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Istituzioni di diritto romano

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Presentazione sul tema: "Istituzioni di diritto romano"— Transcript della presentazione:

1 Istituzioni di diritto romano
La schiavitù

2 La schiavitù Iniziamo il nostro percorso alla scoperta del diritto romano partendo proprio da Gaio Le sue Istituzioni si dividono in tre macro aree: Personae Res Actiones

3 La schiavitù Le personae si dividono a loro volta in: Liberi Schiavi

4 La schiavitù I liberi si dividono infine in: Ingenui Libertini

5 La schiavitù Personae: Ingenui Liberi Libertini Schiavi

6 La schiavitù La schiavitù è un istituto comune a tutti i popoli dell’antichità: in questo senso si parla di IUS GENTIUM (diritto delle genti comune a tutti i popoli) È una divisione, quella tra uomini liberi e schiavi, data per scontata nell’antichità Le più grandi menti come Aristotele e Platone, descrivendo la società organizzata, partivano dal presupposto che gli uomini fossero divisi in liberi e schiavi

7 La schiavitù Nel mondo antico era impensabile che tutti gli uomini fossero uguali e liberi Con il Cristianesimo si giunge ad un miglioramento delle condizioni degli schiavi, ma non alla soppressione di questo istituto Perché?

8 La schiavitù Perché nel mondo antico gli schiavi rappresentano la forza lavoro, sono loro a lavorare nei campi, nei commerci, nelle industrie Gli uomini liberi non lavorano, ma vivono in maniera parassitaria Agli schiavi non era riconosciuta quella che noi oggi chiamiamo capacità giuridica cioè la capacità di essere titolari di diritti e non avevano alcuno status civitatis, cioè non erano membri di alcuna comunità politica giuridicamente organizzata

9 La schiavitù Lo schiavo è tale non perché qualcuno ne è proprietario (dominus), ma per una condizione inerente l’individuo: se il dominus lo abbandona, non diventa libero, ma una res nullius (cosa di nessuno) o una res derelicta (cosa abbandonata) e altri può acquisire la proprietà su di lui Se lo schiavo scappa (servus fugitivus), non diventa libero, ma rimane sotto la potestas del suo padrone; dopo la morte del padrone, lo schiavo passa a far parte del patrimonio ereditario

10 La schiavitù Lo schiavo può essere liberato solo con un atto: la manomissione (manumissio) In origine gli schiavi erano molto pochi e per questo erano trattati molto bene, perché il loro prezzo era molto alto (erano pochi perché vi erano state ancora poche guerre di conquista) In origine erano chiamati famuli derivato da familia, perché erano una propaggine del nucleo famigliare e parte del patrimonio

11 La schiavitù Con le grandi guerre di conquista, affluiscono a Roma milioni di schiavi: il loro prezzo crolla Lo schiavo giuridicamente è una res mancipi cioè una delle quattro res (cose) più preziose nel mondo romano L’unione tra schiavi non è matrimonio, ma unione di fatto che prende il nome di contubernium perché lo schiavo non ha capacità giuridica

12 La schiavitù Vediamo ora come si diventa schiavi. Gaio ci dice che servi o si nasce o si diventa: Nascuntur Fiunt

13 La schiavitù NASCUNTUR: il nato da una schiava è schiavo, si guarda cioè alla condizione della madre Se la madre è libera, il figlio è libero anche se nato da padre schiavo, mentre se è schiava anche il figlio è schiavo, indipendentemente dalla condizione del padre

14 La schiavitù Si diventa schiavi (FIUNT) invece per i seguenti motivi:
CAPTIVITAS (Schiavitù di guerra) TRANS TIBERIM (Vendita al di là del Tevere) NOXAE DEDITIO (Dare a nossa) INDELECTUS (Chi si sottrae alla leva militare) INCENSUS (Chi si sottrae al censimento) ADDICTUS (Ladro originariamente ‘assegnato’ al derubato) CONDANNATI AD ALCUNE PENE (Condannati ai lavori forzati o a combattere nei giochi con le bestie)

15 La schiavitù CAPTIVITAS: la prigionia di guerra è la più antica forma di schiavitù ed istituto del ius gentium (diritto delle genti) comune a tutti i popoli antichi Erano captivi sia i catturati durante le battiglie che una intera popolazione che, invece di arrendersi, fosse stata sottomessa con le armi Hostes erano invece i nemici che si trovavano in guerra con i Romani

16 La schiavitù La captivitas valeva anche per i cittadini romani catturati in battaglia che venivano considerati schiavi e perdevano, per il diritto romano, ogni diritto Se il cittadino romano che era caduto schiavo faceva ritorno nel territorio romano, riacquistava il suo status di libero e i diritti di cui godeva precedentemente tranne due: possesso e matrimonio

17 La schiavitù Il ritorno del prigioniero romano in patria e il riacquisto dei diritti prendeva il nome di postliminium (oltre il confine, il limes): i diritti non sono estinti, sono quiescenti Possesso e matrimonio non venivano riacquistati perché erano situazioni di fatto, cioè si riconoscevano loro determinati effetti solo fino a quando persisteva la volontà continuativa dei soggetti di trovarsi in quella situazione

18 La schiavitù Nell’81 a.C. venne emanata da Lucio Cornelio Silla una lex Cornelia che stabiliva che se il captivus fosse morto in prigionia, la successione testamentaria si sarebbe aperta come se la morte si fosse verificata al momento in cui il cittadino romano era caduto prigioniero Si parla al riguardo di fictio legis Corneliae, cioè di una finzione che riguarda il momento della morte

19 La schiavitù TRANS TIBERIM: è causa di schiavitù la vendita del cittadino romano al di là del Tevere, cioè nel territorio straniero, possibile quando fosse stato riconosciuto debitore insolvente con l’antica procedura esecutiva (legis actio per manus iniectionem) INDELECTUS: colui che si sottrae volontariamente alla leva militare e viene privato della cittadinanza romana e diventa schiavo

20 La schiavitù INCENSUS: colui che si sottrae all’iscrizione nelle liste del censo e non è, dunque, cittadino romano, non ha capacità giuridica e si trova nella condizione di schiavo Ogni cinque anni infatti a Roma si provvedeva al censimento della popolazione a scopo tributario e militare dei cittadini romani, dei membri della famiglia e del patrimonio

21 La schiavitù NOXAE DEDITIO: consegna di un cittadino romano ad un popolo straniero che lo accetta a causa di un comportamento che genera una responsabilità internazionale (es. avere offeso od usato violenza su ambasciatori) Anticamente il ladro colto in flagrante veniva addictus al derubato (pena successivamente sostituita con quella pecuniaria)

22 La schiavitù Lo schiavo abbiamo detto era una res mancipi Tuttavia i romani erano consapevoli che lo schiavo non era una cosa come tutte le altre, ma un essere umano dotato di intelligenza ed in grado di esprimere una volontà In quanto essere umano, lo schiavo può compiere degli atti, ma poiché non ha la capacità giuridica, gli effetti giuridici degli atti da lui compiuti vanno direttamente in capo al dominus

23 La schiavitù Non tutti gli atti compiuti dallo schiavo producono effetti in capo al dominus, ma solo quelli che arrecano un vantaggio (es. il dominus può diventare proprietario di una cosa, titolare di un credito) Questo perché vige un principio nel diritto romano, cioè che lo schiavo non può rendere deteriore la condizione del padrone

24 La schiavitù Lo schiavo può anche essere nominato erede in un testamento, ma per l’acquisto dell’eredità è necessario il consenso (iussum) del padrone Per incentivare gli schiavi al lavoro venne introdotto ad un certo punto l’istituto del peculium (patrimonio) Il peculium è un capitale che lo schiavo forma con il proprio lavoro o con donativi Il peculium non è giuridicamente di proprietà dello schiavo, ma del padrone e non può disporne

25 La schiavitù Di fatto però gli viene lasciato e lo amministra ed in genere gli serve per essere riscattato In realtà si impose la riprovazione sociale nei confronti di chi si impadronisce del peculium dello schiavo Se lo schiavo muore il peculium va al padrone

26 La schiavitù I terzi danneggiati che abbiamo commerciato con lo schiavo possono agire contro il padrone con l’ACTIO DE PECULIO nei limiti del peculio: in particolare, se dal negozio giuridico concluso dallo schiavo era derivato un profitto per il dominus, egli era tenuto e restituirlo. Se profitto non c’era, il dominus era responsabile limitatamente all’ammontare del peculio

27 La schiavitù Alcune volte è il padrone stesso a fornire allo schiavo il peculium per dargli i mezzi per commerciare a proprio vantaggio Il padrone poteva preporre lo schiavo a svolgere un’attività commerciale o metterlo a capo di una nave Tutti i negozi giuridici stipulati dallo schiavo producevano effetti in capo al padrone In questi casi i terzi danneggiati agivano verso il padrone che rispondeva col proprio patrimonio e non nei limiti del peculio

28 La schiavitù Le azioni che i terzi avevano a disposizione erano rispettivamente l’ACTIO INSTITORIA e l’ACTIO EXERCITORIA Se invece lo schiavo è stato incaricato di svolgere un negozio in particolare, l’azione per i terzi si chiama ACTIO QUOD IUSSU

29 La schiavitù Lo schiavo può compiere altre attività che producono effetti giuridici: CRIMINI e DELITTI I crimini venivano puniti dallo Stato in modo più grave rispetto a quello previsto per gli uomini liberi (es. crocifissione) I delitti erano, invece, fonte di obbligazione per il padrone che poteva o risarcire il danno o consegnare lo schiavo al danneggiato (NOXAE DEDITIO)

30 La schiavitù Lo schiavo può inoltre partecipare ad associazioni religiose e compiere atti religiosi che hanno conseguenze giuridiche Il VOTUM era una promessa fatta alla divinità di (ad esempio) offrire parte del peculio nel caso di guarigione da una malattia

31 La schiavitù Gli schiavi possono obbligarsi con il votum previo consenso del padrone Se la richiesta viene esaudita, lo schiavo deve pagare: se non lo fa, risponde giuridicamente il padrone Il luogo dove viene sepolto lo schiavo è un locus religiosus, esattamente come vi fosse sepolto un uomo libero e sottratto ai commerci

32 La schiavitù Vediamo come lo schiavo può diventare libero Con la manomissione civile o pretoria

33 La schiavitù Manomissione civile: Censu Vindicta Testamento

34 La schiavitù Con la manomissione civile il padrone dà allo schiavo sia la libertà che la cittadinanza Manumissio censu: il padrone indica ai censori di iscrivere il servo tra i cittadini liberi

35 La schiavitù Manumissio vindicta: è un finto processo in cui un cittadino romano (adsertor in libertatem) si mette d’accordo con il padrone e pronuncia parole solenni con le quali afferma, dinanzi al magistrato, che lo schiavo è un uomo libero. Il padrone assume un contegno passivo e il magistrato riconosce libero lo schiavo

36 La schiavitù La manumissione testamento è invece la dichiarazione resa dal padrone nel testamento di voler liberare lo schiavo dopo la sua morte Manomissioni pretorie sono quelle inventate da un magistrato, il pretore e protette dal suo editto. Si distinguono in: Inter amicos: la dichiarazione fatta dal padrone dinanzi ad amici di voler liberare uno schiavo Per mensam: sempre dinanzi ad amici, il padrone invita lo schiavo a sedersi al tavolo degli uomini liberi manifestando la volontà di liberarlo

37 La schiavitù Per epistulam: dichiarazione resa con atto scritto Le manomissioni pretorie non avevano rilevanza per il diritto civile: da un punto di vista giuridico gli schiavi liberati in questo modo rimanevano giuridicamente schiavi Cosa succedeva se il padrone cambiava idea?

38 La schiavitù Erano protetti dal pretore che negava al padrone l’azione per rivendicarli in schiavitù Il pretore però non poteva agire per il diritto civile facendo conseguire loro la libertà e la cittadinanza Per risolvere questa situazione venne emanata la lex Iunia Norbana (19 d.C.) che attribuiva a coloro i quali fossero stati liberati con le manomissioni pretorie, la cittadinanza dei Latini e si chiamarono latini Iuniani dal nome della legge

39 La schiavitù Sotto l’influenza del cristianesimo si riconobbe una nuova forma di manomissione chiamata IN SACROSANCTIS ECCLESIIS, dichiarazione fatta dal padrone dinanzi alle autorità ecclesiastiche e alla comunità dei fedeli di voler liberare lo schiavo

40 La schiavitù I libertini (schiavi liberati) avevano degli obblighi nei confronti dell’ex padrone (patronus) consistenti nel dovere di prestare assistenza in caso di bisogno (obsequium), di fare doni o compiere le prestazioni a cui i libertini si erano obbligati prima della liberazione. Se poi il libertino moriva senza aver fatto testamento e senza figli, i suoi beni andavano al patronus.


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