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Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza.

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Presentazione sul tema: "Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza."— Transcript della presentazione:

1 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica IL D.M. 03 Agosto 2015 “CODICE DI PREVENZIONE INCENDI” Introduzione Ing. Cosimo Pulito Prato 16/11/2015

2 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica TEMA DELL’AGENDA POLITICA procedure “ Una legislazione concentrata sull’essenziale. Una pubblica amministrazione orientata ai risultati e non inabissata nelle procedure. “ Queste le Parole del Presidente della Repubblica in un intervento fatto al Senato della Repubblica

3 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Obiettivo Commissione U.E per 2015: “Snellire la burocrazia e ridurre gli oneri normativi.” La Commissione “considera una priorità politica alleggerire il carico normativo pur mantenendo un'elevata protezione sociale, sanitaria e ambientale e garantendo un'ampia scelta ai consumatori….”

4 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica I PROBLEMI Semplificazione e competitività: problemi da affrontare - Eccessivo costo della regolamentazione amministrativa e tecnica rappresenta una delle cause principali dello svantaggio competitivo dell’Italia. - Graduatoria 2013 Banca Mondiale: Italia è al 25° posto su 27 tra i Paesi UE. - Inoltre ( Fonte Presidenza del Consiglio): - 73° posto su 185 per il complesso degli indicatori esaminati; - 84° per l’avvio di impresa, - 103° per il rilascio del permesso di costruire, ecc…

5 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica LA SEMPLIFICAZIONE (1/5) La semplificazione amministrativa costituisce uno dei mezzi per raggiungere due dei principi generali dell'attività amministrativa individuati dalla L. 241/90: A)economicità (intesa come minor dispendio possibile di risorse economiche) B) efficacia (intesa come rapporto tra risultato raggiunto dall'azione amministrativa e quello che si prefiggeva di raggiungere) Semplificare: mezzo migliore per ottenere una pubblica amministrazione che consumi minori risorse e che raggiunga gli obiettivi prefissi.

6 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica DIRETTIVA CE (2/5) L’Europa era già intervenuta sul tema con la direttiva servizi 2006/123/CE che : impone agli stati membri regimi autorizzatori a) Non discriminatori b) Giustificati da motivo imperativo di interesse generale c) Commisurati all’obiettivo di interesse generale d) Chiari ed inequivocabili e) Oggettivi f) Resi pubblici preventivamente g) Trasparenti ed accessibili

7 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica PROBLEMI INTERNI alla P.I. Norme prescrittive rigide temperate solo dall’istituto della “ DEROGA” Norme stratificate nel tempo con disomogeneità ( es. larghezza delle vie di esodo) Necessità di un aggiornamento delle conoscenze sia rispetto alle innovazioni tecnologiche sia facendo riferimento a normative di altri Paesi

8 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Legge 818/1984 Il Corpo Nazionale ha iniziato dal 1984 un progetto riformatore che si è mosso su più fronti: a) snellimento delle procedure amministrative b) maggiore responsabilizzazione del privato c) snellimento degli oneri regolatori

9 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Semplificazione del procedimento Il processo prosegue con il DPR 37/98 dopo 14 anni (a valle della legge 626/94 e L. 59/97) che : - denomina il parere sui progetti come parere di conformità - elimina il sopralluogo ai fini del rinnovo CPI - trasferisce la procedura di deroga sul territorio - introduce alcuni adempimenti gestionali (mutuati in parte dalla legge 626/94- D.M. 10/03/1998)

10 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo ” (S.C.I.A. ) Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A. )

11 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica LA SEMPLIFICAZIONE VVF (5/5) Si giunge al DPR 151/2011 : - introduce differenziazione attività soggette (cat. A,B,C) e regime controlli; - recepisce SCIA; - trasforma CPI in attestazione Si passa dal Dlvo 547/55 che prevedeva il parere preventivo e il successivo collaudo dell’opera del Comando Provinciale VVF al parere di conformità e CPI come attestazione

12 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica DPR 1 agosto 2011, n. 151 Il regolamento DPR 151/ 2011 ha raccordato la disciplina di prevenzione incendi precedente (DPR 37/98) con l’istituto della SCIA, in modo da dare certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l’esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità.

13 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Dai procedimenti amministrativi alle norme tecniche (1/4) Contemporaneamente alla fase di snellimento dei procedimenti amministrativi il CNVVF ha posto attenzione alla qualità delle norme tecniche, per semplificarle e adeguarle alle conoscenze e alle innovazioni.

14 IL DOPO 151/2011 Dalla riduzione degli oneri amministrativi alla riduzione degli oneri regolatori

15 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Operare una semplificazione delle regole con contenuti chiari e stabili che siano: – meno prescrittive, più flessibili e maggiormente prestazionali – regole sostenibili Mantenendo il livello di tutela della pubblica e privata incolumità contro gli incendi Quali obiettivi

16 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica IL CODICE (2/4) Nei primi mesi del 2014 è avviato il progetto del “Codice di prevenzione incendi” che si è posto alcuni precisi obiettivi: - realizzare uno strumento facile da modificare e adattabile a tutte le attività; - capace di evitare la sovrapposizione di singole indicazioni normative ma la loro coniugazione attraverso relazione matriciale - armonizzazione con alcuni standard europei - validare con base tecnico-scientifica

17 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica RTO e RTV La struttura normativa prevede delle regole valide per tutte le attività ( orizzontale) Che saranno integrate da misure specifiche qualora necessarie ( verticali)

18 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica IL CODICE (3/4) La norma che viene concepita è comunque semi- prescrittiva (ricordando che il sistema prescrittivo dà comunque certezza e la certezza è uno dei pilastri della semplificazione) ma consente ricorso a soluzioni multiple con maggiore uso della metodologia prestazionale che attraverso l’ingegneria della sicurezza permette una maggiore libertà progettuale.

19 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica INGEGNERIA DELLA SICUREZZA a)Individuazione degli scenari d’incendio; b)Valutazione degli effetti sulle persone, sulle opere e sulle strutture; c)Determinazione dei requisiti di protezione necessari Una progettazione appropriata al singolo caso

20 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Il decreto ministeriale 03/08/2015

21 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Contesto normativo DLgs 8 marzo 2006, n. 139 Testo unico CNVVF DPR 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico edilizia DPR 1 agosto 2011, n. 151 Procedimenti di PI DM 7 agosto 2012 Modalità istanze di PI DM 9 maggio 2007 FSE

22 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica STRUTTURA DEL DECRETO Si compone di: Art.1: Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi; Art. 2: Campo di applicazione; Art. 3: Impiego dei prodotti per uso antincendio; Art. 4: Monitoraggio; Art. 5: Disposizioni finali; − Un allegato diviso in 4 Sezioni

23 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Preambolo ( motivazioni contenute nel D.M.) Semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali

24 alternativa Le norme tecniche allegate si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi

25 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Il D.M. 03/08/2015 è alternativo Criteri di prevenzione incendi di cui all’art. 15 comma 3, del D.Lgs n. 139/2006.

26 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Il Codice di PI è alternativo... ai criteri generali di PI: –es. DM 10 marzo 1998 –es. DM 30.11.83 alle regole tecniche: In questa prima fase applicativa DM 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco” DM 16 febbraio 2007, “Classificazione di resistenza al fuoco” DM 20 dicembre 2012 “Impianti di protezione attiva” DM 15 settembre 2005, “Vani degli impianti di sollevamento” DM 26 agosto 1992 “Edilizia scolastica”. DM 15 marzo 2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo

27 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica IL D.M. 03/08/2015 Poiché la norma rappresenta una nuova metodologia si è deciso un approccio graduale. In una prima fase si applicherà alle attività industriali ed artigianali per le quali non è stata emanata ancora alcuna norma ma che rappresentano circa il 40%-50% delle attività elencate nell’allegato I del DPR 151/2011

28 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Il Codice di PI si applica a... In particolare a: (allegato I D.P.R. 151/2011)  9; 14  da 27 a 40 compresi  da 42 a 47 compresi  da 50 a 54 compresi  56; 57; 63; 64; 67 esclusi gli asili nido  70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e 76 In questa prima fase!

29 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Il Codice di PI non si applica a... Attività 1-8, 10-12, 15-19, 20-26, 58-62 Stabilimenti, impianti, reti di trasporto con sostanze infiammabili, esplodenti, comburenti, radioattive, o altri pericolosi Attività 13: Distributori carburante Attività 48-49 Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse, gruppi elettrogeni Attività 74: Centrali termiche Attività 55: Demolizione veicoli Attività 41 Teatri di posa in questa fase Attività 65: Locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi Attività 66: Alberghi e simili Attività 67: Solo asili nido (Scuole sì) Attività 68: Strutture sanitarie Attività 69: Attività commerciali Attività 71: Aziende >300 pp Attività 72: Edifici tutelati Attività 73: Edifici promiscui Attività 75: Autorimesse (mezzi rotabili sì) Attività 77: Edifici civile abitazione Attività 78-79: Stazioni, metropolitane, interporti Attività 80: Gallerie stradali e ferroviarie

30 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Il Codice di PI si applica a... Attività nuove ed esistenti, senza distinzione. Si tratta di una novità rispetto all’approccio delle attuali regole tecniche che prevedono due sezioni distinte e di solito per le attività esistenti sono meno severe.

31 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Altre indicazioni Le norme tecniche, inoltre, si possono applicare alle attività esistenti in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento, a condizione che le parti dell’attività interessate dall’intervento siano dotate di indipendenza funzionale. Tale indipendenza funzionale deve assicurare, per le parti interessate dall’intervento, l’applicazione integrale delle medesime norme tecniche e che le misure di sicurezza antincendio esistenti della restante parte di attività, non interessato dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. Qualora non sia così, le norme devono essere applicate all’intera attività esistente

32 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Una importante novità punto G.2.3.COMMA 1 b accettabili L’osservanza delle regole presenti nell’allegato: consente di ritenere il rischio entro limiti accettabili

33 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Altre indicazioni La DCPST monitora l'applicazione per il futuro superamento della compresenza tra vecchie e nuove norme (art. 4) Nulla cambia per: –Procedimenti di prevenzione incendi (art. 5) –Uso dei prodotti (libero scambio EU) (art. 3)  Non vi sono adempimenti per le attività in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero SCIA


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