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Milano, 20 giugno 2015 Marina Colaizzi Direttiva quadro acque e implicazioni per il settore agricolo.

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Presentazione sul tema: "Milano, 20 giugno 2015 Marina Colaizzi Direttiva quadro acque e implicazioni per il settore agricolo."— Transcript della presentazione:

1 Milano, 20 giugno 2015 Marina Colaizzi Direttiva quadro acque e implicazioni per il settore agricolo

2 L’acqua è un bene universale essenziale per la vita e lo sviluppo, va tutelato e preservato garantendo la fruizione anche alle generazioni future. L’acqua è un fattore essenziale per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.

3 La Direttiva 2000/60/CE – DQA è la norma quadro che stabilisce a livello comunitario i principi fondamentali per la protezione e gestione di tutti i corpi idrici e definisce obiettivi e vincoli

4 La ratio della Direttiva mira a portare in primo piano due problemi chiave di gestione ambientale:  il degrado qualitativo della risorsa idrica;  la riduzione quantitativa della risorsa idrica disponibile (oltre il tasso di ricarica). le strategie ambientali (analisi di Determinanti/fattori, Pressioni e Impatti, monitoraggio, predisposizione delle Risposte/misure), devono mirare a correggere o regolare:  l’inquinamento della risorsa idrica;  l’iper-sfruttamento oltre il naturale tasso di ricarica.

5 Obiettivi della DQA  Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità delle acque (raggiungere lo stato di “buono” per tutti i corpi idrici entro il 31 dicembre 2015 salvo i casi espressamente previsti dalla stessa DQA purchè ciò non causi ulteriore degrado);  assicurare un utilizzo razionale e sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

6 Come conseguirli Attraverso:  l’attuazione del programma di misure del piano di gestione (strumento di pianificazione integrata della gestione e della tutela della risorsa a scala di “bacino idrografico”. )  L’applicazione del principio della correzione dei danni causati all’ambiente;  L’applicazione del principio “chi inquina paga”  Il riconoscimento a tutti gli utilizzi del giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale sulla base del recupero del costo pieno;  idonee politiche dei prezzi incentivanti l’utilizzo razionale della risorsa. Per conseguire i massimi risultati e creare sinergie di sistema è necessaria un’interazione ed armonizzazione tra i vari strumenti di pianificazione di settore e il piano di gestione, che è strumento gerarchicamente sovraordinato.

7 Acqua e agricoltura L’agricoltura è un settore strategico per l’economia del paese e contemporaneamente svolge un ruolo primario per il perseguimento di fondamentali obiettivi ambientali quali la tutela del paesaggio, il mantenimento della sicurezza e della funzionalità idraulica del territorio e il contenimento dell’erosione del suolo. Tuttavia: Il settore agricolo è un utilizzatore di risorsa idrica e come tale genera un’alterazione dello stato di qualità del corpo idrico sia per il prelievo di risorsa che per l’inquinamento conseguente all’utilizzo di sostanze eutrofizzanti e di fitofarmaci/pesticidi, per l’inquinamento organico determinato da deiezioni, per il trasporto di materiale solido particellato per erosione ecc..

8 Come coniugare i due aspetti?  Promuovere una produzione agricola consapevole e sostenibile (buone pratiche agricole);  Creare sinergie di sistema e complementarietà tra le azioni del piano di sviluppo rurale e tra questo e il piano di gestione delle acque;  Ridurre l’uso di sostanze inquinanti conformando le attività agricole alla normativa ambientale (es. direttiva sui nitrati);  Promuovere il risparmio idrico.

9 Agricoltura e Direttiva 2000/60/CE Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla DQA, la Commissione Europea, in varie occasioni (non da ultimo l’Eu Pilot 7304/15/ENVI), ha sottolineato, in particolare per il settore agricolo, la necessità di:  Fornire dati quali - quantitativi sulle risorse idriche in maniera tempestiva, affidabile e coerente attraverso misurazione o stima delle quantità prelevate e distribuite;  Applicare l’art. 9 della DQA (copertura dei costi e politica dei prezzi incentivante);  Regolamentare i prelievi in funzione del flusso ecologico e del buono stato (art. 11.3(e))  Prevenire e ridurre l’inquinamento diffuso dovuto ad azoto, fosforo, inquinanti organici (anche fuori dalle Zone vulnerabili ai nitrati) e fitofarmaci (art. 11.3(h), (d));  Prevenire e ridurre l’erosione dei sedimenti e del suolo e operare per la protezione della struttura morfologica dei corsi d’acqua (art. 11.3(i ))

10 Politica delle acque e PAC il resoconto della Corte dei Conti Europea Audit 7 stati membri 2012 - 2013 La Corte dei Conti Europea ha effettuato una valutazione dei due strumenti utilizzati per integrare gli obiettivi della politica UE in materia di acque (la condizionalità e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per verificare se gli obiettivi della DQA trovino riscontro effettivo ed efficace, sia a livello strategico che attuativo, nella PAC. Stante le pressioni esercitate dall’agricoltura sulle risorse idriche (rapporto AEA - Agenzia Europea per l’ambiente), ha riscontrato che:  I piani di spesa per lo sviluppo rurale degli Stati membri non tengono sempre conto degli obiettivi in materia di acque e del fabbisogno di acque ( le pressioni a cui è soggetta la risorsa idrica non sono identificate in maniera esaustiva e i PSR e i piani di gestione non sono allineati ed integrati tra loro)  Le potenzialità dei finanziamenti FEASR non sono sfruttate pienamente dalle Regioni per affrontare i problemi delle acque;  Il principio «chi inquina paga» non è stato integrato nella PAC (nessun meccanismo che tenga proporzionalmente conto dei costi legati alla prevenzione o alla bonifica dell’inquinamento causato da un agricoltore e che riduca di conseguenza i pagamenti a titolo dello sviluppo rurale).

11 Politica delle acque e PAC il resoconto della Corte dei Conti Europea Audit 7 stati membri 2012 - 2013 Raccomandazioni: Alla Commissione europea:  di proporre modifiche a condizionalità e sviluppo rurale o, se necessario, nuovi strumenti per raggiungere obiettivi più ambiziosi nella PAC;  di disporre di informazioni sull’evoluzione delle pressioni agricole sulle risorse idriche; Agli Stati membri:  di ovviare alle debolezze della condizionalità e migliorare l’uso dei finanziamenti per lo sviluppo rurale  di fornire dati in maniera più tempestiva, affidabile e coerente Alla CE e agli SM di intervenire sui ritardi nell’attuazione della DQA e di migliorare la qualità dei Piani di gestione (rendendo le misure sufficientemente chiare e concrete a livello operativo.)

12 Art. 9 della DQA  disciplina l’esistenza di 1.una politica dei prezzi dell'acqua che incentivi gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente; 2.un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa, dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, almeno agricoltura, famiglie e industria. Tuttavia: dispone che la struttura dei prezzi sia applicata valutando gli effetti che ne conseguono in termini di sostenibilità. non impedisce agli Stati membri di poter ricorrere a tributi o a finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere e interventi nel settore idrico o ad altri vincoli ed obblighi in capo agli utilizzatori, ovvero ad altre misure, purché ciò non impedisca il raggiungimento degli obiettivi di qualità e venga data adeguata motivazione nei piani di gestione.  L’applicazione dell’art. 9 è condizionalità ex ante per l’accesso ai fondi comunitari della politica di coesione 2014 - 2020

13 Cosa comporta per il settore agricolo? Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della DQA e dell’accesso ai fondi comunitari è necessario soddisfare le condizionalità ex ante, pertanto occorre:  Rendere disponibili i dati volumetrici prelevati e distribuiti;  Applicare l’art. 9 della DQA;  Fornire informazioni, anche economiche e gestionali per approntare l’analisi economica e consentire di poter adeguatamente motivare l’eventuale ricorso al paragrafo 4 dell’art. 9 della DQA;  Dimostrare di aver attuato le misure di base di prevenzione/ripristino e mantenimento dello stato quali quantitativo del corpo idrico (I costi di risposta a pressioni e impatti, cioè di contenimento e riparazione delle alterazioni causati alla risorsa idrica e al suo ambiente (water background), sono classificati, a norma del DM 24 febbraio 2015, n. 39 come costi ambientali e della risorsa.) ed ogni altra misura ritenuta idonea a conseguire l’obiettivo di qualità del corpo idrico.

14 Sostenibilità Rappresenta un equilibrio tra la necessità di non lasciare insoddisfatta la domanda di acqua con quella di non incoraggiare modelli insediativi e produttivi eccessivamente idroesigenti, depauperativi e/o fortemente impattanti o che richiedano costi eccessivi per l’approntamento dei relativi servizi e degli interventi di tutela e/o ripristino e mantenimento. Una valutazione di sostenibilità tuttavia non è solo e soprattutto la garanzia di un equilibrio contabile tra uso, preservazione e soddisfacimento, quanto piuttosto un ragionamento ponderato conseguente ad una scelta di tipo politico e di strategia ambientale ed economica: preservare il bene ambientale, tendere all’allocazione efficiente della risorsa e all’accessibilità per tutti, sostenendo al contempo lo sviluppo sociale ed economico.

15 Sostenibilità economica La DQA afferma che anche attraverso un’ adeguata politica dei prezzi è possibile favorire il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e della risorsa e conseguire un’utilizzazione accorta e razionale di questa. Tuttavia, dispone che: la struttura dei prezzi sia applicata valutando gli effetti che ne conseguono in termini di sostenibilità. Tale principio è sancito in maniera esplicita ed inequivocabile dall’art.9, comma 4, che sancisce “Gli Stati membri non violano la … direttiva qualora decidano, per prassi consolidata, di non applicare..” politiche dei prezzi incentivati e il principio di copertura dei costi.

16 Sentenza della Corte Europea - C ‑ 525/12 (11 Settembre 2014)  La Corte sostiene che: 1. le misure relative al recupero dei costi dei servizi idrici costituiscono solo uno degli strumenti, a disposizione degli Stati membri per perseguire gli obiettivi, potendo raggiungerli approntando altre misure; 2. la mancata tariffazione degli utilizzi idrici non pregiudica necessariamente la realizzazione degli obiettivi della DQA. A tal riguardo, l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60 prevede che gli Stati membri siano autorizzati, a determinate condizioni, a non applicare il recupero dei costi per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini e il raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva. Ne consegue che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2000/60 non implicano necessariamente che tutte le attività di cui all’articolo 2, punto 38, lettera a) debbano essere assoggettate al principio del recupero dei costi e a tariffazione, come sostiene la Commissione.

17 Ricorso al paragrafo 4 dell’art. 9 della DQA La mancata applicazione del recupero dei costi e di una politica dei prezzi incentivante per uno specifico settore è consentito a condizione che ciò non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità, ne sia data adeguata motivazione nei piani di gestione, l’obiettivo di qualità sia raggiunto con altre misure

18 Cos’è la motivazione è la dimostrazione che la scelta effettuata per la cura degli interessi ritenuti primari nel contesto di tutti quegli altri interessi esaminati non è conseguenza di una volontà arbitraria; è il risultato di un’attenta procedura dove la discrezionalità nella valutazione delle possibili scelte è condizionata dalla ponderazione e valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica oltre che dalla congruità della soluzione scelta rispetto alle diverse soluzioni possibili. Pertanto: diventa elemento essenziale nei piani di gestione essendo al contempo il supporto e la giustificazione della scelta effettuata dall’Autorità nell'esercizio delle funzioni di pianificazione. deve essere coerente con i risultati delle analisi svolte fondate su idonei parametri di riferimento (informazioni attendibili, chiare e coerenti su volumi e costi) ha la funzione di rendere conoscibile l'iter logico-giuridico ed economico grazie al quale si è formata la volontà dell’Autorità.

19 CONCLUSIONI La DQA:  Impone che vi sia una stretta correlazione tra il risultato dell’analisi delle pressioni e degli impatti e le misure necessarie a colmare il gap esistente tra lo stato del corpo idrico e il raggiungimento dell’obiettivo di qualità, privilegiando le misure più idonee ed efficienti in termini di costi volte a garantire che le acque raggiungano un buono stato, in modo da risolvere il divario prestazionale persistente.  non impone un obbligo generalizzato di tariffazione e recupero totale dei costi, purchè ciò non impedisca il raggiungimento degli obiettivi di qualità e venga data adeguata motivazione nei piani di gestione.  dispone che non vi siano sussidi incrociati, ovvero i costi relativi al ripristino qualitativo della risorsa devono gravare sul settore responsabile – applicazione del principio chi inquina paga  dispone che gli Stati membri adottino una gamma di misure efficienti in modo trasparente e partecipativo. Bisogna, cioè, trovare la giusta sinergia e combinazione tra le possibili soluzioni (misure) che diano il massimo beneficio alla collettività al minor prezzo possibile.

20 GRAZIE


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