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CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

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Presentazione sul tema: "CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE"— Transcript della presentazione:

1 CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (L.R. 5 dicembre 2008 n.31): disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)

2 In questa lezione si parlerà di:
LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 Ovvero… Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale in particolare tratteremo di: Normativa che regola la commercializzazione di funghi e tartufi biologia ed ecologia dei tartufi

3 LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

4 TITOLO VIII Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)

5 Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati
Capo I Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati Finalità della legge: a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo; b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna; c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.

6 Modalità di autorizzazione alla raccolta
Art. 97 Modalità di autorizzazione alla raccolta La raccolta sul territorio regionale avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/1993. I comuni, singoli o associati, possono determinare le modalità di autorizzazione e i criteri per il rilascio di eventuali permessi a chiunque ne faccia richiesta, anche mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, settimanali e giornalieri. Previo accordo con i comuni interessati, le comunità montane o i consorzi forestali possono provvedere per il rilascio di permessi a chi ne faccia richiesta.

7 Art. 98 Modalità di raccolta Su tutto il territorio regionale: la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria spp per i quali è consentito il taglio del gambo;

8 Art. 98 Modalità di raccolta il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi; è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;

9 Art. 98 DIVIETI Modalità di raccolta sono vietati: la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio; 2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea; 3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto; e) è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore

10 Limitazioni nelle aree protette
Art. 99 Limitazioni nelle aree protette Il comune, d'intesa con l'ente gestore del parco,stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

11 Limitazioni nelle aree protette
Art. 99 Limitazioni nelle aree protette In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema i regolamenti dei parchi possono contenere restrizioni con riguardo: alla riduzione dei quantitativi massimi raccoglibili; b) alle limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine; c) ai periodi e alle modalità di protezione degli ecosistemi.

12 Limitazioni particolari
DIVIETI Art. 100 Limitazioni particolari La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

13 Art. 101 (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione) Art. 102 (Ispettorati micologici) Art. 103 (Informazione) 1. I comuni, le province e le comunità montane possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi.

14 Vendita dei funghi epigei freschi
Art. 105 Vendita dei funghi epigei freschi I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso devono essere in possesso dell’attestato di idoneità all’identificazione delle specie fungine, rilasciato dalle aziende sanitarie locali (ASL). Per quanto non previsto dal presente capo la vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

15 Certificazioni sanitarie
Art. 106 Certificazioni sanitarie La vendita di funghi epigei freschi spontanei allo stato sfuso destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle ASL, purché effettuata secondo le seguenti modalità: a) i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette o in altri imballaggi idonei da destinare alla vendita;

16 b) i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio o da corpi estranei; c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta; d) i funghi devono essere corredati dalla certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell’ASL, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all’albo regionale e nazionale dell’ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'ASL.

17 Art. 107 È consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) integrato con le seguenti specie: A)Russula cyanoxantha; b) Russula virescens; c) Lactarius salmonicolor; d) Lactarius deterrimus; e) Lactarius sanguifluus; f) Lactarius semisanguifluus.

18 8. Auricularia auricula-judae; 9. Boletus aereus;
allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 1. Agaricus arvensis; 2. Agaricus bisporus; 3. Agaricus bitorquis; 4. Agaricus campestris; 5. Agaricus hortensis; 6. Amanita cesarea; 7. Armillaria mellea; 8. Auricularia auricula-judae; 9. Boletus aereus; 10.Boletus appendiculatus; 11.Boletus badius; 12.Boletus edulis; 13.Boletus granulatus; 14.Boletus impolitus; 15.Boletus luteus; 16.Boletus pinophilus; 17.Boletus regius; 18.Boletus reticulatus; 19.Boletus rufus; 20.Boletus scaber; 21.Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus); 22.Clitocybe geotropa; 23.Clitocybe gigantea; 24.Craterellus cornucopioides; 25.Hydnum repandum; 26.Lactarius deliciosus; 27.Leccinum (tutte le specie); 28.Lentinus edodes; 29.Macrolepiota procera; 30.Marasmius oreades; 31.Morchella (tutte le specie); 32.Pleurotus cornucopiae; 33.Pleurotus eryngii; 34.Pleurotus ostreatus; 35.Pholiota mutabilis; 36.Pholiota nameko mutabilis; 37.Psalliota bispora;

19 38.Psalliota hortensis; 39.Tricholoma columbetta; 40. Tricholoma equestre (Vietata la raccolta, la commercializzazione e la conservazione dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 agosto 2002) 41.Tricholoma georgici; 42.Tricholoma imbricatum; 43.Tricholoma portentosum; 44.Tricholoma terreum; 45.Volvariella esculenta; 46.Volvariella volvacea; 47.Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita); 48.Stropharia rugosoannulata.

20 Funghi secchi - specie consentite
Art. 108 Funghi secchi - specie consentite Con la denominazione di funghi secchi possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle specie di cui all'articolo 5 del dpr 376/1995. Art. 109 Funghi secchi e conservati È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 5 del dpr 376/1995 e comunque con modalità tali da consentire l'esame visivo e il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo.

21 Denominazione "funghi secchi“ Art 17, legge 23 agosto 1993, n. 352
articolo 5 del dpr 376/1995 Denominazione "funghi secchi“ Art 17, legge 23 agosto 1993, n. 352 Con la denominazione di"funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12% + 2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:

22 articolo 5 del dpr 376/1995 a. Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus); b. Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus); c. Agaricus bisporus; d. Marasmius oreades; e. Auricularia auricula-judae; f. Morchella (tutte le specie); g. Boletus granulatus; h. Boletus luteus; i. Boletus badius; l. Craterellus cornucopioides; m. Psalliota hortensis; n. Lentinus edodes; o. Pleurotus ostreatus; p. Lactarius deliciosus; q. Amanita caesarea. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore ai 12 mesi dal confezionamento.

23 Sanzioni Art. 110 Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 25,82 a euro 51,65 le seguenti violazioni: a) esercizio della raccolta senza autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera; b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera; c) mancata esibizione del tesserino salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;

24 d) raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;
e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso; f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo;00 g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 100, commi 1 e 2; h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi; h bis) distruzione dei carpofori.

25 quali è stata compiuta la violazione.
All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

26 La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lettera b), d), f) e g) comporta la revoca dell'autorizzazione alla raccolta e il conseguente ritiro del tesserino. Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3 non può essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso.

27 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni:
Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni: vendita di funghi epigei freschi sfusi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'articolo 106 o senza la relativa certificazione; a bis) vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell’attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita;

28 c) vendita di funghi non riconoscibili.
b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse; c) vendita di funghi non riconoscibili. L’utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi senza l’autorizzazione di cui all’articolo 101 è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro

29 Art. 112 VIGILANZA La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è affidata: al corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla l.r. 31/1997, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie.

30 La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria

31 DOMANDE? 31

32 I TARTUFI biologia e normativa

33 No fotosintesi clorofilliana
UN PO’ DI BIOLOGIA… Gli organismi viventi vengono suddivisi sulla base delle loro modalità di alimentazione in: Organismi cioè che producono il loro nutrimento a partire da sostanze minerali, acqua e energia luminosa piante verdi alghe batteri (alcuni…) fotosintesi clorofilliana AUTOTROFI animali Organismi che per nutrirsi devono utilizzare sostanze organiche prodotte da altri organismi ETEROTROFI No fotosintesi clorofilliana funghi batteri (…quasi tutti)

34 Più precisamente è la fruttificazione di un fungo ipogeo
COS’E’ UN TARTUFO??? UN TARTUFO E’ UN FUNGO! Più precisamente è la fruttificazione di un fungo ipogeo IPOGEO fungo che compie il suo ciclo vitale completamente sotto terra EPIGEO fungo che produce il corpo fruttifero in superficie

35 FUNGHI EPIGEI

36 QUALCHE NOTIZIA SUI FUNGHI…

37 Al regno dei Funghi in senso stretto appartengono organismi, da molto semplici, unicellulari (lieviti), ad altri, più complessi, pluricellulari, con struttura vegetativa organizzata in cellule filamentose dette ife o micelio.

38 L’unità strutturale dei funghi, l’ifa, una cellula filamentosa plurinucleata, talvolta provvista di setti, con parete costituita da chitina, un polisaccaride molto diffuso in natura estremamente resistente alla degradazione da parte degli agenti esterni. L’intreccio di più ife forma il micelio, ovvero il corpo vegetativo, dei funghi. Ifa settata Ifa non settata

39 il corpo fruttifero è formato da una intricata rete di filamenti biancastri, le ife, che permea il substrato di crescita

40 In base al sistema di alimentazione i funghi vengono generalmente distinti in tre gruppi: saprofiti, parassiti e simbionti.

41 Sono SAPROFITI, i funghi che si nutrono di sostanze organiche, animali o vegetali, non viventi.
L'humus del terreno, costituito da detriti vegetali in tutti gli stadi di decomposizione, rappresenta la fonte di nutrizione di un grandissimo numero di funghi saprofiti tanto macroscopici che microscopici. Agaricus campestris Lepiota Coprinus

42 Sono PARASSITI quei funghi che si nutrono di organismi viventi, portandoli a volte gradatamente a morte. L’Armillaria mellea… il chiodino… dopo un iniziale comportamento da simbionte, diventa parassita, per cui l'ospite (una pianta) viene ucciso, e continua poi con comportamento saprofita a nutrirsi della sua vittima anche quando questa è ormai morta;

43 Sono SIMBIONTI i funghi che conducono vita di mutualismo con altri organismi viventi. Il micelio entra in simbiosi con le radichette terminali di alberi superiori, arbusti o erbe, stabilendo con esse uno scambio continuo di sostanze nutrizionali. Un particolare tipo di associazione simbiotica tra un fungo e una pianta superiore è la “micorriza”

44 Per micorriza si intende un particolare tipo di associazione simbiotica tra un fungo ed una pianta superiore , localizzata nell'ambito dell’apparato radicale del simbionte vegetale, e che si estende, per mezzo delle ife o di strutture più complesse nel terreno circostante. Queste simbiosi sono, nella maggior parte dei casi, di tipo mutualistico , per cui i due organismi portano avanti il loro ciclo vitale vivendo a stretto contatto e traendo benefici reciproci, sia di natura nutrizionale che di altro tipo.

45 dal fungo verso la pianta.
gli scambi nutrizionali consistono sostanzialmente nel movimento di carbonio organico dalla pianta verso il fungo… AZOTO ORGANICO …e, nel senso opposto, di sostanze nutritive (fosforo, azoto, zinco e rame) dal fungo verso la pianta. FOSFORO ZIN AZOTO RAME il micelio che si diparte dalle radici colonizzate svolge un ruolo chiave nell'assorbimento dell'acqua e dei nutrienti da parte delle piante,

46 Lo sviluppo considerevole delle ife nel terreno permette di esplorare un volume di suolo notevolmente maggiore di quanto potrebbe fare la singola radice, aumentando in misura significativa la quantità di sostanze nutritive raggiungibili. Per questi motivi le piante micorrizate sono spesso più competitive e tollerano meglio le condizioni di stress rispetto alle piante non micorrizate.

47 SPECIE DI TUBER IN SIMBIOSI
SPECIE VEGETALE SPECIE DI TUBER IN SIMBIOSI farnia, rovere, cerro, roverella tutte le specie di tuber leccio tartufi neri faggio tutte le specie tranne il T. magnatum castagno T. aestivum e T. melanosporum carpini aceri T. mesentericum tiglio T. magnatum, T. borchii, alcuni tartufi neri frassino T. aestivum, T. mesentericum, T. melanosporum noce T. aestivum, T. mesentericum pioppi betulle T. excavatum, T. macrosporum, T. mesentericum, T. aestivum salici T. excavatum, T. macrosporum, T. magnatum, T. borchii ontano T. macrosporum nocciolo pini abete bianco T. excavatum larice e abete rosso T. borchii ginepro ginestra

48 MORFOLOGIA DEI TARTUFI

49 ESTERNAMENTE SONO RICOPERTI DA UNA CORTECCIA DETTA
I TARTUFI SONO GENERALMENTE DI FORMA GLOBOSA ESTERNAMENTE SONO RICOPERTI DA UNA CORTECCIA DETTA PERIDIO Il peridio ha la funzione di proteggere il tartufo dagli agenti patogeni, dalla disidratazione e da altri fattori di alterazione del corpo fruttifero. liscio Il peridio può essere a seconda delle specie verruccoso

50 L’ASPETTO DEL PERIDIO E’ QUINDI UN ELEMENTO FONDAMENTALE AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DELLE VARIE SPECIE DI TARTUFO

51 LA PARTE INTERNA DEL CORPO FRUTTIFERO E’ LA
GLEBA …detta anche polpa o carne Si presenta percorsa da venature di diverso colore e può avere consistenza differente nelle diverse specie nell’ambito della stessa specie di tartufo Il colore della gleba varia anche in base al grado di maturazione, al tipo di terreno e alla pianta con cui il micelio entra in simbiosi.

52 dette anche vene fertili o sporofitiche
Osservando attentamente un tartufo in sezione si può notare che le venature che formano la gleba sono di due tipi VENE AERIFERE VENE DI TRAMA dette anche vene fertili o sporofitiche

53 COLORE, DIMENSIONE, CONFORMAZIONE E NUMERO
LE VENE AERIFERE…. Sono quasi sempre ben visibili e sono di colore chiaro sono anche dette “vene esterne” perché sfociano verso l’esterno del tartufo proprio per questa caratteristica possono diventare la via di ingresso preferenziale di microorganismi patogeni ed è per tale motivo che sono fornite di mucillagini ad azione antibiotica. COLORE, DIMENSIONE, CONFORMAZIONE E NUMERO sono elementi indispensabili per il riconoscimentodelle diverse specie di tuber

54 Hanno l’aspetto di tessuto compatto di colore generalmente scuro
LE VENE DI TRAMA… fertili o sporofitiche talvolta sono poco visibili… Hanno l’aspetto di tessuto compatto di colore generalmente scuro sono costituite da sacchetti (aschi) contenenti le spore (ascospore) Durante la maturazione le vene fertili diventano via, via più scure e si ingrandiscono in modo tale da costituire, raggiunta la piena maturazione, la parte più rilevante della gleba

55 …anche le spore sono utili ai fini della determinazione della specie
Tuber brumale Tuber melanosporum Tuber brumale Tuber aestivum

56 IL CICLO BIOLOGICO DEI TARTUFI

57 Emissione dispersione delle spore;
Germinazione delle spore e produzione del micelio; Formazione delle micorrize; Produzione del corpo fruttifero; Maturazione del corpo fruttifero.

58 INVERNO Emissione delle spore dall’asco maturo PRIMAVERA Le spore germinano dando origine a cellule filamentose (le ife) che a loro volta si aggregano per formare il corpo del micelio

59 PRIMAVERA-ESTATE Il micelio “infetta” le radici della pianta simbionte e formazione delle micorrize. Le micorrize diffondono successivamente l’infezione dando luogo alla moltiplicazione dei tubercoli ESTATE-AUTUNNO Il micelio collegato alle radici della pianta simbionte dalle micorrize dà inizio alla formazione del corpo fruttifero

60 AUTUNNO-INVERNO Maturazione del corpo fruttifero All’interno del corpo fruttifero si ha la formazione e la maturazione degli aschi contenenti le spore.

61 NORMATIVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI

62 La raccolta, la conservazione e la vendita dei tartufi sono regolamentati da normative nazionali e regionali normativa nazionale LEGGE n del 16 dicembre 1985 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione, commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”. LEGGE n. 162 del 17 maggio 1991 “Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione, commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”, che modifica la precedente (limitatamente ad alcune denominazioni).

63 normativa regionale LEGGE REGIONALE n. 31 del 5 dicembre 2008
“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. LEGGE REGIONALE n. 03 del 1 febbraio 2010 “Modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), ” che modifica e aggiorna la precedente (limitatamente ad alcuni aspetti). Circolare n. 28 del 18 luglio 1994 dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia “Modalità di definizione e riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate”.

64 La legge ammette la raccolta e la commercializzazione di solo 2 specie bianche e 7 specie nere appartenenti al genere Tuber; Nome scientifico Nome comune 1 Tuber magnatum Pico tartufo bianco 2 Tuber melanosporum Vitt. tartufo nero pregiato 3 Tuber aestivum Vitt. tartufo d'estate o scorzone 4 Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, bianchetto o marzuolo 5 Tuber macrosporum Vitt. tartufo nero liscio 6 Tuber mesentericum Vitt. tartufo nero ordinario 7 Tuber brumale Vitt., tartufo nero d'inverno o trifola nera 8 Tuber brumale var. moschatum De Ferry tartufo moscato 9 Tuber uncinatum Chatin tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno

65 I tartufi commestibili….

66 ALTRE SPECIE RICONDUCIBILI PER MORFOLOGIA AI TARTUFI
NON SI POSSONO RACCOGLIERE!! NON SI POSSONO RACCOGLIERE!! NON SI POSSONO RACCOGLIERE!! NON SI POSSONO RACCOGLIERE!! in alcuni non sono commestibili alcuni non sono commestibili in alcuni non sono commestibili in alcuni non sono commestibili non sono commercializzabili non sono commercializzabili. non sono commercializzabili. turbativa del mercato la loro commercializzazione è una frode alimentare la loro commercializzazione è una frode alimentare “inquinamento” genetico del patrimonio tartuficolo italiano.

67 ALCUNI “TARTUFI” NON COMMESTIBILI
Tuber excavatum Vitt. Tuber fulgens Quelet Balsamia vulgaris Vitt.

68 “raccolta controllata”.
l’insieme delle operazioni di ricerca, scavo, prelievo e trasporto fuori tartufaia sono definite dalla norma regionale come “raccolta controllata”. è libera nei boschi e nei terreni non coltivati mentre nelle tartufaie coltivate e controllate il diritto di raccolta è riservato ai soli conduttori del fondo o aventi titolo

69 è consentita a coloro che sono in possesso del tesserino autorizzativo, rilasciato dalla Provincia di residenza IL TESSERINO AUTORIZZATIVO ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI: dura 5 anni è rilasciato ai superiori di 14 anni che hanno superato un esame ha validità su tutto il territorio nazionale è personale, non è cedibile su richiesta è da esibire alla vigilanza.. è necessaria la vidimazione annuale del tesserino presso gli uffici della Provincia

70 La raccolta dei tartufi è consentita nei periodi stabiliti annualmente dal calendario regionale di raccolta. Il calendario è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia ed è esposto negli albi pretori dei comuni (consultabile anche sul sito Il calendario specifica limiti, modalità, quantità e periodi di raccolta delle varie specie nelle diverse località del territorio regionale;

71 È ammesso per un quantitativo massimo giornaliero indicato dal calendario regionale pari attualmente a un chilogrammo (1 kg), salvo un unico carpoforo di peso maggiore. Non ha limitazioni di orario nell’arco delle 24 ore giornaliere, salvo che nelle aziende faunistiche in cui è consentita solo nelle ore notturne e nelle giornate di silenzio venatorio.

72 LA LEGGE NON AMMETTE L’USO DI ALTRI ANIMALI !!
1 NORME DI COMPORTAMENTO OBBLIGATORIE Per la ricerca dei tartufi la legge prevede che venga utilizzato un cane appositamente addestrato LA LEGGE NON AMMETTE L’USO DI ALTRI ANIMALI !! In regione Lombardia sono ammessi due cani per ogni raccoglitore.

73 2 NORME DI COMPORTAMENTO OBBLIGATORIE
Lo scavo deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e limitatamente al punto preciso dove l’animale lo ha segnalato: Questo per evitare la rottura delle ife che uniscono il tartufo alla sua pianta “madre” per lo stesso motivo è vietata nei periodi raccolta la lavorazione andante del terreno (rastrellature, zappature, ecc.) nelle zone tartufigene, fatte salve le normali pratiche colturali del bosco.

74 3 NORME DI COMPORTAMENTO OBBLIGATORIE
In caso di utilizzo del vanghetto o zappino la larghezza dell’attrezzo dovrà essere inferiore a 4.5 cm. È necessario ricoprire le buche con il terriccio precedentemente asportato

75 DIVIETI è vietata la raccolta di tartufi immaturi e di specie diverse da quelle raccoglibili sono vietate l’estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi. è vietata la lavorazione andante del terreno (rastrellature, zappature) nelle tartufaie e durante i periodi di raccolta dei tartufi.

76 Tra queste si ricordano:
È vietata la raccolta nelle zone che rappresentano dei siti di particolare interesse dal punto di vista ambientale ed ecologico. Tra queste si ricordano: le riserve naturali integrali o orientate micologiche, salvo REGOLAMENTI specifici; I parchi naturali possono disciplinare la raccolta dei tartufi mediante Regolamento d’uso che è recepito nel calendario regionale. le aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi anni dalla messa a dimora; le aree di particolare valore scientifico, indicate nelle carte delle vocazioni tartufigene.

77 COMMERCIALIZZAZIONE E LAVORAZIONE DEI TARTUFI
LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TARTUFO È TRATTATA IN MODO DETTAGLIATO E SPECIFICO NELLA LEGGE QUADRO NAZIONALE.

78 TARTUFI FRESCHI I tartufi freschi possono essere venduti al consumatore solo nei periodi in cui è ammessa la raccolta secondo il calendario ufficiale. la classificazione commerciale prevede che per i tartufi freschi siano definite le seguenti categorie a seconda delle dimensioni: Tartufo Caratteristiche INTERO I tartufi devono essere interi ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità, distinti per specie e varietà. SPEZZATO PEZZI Porzioni di tartufo con diametro > 0,5 cm TRITUME Porzioni di tartufo con diametro < 0,5 cm

79 TARTUFI CONSERVATI La lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita può essere effettuata solo per le specie di cui è ammessa la raccolta e da soggetti individuati dalla legge nell’elenco che segue: ditte iscritte alla camera di commercio, industrie produttrici di conserve alimentari; consorzi volontari di difesa, raccolta e commercializzazione; cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

80 A CHI SPETTA IL CONTROLLO??
Enti gestori di Parchi, Riserve naturali per i territori di loro competenza Province per la restante quota di territorio. Guardie ittico-venatorie provinciali; Guardie Ecologiche Volontarie (GEV); Agenti di Polizia Locale e Corpo Forestale dello Stato; personale incaricato dagli Enti deputati al controllo e dalle Comunità Montane. Possono collaborare senza potere di accertamento, le guardie giurate volontarie designate dai Consorzi, Enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell’ambiente.

81 Se il fatto non costituisce reato penale, la violazione comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

82 DOMANDE?

83 FINE


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