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DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 1 Ecocondizionalità: un nuovo rapporto tra agricoltura, ambiente e società Ecocondizionalità: un nuovo rapporto tra agricoltura,

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1 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 1 Ecocondizionalità: un nuovo rapporto tra agricoltura, ambiente e società Ecocondizionalità: un nuovo rapporto tra agricoltura, ambiente e società Macerata, 8 giugno 2006

2 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 2 Come si può definire: Una serie di requisiti che condizionano, totalmente o parzialmente, il conseguimento dei pagamenti diretti da parte degli agricoltori secondo quanto definito nella riforma Fischler

3 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 3 In che cosa consiste Nell’osservanza da parte degli agricoltori di due categorie di impegni: 1.Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O.) – ATTI; 2.Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) – NORME.

4 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 4 L’impostazione comunitaria

5 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 5 Normativa di riferimento Reg. CE 1782/03 – che istituisce il Regime di pagamento unico ed introduce la Condizionalità; Reg. CE 796/04 – stabilisce le modalità di applicazione della Condizionalità e la integra nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC); Reg. CE 239/05 – che modifica e rettifica il 796/04 definendo meglio il “pascolo permanente” ed altri termini chiave.

6 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 6 Le motivazioni della Condizionalità Dare un contributo all'integrazione delle problematiche ambientali nella normativa che disciplina la PAC; Favorire lo sviluppo di pratiche agricole che consentano di conservare l'ambiente e salvaguardare il paesaggio; Giustificare il sistema di aiuti all’agricoltura, (senza essere accusati di protezionismo da organizzazioni internazionali del commercio, come il WTO).

7 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 7 VINCOLI Il vincolo di condizionalità è applicabile all’azienda agricola nel suo complesso. “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole,specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione,siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.” art. 5 del Reg. CE 1782/03

8 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 8 Regimi di aiuto diretto e condizionalità Quali sono le aziende soggette a vincoli di condizionalità? “… gli agricoltori che beneficiano di aiuti in virtù di tutti i regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del Reg. CE 1782/03 sono soggetti ad obblighi di condizionalità” dalle premesse del Reg. CE 796/04

9 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 9 Regimi di aiuto diretto e condizionalità Pagamento unico Seminativi, Riso, Legumi, Sementi, Foraggi essiccati, Zootecnia; Aiuti supplementari alla superficie Titolo IV del Reg. CE 1782/03: grano duro, riso, seminativi, frutta a guscio, colture proteiche; colture e produzioni ex art. 69, ecc.; Aiuti alla produzione sementi, olio di oliva, tabacco, ecc..

10 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 10 Legislazione nazionale e regionale Il Mipaf (D.M.) e gli enti regionali (Piani di Gestione e/o D.G.R.) intervengono con propri provvedimenti legislativi per concretizzare i principi dettati dalle norme comunitarie: D.M. 13 dicembre 2004 (per quanto riguarda il 2005) ; D.M. n. 4432/st del 15 dicembre 2005 (per quanto riguarda il 2006).

11 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 11 AMMINISTRAZIONI CHE NEL 2005 SI SONO AVVALSE DELLA FACOLTÀ DI DETTAGLIARE ULTERIORMENTE L’ELENCO DEGLI IMPEGNI DI CONDIZIONALITÀ CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI Atti A1 e A5 Atto A2 Atto A3 Atto A4 Atti A6 - A8 bis Nor ma 1.1 Nor ma 2.1 Nor ma 3.1 Nor ma 4.1 Nor ma 4.2 Nor ma 4.3 Nor ma 4.4 Regione P. A.Provvedimento Piemonte D.G.R. n. 15-14886 del 28/02/05 X Liguria D.G.R. n. 363 del 24/02/05 X X Lombardia D.D.G.R. n. 20548 del 11/02/05XXXX X X X X Veneto D.G.R. n. 571 del 25/02/05XXXX X XXX E. Romagna D.G.R. n. 432 del 16/02/05XXXX X X Marche D.G.R. n. 320 del 02/03/05 X X Umbria D.G.R. n. 270 del 15/02/05 X Molise D.P.G. n. 54 del 28/02/05 XX X Basilicata D.D. n. 232 del 28/02/05 X XX Sicilia D.D.G. n. 193 del 25/02/05 X XX XX Puglia D.G.R. n. 510 del 31 marzo 2005 XX X

12 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 12 La Regione Marche per il 2006: D.G.R. 159 del 20 febbraio 2006 ( recepimento de D.M. 15 dicembre 2005 n. 4432/st)

13 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 13 Nel 2005 sono stati introdotti i seguenti atti e le seguenti norme

14 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 14 C.G.O. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ AMBIENTE ATTO A1 – Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE) e ATTO A5 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE) – Rete “NATURA 2000” In assenza di Piani di Gestione, vale quanto previsto da: norma 4.2 – gestione delle superfici ritirate dalla produzione; norma 4.4 – mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; norma 2.1 – gestione delle stoppie e dei residui colturali (2006); norma 4.1 – protezione del pascolo permanente (2006)

15 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 15 ATTO A2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Presenza dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo 152/99; Risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell’applicazione delle disposizioni normative.

16 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 16 ATTO A3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Presenza dell’autorizzazione ai sensi Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 99; Presenza della documentazione prevista dal D. Lgs. 99/92; Compatibilità del piano colturale con quanto previsto dal D. Lgs. 99/92 (tempi di carenza); Recepimento regionale D.G.R. 2557/93 “Modalità e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzo di fanghi in agricoltura” la competenza è della provincia.

17 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 17 ATTO A4 – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole norma 1.1 – interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio; norma 4.2 – gestione delle superfici ritirate dalla produzione; prescrizioni tecniche per l’effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con allevamenti) secondo il CBPA; La regione Marche ha effettuato la delimitazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati (D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003; Programma d’azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ( D.D. 121/ARF del 24/09/2003; Obbligo di tenuta e compilazione del registro dei trattamenti e fertilizzanti (N media aziendale 170 kg/ha) (2006);

18 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 18 SITI DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI LIQUIDO – SOLIDE: SITUAZIONI DA EVITARE

19 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 19

20 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 20

21 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 21 CAMPO DI CONDIZIONALITÀ SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI ATTO A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali ATTO A7 – Regolamento 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ATTO A8 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97 ATTO A8bis – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5. Presenza della documentazione prevista dal DM 31 gennaio 2002 – Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina e dal DM 7 giugno 2002 – Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina; Presenza dei marchi auricolari e della registrazione dell’azienda, nel caso di allevamenti ovicaprini.

22 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 22 Le BCAA si applicano in funzione della utilizzazione del terreno A) Superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche) Norma 1.1 e 2.1 B) Superfici A SEMINATIVO a set-aside o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati) Norme 2.1 e 4.2 C) Superfici a PASCOLO PERMANENTE Norma 4.1 D) Superfici con OLIVETI (con riferimento alla cura della pianta) Norma 4.3 E) QUALSIASI SUPERFICIE agricola aziendale, incluse quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, nel caso siano servite dalla rete poderale di sgrondo delle acque o rechino elementi caratteristici del paesaggio. Norme 3.1 e 4.4

23 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 23 CAMPO DI CONDIZIONALITÀ BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI NORMA 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio La norma prevede: esecuzione di solchi acquai temporanei con andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza e con distanza tra loro, misurata sulla perpendicolare, non superiore a 80 m; realizzazione di fasce inerbite trasversali alla pendenza stessa, di larghezza e con distanza tra le fasce secondo le caratteristiche insite dei luoghi (in deroga al punto precedente); NORMA 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali La norma prevede: divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture

24 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 24 Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

25 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 25 Area con pendenza >10% Area interna con pendenza <10% Max pendenza Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio – 2

26 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 26 Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio – 3

27 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 27 CAMPO DI CONDIZIONALITÀ BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI NORMA 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali La norma prevede la manutenzione della rete di sgrondo, intesa come: ripulitura delle scoline, per mantenerle efficienti; manutenzione dei canali collettori, quando di competenza aziendale; rispetto di quanto previsto dalle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE per i terreni aziendali interni alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, secondo le disposizioni contenute dai piani di gestione (vedi anche Norma 4.4 – mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio). NORMA 4.1: protezione del pascolo permanente La norma prevede: il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell’art. 4 del Reg. (CE) 796/04; esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

28 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 28 CAMPO DI CONDIZIONALITÀ BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI NORMA 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione La norma prevede: presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno; attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti (pari ad almeno una l’anno), al fine di conservare l’ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi in particolare nelle condizioni di siccità ed evitare la diffusione di infestanti; l’individuazione di periodi in cui sono vietate le operazioni di sfalcio, distinguendoli in funzione dell’appartenenza dei terreni alle aree individuate ai sensi delle Direttive ambientali (79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”) 1° marzo - 31 luglio (natura 2000) 15 marzo – 15 luglio (le altre) ; in deroga (tramite autocertificazione), la possibilità di effettuare lavorazioni del terreno con lo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio, sovescio, ripristino di habitat, colture a perdere, miglioramento fondiario.

29 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 29 CAMPO DI CONDIZIONALITÀ BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI NORMA 4.3: manutenzione degli oliveti La norma prevede: l’attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, con potatura almeno una volta ogni 5 anni. NORMA 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio La norma prevede: il divieto di eliminazione delle terrazze o terrazzamenti esistenti, intesi come quelle particolari sistemazioni dei terreni in pendio caratterizzate da superfici coltivate di giacitura tendenzialmente orizzontale, delimitate a valle da un muro a secco oppure da una scarpata inerbita; nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000), il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

30 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 30 Nel 2006 sono stati introdotti i seguenti atti:

31 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 31 C.G.O. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante ATTO B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Si applica all’azienda agricola che utilizza prodotti fitosanitari, la normativa ne prescrive l’impiego corretto. Obbligo di tenuta e compilazione del registro dei trattamenti e fertilizzanti ATTO B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Si applica all’azienda agricola con allevamento della specie bovina e/o suina e/o ovicaprina e/o equina e/o avicola e/o d’acquacoltura e/o cunicola. Vieta la somministrazione di dette sostanze ad animali d’azienda e d’acquacoltura. Vieta la detenzione, l’immissione sul mercato, la macellazione, la trasformazione della carne, degli animali sia d’azienda che di acquacoltura che contengono queste sostanze. Autorizza l’uso di queste sostanze solo a scopo terapeutico ecc.

32 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 32 ATTO – B11 Regolamento CE 178/02, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nella sicurezza alimentare. Stabilisce norme in materia di sicurezza alimentare, la rintracciabilità degli alimenti ecc. ATTO – B12 Regolamento CE 999/01, recante disposizione per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Si applica all’azienda agricola con allevamento di specie bovina. Vieta la somministrazione di farine animali. Definisce i campi d’intervento in caso di presenza della BSE. Notifica delle malattie ATTO – B13 Direttiva 85/511/Cee, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica. Si applica all’azienda agricola con allevamento di specie bovina e/o suina e/o ovina. Obbligo a notificare all’autorità competente i casi e i sospetti di contagio ATTO – B14 Direttiva 92/119/Cee, che introduce misure di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. Si applica all’azienda agricola con allevamento di specie suina. Obbligo a notificare all’autorità competente i casi e i sospetti di contagio da malattie particolari. ATTO – B15 Direttiva 2000/75/Cee, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Si applica all’azienda agricola con allevamento di specie ovina. Obbligo a notificare all’autorità competente i casi e i sospetti di contagio.

33 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 33 Per il 2007

34 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 34 C.G.O CAMPO DI CONDIZIONALITA’ Igiene e benessere degli animali ATTO C16 – Direttiva 91/628/Cee, stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Si applica alle aziende agricole con allevamento bovino. ATTO C17 – Direttiva 91/630/Cee, stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Si applica alle aziende agricole con allevamento suino. ATTO C18 – Direttiva 98/58/Cee, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Si applica alle aziende agricole con allevamenti.

35 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 35 Controlli e riduzione dei pagamenti L’inosservanza degli impegni relativi alla condizionalità – sia per una azione contraria, sia per una omissione dell’agricoltore beneficiario – comporta la riduzione degli aiuti spettanti all’agricoltore. E’ compito dell’organismo pagatore (AGEA) determinare in caso d’infrazione le penalità da applicare: da un minimo dell’1% per le violazioni dovute a negligenza dell’agricoltore, fino al 15% per le violazioni intenzionali.

36 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 36 I controlli “Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, gli Stati membri utilizzano i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti.” paragrafo 2, art. 25 del Reg. CE 1782/03. “Enti specializzati: le competenti autorità incaricate di verificare il rispetto dei CGO e delle BCAA di cui al paragrafo 2, art. 25 del Reg. CE 1782/03.” punto 36, art. 2 del Reg. CE 796/04. “1. Gli enti di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti e delle norme. Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni … 2. in deroga al par. 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all’organismo pagatore i controlli … purché garantisca che l’efficacia dei controlli sia almeno pari …” art. 42 del Reg. CE 796/04 Con il decreto 5406 del 2004, il MiPAF ha deciso di avvalersi della deroga prevista ed ha stabilito che le autorità di controllo competenti per il controllo siano gli organismi pagatori

37 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 37 “… gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento” dalle premesse del Reg. CE 796/04 “I controlli in loco sono svolti di norma nell’ambito di una sola ispezione e consistono in un accertamento relativo ai requisiti ed elle norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione …” dal secondo comma dell’art. 47 del Reg. CE 796/04 Il programma di controlli prevede che sia assicurata la massima coincidenza tra controlli di ammissibilità e controlli di condizionalità.

38 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 38 Indicatori di condizionalità Portata: sempre legata alla determinazione di aree di violazione. La sua entità è definita in termini di % di violazione rispetto alla superficie totale dichiarata; Gravità: legata all’identificazione di parametri oggettivi da determinare nel corso della verifica di campo; Durata: generalmente di livello medio. Può assumere livello alto per % di violazione (portata) particolarmente alte.

39 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 39 Livelli di violazione I parametri di Portata, Gravità e Durata possono assumere un valore basso, medio o alto. Questi parametri hanno diretta influenza sulla determinazione della riduzione degli aiuti diretti. Particolarità: Segnalazione: portata presente ma inferiore ad un livello minimo identificato; Intervento correttivo: azione realizzata dall’azienda DOPO l’identificazione della violazione, per ridurre il livello di riduzione.

40 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 40 Metodologia di controllo

41 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 41 Relazione di controllo Le informazioni e i dati risultanti dalle attività di controllo sono registrati in una relazione di controllo. Il rappresentante aziendale deve essere messo nelle condizioni di conoscere e firmare la relazione; L’agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata, all’atto della firma della relazione; In caso di controllo per telerilevamento, questa opzione può essere limitata ai casi in cui siano riscontrate irregolarità.

42 DARIO PERTICAROLI AGRONOMO 42 e infine…….. un ringraziamento per l’attenzione


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