La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

L'impresa collettiva Sotto il profilo della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distinguono: a) imprese individuali b) imprese collettive.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "L'impresa collettiva Sotto il profilo della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distinguono: a) imprese individuali b) imprese collettive."— Transcript della presentazione:

1 L'impresa collettiva Sotto il profilo della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distinguono: a) imprese individuali b) imprese collettive SOCIETARIE NON SOCIETARIE (associazioni, fondazioni)‏

2 Società = impresa collettiva? Non sempre! a) Società non collettiva: società costituite per atto unilaterale in caso di s.r.l. e s.p.a. unipersonali, di scissione, di trasformazione di enti pubblici economici in s.p.a. (privatizzazione formale=) a volte, la società è solo uno schema organizzativo per la limitazione del rischio cui non corrisponde la pluralità delle parti b) Impresa collettiva non societaria: associazioni, fondazioni nate con altro scopo possono svolgere attività d’impresa collettiva al di fuori dello schema societario

3 Società = impresa?? Il modello societario rappresenta la forma tipica per l'esercizio dell'attività d'impresa collettiva Per gli altri enti collettivi, l'esercizio di attività imprenditoriali rappresenta solo un'eventualità, un dato accessorio che non modifica la loro destinazione istituzionale; per le società, l'esercizio dell'impresa costituisce lo scopo-mezzo che giustifica la loro costituzione. Tuttavia, si prospettano in dottrina ipotesi di società senza impresa: le società per l’esercizio di professioni e le società occasionali (ipotesi molto discussa).

4 Attività d’impresa delle associazioni e delle fondazioni Se un’associazione o una fondazione esercita professionalmente, accanto alla propria attività istituzionale, un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, acquista la qualifica di imprenditore ed è soggetta al relativo statuto.

5 Scopo- mezzo e scopo- fine Art. 2247: Contratto di società. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune dell'attività economica (scopo mezzo), allo scopo di dividerne gli utili (scopo fine).

6 Società ed associazioni tratti distintivi: * per le società, e non per le associazioni, l’attività è positivamente individuata dalla legge, e deve consistere in un’attività produttiva condotta con metodo lucrativo o - quantomeno – economico (possono esistere s.p.a. senza scopo di lucro); * lo scopo-fine delle società è uno scopo economico (lucrativo, mutualistico o consortile), ed è estranea allo schema causale delle società l’istituzionale devoluzione a terzi dei risultati positivi dell’attività comune

7 Società e impresa. Le società occasionali. * due persone realizzano insieme un affare che si risolve nel compimento di un unico atto (ad es., due collezionisti decidono di vendere insieme le loro collezioni di quadri per realizzare un prezzo maggiore): non si ha né società né impresa; * quando si vuole invece realizzare un unico affare complesso (ovvero che prevede numerose operazioni, come la costruzione di un immobile): si ha sia società che impresa; * quando si esercita in comune un’attività oggettivamente non duratura (ad es. acquisto “in pianta” e trasformazione di una partita di agrumi): si ha società occasionale o “senza impresa”?


Scaricare ppt "L'impresa collettiva Sotto il profilo della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distinguono: a) imprese individuali b) imprese collettive."

Presentazioni simili


Annunci Google