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RICORSI: LA LOTTA DELLA VERTENZA SINDACALE. La lotta alla vertenza sindacale Vogliamo partire proprio da questo posto, Paestum. È proprio qui, infatti,

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1 RICORSI: LA LOTTA DELLA VERTENZA SINDACALE

2 La lotta alla vertenza sindacale Vogliamo partire proprio da questo posto, Paestum. È proprio qui, infatti, che è stata ritrovata la tomba del tuffatore, il cui affresco rappresenta un uomo nel momento in cui si lancia nel vuoto sottostante. Il trampolino da cui si lancia allude alle colonne di Ercole, da sempre simbolo del limite delle conoscenza umana verso un diverso mondo di conoscenza. Oggi, al Revolution Camp, siamo pronti per compiere questo tuffo. Voi che siete la promessa di un mondo migliore vi state tuffando come l’uomo dell’affresco e trascinate in questo tuffo simbolico tutti quelli che vi seguono, me compreso, verso un mondo migliore, in cui i diritti di tutti possono essere rispettati. Nella storia sindacale dell’Italia fino ai giorni nostri, i sindacati molto spesso vengono accusati di far fatica a rinnovarsi. Bene, questa accusa non può essere rivolta all’UDU che sin dall’inizio della sua storia non ha mai perso la propria identità e non ha mai ceduto a falsi perbenismi e falsi tentativi di dialogo, senza mai aver paura di rinnovare il proprio sentimento di odio contro le ingiustizie.

3 Mentre c’è chi ricorre ovunque e comunque ad un dialogo, il più delle volte ipocrita e falso, voi non avete alcun timore di esprimere il vostro sentimento quando sentite l’ingiustizia di uno studente che abbandona gli studi perché le tasse sono aumentate, l’ingiustizia di chi vi vuole escludere dalle rappresentanze studentesche, l’ingiustizia di uno studente extracomunitario escluso perché non sa rispondere sui gusti della grattachecca della Sora Maria. A questo punto subentra la vertenza sindacale e lo strumento del ricorso, lo strumento giurisdizionale in cui coniughiamo interessi individuali a quelli collettivi. La rivoluzione che state compiendo è rivoluzionaria nei modi in cui lottate: trascinate il Ministero dell’Istruzione in Tribunale, trascinate l’Ateneo in tribunale, impugnate gli atti lesivi degli interessi degli studenti, fate comunicati stampa perché tutti devono sapere e soffrire come gli studenti a cui viene negato il diritto allo studio, pubblicate e commentate le sentenze che gridano vittoria, di quella vittoria rivoluzionaria, di quella lotta che eliminando lo stato di ingiustizia cambia il mondo delle cose. Mostrate la vostra lotta sempre in modo innovativo e combattete e vi associate e create liberamente un sindacato universitario: Unione degli Universitari, l’UDU.

4 Il vostro ruolo nel territorio italiano è di primo ordine, dal momento che i link tra il mondo della scuola e dell’università a quello del lavoro travolge tutti gli apparati della nostra realtà: dal mondo dell’economia a quello della sanità, passando da quello della giustizia. Su questo sistema di connessione ed intrecci di cause ed effetti incombe oggi la cosiddetta spending review, che compromette tutti i diritti e che ripropone una soluzione vecchia (aumento delle tasse e tagli). Contrapposta alla spending review, tutte le classi sociali sostengono che c’è altro e lo faranno probabilmente esercitando il proprio diritto di sciopero, massima espressione della lotta sindacale, costituzionalmente garantito dall’art. 40 della Cost. che, non a caso, segue all’art. 39 Cost. I Padri Costituenti, dunque, inserirono nel titolo III sui rapporti economici prima il principio secondo cui l’organizzazione sindacale è libera e poi il diritto di sciopero, strumento di lotta per eccellenza per la tutela dei diritti. E voi lottate tutti i giorni, è come se scioperaste con l’animo e con la mente tutte le volte in cui vi fate sentire e fate sentire la vostra voce negli atenei in cui i diritti degli studenti vengono calpestati.

5 UNIONE DEGLI UNIVERSITARI Nella storia sindacale dell’Italia fino ai giorni nostri, i sindacati spesso vengono accusati di far fatica a rinnovarsi. Bene, questa accusa non può essere rivolta all’UDU che sin dall’inizio della sua storia non ha mai perso la propria identità e non ha mai ceduto a falsi tentativi di dialogo, senza mai aver paura di rinnovare il proprio sentimento contro le ingiustizie. Voi non avete alcun timore di esprimere il vostro sentimento quando sentite l’ingiustizia di uno studente che abbandona gli studi perché le tasse sono aumentate, l’ingiustizia di chi vi vuole escludere dalle rappresentanze studentesche, l’ingiustizia di uno studente extracomunitario escluso perché non sa rispondere sui gusti della grattachecca della Sora Maria. A A questo punto subentra la vertenza sindacale e lo strumento del ricorso, lo strumento giurisdizionale in cui coniughiamo interessi individuali a quelli collettivi. La rivoluzione che state compiendo è storia e straordinaria per le metodologie ed i risultati: trascinate il Ministero dell’Istruzione in Tribunale, trascinate l’Ateneo in tribunale, impugnate gli atti lesivi degli interessi degli studenti, fate comunicati stampa perché tutti devono sapere di quella lotta che eliminando lo stato di ingiustizia cambia il mondo delle cose. C E voi lottate tutti i giorni, è come se scioperaste con l’animo e con la mente tutte le volte in cui vi fate sentire e fate sentire la vostra voce negli atenei in cui i diritti degli studenti vengono calpestati. Il nostro ruolo nel territorio italiano è di primo ordine, dal momento che i link tra il mondo della scuola e dell’università a quello del lavoro travolgono tutti gli apparati della nostra realtà: dal mondo dell’economia a quello della sanità, passando da quello della giustizia. Su questo sistema di connessione ed intrecci di cause ed effetti incombe oggi la cosiddetta spending review, che compromette tutti i diritti e che ripropone una soluzione obsoleta. Contrapposta alla spending review, tutte le classi sociali sostengono che c’è altro e lo faranno probabilmente esercitando il proprio diritto di sciopero, massima espressione della lotta sindacale, costituzionalmente garantito dall’art. 40 della Cost. che, non a caso, segue all’art. 39 Cost. I Padri Costituenti, dunque, inserirono nel titolo III sui rapporti economici prima il principio secondo cui l’organizzazione sindacale è libera e poi il diritto di sciopero, strumento di lotta per eccellenza per la tutela dei diritti.

6 Le forme contrattuali disponibili per gli studenti fuorisede che affittano una stanza o un appartamento. Dal 1998 (con l'art. 5 e la convenzione nazionale 8 febbraio 1999 di cui all’art. 4, comma 1, della legge 431/1998) esistono due particolari forme di contratto pensate per locazioni di natura transitoria: legge 431/1998 Contratto d'affitto di natura transitoria classico. Contratto d'affitto per studenti fuorisede. Contratto d'affitto di natura transitoria - La legge prevede il contratto d'affitto di natura transitoria, della durata da 1 a 18 mesi e senza vincoli sul canone di locazione. Il contratto di natura transitoria prevede una clausola contrattuale che individua l'esigenza transitoria del locatore e dell'inquilino. In caso di inadempienza a questa condizione, il contratto di natura transitoria dovrà essere annullato e riformulato in contratto di natura libera (ovvero di durata 4+4 anni). Possono essere stipulati solo se il locatore od il conduttore hanno un’esigenza momentanea di locare un alloggio: i contratti di questo tipo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore (e quest'ultima è da provare con apposita documentazione). STUDENTI IN AFFITTO

7 Hanno durata minima di un mese ed una massima di 18 mesi e non è necessario l'invio di una disdetta. Possono essere sottoscritti anche in Comuni nei quali non è stato siglato un accordo territoriale. Non sono previste agevolazioni fiscali specifiche, il vantaggio (eventuale) è solo costituito dalla durata breve. Esistono dei limiti per il canone per i comuni capoluogo di provincia e per le aree metropolitane ed i comuni confinanti. Principali caratteristiche: Durata del Contratto: da 1 a 18 mesi. Canone: Tetto massimo stabilito in accordi territoriali o D.M., fino al 20% superiore al canone "concordato”.

8 Contratto d'affitto per studenti - Questa tipologia di contratto prevede una durata dai 6 ai 36 mesi e può essere stipulata da uno studente iscritto ad un corso universitario o parauniversitario, residente in un Comune diverso da quello di iscrizione universitaria (elementi questi da indicare necessariamente nel contratto di locazione); oppure da gruppi di studenti oppure ancora dalle aziende per il diritto allo studio (co. 2 art. 3 D.M. 5.3.1999). Nati appositamente per venire incontro alle esigenze degli studenti fuori sede, sono contratti la cui durata minima è di 6 mesi, quella massima di 36, con rinnovo automatico - in mancanza di disdetta di una delle parti - dello stesso periodo alla prima scadenza. Nel caso in cui sia stipulato da un gruppo di studenti e vi sia il recesso da parte di uno solo degli inquilini, la locazione prosegue nei confronti degli altri ferma restando la solidarietà del conduttore recedente nel pagamento dei pregressi periodi di affitto. Possono essere stipulati solo nei Comuni sede di Università o di corsi universitari distaccati o nei comuni limitrofi.

9 Le condizioni contrattuali sono quelle risultanti dai contratti-tipo a livello nazionale; gli accordi locali varranno solo per la determinazione dei canoni (per la determinazione dell'ammontare valgono le stesse regole dei contratti convenzionati); inoltre, negli accordi locali stipulati con la grande proprietà si potranno stipulare ulteriori accordi integrativi.contratti-tipo a livello nazionale Nei Comuni in cui non siano intervenuti i detti accordi le condizioni dei contratti aventi per oggetto le esigenze abitative di carattere transitorio e quelle degli studenti universitari sono stabilite dal decreto 10.03.2006, emanato di concerto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e da quello dell’economia e delle finanze. L’art. 8 della legge n. 392/1978 stabilisce che le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali; l’eventuale clausola che ponesse questo onere integralmente a carico del conduttore sarebbe nulla.

10 Principali Caratteristiche: - durata: minimo 6 massimo 36 mesi; - canone: fissato dall'accordo territoriale tra organizzazioni sindacali, Università e associazioni degli studenti considerando la tipologia di immobile e la durata del contratto; - agevolazioni fiscali: L’agevolazione fiscale in capo al proprietario consiste nella mancata tassazione del reddito prodotto di casa che affitta le camere e che assoggetterà ad imposta irpef solo 59,5% potendo beneficiare di uno sgravio di oltre 40 punti percentuali. Inoltre ai fini dell’imposta di registro è previsto uno sconto del 30% sull’imposta da versare. L’agevolazione fiscale in capo allo studente universitario invece consiste nello detrazione dei costi sostenuti per la locazione e l’affitto della camera. La detrazione sarà estendibile anche al genitore che lo ha fiscalmente a carico e che dovrà indicarlo nel quadro dei familiari a carico e portarsi il costo sostenuto in detrazione nel 730.

11 questo tipo di contratto vieta il subaffitto; in caso di momentanea assenza da casa e desiderio di non lasciare la stanza inutilizzata, è però possibile presentare al proprietario una comunicazione di sublocazione abitativa parziale. E’ importante sottolineare che la caratteristica principale di tale tipologia contrattuale è la natura vincolata ossia la necessità del rispetto dei requisiti di cui sopra il cui difetto comporta la caducazione della natura particolare del contratto transitorio e la trasformazione in un contratto standar d ad uso abitativo, ossia un 4 più 4. Il mancato rispetto dei requisiti legislativi prevede anche il cadere delle agevolazioni legati alla tipologia contrattuale prescelta.

12 Grazie alla condivisione dei problemi relativi alle locazioni tra studenti e Associazione oggi possiamo dire che la registrazione del contratto è di fondamentale importanza. La mancata registrazione del contratto di locazione non solo ci espone alle richieste sempre più improbabili da parte del locatore, ma ci impedisce di poter accedere ai benefici del diritto alla studio della Regione e anche alle detrazioni fiscali. Il mercato nero è vantaggioso esclusivamente per il proprietario di casa che si sottrae ai propri obblighi non solo nei confronti dello Stato, ma dello stesso inquilino oggi costretto a pagare canoni sempre più alti ed incontrollati. La regolarizzazione delle locazioni comporterebbe anche la possibilità di un maggior controllo sul valore dei canoni e sugli abusi che gli studenti e le famiglie sono costrette a subire. Oggi a Roma la locazione di un posto letto si aggira intorno ai 300,00 euro mensili mentre la locazione di una stanza singola richiede un impegno addirittura di 500,00/ 600,00 euro ossia la somma che in altre città permetterebbe la locazione di un intero appartamento.

13 Chi corrisponde un affitto in nero (cioè senza contratto registrato) è vittima di un abuso ai suoi danni, e in nessun modo le colpe possono ricadere su di lui. Attenzione però! Se il contratto esiste, ma non è completamente in regola, questo potrebbe dettare problemi, risolvibili, al conduttore. Un caso potrebbe essere quello in cui il contratto è in regola per una certa cifra, ma il proprietario di casa chieda più soldi di quelli pattuiti. Anche in questo caso siamo di fronte ad una irregolarità, o meglio, ad una vera e propria truffa che va ostacolata in tutti i modi anche nel caso in cui il proprietario produca il c.d. atto dissimulato.

14 CONSIGLI UTILI Ogni volta che ci apprestiamo a concludere un contratto di locazione dobbiamo ricordarci di piccole regole: le spese della registrazione del contratto devono essere necessariamente ripartite al 50% tra il conduttore ed il locatore, una clausola in senso contrario è nulla. Il contratto ad uso transitorio o per gli studenti richiede la indicazione specifica delle condizioni che hanno portato alla scelta di tali tipologie contrattuali quali ad es. l’iscrizione ad un corso di laurea. Prestare attenzione a clausole con formule ambigue e che derogano alle ordinarie norme sulle locazioni quali ad esempio quelle sulle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione o quelle sulla ripartizione degli oneri accessori. La riparazione di elettrodomestici, impianti e mobilia già presente all’interno della casa è a carico del proprietario di casa nella maggior parte dei casi. La cifra da corrispondere al padrone di casa è solo quella prevista dal contratto. Tutto ciò che si paga deve essere pattuito prima; in caso di variazione si deve procedere al rinnovo/modifica del contratto in forma scritta.

15 Informarsi sulle modalità di rilascio dell’immobile convenendo la possibilità di recedere dal contratto e tenendo presente che anche nel caso in cui non vi è il contratto il proprietario non può cacciare il conduttore in qualsiasi momento. Anzi se si richiede la conversione giudiziale dell’affitto a nero l’inquilino ha diritto a rimanere nella casa. La legge prevede che in qualsiasi caso chi abita debba avere un minimo preavviso che può variare dai da 2 ai 6 mesi e dipende sempre dal tipo di contratto. Di fondamentale importanza è poi prestare attenzione alla differenza tra la previsione della caparra confirmatoria o del deposito cauzionale avendo sempre presente che al momento del rilascio dell’immobile il padrone di casa ha l’obbligo di restituire le somme versate al momento di conclusione del contratto qualora il conduttore abbia assolto ai propri obblighi. E’ consigliabile fare un verbale con le cose presenti e il loro stato quando si entra nell’immobile. In ogni caso le somme versate, salvo diversa previsione, sono produttrici di interessi.

16 IL CASO: (UDU L’AQUILA): Alcuni studenti fuori sede, si sono iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila nell’a.a. 2008/2009 e per frequentare i corsi e sostenere gli esami hanno dovuto trasferirsi a L’Aquila per tali ragioni; all’inizio dell’anno accademico, hanno sottoscritto un contratto di locazione transitoria di immobili. E’ così nato un rapporto negoziale tra gli studenti ed il proprietario dell’immobile, sancito da un contratto, che tra le varie clausole di regolamentazione del programma sinallagmatico prevedeva la restituzione a fine locazione del deposito, maggiorata degli interessi legali maturati “previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale, con specifico riferimento alla buona conduzione dell’immobile ed al pagamento di tutte le bollette relative all’erogazione dei vari servizi (Enel, gas, acqua, condominiali, nettezza urbana, etc……..) e le spese condominiali, nonché alla pulizia dell’appartamento prima della riconsegna”. In virtù di tale clausola, ciascuno studente ha versato al locatore, una determinata somma a titolo di caparra confirmatoria trasformata in deposito cauzionale al momento della sottoscrizione da parte dei conduttori. AQUILA NON CAPIT MUSCAS (L’Aquila non piglia mosche)

17 Il rapporto tra parte attrice e il locatore, ha subito però un’interruzione il giorno del terremoto che ha colpito la città dell’Aquila, il 6 aprile 2009. A seguito di tale calamità naturale, infatti, i conduttori hanno dovuto abbandonare gli appartamenti suindicati per inagibilità. Sennonché, a dispetto di quanto previsto nel contratto, a distanza di quasi 3 anni dal rilascio dell’immobile, il proprietario ancora non aveva restituito il deposito cauzionale ai conduttori. A seguito dell’intervento dell’UdU e di una adeguata azione giudiziaria molti studenti hanno potuto riavere i propri soldi e altri li riavranno a breve. Parte anche una class action di oltre 130 persone e per la prima volta l’U.D.U. si costituisce parte civile nei confronti di un campus dove sono stati costruiti gli immobili locati abusivamente e poi fatti sequestrare. In tale battaglia l’UdU è in prima linea con un’altra associazione storica del settore dell’ambiente, Italia nostra.

18 La battaglia da combattere per gli studenti passa necessariamente attraverso l’informazione, solo un utente ben informato ha la possibilità di far valere i propri diritti e solo una struttura ben radicata sul territorio come l’Unione degli Universitari può dar voce con cogente determinazione alla lotta studentesca. Con l’UDU in questi anni ci siamo lungamente battuti contro gli abusi dei padroni di casa aderendo ad es. il Tribunale dell’Aquila non solo per il caso appena esposto, ma altresì per diverse tipologie di contenzioso. IL CASO CAMPUS UNIVERSITARIO: Alcuni studenti sottoscrivevano un contratto di natura transitoria per abitazioni collocate in un campus universitario mai realizzato nonostante gli studenti avessero erogato tutte le somme richieste. Il fatto vede il coinvolgimento di note associazioni e delle Istituzioni pubbliche che hanno trascurato la situazione sino all’intervento legale.

19 Il diritto alla casa costituzionalmente tutelato ex art. 47 è sicuramente uno dei diritti più discussi in Italia e che ad oggi non trova ancora una giusta tutela non solo per gli innumerevoli interessi coinvolti, ma soprattutto per gli scarsi controlli e per una legislazione poco attuata ed attuale. L’Unione degli Universitari interpretando in maniera autentica i diritti e le necessità di voi tutti, di noi tutti, ci promette un domani migliore.

20 Fatto il corso trovato l’inganno l decreto del Ministero della Sanità n. 520/1998 definisce la figura dell’educatore professionale quale operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi (…) volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali. All’art. 3 il decreto prosegue affermando che la formazione di questa figura professionale deve avvenire presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, seppur in collegamento con le facoltà di Psicologia, Sociologia e Scienze dell’educazione. Nel 2001 presso la facoltà di Roma Tre è istituito un nuovo corso per educatori professionali di Comunità - Classe C19 – che rappresenta la rivoluzione dei corsi precedentemente esistenti. Nella guida dello Studente per il predetto corso di Studi viene indicato come obiettivo qualificante la formazione di una figura professionale che collabori, tra le altre cose, come educatore “nell’area socio- sanitaria, presso ASL”, sollecitando diverse competenze tra cui l’organizzazione di interventi “nei reparti di pediatria, oncologia, nelle strutture per malati terminali ed affetti da AIDS conclamato”. Si è verificata, tuttavia, l'esclusione dei candidati laureati appartenenti alla classe C-19 dal pubblico concorso unificato per titoli ed esami a n. 13 posti di educatore professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

21 Nella raccomandata che i candidati si sono visti pervenire era addotta come motivazione la mancanza un titolo di Studio abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale così come previsto dal bando di concorso e che, invece, gli studenti erano convinti di possedere in base alla relativa guida dello Studente. E’ per tale motivo che sono stati inoltrati atti di diffida al Ministero dell’Istruzione, Università e della ricerca, nonché all’Ateneo Roma Tre; lo scorso febbraio è stato altresì inoltrato un ricorso all’Antitrust al fine di accertare la presenza di pubblicità ingannevole per il menzionato corso di Studi.

22 A seguito della nota legge 240/2010, le Università hanno scritto nuovamente i propri statuti per introdurre le principali novità e come funzionerà l'ateneo, dal punto di vista degli studenti e con un occhio particolare alle funzioni della rappresentanza studentesca. La legge 240/2010 ha previsto, infatti, l’obbligo per gli Atenei di modificare i propri statuti in conformità ai principi ed ai criteri direttivi prescritti dalla legge. In particolare, in materia di articolazione interna, la legge 240/2010, ha indicato come criterio direttivo l’esigenza di semplificazione e di attribuzione al Dipartimento “delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie” (art. 2, comma II, lett. a). Lo stesso comma, alla lettera b prevede alcuni importanti criteri per la riorganizzazione dei Dipartimenti, indicando in particolare il numero minimo dei membri per il Dipartimento. Rilevanti nell'ateneo sono ora i dipartimenti, responsabili sia della ricerca sia della didattica. N O TAXATION WITHOUT RAPRESENTATION

23 Il dipartimento è costituito fondamentalmente da un insieme di docenti che lavorano insieme su tematiche affini; ha un direttore ed è gestito collegialmente dal Consiglio di dipartimento, di cui fanno parte anche le altre componenti che fanno riferimento al dipartimento, come il personale tecnico-amministrativo e naturalmente i rappresentanti degli studenti, che qui – alla base – per lo piú operano. Il dipartimento decide quindi quasi tutto ciò che lo studente vive quotidianamente: gli esami che costituiscono un corso (l'ordinamento e il manifesto del corso), il programma e i metodi di insegnamento, i docenti di ciascun corso, i tutorati e gli altri interventi d'aiuto, l'organizzazione degli orari e delle aule, i regolamenti del corso e la carriera degli studenti, la gestione degli spazi fisici (ad esempio, la sistemazione di un laboratorio), qualsiasi problema si venga a creare nei corsi (se un docente commette abusi, il direttore dovrebbe intervenire). Uno strumento molto importante che gli studenti avranno in ciascun dipartimento è la commissione paritetica. Nella commissione, che può anche essere presieduta da uno studente, i rappresentanti degli studenti potranno ottenere dall'università tutti gli elementi necessari per valutare la qualità della didattica e dei servizi collegati, mettere in discussione problemi specifici (spesso nascosti sotto il tappeto),

24 arrivare a delle conclusioni concrete insieme ai docenti in una discussione e poi formulare proposte agli organi competenti, prima di tutto il dipartimento stesso. La nostra è un'università enorme e multidisciplinare e anche i corsi di studio sono tali, perciò sono relativamente pochi i dipartimenti che gestiscano per intero un corso (ad esempio, fisica il dipartimento di fisica, storia il dipartimento di storia). Per semplificare, tuttavia, di quasi tutti i corsi si è comunque individuato un dipartimento responsabile, andando a vedere chi piú lavora per quel corso: questo banalmente significa che le decisioni vanno approvate solo in quel dipartimento. Perché tutti i docenti partecipino collegialmente alla gestione di tutti i corsi in cui insegnano, però, sono state create delle specie di commissioni (di natura poco chiara) chiamate collegi didattici, i quali rispondono al dipartimento responsabile e hanno professori da tutti i dipartimenti piú un coordinatore, nonché ovviamente i rappresentanti degli studenti eletti in tutti i dipartimenti che studiano in quel corso: sono quindi confrontabili coi vecchi CCD (Consigli di Coordinamento Didattico). Questo livello aggiuntivo ha purtroppo subito un livello ulteriore di complicazione nel caso di alcuni corsi particolarmente complessi, come Scienze politiche o Giurisprudenza, che non avranno un dipartimento di riferimento ma una serie di dipartimenti (tutti quelli della facoltà), e quindi saranno particolarmente numerosi e dovranno far approvare ogni cosa da tutti tali dipartimenti. È peraltro poco chiaro come si differenzieranno dai comitati di direzione delle medesime facoltà.

25 I dipartimenti che gestiscono corsi di laurea insieme collaborano ufficialmente nel Comitato di direzione della Facoltà o Scuola. Le Facoltà, nel vecchio senso del termine, sono limitate, perché è soppresso il Consiglio di Facoltà e quindi il Preside che lo presiedeva: questa è l'altra faccia della medaglia del rafforzamento dei dipartimenti. Il comitato di direzione è costituito dai direttori dei dipartimenti raccordati, dai rappresentanti degli studenti e da altre persone elette secondo il regolamento di facoltà. È il luogo dove si possono affrontare ufficialmente questioni che riguardano piú dipartimenti, nonché gestire servizi comuni; non è peraltro l'unico. Ad esempio, il comitato può dare un parere su un esame di fisica nel corso di matematica, o può gestire del personale che verifichi alcuni aspetti burocratici dei corsi di tutti i dipartimenti; può gestire gli orari delle aule o i laboratori di informatica, che però possono anche essere affidati a centri di servizio anche "multi-facoltà". Alcuni studenti eletti nel comitato di direzione (i piú votati), inoltre, vanno anche a formare la Conferenza degli studenti insieme ai colleghi di tutte le altre Facoltà e Scuole. La CdS è l'organo della rappresentanza studentesca a livello d'ateneo, dove gli studenti in autonomia e possono affrontare tutti gli argomenti che ritengono importanti, formulando delle proposte cui gli organi di governo sono tenuti a rispondere.

26 L'organo di governo centrale di tutto l'ateneo, da cui dipendono tutti i dipartimenti, è il Consiglio d'amministrazione. Il CdA controlla l'amministrazione dell'Università, ne stabilisce tutti gli indirizzi strategici, controlla le entrate e le spese, ha l'ultima parola su tutte le delibere piú importanti dei dipartimenti (in particolare l'assunzione di nuovi professori e l'attivazione o disattivazione dei corsi di laurea). È composto dal rettore, da persone elette dal Senato accademico fra cui i cosiddetti "esterni" e naturalmente i rappresentanti degli studenti. Il rettore lo presiede. Il nuovo CdA, in teoria, può essere autonomo e incisivo (anche nella sua componente studentesca).

27 Per gli studenti, il potere piú interessante del CdA, a parte quello (raro) di aprire e chiudere dipartimenti e corsi di laurea, è naturalmente quello di incidere sulle tasse e i contributi universitari nonché tutti gli investimenti in servizi agli studenti. La differenza rispetto al passato è che controllerà non solo le entrate ma anche (tutte) le uscite, mentre prima era più vincolato al Senato accademico; infatti, il Senato poteva decidere la moltiplicazione dei corsi e delle assunzioni senza criterio e costringere il CdA a recuperare i soldi necessari ad esempio alzando le tasse, mentre le due cose vanno ovviamente considerate insieme e bilanciate per ottenere qualità ed efficacia della didattica e della ricerca, dove l'efficacia comprende anche la realizzazione del diritto allo studio, come e se concretamente affermato dal nuovo Statuto. La componente del diritto allo studio in senso piú stretto, cioè di applicazione delle leggi nazionali secondo il riferimento regionale per fornire borse di studio per reddito, mense ecc., resta naturalmente del CIDiS (Consorzio Interuniversitario per il Diritto allo Studio. Il CIDiS, per via di un'altra legge, ha dovuto ridurre la numerosità del proprio CdA, dove quindi ci sarà un solo studente (su 5 membri).

28 Il Senato accademico è l'altro organo di governo centrale. È composto secondo criteri di rappresentanza scientifica di tutte le aree disciplinari dell'ateneo e comprende (su 35 membri) tra cui una rappresentanza studentesca, un dottorando e rappresentanti del personale. Approva tutti i regolamenti, compreso quello didattico, inoltre assiste e completa il CdA formulando, anche per ciò su cui non decide, pareri e proposte scientifici ma anche "politici", nel senso che rappresentano il punto di vista della comunità universitaria in tutte le sue componenti. Infatti, fra i suoi compiti ha anche quello di eleggere componenti del CdA ed eventualmente di sfiduciare il rettore. Con tutta probabilità, il Senato manterrà un ruolo centrale in molti degli aspetti della didattica dell'ateneo, esercitando in particolare una certa supervisione sui dipartimenti. I rappresentanti degli studenti in Senato continueranno quindi a essere il principale strumento e aiuto dei rappresentanti degli studenti nei corsi di laurea, aiutandoli e coordinandoli dove il lavoro al livello locale non è sufficiente a perseguire gli obiettivi degli studenti. Nel nuovo Statuto è inoltre introdotta la figura del garante degli studenti. Ogni studente potrà ricorrere al Garante presentando un esposto contro qualsiasi componente dell'Università (ad esempio un docente o un ufficio) che a suo avviso non abbia rispettato la legge, i regolamenti o in generale i propri doveri. Il Garante, garantendo l'anonimato dello studente, dovrebbe avere quindi gli strumenti per indagare e accertare l'abuso e per portarlo all'attenzione del responsabile (che può essere ad esempio il rettore, il direttore generale o il direttore di dipartimento), il quale non potrà ignorare la segnalazione e inoltre avrà degli elementi su basarsi. Anche i rappresentanti degli studenti, spesso ostacolati da alcune componenti nell'esercizio dei loro compiti, potranno ricorrervi.

29 Il Garante potrebbe aiutare a demolire quella che è la principale difesa degli abusi in Università (come ovunque), cioè la paura, semplificando peraltro le procedure ed evitando gli scaricabarile fra i troppi soggetti che teoricamente dovrebbero o potrebbero intervenire in certi casi. Oltre al Garante, per legge è stato costituito il CUG (Comitato Unico di Garanzia), che sostituisce sia il CPO (Comitato Pari Opportunità) sia il Comitato anti-mobbing che si dovrebbe occupare anche degli studenti, con dei rappresentanti degli studenti al proprio interno. La materia elettorale dell’Università è disciplinata dal Regolamento elettorale, in particolare, è disciplinata dallo Statuto che nella maggior parte dei casi individua in appositi regolamenti, quali il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Elettorale la disciplina di dettaglio circa l’organizzazione, l’amministrazione, finanza e contabilità, gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei Corsi di Studio, le strutture, la costituzione ed il funzionamento degli organi dell’Ateneo, le procedure elettorali e quant’altro necessario od utile alla realizzazione dei fini dell’Università.

30 Lo Statuto universitario, in armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente entra in vigore al momento dell’approvazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisendo così la qualità di fonte sovraordinata rispetto a tutte le altre fonti normative di regolamentazione dell’Ateneo. I regolamenti, quello generale, quello elettorale, quello contabile e finanziario, contenente le norme attuative di quanto stabilito dallo Statuto e le disposizioni necessarie all'assetto funzionale dell'Ateneo devono, invece, essere adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, in virtù del quale, successivamente alla deliberazione degli organi competenti, i regolamenti devono “essere trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame”. Ne consegue che anche il regolamento elettorale necessita dell’approvazione ministeriale per acquisire validità e dispiegare i suoi effetti. Ad ogni modo, è prassi degli Atenei che il regolamento elettorale non sia approvato dal Ministero; questo regolamento descrive in modo puntuale e dettagliato tutte le fasi delle elezione studentesche, a partire dal bando di indizione delle elezioni, (che nella maggior parte dei casi è promulgato almeno 60 giorni prima della data delle elezioni), alla definizione dell’elettorato attivo e passivo; dalla formazione delle liste alla istituzione della Commissione Elettorale Centrale; dalla costituzione dei seggi elettorali alla soglia percentuale di partecipazione e alla formazione; dalla candidatura alla proclamazione delle cariche dei rappresentanti.

31 I criteri che regolano le rappresentanze studentesche secondo la nuova riforma sono stati oggetto di recente di un ricorso dell’UDU Modena contro l’esclusione della propria lista all’interno della rappresentanza studentesca. IL CASO – UDU MODENA: L’Unione degli Universitari ha ottenuto un ottimo risultato a seguito di un ricorso al TAR Modena che gli ha permesso di partecipare alle elezioni universitarie e vincerle con il 60% dei voti inserendosi negli organi direttivi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. La lista dell’UDU era stata illegittimamente esclusa a causa di un mero errore formale che avrebbe potuto comprimere irrimediabilmente il diritto di voto di tutta la popolazione studentesca dell’Ateneo Emiliano.

32 LO STUDENTE LAVORATORE Nonostante la forma tipica del rapporto di lavoro sia quella a tempo indeterminato subordinato, ancora oggi sussistono una serie di lavori precari spesso svolti da studenti lavoratori. Il D. Lgs. 368 del 2001 stabiliva come forma tipica del rapporto di lavoro quella a tempo indeterminato rispetto alla quale tutte le altre assumevano carattere di eccezionalità. L’intendimento della riforma è l’instaurazione di “rapporti di lavoro stabili”, nonostante le forme contrattuali spesso adoperate per le categorie più deboli e bisognose siano di segno opposto. Le categorie contrattuali di seguito descritte sono spesso adoperate per l’assunzione di studenti.

33 Con la riforma Fornero viene aggiunta una ipotesi di esenzione generale del primo contratto di durata non superiore a 12 mesi in cui può non indicarsi la causale. Prevista una maggiorazione del 1,4% rispetto ai contratti a tempo indeterminato. Il termine di impugnazione passa da 60 a 120 giorni ed il deposito del ricorso deve avvenire ora entro 180 giorni e non più entro 270. I contratti a termine non possono superare i 36 mesi. Da oggi si considerano nei 36 mesi anche i periodi di somministrazione.

34 Possibilità di sottoinquadramento. Rapporti di lavoro a prestazione mista (prestazione – retribuzione). Sgravi contributivi. Norma di riferimento T.U. D. Lgs. 167/11 su cui interviene la riforma che subordina l’assunzione di nuovi apprendisti al mantenimento in servizio di una parte dei lavoratori assunti in precedenza al contratto di apprendistato (per assumere apprendisti bisogna aver mantenuto in servizio nei 36 mesi precedenti almeno il 50% degli apprendisti già assunti). L’apprendistato deve diventare la modalità prevalente di ingresso nel mondo del lavoro per i giovani (art. 1 comma 1 della riforma Fornero).

35 Il progetto oggi deve essere specifico, e cioè: 1)indirizzato ad un determinato risultato finale; 2)non deve consistere nella riproposizione dell’oggetto sociale; 3)non deve comportare l’affidamento di compiti esecutivi e ripetitivi. L’attività non deve essere svolta con modalità analoghe a quelle dei dipendenti dello stesso datore di lavoro.

36 Se sussistono determinate condizioni, le cc.dd. Partite Iva si trasformano in collaborazioni a progetto; tali condizioni sono: 1) la durata superiore ad 8 mesi all’anno; 2) il corrispettivo è superiore all’80% del totale percepito annuo; 3) una postazione fissa di lavoro. Se si verificano almeno 2 delle 3 condizioni, il rapporto si converte in lavoro a progetto, salvo prova contraria sull’esistenza di un lavoro autonomo. Prima di iniziare l’attività, vi deve essere: a. una attestazione contenente una dichiarazione di un reddito di lavoro superiore a 18.663,00 euro all’anno; b. ove non sia soddisfatto il primo punto, un’attestazione del collaboratore ove si dichiara che il totale dei corrispettivi costituisce meno dell’80% del reddito complessivo.

37 Il tirocinante ha diritto ad una congrua indennità la cui mancata erogazione è punita con una sanzione amministrativa tra gli euro 1.000,00 e gli euro 6.000,00. Non è agevole verificare la “congruità” del compenso.

38 Agevolazioni per gli studenti lavoratori Lavorare per pagarsi gli studi o per essere indipendenti dalla famiglia, oppure studiare per poter migliorare il proprio livello culturale e la qualifica professionale, è un’esperienza comune a moltissimi universitari. Per poter far ciò gli studenti lavoratori godono di agevolazioni. In particolare i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, a svolgere turni di lavoro agevolati e alle cosiddette 150 ore.

39 Le cosiddette 150 ore consistono nella possibilità di frequentare corsi e lezioni per un totale di 150 ore. I contratti nazionali, diversi per ogni categoria, disciplinano le modalità per poter usufruire di tali ore. Le 150 ore sono suddivise in 50 ore annuali per tre anni e contrattualmente configurabili come "permessi straordinari retribuiti "da godere solo se orario di lavoro e orario di frequenza vanno a coincidere anche solo parzialmente. L'utilizzo delle 150 ore è riconosciuto anche per le università telematiche. In via generale, lo studente-lavoratore deve presentare una domanda alla Direzione del luogo di lavoro e le successive certificazioni di frequenza. La certificazione mensile è vincolante per avere diritto ad ore retribuite per la presenza ai corsi di studio.

40 Il lavoratore dipendente ha il diritto di fruire, in alcune circostanze, di permessi o congedi retribuiti, cioè periodi di astensione dall’obbligo della prestazione lavorativa, potendo godere del mantenimento del posto di lavoro, della conservazione del trattamento retributivo e del riconoscimento dell’anzianità di servizio. I permessi retribuiti sono una delle forme mediante le quali vengono attuati – limitatamente ai lavoratori dipendenti – alcuni principi fondamentali contenuti nella Costituzione, tra cui quelli di solidarietà sociale ed uguaglianza.

41 È previsto il diritto a permessi di studio giornalieri, per svolgere esami. La concessione del permesso giornaliero retribuito è, per il datore di lavoro, vincolante. Il numero di permessi per sostenere esami od esoneri non è soggetto a limite. Il lavoratore può usufruire del permesso anche quando non vi sia coincidenza di orari (assenza per tutta la giornata). Nei casi in cui sia necessario al lavoratore recarsi in località distanti, il permesso può estendersi sino a coprire i tempi del viaggio. Per certificare la presenza all'esame, basta un qualunque attestato che indichi: intestazione della sede universitaria o dell'istituto, giorno della prova, esito della prova, timbro o firma del professore o dell'amministrazione universitaria.

42 Turni agevolati Il diritto a svolgere il lavoro secondo turni agevolati, spetta a tutti i lavoratori, non in prova, che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici riconosciuti. Aspettativa per studio Per chi è ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, la concessione al congedo straordinario non è scontata. A decidere è l'amministrazione dell'azienda presso cui si lavora. Qualora venga concesso il congedo e il dipendente interrompa il rapporto di lavoro entro i due anni successivi al periodo di aspettativa, il lavoratore sarà tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.

43 Tasse Universitarie Fuori corso ed extracomunitari come ‘arma’ per giustificare una liberalizzazione mascherata delle tasse universitarie: lo Spending review e conseguenze del decreto con cui si attenta la natura pubblica dell’universita’ italiana. Il diritto allo studio come un vero e proprio lusso: l’aumento della tassa regionale sulla base dell’obbligato adeguamento delle regioni al decreto legislativo 68/2012.

44 Nell’affrontare il tema delle tasse universitarie, il primo pensiero non può che essere rivolto al decreto legge n. 95, c.d. Spending review, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 156 del 6 luglio 2012 - Suppl. Ordinario n.141) ed approvato dal Governo Monti nel corso del Consiglio dei Ministri di venerdì 6 luglio 2012, contenente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. Novità molto importanti sono contenute in esso all’art. 7, comma 42, disposizione che modifica l’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 306 / 1997, il quale dettava un limite pari al 20% per la tassazione e la contribuzione studentesca, in rapporto ai finanziamenti che ad ogni ateneo pervenivano dallo Stato mediante il fondo ordinario (FFO). Il FFO era nei piani che dovesse subire tagli pari a 200 milioni, i quali sembra invece siano stati cancellati; si tratta, tuttavia, di un dato non affatto sufficiente a fronteggiare il preoccupante status in cui versa l’università italiana, che non possiede attualmente fondi idonei a garantire un regolare andamento delle attività contemplate né dei corsi previsti; basti pensare che il FFO ammontava nel 2009 a 7,4 miliardi mentre quello pronosticato per il 2013 è di soli 6,45 miliardi. Apparente ristoro sembrerebbe derivare dalla circostanza della dotazione, per l’anno 2013, di 90 milioni di euro per il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147.

45 Si tratta, tuttavia, di uno specchietto per le allodole, in quanto le somme per finanziare il diritto allo studio deriveranno in buona parte dagli aumenti delle tasse regionali che avranno luogo già dal prossimo anno e che graveranno su studenti fuori corso ed extracomunitari. Il nuovo decreto legge, infatti, altera il calcolo per la soglia del 20%, abolendo di fatto il “tetto” per le tasse universitarie con riguardo alle due categorie menzionate; quello che muta è il punto di riferimento per stabilire l’ammontare delle tasse che è dato non più dal fondo ordinario ma dai trasferimenti statali correnti, ovvero tutte le risorse che gli atenei ricevono dallo Stato. La previsione degli atenei di tasse maggiori per studenti fuori corso o extracomunitari integra una discriminazione ingiusta: sottolineare la loro condizione differente rispetto a studenti comunitari ed in corso e gravarli di oneri maggiori non è certamente un mezzo per incentivarli al sapere ed alla conoscenza.

46 La decisione, poi, di “legittimare” eventuali sforamenti qualora il gettito aggiuntivo sia destinato alle borse di studio rende ancor meno controllabile questo travolgente meccanismo che finisce per contemplare il superamento del limite del 20%. Del tutto discutibile, peraltro, è la modalità di attribuzione delle borse di Studio in quanto alcun vincolo è legato ad esse, fatta eccezione per i destinatari che devono essere studenti; si tratta di una sorta di borse di studio per “merito”, che già molteplici università oggi non mancano di erogare. Pare inammissibile, altresì, la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013 in riferimento alla quale le università non statali legalmente riconosciute hanno ottenuto autorizzazione, benché la Costituzione lo vieti espressamente, come si legge all’art. 33 Cost. E’ chiaramente una follia la cancellazione di ogni limite alle tasse degli studenti fuoricorso o extracomunitari, che potrebbe portare all’aumento dell’importo delle rette di circa un miliardo di euro, oltre al fatto che ciò costituisce un serio pericolo per il diritto allo studio e per l’università pubblica, che già quest’anno ha registrato un calo circa del 10% quanto al numero di studenti immatricolati. Quanto detto rende le nuove norme palesemente viziate e passibili di un Giudizio da parte della Corte Costituzionale. La Corte si adisce tuttavia previo esperimento di un giudizio ove la questione è rilevante e manifestatamente fondata.

47 Organizzazioni studentesche e sindacati, pertanto, guardano con sospetto il predetto aumento delle tasse universitarie. Ciò lo si ritiene inaccettabile soprattutto per gli studenti provenienti da classi meno agiate. Gli atenei fuorilegge che chiedono una tassazione eccessiva ad oggi sono 35: in questi casi la tassazione supera i limiti fissati dalla legge per evitare tassazione troppo alte che vadano a negare il diritto allo studio universitario. Con la spending review, tramite dei semplici “giochi di contabilità”, i 35 atenei fuorilegge scompaiono e ne restano solo 8. Le università ancora oltre il limite della tassazione con il nuovo calcolo restano: Bergamo, Insubria, Statale e Bicocca di Milano, Modena e Reggio Emilia, Parthenope di Napoli, Ca’ Foscari di Venezia e Urbino. L’aumento medio a livello nazionale è di 650 euro, pari al 71%, con punte di oltre 1400 euro per Sassari e l’Università della Basilicata e 1300 euro per Cagliari. Alla Sapienza e a Siena aumenti possibili di oltre 1100 euro, a Palermo 1100 euro, a Messina e Foggia oltre 950 euro, a Perugia oltre 900, a Macerata e Firenze oltre 700 euro, a Pisa circa 680 euro.

48 Guardando, poi, all’ateneo in cui l’attuale Ministro Profumo ebbe il ruolo di rettore, il Politecnico di Torino non è un caso che vi si riscontra l’aumento più elevato, a dimostrazione che questa novità proviene direttamente dal Ministro Profumo; se prima agli studenti si chiedeva in media 120 euro oltre il limite consentito dalla legge, oggi non solo non sarà tenuto a riportare le tasse a valori accettabili, ma potrà aumentare di oltre 2000 euro in media le tasse. La ratio del sopravvenuto innalzamento della misura del contributo a carico degli studenti, ovvero del mancato rispetto della percentuale di massima del 20%, può essere rinvenuta nelle necessità conseguenti alla riduzione del finanziamento statale all’università, a sua volta derivante da una generale politica di contenimento della spesa pubblica, come ipotizzato anche dall’Associazione Studentesca Coordinamento per il diritto allo studio nel ricorso avverso l’Università di Pavia.

49 IL CASO: Oggetto del predetto ricorso al T.A.R. Lombardia - deciso con sentenza n. 2761 del 16/11/2011 - sono atti mediante i quali l’Ateneo aveva provveduto ad un generale adeguamento della contribuzione studentesca, incentrato sul superamento della soglia del 20% nel rapporto aritmetico tra tasse universitarie e finanziamenti pubblici del diritto allo studio. Il T.A.R. ha constatato una violazione dell’art. 5 del d.p.r 306/97 nel caso di specie e condannato, pertanto, l’Università a restituire l’indebito conseguente alla presente pronuncia ed a rifondere le spese, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge. A nulla sono valse le difese mosse dall’Università sul punto; i rilievi formulati dalla resistente miravano ad evidenziare l’illegittimità costituzionale della citata disposizione per il fatto che il rispetto di essa avrebbe comportato una lesione all’autonomia finanziaria e contabile dell’Università, in quanto la riduzione progressiva della contribuzione studentesca avrebbe generato un danno all’efficienza stessa del servizio. Un atto di una gravità senza precedenti, dunque, quello compiuto dal governo con la previsione contenuta nella Spending review che porterà non pochi disagi agli studenti universitari ed alle loro famiglie a causa del maggiore onere economico su loro gravante e che relega in una posizione meramente teorica, o comunque del tutto marginale, le garanzie poste a tutela dell’esercizio effettivo del diritto allo studio.

50 Il diritto allo studio come un vero e proprio lusso: l’aumento della tassa regionale sulla base dell’obbligato adeguamento delle regioni al decreto legislativo 68/2012. Si parla tanto di università più europee, aperte alle best practice degli atenei fuori dalla penisola eppure nella pratica tutto si fa, fuorché attenersi a quelle buone pratiche che tengono alto il livello di diritto allo studio su base europea. A differenza di stati europei che investono molti miliardi nel settore universitario, e di alcuni come la Polonia dove le università statali sono addirittura gratuite, in Italia molti di quelli che prima erano diritti ora non sono per nulla considerati. Si tratta di un evidente cambio di tendenza in cui è insito il rischio di uno stravolgimento dell’accademia universitaria così come era un tempo: aperta a tutti senza differenze di status sociale e soprattutto veicolo di mobilità sociale. E’ fonte di grande agitazione nelle università italiane, di mobilitazione degli studenti, nonché oggetto di forti lamentele da parte delle associazioni studentesche, la notizia dell'aumento della tassa regionale per il diritto allo studio - dovuto all’obbligato adeguamento delle regioni al decreto ministeriale 68/2012, un provvedimento che segue le linee guida della Riforma Gelmini

51 Per gli universitari in Toscana l’importo passerà da 98 a 140 euro e detto aumento, che si prevede farà entrare nelle casse della Regione un extra-gettito di circa 5 milioni di euro reimpiegabili, secondo l’assessore all’Università toscana Stella Targetti, servirà per offrire maggiori benefici e servizi agli studenti, oltre che per espandere le tutele nei loro confronti. Per quanto concerne la Campania, otto giorni fa, venerdì 20 luglio, anche tale regione si è conformata alle disposizioni normative nazionali emanando un decreto che fissa, per l’anno accademico 2012/2013 l’aumento della tassa regionale: i centonovantamila studenti campani vedranno salire del 126 per cento l’importo della loro tassa, passando da 62 a 142 euro l’anno, cui vanno aggiunte le rette previste dai rispettivi Atenei. Anche all’Università degli Studi dell’Aquila la tassa regionale per l’iscrizione all’anno accademico 2012/2013 passerà da 77,47 a 140 euro; il rettore, Ferdinando di Orio, definisce detto aumento come un’offesa per tutti gli studenti universitari, che rappresentano l’elemento più debole del sistema, ribadendo altresì che gli altri Paesi europei garantiscono invece un reale diritto allo studio.

52 Il diffuso disaccordo all’innalzamento delle tassa regionale deriva dal fatto che è davvero inconcepibile un tale inasprimento, che grava anche sulle famiglie degli studenti, i quali peraltro, se laureandi tra i mesi di Dicembre e Marzo, non riceveranno neanche il rimborso di tale quota. La ratio: perché questa tassa raddoppia? E’ un’imposizione del Governo Monti, attuata con il Decreto Legislativo 68/2012 del 29 Marzo, che prevede una rimodulazione della tassa regionale, su tre fasce in base al reddito, rispettivamente di ALMENO 120, 140 e 160 euro. Se le Regioni, entro il 30 giugno, non avessero deliberato circa le modalità di fasciazione e l'importo di ciascuna fascia, si sarebbe applicata una tassa unica pari a circa 140 euro (ed è il caso ad esempio della Regione Puglia). Tuttavia le Regioni, con una nota del 20 giugno, unanimemente hanno chiesto di posticipare l’applicazione dell’aumento di un anno: “in considerazione dell’esiguo tempo a disposizione per adeguare le normative regionali in merito”. La risposta del Ministro Profumo, arrivata il 27 giugno (a tre giorni dalla scadenza), è stata negativa.

53 E’ proprio a livello nazionale il problema, poiché il decreto regionale recepisce una direttiva di Governo. Se si guarda infatti al diritto allo studio su base europea, si nota subito come la tendenza del “vecchio continente” sia quella di investire denaro pubblico nella formazione dei cittadini, e dove addirittura balzano all'occhio le università sovvenzionate totalmente dallo Stato, come accade ad esempio in Polonia. Mentre gli studenti europei sono invogliati e spinti ad investire le proprie energie nello studio, in Italia c'è la controtendenza a scoraggiarlo, stangando chi non può permettersi di pagare cifre esorbitanti per la propria formazione. Evidentemente l'adeguamento agli standard europei che si prefigge questo Governo ha a che fare solo con i livelli economici.


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