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M AGISTRATURA ONORARIA E FUNZIONE D ’ ACCUSA R UOLO DELL ’ ACCUSA IN DIBATTIMENTO. P ARTECIPAZIONE ALL ’ UDIENZA DIBATTIMENTALE, RITI SPECIALI E VICENDE.

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1 M AGISTRATURA ONORARIA E FUNZIONE D ’ ACCUSA R UOLO DELL ’ ACCUSA IN DIBATTIMENTO. P ARTECIPAZIONE ALL ’ UDIENZA DIBATTIMENTALE, RITI SPECIALI E VICENDE DELL ’ IMPUTAZIONE : L ’ AUTONOMIA DEL VPO IN UDIENZA.

2 ART. 53. C. P. P. A UTONOMIA DEL PUBBLICO MINISTERO NELL ' UDIENZA. C ASI DI SOSTITUZIONE. 1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. 2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso. 3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.

3 ART. 36 C. P. P. A STENSIONE. 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

4 A RT. 52. C. P. P. A STENSIONE. 1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. 2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, [il procuratore della Repubblica presso la pretura,] il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale. 3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione. 4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione [del procuratore della Repubblica presso la pretura,] del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo 11

5 A RT. 71 R.D. 30/01/1941, N. 12 O RDINAMENTO GIUDIZIARIO - N OMINA E FUNZIONI DEI MAGISTRATI ONORARI DELLA PROCURA DELLA R EPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.

6 A RT. 72 R.D. 30/01/1941, N. 12 O RDINAMENTO GIUDIZIARIO D ELEGATI DEL PROCURATORE DELLA R EPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario: a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

7 U DIENZA DI CONVALIDA DELL ’A RRESTO NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;

8 R ICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO PENALE PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO PROCEDIMENTI CIVILI c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio; d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio; e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).

9 N ON DELEGABILI LE FUNZIONI PER PROCEDIMENTI RELATIVI A REATI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELL ’ ART. 550 C. P. P. «Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale».

10 N ESSUNA NULLITÀ IN CASO DI TRATTAZIONE DI PROCESSI NON COMPRESI NELL ’ ART. 550 C. P. P. “La partecipazione al processo per lo svolgimento delle funzioni del Pubblico Ministero di vice-procuratori onorari al di fuori dei casi previsti dall'art. 72 ord. giud. costituisce mera irregolarità, non sanzionata da alcuna nullità. (Sez. 4, n. 32279 del 23/06/2009 - dep. 06/08/2009, Russotti, Rv. 244864)”

11 “Il tenore letterale dei ricordati R.D. n. 12 del 1941, artt. 43 bis e 72, pur nella sua ambiguità ("è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari" ovvero, per i pubblici ministeri, "è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero"), non è però certo tale da far ritenere l'esistenza di un divieto; la terminologia usata appare piuttosto indice della volontà di dettare un criterio orientativo per la designazione dei magistrati per la trattazione degli affari; un "criterio" non costituisce infatti un divieto o un obbligo ma una direttiva, una regola che, in mancanza di un'espressa precisazione, può essere anche derogata. Del resto che il legislatore abbia voluto limitarsi ad una semplice direttiva di natura organizzativa, la cui violazione, proprio per questa natura, è priva di conseguenze sul piano processuale, deriva anche dalle finalità dell'utilizzazione dei magistrati onorari la cui opportuna presenza è volta anche a sopperire alle perenni carenze di organico che, in alcune sedi, renderebbero impossibile la celebrazione dei processi se non fosse per la presenza dei magistrati onorari il cui impiego non può pertanto essere stato rigidamente concepito come pretende la ricorrente. In ogni caso vale ad escludere ogni ipotesi di nullità, ex art. 178 c.p., lett. b), l'espressa previsione dell'art. 33 c.p., comma 2 che esclude che possano considerarsi attinenti alla capacità del giudice, tra l'altro, la "assegnazione dei processi a... giudici". Trattasi di principio affermato per i giudici ma, a maggior ragione, applicabile al pubblico ministero per il quale, peraltro, l'art. 178 c.p., lett. b), si esprime in termini diversi rispetto alle condizioni di capacità del giudice.

12 A RT. 50. D.L GS. 28/08/2000, N. 274 D ELEGATI DEL PROCURATORE DELLA R EPUBBLICA NEL PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE 1) Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario: a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 15 e 25, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio; c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio. 2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. 3. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero. 4. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 162, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13 1. Ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato. 2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti. A RT. 25. D.L GS. 28/08/2000, N. 274 C HIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

14 V ALIDA LA CITAZIONE A GIUDIZIO SOTTOSCRITTA DAL VICE PROCURATORE Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, è valida la citazione a giudizio sottoscritta dal vice procuratore onorario delegato dal procuratore della Repubblica. (Sez. 5, n. 29588 del 29/05/2014 - dep. 07/07/2014, Riefoli, Rv. 262657)

15 L A DELEGA DEVE ESSERE SPECIFICA In materia di giudizio dinanzi al giudice di pace, la carenza di valida delega al vice procuratore onorario per l'esercizio dell'azione penale - ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 274 del 2000 - determina una nullità di ordine generale concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del pubblico ministero al procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio sottoscritto dal vice procuratore onorario in difetto di delega conferita per lo specifico procedimento, e annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado). (Sez. 5, n. 24004 del 18/03/2014 - dep. 09/06/2014, Campanile, Rv. 259853)

16 S EZ. 5, S ENTENZA N. 7046 DEL 20/09/2012 C C ( DEP. 13/02/2013 ) R V. 254644 D ECRETO DI ARCHIVIAZIONE “In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, non è abnorme, ma legittimo e valido, il decreto di archiviazione pronunciato su richiesta sottoscritta dal vice procuratore onorario, trattandosi di attività delegabile al magistrato onorario”.

17 La delega per la partecipazione all’udienza può contenere direttive e indicazioni? La delega per l’udienza comprende in sé quella per avanzare la domanda cautelare?

18 C ONTRASTO NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ 1) I L V ICE PROCURATORE DELEGATO PER L ’ UDIENZA PUÒ AVANZARE ISTANZA CAUTELARE Sez. 4, n. 28104 del 23/05/2007, dep. 16 /7 2007, Jemmali, ha ritenuto che il vice procuratore onorario il quale, ai sensi dell'art. 72 ord. giud., è delegato a partecipare alla udienza di convalida e al contestuale giudizio direttissimo ha il potere di richiedere in udienza l'applicazione di una misura cautelare personale; ha precisato che la rilevata facoltà è necessaria conseguenza dell'essere l'adozione della misura una fase concettualmente e strutturalmente collocata all'interno della procedura attraverso la quale si articola la convalida dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo.

19 C ASS. S EZ. 4, N. 6838 DEL 16/11/2010, F ADLAOUI Ad analoga conclusione è pervenuta la sentenza della Sez. 4, n. 6838 del 16/11/2010, dep. 22/02/2011, Fadlaoui; nell'occasione, la Corte ha osservato come sia conforme al sistema considerare la delega, inerente all'esercizio dell'accusa pubblica nel giudizio, idonea ad attribuire al delegato il potere di esplicare tutte le funzioni che nella udienza tipicamente si svolgono senza privarlo pregiudizialmente della possibilità di avanzare richieste cautelari. Inoltre, se fosse necessaria una presa di posizione del delegante, la sua valutazione sarebbe espressa prima che il pubblico ministero abbia potuto acquisire la visione compiuta della vicenda che costituisce il presupposto per il consapevole esercizio del potere di cui si discute.

20 2) L A DELEGA ALLA PARTECIPAZIONE ALL ’ UDIENZA NON COMPRENDE LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA MISURA CAUTELARE La delega conferita al vice procuratore onorario per la partecipazione all'udienza dibattimentale non comprende in sé automaticamente la facoltà di richiedere l'applicazione di misure cautelari personali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza cautelare emessa a seguito di richiesta avanzata in difetto di apposita delega dal vice procuratore onorario di udienza). (Sez. 6, n. 4290 del 03/12/2008 - dep. 30/01/2009, De Tursi ed altro, Rv. 242908)

21 S EZ. 5, N. 4438 DEL 06/11/2009 - DEP. 02/02/2010, K HARIFO Ai fini della proposizione della domanda cautelare da parte del vice procuratore onorario occorre espressa delega del Pubblico Ministero, la cui esistenza non può essere presunta, con la conseguenza che, nel caso di eccezione sollevata al riguardo dalla difesa, è onere del giudice verificare l'esistenza e l'ambito contenutistico della predetta delega, comportando l'assenza di delega all'istanza di misura cautelare l'illegittimità del titolo custodiale. (Sez. 5, n. 4438 del 06/11/2009 - dep. 02/02/2010, Kharifo, Rv. 246143)

22 L A DELEGA PER L ’ UDIENZA NON INCLUDE LA DELEGA PER LA DOMANDA CAUTELARE «Secondo tale sentenza è escluso che una delega generica per la udienza di convalida possa includere il potere del vice procuratore onorario di richiedere una misura coercitiva, essendo, a tale fine, richiesta una delega specifica la cui esistenza non può essere presunta; nella motivazione, è stato puntualizzato che, per un principio generale del sistema positivo, il delegato e mandatario non può esercitare poteri che esorbitano dall'ambito del mandato conferitogli»

23 L A DELEGA SEGNA I LIMITI ENTRO I QUALI IL DELEGATO PUÒ DETERMINARSI AUTONOMAMENTE La delega conferita al vice procuratore onorario per la partecipazione all'udienza segna i limiti entro i quali il delegato può determinarsi autonomamente e costituisce il fondamento per il legittimo esercizio delle funzioni requirenti, sicché il giudice, verificati i limiti di esercizio del potere attraverso l'esame del contenuto della delega, non può prendere in esame le iniziative e le richieste eccedenti. (Fattispecie in cui il giudice della convalida dell'arresto in flagranza e del contestuale giudizio direttissimo aveva applicato agli imputati la misura cautelare della custodia in carcere, come da richiesta contenuta nell'atto di delega del procuratore della Repubblica, benché il vice procuratore onorario delegato per l'udienza, discostandosi dalla delega, avesse chiesto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari). (Sez. 5, n. 9206 del 05/12/2006 - dep. 05/03/2007, Bodino e altri, Rv. 236220)

24 I L PUBBLICO MINISTERO NON PUÒ PRENDERE INIZIATIVE ECCEDENTI L ’ AMBITO DELLA DELEGA Secondo tale pronuncia «la delega segna i limiti entro i quali il delegato può determinarsi in modo autonomo e costituisce il fondamento per il legittimo esercizio delle funzioni requirenti, sicché il pubblico ministero onorario non può prendere iniziative eccedenti il concreto ambito della delega; ciò in quanto la sua autonomia, pur prevista dall'art. 53 cod. proc. pen., deve intendersi correlativamente circoscritta. Da tale rilievo, la Corte ha tratto la conclusione che la delega del procuratore della Repubblica, per la richiesta di applicazione della custodia carceraria, non consente al magistrato onorario di formulare la diversa richiesta di applicazione degli arresti domiciliari.

25 Sez. U, n. 13716 del 24/02/2011 - dep. 06/04/2011, Fatihi, Rv. 249301

26 I L C ASO 1. Con ordinanza del 26 luglio 2010, il Tribunale di Milano, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del 2 luglio 2010 del Tribunale della stessa città con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a Mustapha Fatihi, imputato del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale ha disatteso la eccezione inerente alla illegittimità della misura coercitiva per mancanza del potere di esercitare la domanda cautelare da parte del vice procuratore onorario, che era intervenuto alla udienza di convalida e successivo giudizio direttissimo, essendo munito di delega non specifica per chiedere l'applicazione di una misura cautelare personale.

27 L A TESI DEL TRIBUNALE DEL RIESAME Il Tribunale ha rilevato che l'art. 72 ord. giud. prevede che i vice procuratori onorari, in servizio da almeno sei mesi, possono svolgere le funzioni requirenti alla udienza di convalida e giudizio direttissimo con delega nominativa del procuratore della Repubblica; e dal tenore e dalla ragione della norma si desume che la delega legittima il magistrato onorario a svolgere tutte le funzioni tipiche dell'udienza, ivi compresa quella di chiedere, oltre alla convalida dello arresto, l'applicazione di una misura cautelare.

28 L E ARGOMENTAZIONI DEL RICORRENTE L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 291 cod. proc. pen. e dell'art. 162 disp. att. cod. proc. pen.; e rilevando che l'autonomia del pubblico ministero onorario nella udienza deve esplicarsi nell'ambito del mandato ricevuto, con la conseguenza della nullità assoluta del provvedimento posto in essere in assenza di valida iniziativa o richiesta dell'organo della accusa. Il ricorrente assume, dunque, che nel caso in esame il vice procuratore onorario ha travalicato i limiti del suo mandato, dal momento che la delega per la udienza di convalida e giudizio direttissimo non è comprensiva automaticamente della facoltà di iniziativa cautelare.

29 L A QUESTIONE DA DECIDERE Con ordinanza del 15 dicembre 2010, la Quarta Sezione penale, assegnataria del ricorso, lo ha rimesso alle Sezioni unite, evidenziando un contrasto di giurisprudenza sulla legittimità della iniziativa cautelare del vice procuratore onorario in assenza di una delega specifica. 1. La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite è la seguente: "se al vice procuratore onorario, al quale a sensi dell'art.72, comma primo, lett. b), ord. giud. è rilasciata la delega a svolgere le funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto e nel contestuale giudizio direttissimo, debba riconoscersi anche il potere di richiedere l'applicazione di una misura cautelare personale, oppure, se occorra a tale fine una espressa delega".

30 P RIMA AFFERMAZIONE I V.P.O. NON SONO TITOLARI DI FUNZIONI GIUDIZIARIE PROPRIE «Dalla lettura degli artt. 71 e 72 ord. giud. si desume che - a differenza dei giudici di pace, espressamente annoverati dal precedente art. 1 tra coloro ai quali è affidata, con competenze esclusive, l'amministrazione della giustizia - i vice procuratori onorari non sono titolari di funzioni giudiziarie proprie ed intervengono in supplenza della magistratura ordinaria. La Corte cost., con la sentenza n. 333 del 1990, ha avuto modo di chiarire che le persone chiamate, di volta in volta, a rappresentare il pubblico ministero in udienza non sono inquadrate nella organizzazione giurisdizionale né annoverate nell'ordine giudiziario».

31 S ECONDA AFFERMAZIONE L A DELEGA INSTAURA IL NESSO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA « È proprio la delega ad instaurare quel nesso di immedesimazione organica che, per i magistrati ordinari, si rinviene nell'inserimento nell'ordinamento giudiziario; detta delega è l'atto con il quale il procuratore della Repubblica affida a soggetti esterni l'esercizio di determinate attività e la rappresentanza del pubblico ministero in udienza conservando la piena titolarità delle funzioni delegate».

32 C ARATTERI DELLA DELEGA L'art. 71 ord. giud. prevede che la delega possa essere rilasciata solo per le funzioni menzionate nel successivo art. 72, il quale indica che essa debba essere nominativa; non è più contemplata, perché abrogata (dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2006), la disposizione che richiedeva la delega in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo procedimento.

33 M ODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA Art. 162. disp. att. c.p.p. Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale. 1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è conferita con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in dibattimento. 2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega può essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida. 3. Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica. 4. Il giudice, nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario

34 C ONTENUTO DELLA DELEGA «È necessario stabilire se la delega possa contenere limiti o direttive da osservare da parte del delegato, escludendo che lo stesso possa intraprendere iniziative estranee o eccedenti lo specifico ambito del potere conferitogli»

35 D ELEGA COSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI E DEI LIMITI DEL POTERE DELEGATO La possibilità che nella delega siano fissati limiti o direttive da osservare da parte del delegato nell'esercizio delle sue funzioni, con esclusione della assunzione di iniziative estranee o eccedenti lo specifico ambito del potere conferitogli, è stata affermata dalla citata sentenza Sez. 5, n. 9206 del 2006, Bodino, secondo cui la delega è speciale per sua natura non solo perché riferita ad un singolo determinato processo, ma perché costitutiva delle condizioni e dei limiti del potere delegato; essa può contemplare nella sua massima espansione il conferimento pieno di funzioni requirenti ovvero il potere più riduttivo di formulare specifiche e dettagliate richieste con esclusione di ogni più ampia e diversa facoltà. Per questa sentenza, l'autonomia prevista dall'art. 53 cod. proc. pen. deve intendersi circoscritta - ove la delega sia specifica - nei limiti del mandato, con la conseguenza che costituiscono legittimo esercizio delle funzioni del magistrato onorario solo quelle svolte nell'ambito della delega.

36 R APPORTO DI SUBORDINAZIONE Un'altra decisione (Sez. 1, n. 22409 del 03/03/2007, dep. 07/06/2007, Busso) ha rilevato come la delega presupponga un rapporto di subordinazione tra il procuratore della Repubblica ed il magistrato onorario derogando al principio della piena autonomia in udienza del rappresentante dell'organo della accusa.

37 C RITICHE «Tali pronunce non esplicitano tuttavia se una delega incondizionata conferisca al delegato tutti i poteri normalmente connessi alla gestione della udienza, quali siano i limiti che il pubblico ministero può inserire nella delega, quali siano le iniziative autonome che l'onorario non può assumere e quali siano le funzioni che richiedono un mandato specifico. Questo orientamento, secondo cui il delegato non può esercitare poteri che esorbitano dall'ambito dello specifico incarico ricevuto, considera l'istituto in oggetto alla stregua della delega disciplinata dal diritto privato o amministrativo. In tale settore, chi è legittimato a provvedere in ordine a determinati interessi, può conferire ad altri l'incarico di provvedervi in concreto mediante il compimento di un singolo o più atti o, in genere, per l'attività richiesta al fine indicato entro i limiti e secondo le direttive stabilite nell'atto di delegazione; pertanto, la discrezionalità del delegato può essere limitata dalle direttive, anche vincolanti, imposte nella delega o successivamente».

38 L A LEGITTIMAZIONE DEL MAGISTRATO ONORARIO NON DERIVA DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI «Una tale configurazione della delega non può però essere riferibile all'istituto in esame. La legittimazione derivata del magistrato onorario trae il suo fondamento giuridico non dalla volontà delle parti, ma dalle norme dell'ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale alle quali l'interprete deve fare riferimento. Infatti, pur partendo dalla considerazione della estraneità del pubblico ministero onorario all'ordine giudiziario, nessuna disposizione giustifica la conclusione di un sua subordinazione gerarchica rispetto al procuratore della Repubblica».

39 L E INDICAZIONI CONTENUTE NELL ’ ART. 162, COMMA 3 DISP. A TT. C. P. P. L'art. 162, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. contiene indicazioni utili per escludere che il magistrato onorario dell’accusa sia in rapporto di subordinazione con il procuratore della repubblica e che, quindi, la delega possa contenere dei limiti alla sua iniziativa. «Detta norma prevede solo la facoltà (non l'obbligo) che il delegato si consulti con il procuratore della Repubblica prima di prestare il consenso alla applicazione di pena su richiesta o se deve procede a nuove contestazioni. Questa facoltà ha peraltro una limitata rilevanza processuale dal momento che la sospensione della udienza a tale fine è lasciata alla discrezionalità del giudice (art.162, comma 4, disp. att. cod. proc. pen).

40 N ESSUN DOVERE DI CONFRONTARSI CON IL PROCURATORE «Dall'art. 162 si ricava di conseguenza il principio che il pubblico ministero onorario, anche quando deve prendere posizioni di particolare rilevanza, non ha il dovere di confrontarsi con il procuratore della Repubblica, e che l'avviso del delegante, ove sollecitato dal delegato, non è vincolante. La normativa, che non introduce un dovere di interpello per situazioni imprevedibili ed eccedenti la delega, non è compatibile con la pretesa subordinazione del magistrato onorario a particolari direttive del procuratore della Repubblica. In altri termini, una circoscritta facoltà di autodeterminazione del magistrato onorario implicherebbe l'introduzione di una sospensione necessaria della udienza in corso per permettergli di prendere istruzioni dal delegante e per una eventuale integrazione della delega».

41 D IRETTIVE GENERALI DEL PROCURATORE «È previsto invece che il procuratore della Repubblica possa dare direttive di carattere generale alle quali devono attenersi tutti i rappresentanti del pubblico ministero dell'ufficio, di carriera od onorari. È quindi ben possibile che il procuratore della Repubblica dia indicazioni di massima al magistrato onorario delegato, al quale, tuttavia, compete la prerogativa di esercitare le sue funzioni in udienza con la piena autonomia garantita dall'art. 70, comma quarto, ord. giud. e dall'art. 53, comma 1, cod. proc. pen., che non include eccezioni per gli onorari».

42 P IENA AUTONOMIA IN UDIENZA R ISPETTO DELLE DIRETTIVE SULLE MODALITÀ OPERATIVE DELL ’ UFFICIO «L'ultima norma (di attuazione dell'art. 68 della legge-delega n. 81 del 1987) sancisce infatti la piena autonomia del magistrato del pubblico ministero designato nelle udienze penali; questi non riceve e non è tenuto ad eseguire eventuali particolari istruzioni del capo dell'ufficio, fermo restando il suo dovere deontologico di recepire le direttive sulle modalità operative dell'ufficio impartite in via generale. La ratio della previsione è ordinamentale e processuale: il rappresentante del pubblico ministero deve essere indipendente non solo verso l'esterno, ma anche verso l'interno dell'ufficio, e deve potersi determinare liberamente sulla base degli sviluppi e delle risultanze acquisite nel corso della udienza. Tale autonomia, non essendo riscontrabile alcuna previsione di segno contrario, deve dunque trovare applicazione anche rispetto al magistrato onorario; e la circostanza che l'atto di delega non crei un rapporto di dipendenza tra delegato e delegante e che anche il primo agisca in piena autonomia in udienza secondo il disposto dell'art. 53, comma 1, cod. proc. pen., è stata evidenziata dalla Corte cost. con la citata sentenza n. 333 del 1990. Da quanto rilevato, si deve concludere che la funzione del pubblico ministero, sia esso magistrato di carriera od onorario, implica un medesimo status di tale organo in udienza».

43 L’ ORDINAMENTO GIUDIZIARIO CIRCOSCRIVE IL CONTENUTO DELLA DELEGA «Il contenuto della delega è circoscritto per materia dall'ordinamento giudiziario e non dalle disposizioni del procuratore della Repubblica (il quale, ad esempio, non potrebbe conferire al vice procuratore onorario il potere di proporre appello, in quanto non normativamente previsto); la delega costituisce il fondamento per il legittimo esercizio delle funzioni requirenti, ma non segna il confine entro il quale l'onorario può determinarsi in modo autonomo in udienza»

44 E VENTUALI CONDIZIONI O RESTRIZIONI NON HANNO RILIEVO «Le condizioni o restrizioni eventualmente inserite nella delega devono considerarsi come non apposte, per cui il giudice non deve tenerne alcun conto, spettandogli solo di controllare se la delega sia conferita con il rispetto degli artt. 72 ord. giud. e 162 disp. att. cod. proc. pen».

45 L’ AUTONOMIA DEL MAGISTRATO ONORARIO RIGUARDA ANCHE LA DOMANDA CAUTELARE ? È appena il caso di rilevare come il pubblico ministero sia il soggetto cui spetta il potere di sollecitare l'applicazione di una misura cautelare e che, di norma, in assenza di una sua specifica e formale richiesta, la libertà personale non possa essere limitata; configurandosi altrimenti una nullità di ordine generale ed assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b), e 179, comma 1, cod. proc. pen. ( Sez. U., n. 8388 del 22/01/2009, dep. 24/12/2009, Novi).

46 L A SOLUZIONE DELLE S.U. «Non si rinvengono sentenze di legittimità che abbiano sostenuto che il procuratore della Repubblica sia il titolare esclusivo del potere di domanda cautelare con preclusione di conferirlo al magistrato onorario. Se così fosse, ne deriverebbe una incongruenza: il legislatore avrebbe ammesso a partecipare alla udienza di convalida un soggetto abilitato a prendere posizione solo in relazione alla legittimità dell'arresto con conseguente giudizio direttissimo sempre con imputato libero qualunque siano le esigenze di cautela».

47 L’ OGGETTO DEL CONTRADDITTORIO NELL ’ UDIENZA DI CONVALIDA NON SI LIMITA ALLA LEGITTIMITÀ DELL ’ ARRESTO Ugualmente superata è la tesi secondo la quale l'udienza di convalida sia la sede deputata alla sola verifica della legittimità dell'arresto o del fermo e non anche alla adozione di una misura cautelare, prospettandosi che questa ultima presenta una autonomia genetica e funzionale rispetto alla convalida. La giurisprudenza ha affermato che l'oggetto del contraddittorio nella udienza prevista dall'art. 391 cod. proc. pen. deve ritenersi esteso all'intero tema della decisione, che comprende non solo la valutazione sulla legittimità dell'operato della polizia, ma, anche, e se del caso, la richiesta di applicazione di una misura cautelare personale. Il principio è ricavabile dalla sentenza delle Sez. U., n. 36212 del 30/09/2010, dep. 11/10/2010, Gemeanu. Questa constatazione è decisiva per la risoluzione del caso. Si deve, infatti, prendere atto che il legislatore ha permesso al magistrato onorario di partecipare alle udienze previste dagli artt. 391 e 558 cod. proc. pen., che si svolgono secondo la seguente sequela procedimentale: controllare retroattivamente se sussistevano i presupposti per l'arresto in flagranza e chiederne, o meno, la convalida, indi, verificare se siano riscontrabili i requisiti richiesti in via generale per l'applicazione di una misura cautelare personale.

48 I L MAGISTRATO ONORARIO PUÒ AVANZARE ISTANZA CAUTELARE SENZA ALCUNA SPECIFICA DELEGA Deriva che implicitamente, ma chiaramente, il legislatore ha attribuito al magistrato onorario la possibilità di interloquire in relazione a tutte le attività da espletare nelle menzionate udienze in rapporto alla peculiare procedura. Tale conclusione è confortata dal testo dell'art. 72 ord. giud., che non opera alcun riferimento alle funzioni che l'onorario svolge nel procedimento e non distingue tra i momenti della convalida dell'arresto e del giudizio direttissimo, tra i quali si pone in modo eventuale, ma fisiologico, la richiesta di una misura cautelare personale. Nessuna norma richiede che, per il procedimento applicativo di tale misura, il magistrato onorario sia munito di una specifica delega e, quindi, nessuna norma prevede la invalidità della misura non preceduta dall' assenso del delegante: la necessità di una specifica autorizzazione al magistrato onorario, non imposta dalla legge e non desumibile dal sistema, non può essere affermata in via interpretativa. Di conseguenza, si deve ritenere che quanto già detto sulla non possibilità di introdurre limitazione alla delega e sulla autonomia del procuratore onorario in udienza valga anche per quanto concerne la richiesta di applicazione di misure cautelari personali. Le sentenze che concludono diversamente non individuano il parametro invalidante cui ricondurre la illegittimità del titolo cautelare e danno luogo ad una non superabile difficoltà in un sistema processuale ispirato al principio del contraddittorio.

49 L A TESI CONTRARIA GIUNGE A RISULTATI PARADOSSALI «Il pubblico ministero dovrebbe prendere una decisione prima della udienza con una conoscenza parziale e cartolare della situazione, non essendo al corrente delle tesi o delle produzioni difensive proposte in udienza che potrebbero modificare il quadro probatorio e cautelare iniziale; pertanto, le scelte sull'applicazione di una misura potrebbero non essere in sintonia con le emergenze processuali. La imposizione al magistrato onorario di seguire le istruzioni del delegante equivarrebbe a vincolarlo ad una condotta processuale e ad una richiesta cautelare eventualmente incongrua, in palese violazione della funzione che il pubblico ministero deve esercitare quale custode della legge».

50 N ON È NECESSARIO L ’ ASSENSO SCRITTO PER LE MISURE APPLICABILI IN OCCASIONE DELLA CONVALIDA DELL ’ ARRESTO O DEL FERMO «Il rilievo, secondo cui la richiesta sulla libertà deve essere ponderata in esito ai risultati della udienza, si desume, in modo inequivoco, dalla norma ordinamentale (inserita con l'art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 106 del 2006) che non prevede la necessità dell'assenso scritto del procuratore capo ai sostituti per le misure applicabili in occasione della convalida dell'arresto o del fermo».

51 L’ IDONEITÀ DEL DELEGATO VA VERIFICATA IN CONCRETO La tesi che sostiene la necessità della delega si fonda, in sostanza, sulla considerazione che il vaglio sulla libertà dell'imputato, incidente sul più rilevante diritto garantito dalla Costituzione, debba essere lasciato al procuratore della Repubblica e non possa derivare dalla autonoma iniziativa di un magistrato onorario, che non sarebbe idoneo a gestire la delicata materia. Questa opinione non considera che il legislatore ha garantito per i processi più impegnativi il massimo livello di professionalità del rappresentante del pubblico ministero, che deve essere di carriera; e ha ammesso la facoltà di delega solo per una fascia di reati, ritenuti meno gravi, facendo una ponderazione preventiva sulla normale capacità del magistrato onorario, dopo il necessario periodo di formazione e tirocinio, a trattare i relativi procedimenti. Il giudizio sulla idoneità del delegato passa attraverso la valutazione astratta del legislatore e quella concreta del procuratore della Repubblica, che, prima di rilasciare la delega, deve considerare il livello di cultura giuridica e di esperienza del magistrato onorario e la sua capacità di fare fronte alle emergenze processuali non prevedibili.

52 I L PRINCIPIO ENUNCIATO "la delega conferita al vice procuratore onorario dal procuratore della Repubblica, a norma degli artt. 72, comma primo, lett. b), ord. giud. e 162 disp. att. cod. proc. pen., per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo (art. 391 cod. proc. pen.) o in quella di convalida dell'arresto nel contestuale giudizio direttissimo (artt. 449 e 558 cod. proc. pen.), comprende la facoltà di richiedere l'applicazione di una misura cautelare personale, dovendosi altresì considerare prive di effetto giuridico limitazioni a tale iniziativa eventualmente contenute nell'atto di delega".

53 N ESSUN OBBLIGO DI RISPETTARE LE INDICAZIONI SULLA MISURA DA CHIEDERE Non sono vincolanti le indicazioni sulla misura cautelare da applicare che qualche collega riporta sul provvedimento contenente l’imputazione per il giudizio direttissimo. Tali indicazioni sono in contrasto con la normativa vigente e con il principio dell’autonomia in udienza del rappresentante della pubblica accusa. L’esperienza pratica insegna che solo una volta instaurato il contraddittorio si può valutare se chiedere o meno una misura.

54 INDICAZIONI CHE PROVENGONO DALLA CEDU E DA FONTI EUROPEE

55 C ASO M OULIN CONTRO F RANCIA S ENTENZA N. 37104/06 DEL 23 NOVEMBRE 2010 C ORTE E UROPEA DEI DIRITTI DELL ’U OMO La Corte europea dei diritti dell'uomo ha puntualizzato che nel sistema francese, il pubblico ministero non presenta le garanzie di indipendenza richieste per essere qualificato come “magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie”, ai fini del rispetto del diritto a comparire davanti all’autorità giudiziaria, attribuito a ogni persona in stato di arresto o di custodia cautelare in forza dell’art. 5 § 3 della Convenzione. La pronuncia trae origine dal ricorso dell’avv. France Moulin, la quale, due giorni dopo essere stata tratta in arresto in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice istruttore presso il Tribunale di Orleans, era stata presentata al Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Tolosa, e quindi, cinque giorni dopo, era stata tradotta davanti allo stesso giudice istruttore, per l’interrogatorio di prima comparizione. La ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 5 § 3 della Convenzione, sostenendo di essere rimasta in stato di custodia cautelare per cinque giorni prima di comparire davanti a “un giudice o altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie”.

56 Il magistrato, cui è attribuito il compito di ascoltare personalmente l’individuo tradotto davanti a lui e di controllare la legalità e la giustificazione dell’arresto, deve presentare le richieste garanzie di indipendenza rispetto al potere esecutivo e alle parti. Alla luce dei suddetti principi, la Corte europea ha escluso che il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Tolosa, davanti al quale la ricorrente era stata tradotta due giorni dopo il suo arresto, presentasse le garanzie di indipendenza richieste dalla giurisprudenza per essere qualificato come “magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie”, ai sensi dell’art. 5 § 3 della Convenzione. Al riguardo, la Corte ha osservato che “se il complesso dei magistrati dell’ordine giudiziario rappresenta l’autorità giudiziaria menzionata dall’art. 66 della Costituzione francese, risulta dal diritto interno che i magistrati giudicanti sono sottoposti a un regime diverso da quello previsto per i membri del pubblico ministero. Questi ultimi dipendono tutti da un superiore gerarchico comune, il guardasigilli, Ministro della Giustizia, che è membro del governo, e quindi del potere esecutivo; al contrario dei giudici, essi non sono inamovibili in virtù dell’art. 64 della Costituzione; essi sono posti sotto la direzione e il controllo dei loro capi gerarchici all’interno del pubblico ministero, e sotto l’autorità del guardasigilli, Ministro della Giustizia. In virtù dell’art. 33 del codice di procedura penale, il pubblico ministero è tenuto a formulare requisitorie scritte conformi alle istruzioni ad esso date secondo le condizioni previste dagli artt. 36, 37 e 44 dello stesso codice, anche se sviluppa liberamente le osservazioni orali che ritiene convenienti nell’interesse della giustizia”.

57 Strasburgo, 17 dicembre 2014 CONSIGLIO CONSULTIVO DEI PROCURATORI EUROPEI (CCPE) PARERE N. 9 (2014) DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DEI PROCURATORI EUROPEI ALL’ATTENZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA su Norme e principi europei concernenti il pubblico ministero CARTA DI ROMA

58 II. I procuratori agiscono in nome della società e nell’interesse pubblico per rispettare e proteggere i diritti dell’uomo e le libertà, così come sono previsti, in particolare, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. III. Il ruolo e i compiti dei procuratori, sia all’interno sia all’esterno del campo della giustizia penale, dovrebbero essere definiti al più alto livello legislativo e adempiuti nella rigorosa osservanza dei valori e dei principi democratici del Consiglio d’Europa. IV. L’indipendenza e l’autonomia del pubblico ministero costituiscono un corollario indispensabile dell’indipendenza del potere giudiziario. Pertanto, dovrebbe essere incoraggiata la tendenza generale a rafforzare l’indipendenza e l’effettiva autonomia del pubblico ministero. V. I procuratori dovrebbero essere autonomi nel prendere le loro decisioni e dovrebbero svolgere i loro compiti senza pressioni esterne o interferenze, tenuto conto dei principi di separazione dei poteri e di responsabilità.

59 VI. I procuratori dovrebbero attenersi al più alto standard etico e professionale, comportandosi sempre con imparzialità ed obiettività. Perciò, dovrebbero cercare di essere – ed essere visti come – indipendenti e imparziali, dovrebbero astenersi da attività politiche incompatibili con il principio di imparzialità e non dovrebbero trattare procedimenti nei quali i loro interessi personali, o i loro rapporti con le persone interessate, potrebbero pregiudicare la loro piena imparzialità. VII. La trasparenza nell’attività dei procuratori è essenziale in una moderna democrazia. Codici deontologici e di condotta, basati su standard internazionali, dovrebbero essere adottati e resi pubblici. VIII. Nell’adempimento delle loro funzioni, i procuratori dovrebbero rispettare la presunzione d’innocenza, il diritto ad un giusto processo, l’eguaglianza delle armi, la separazione dei poteri, l’indipendenza delle corti e la forza vincolante delle decisioni giudiziarie definitive. Essi dovrebbero concentrarsi sul fatto di essere al servizio della società e dovrebbero porgere un’attenzione particolare alla situazione delle persone vulnerabili, in particolare ai minori e alle vittime.

60 RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA ATTRAVERSO IL DIRITTO “Commissione di Venezia” 17/18 dicembre 2010

61 15. Il pubblico ministero deve agire in modo equo e imparziale. Anche nei sistemi in cui non appartiene alla magistratura, il pubblico ministero deve agire come un’autorità giudiziaria. Il suo ruolo non è di ottenere ad ogni costo una sentenza di condanna, bensì quello di mettere a disposizione del tribunale tutti gli elementi di prova attendibili acquisiti e non di scegliere solo quelli che convengono. Il pubblico ministero ha l’obbligo di comunicare tutti gli elementi probatori rilevanti per l’imputato e non unicamente quelli favorevoli all’accusa. Nei casi in cui degli elementi probatori tendenti a favorire l’imputato non possono essere rivelati (per esempio, perché la loro comunicazione comprometterebbe la sicurezza di un’altra persona), il pubblico ministero può trovarsi nell’obbligo di rinunciare all’incriminazione.

62 M ODELLI ORGANIZZATIVI

63 V ARI MODULI ORGANIZZATIVI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE UDIENZE Le udienze vengono suddivise tra i magistrati onorari in modo casuale Ciascun V.P.O. segue solo le udienze di un giudice onorario o togato Ciascun giudice togato o onorario è affiancato da due Vice Procuratori onorari

64 L A SOLUZIONE DELLA P ROCURA DI P ERUGIA Abbiamo adottato la terza soluzione per varie ragioni: 1. Le udienze dei giudici togati, di solito più faticose, sono suddivise equamente; 2. Si limita il rischio dell’appiattimento sul giudice.

65 L A SCARSA ATTENZIONE A UNA RISORSA FONDAMENTALE In alcune Procure i Vice procuratori onorari non sono adeguatamente seguiti e non sono considerati una componente fondamentale dell’ufficio. Il lavoro svolto a costante contatto con il giudice conduce spesso i V.P.O. ad avere solo il giudice come punto di riferimento. Questo connubio in alcuni casi può avere dei risvolti negativi. Può capitare che il V.P.O. finisca per conformarsi al Giudice, seguendo le sue indicazioni e il suo modo di condurre l’udienza.

66 L A PREPARAZIONE È UN ELEMENTO CARDINE DELL ’ AUTONOMIA Un vice procuratore onorario deve avere uno standard elevato di preparazione giuridica Deve conoscere la giurisprudenza più recente e disporre di adeguate risorse informatiche (l’accesso italgiureweb, ad esempio, è fondamentale) Riunioni dell’ufficio di formazione aperte a tutti i V.P.O. Riunioni dei V.P.O. con il magistrato di riferimento per analizzare l’ultima giurisprudenza e per analizzare casi pratici;

67 I L PATTEGGIAMENTO disp.att.c.p.p. art. 162. Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale. 1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è conferita con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in dibattimento. 2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega può essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida. 3. Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica. 4. Il giudice, nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario

68 A UTONOMIA ANCHE IN RELAZIONE AL CONSENSO SUL PATTEGGIAMENTO Il magistrato onorario ha la facoltà, ma non l’obbligo, di consultare il Procuratore. La sospensione dell’udienza da parte del giudice è facoltativa. Nell’individuazione della pena da applicare nell’ambito del giudizio direttissimo occorre tener conto delle richieste cautelari.

69 I L RITO ABBREVIATO La consultazione poteva essere necessaria un tempo quando il rito abbreviato richiedeva il consenso della pubblica accusa. Nel rito abbreviato attuale non si vede quale utilità possa avere la consultazione del procuratore. Nel caso in cui sia ammesso l’abbreviato condizionato, l’indicazione della prova contraria di norma non è particolarmente complessa.

70 I NUOVI MODELLI DI DEFINIZIONE L A MESSA ALLA PROVA L A PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

71 C. P. ART. 131- BIS. E SCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. 1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. 2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. 3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. 5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

72 A RT. 168- BIS C. P. S OSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL ' IMPUTATO Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

73 C ONTENUTI DELLA MESSA ALLA PROVA 2. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

74 L AVORO DI PUBBLICA UTILITÀ 3. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

75 U NA SOLA VOLTA 4. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

76 L IMITI SOGGETTIVI 5. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

77 N ESSUN LIMITE PER I RECIDIVI La sospensione non si applica: - ai delinquenti e contravventori abituali - ai delinquenti professionali - ai delinquenti per tendenza - Si può applicare ai recidivi

78 P ROCEDIMENTO PREVISTO DAI PROTOCOLLI / LINEE GUIDA 1. Presentazione dell’istanza all’UEPE 2. Rilascio attestato di presentazione dell’istanza 3. Richiesta presentata al Giudice 4. Primo vaglio da parte del giudice 5. Comunicazione ordinanza ammissibilità/inammissibilità 6. Elaborazione del programma di trattamento 7. Contenuto del programma di trattamento 8. Trasmissione del programma di trattamento 9. Integrazione del programma di trattamento 10. Sospensione del procedimento 11. Sottoscrizione del verbale di messa alla prova 12. Trasmissione delle relazione periodiche 13. Relazione conclusiva 14. Esito finale

79 D.P.R. 14/11/2002, N. 313 T ESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI

80 a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere; c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie; d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione; e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;

81 f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale; i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie; i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova; i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

82 NUOVE CONTESTAZIONI

83 A UTONOMIA ANCHE IN RELAZIONE ALLE NUOVE CONTESTAZIONI La delega conferita dal Procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario per l'udienza di convalida e per il successivo giudizio direttissimo autorizza il delegato a configurare in termini diversi l'accusa e a procedere a nuove contestazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la contestazione da parte del vice procuratore onorario dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). (Sez. 6, n. 16170 del 07/04/2011 - dep. 22/04/2011, Afkir, Rv. 249892)


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