genitori di una relazione clinica chiara e dettagliata, redatta secondo quanto indicato nel documento di intesa PARCC del 2011 per i OSA, che includa: la codifica diagnostica secondo la classificazione ICO-10, il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento e i riferimenti relativi alla presa in carico. Alla relazione deve essere allegata l'indicazione dei test effettuati e dei punteggi conseguiti.


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