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Diritto dell’Unione Europea Procedimenti interistituzionali 1- Procedura di bilancio prof. A. Venchiarutti.

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Presentazione sul tema: "Diritto dell’Unione Europea Procedimenti interistituzionali 1- Procedura di bilancio prof. A. Venchiarutti."— Transcript della presentazione:

1 Diritto dell’Unione Europea Procedimenti interistituzionali 1- Procedura di bilancio prof. A. Venchiarutti

2 Diritto dell'Unione Europea2 Bilancio comunitario Principio “buona gestione finanziaria” (art. 274,TCE); Principio “buona gestione finanziaria” (art. 274,TCE); Entrate e spese risultare “in pareggio” (art. 268 TCE) Entrate e spese risultare “in pareggio” (art. 268 TCE) Processo unificazione strumenti finanziari (T. di fusione (1965);

3 Diritto dell'Unione Europea3 Bilancio comunitario Bilancio comunitario Entrate Entrate Autonomia finanziaria: sistema risorse proprie (art. 269 TCE); no potere impositivo CE; risorse riscosse Autonomia finanziaria: sistema risorse proprie (art. 269 TCE); no potere impositivo CE; risorse riscosse dagli organi Stati membri e versate alla Commissione (Stati trattengono 10-25% per spese di riscossione ); (dec.ne Consiglio 2000/57) - prelievi agricoli (riscossi per importazioni di prodotti agricoli; - dazi doganali (TDC esterna; altri diritti CE scambi con i paesi terzi); - Percentuale aggiuntiva sull’imponibile IVA (+ di metà entrate comunitarie); - cd. quarta risorsa o risorsa PNL (aliquota sull’importo PNL); - (altre entrate: int.ssi da prestiti o da emiss.ne obbligazioni: dispon. di cassa, etc.);

4 Diritto dell'Unione Europea4 Bilancio comunitario Spese (funz.mento Comunità (personale); esplicazione attività di competenza: finanziamento PAC (polit. agricola comun.) pari a 60% tot.le uscite; Consiglio disposto contenimento ancorandole incremento PNL); – – spese obbligatorie (SO: obblighi risultanti dai Trattati e da atti normativi derivati: es. Politica agricola comunitaria, etc.); – – spese non obbligatorie (SNO: criteri discrezionali: es. Fondi strutturali; progr.integrati mediterr: PIM; programma quadro di ricerca sviluppo e tecnologia: RST etc), Classificazione – – Consiglio; procedura accordo tra Consiglio e PE (istituzioni detengono potere di bilancio)

5 Diritto dell'Unione Europea5 Bilancio comunitario: procedura Bilancio comunitario (artt. 268-276 TCE): Documento contabile approvato annualmente istituzioni comunitarie; individua risorse CE e le relative spese. Bilancio comunitario (artt. 268-276 TCE): Documento contabile approvato annualmente istituzioni comunitarie; individua risorse CE e le relative spese. Procedura annuale: Procedura annuale: Entro il 1° luglio Ogni istituzione stabilisce il proprio stato previsionale dettagliato delle spese, che la Commissione raggruppa nel progetto preliminare di bilancio (entro 1° settembre); Ogni istituzione stabilisce il proprio stato previsionale dettagliato delle spese, che la Commissione raggruppa nel progetto preliminare di bilancio (entro 1° settembre); Entro il 5 ottobre Il Consiglio dei ministri delibera sul progetto preliminare per stabilire il progetto di bilancio (dopo una concertazione preventiva con il Parlamento sulle spese obbligatorie) e lo sottopone PE; Il Consiglio dei ministri delibera sul progetto preliminare per stabilire il progetto di bilancio (dopo una concertazione preventiva con il Parlamento sulle spese obbligatorie) e lo sottopone PE;

6 Diritto dell'Unione Europea6 Bilancio comunitario: procedura Entro 45 giorni (dalla sottoposizione) il PE esamina il progetto di bilancio. Tre eventualità: Entro 45 giorni (dalla sottoposizione) il PE esamina il progetto di bilancio. Tre eventualità: a) Il Parlamento non reagisce: il bilancio si considera approvato (silenzio-assenso). b) Il Parlamento approva il bilancio: la procedura è terminata. c) Il Parlamento decide di apportare dei cambiamenti: * Per le spese obbligatorie, presenterà proposte di modifica. * Per le spese non obbligatorie, presenterà proposte di emendamento. Progetto torna al Consiglio

7 Diritto dell'Unione Europea7 Bilancio comunitario: procedura Entro 15 giorni Entro 15 giorni Il Consiglio esamina (in seconda lettura) i punti sollevati dal Parlamento. Il Consiglio esamina (in seconda lettura) i punti sollevati dal Parlamento. Per le spese obbligatorie, possono verificarsi due eventualità: Per le spese obbligatorie, possono verificarsi due eventualità: – 1. Le proposte di modifica del Parlamento comportano un aumento del bilancio globale. Tali modifiche potranno essere inserite in bilancio solo previo voto del Consiglio a maggioranza qualificata. Senza tale maggioranza le proposte vengono definitivamente respinte. – 2. Le proposte di modifica del Parlamento non comportano un aumento del bilancio globale; solo un voto del Consiglio a maggioranza qualificata può opporsi a tali proposte. Silenzio equivale a un'approvazione; Per le spese non obbligatorie, il Consiglio ha il diritto di emendamento. In tal caso, il testo ritorna al Parlamento. Per le spese non obbligatorie, il Consiglio ha il diritto di emendamento. In tal caso, il testo ritorna al Parlamento.

8 Diritto dell'Unione Europea8 Bilancio comunitario: procedura A fine procedura A fine procedura Il Parlamento ha il diritto ultima parola sul bilancio comunitario (constata formalmente che bilancio è stato adottato). Il Parlamento ha il diritto ultima parola sul bilancio comunitario (constata formalmente che bilancio è stato adottato). – Il silenzio equivale ad approvazione. – Ha il diritto di modificare le spese non obbligatorie (nei limiti TMA) a maggioranza assoluta dei parlamentari - tre quinti dei suffragi espressi. – Rigetto “per importanti motivi” del bilancio richiede la maggioranza assoluta dei parlamentari - due terzi dei suffragi espressi (con richiesta presentazione nuovo bilancio) (art. 272, co. 8, CE) (es. 1980, 1985, etc.) Senza bilancio approvato: regime “dei dodicesimi” (art. 273 CE) Senza bilancio approvato: regime “dei dodicesimi” (art. 273 CE)

9 Diritto dell'Unione Europea9 Bilancio comunitario Corte dei Conti Corte dei Conti “assicura il controllo dei conti” (art. 246 TCE) “assicura il controllo dei conti” (art. 246 TCE) - (controlla la legittimità e regolarità entrate e delle spese; presenta al Consiglio e al PE dichiarazione per attestare l’affidabilità dei conti e regolarità relative operazioni; controllo essenzialmente di legittimità; anche di merito nella misura in cui la Corte deve accertare sana gestione finanziaria; controllo in genere successivo, ma può essere effettuato anche prima della chiusura dei conti dell’esercizio considerato: art. 248, n. 2, ult. co. CE);

10 Diritto dell'Unione Europea10 Bilancio comunitario Commissione Commissione Cura l’esecuzione del bilancio (nel quadro competenze esecutive): incassa le entrate e effettua le spese (sotto controllo Corte conti, Consiglio, PE: art. 248, n. 4, ult. co., CE); Cura l’esecuzione del bilancio (nel quadro competenze esecutive): incassa le entrate e effettua le spese (sotto controllo Corte conti, Consiglio, PE: art. 248, n. 4, ult. co., CE);


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