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La gerarchia delle fonti

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Presentazione sul tema: "La gerarchia delle fonti"— Transcript della presentazione:

1 La gerarchia delle fonti
Avv. Federico Peres B & P – avvocati Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosi via Leoni n. 4 – Verona tel. 045/ – fax 045/ Sito

2 Fonti del diritto Statali Conflitti tra fonti Non statali
Sovranazionali: fonti comunitarie Non statali Nazionali: fonti atto Regionali Provinciali Comunali Enti non territoriali Statali Trattati Regolamenti Costituzione Rango primario: leggi, D.L., D.lgs fonti fatto Direttive consuetudine Rango secondario: regolamenti governativi o regionali,… Decisioni Raccomandazioni e pareri Conflitti tra fonti criterio gerarchico criterio cronologico criterio di competenza

3 Fonti del diritto ovvero atti o fatti dai quali originano le norme giuridiche di cui si compone il nostro ordinamento. L’insieme di tutti gli atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche costituisce il SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO. Si distinguono: Le norme giuridiche contenute in provvedimenti che manifestano la volontà di organi o enti aventi potestà normativa. (una legge) FONTI-ATTO Comportamenti consolidati nel tempo che l’ordinamento ritiene idonei a produrre regole vincolanti. (una consuetudine) FONTI-FATTO

4 Indicazione delle fonti
Le fonti del diritto sono previste dalle preleggi al codice civile. L’art rubricato dispone: “sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, gli usi”. Indicazione delle fonti 1 Le fonti si distinguono peraltro in: – atti formalmente e sostanzialmente normativi. Ad esempio: leggi, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi. – atti formalmente amministrativi, ma sostanzialmente normativi. Ad esempio regolamenti governativi e regionali. RANGO PRIMARIO RANGO SECONDARIO

5 le leggi costituzionali
LA COSTITUZIONE e le leggi costituzionali legge FONDAMENTALE dello Stato, approvata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre 1948 (in vigore dal 1 gennaio 1948) contiene regole con FINALITA’ PROGRAMMATICA (ovvero che richiedono disciplina più dettagliata per l’applicazione), ma che hanno EFFICACIA IMMEDIATAMENTE vincolante le sue norme si pongono in posizione SOVRAORDINATA rispetto a tutte le altre

6 continua: la Costituzione e le leggi costituzionali
le norme contrastanti con la Costituzione sono soggette ad ANNULLAMENTO da parte della Corte Costituzionale le norme costituzionali sono “RIGIDE”, ovvero per poter essere modificate è previsto un procedimento normativo c.d. “rafforzato” vi sono materie coperte dalla RISERVA COSTITUZIONALE: per poter legittimamente legiferare in tali ambiti è necessaria una LEGGE COSTITUZIONALE. esempi approvazione statuti regioni speciali, norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sull’indipendenza dei giudici della Corte Costituzionale

7 PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
“RAFFORZATO” Per MODIFICARE la Costituzione o per LEGIFERARE in materie coperte da riserva costituzionale, l’art Cost. richiede un procedimento legislativo rafforzato: 138 “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione Le leggi stesse sono sottoposte a <referendum> popolare quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a <referendum> non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a <referendum> se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti ”.

8 LIMITE: I PRINCIPI FONDAMENTALI della COSTITUZIONE
Continua: procedimento legislativo “rafforzato” In sostanza il procedimento rafforzato consiste in questo: Ogni Camera deve deliberare la modifica o la nuova disposizione DUE VOLTE e la seconda votazione deve raggiungere la MAGGIORANZA ASSOLUTA. Se la seconda votazione si conclude con la MAGGIORANZA dei DUE TERZI, la procedura si esaurisce. In caso contrario, è prevista la possibilità di indire REFERENDUM popolare CONFERMATIVO, su richiesta alternativa di: un quinto dei membri di una Camera elettori 5 Consigli regionali LIMITE: alla revisione I PRINCIPI FONDAMENTALI della COSTITUZIONE

9 LA LEGGE 70 Fonti statali: PARLAMENTO
La Cost. all’art sancisce che: “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla due Camere” ovvero dal L’INIZIATIVA legislativa spetta a : Governo Ciascun membro delle Camere Organi od enti cui è conferita da legge costituzionale Al popolo, con proposta di progetto firmato da almeno elettori La procedura di APPROVAZIONE di una legge ordinaria: il disegno di legge viene presentato ad una Camera e da essa approvato passa poi alla seconda Camera, dove deve venire approvato nel medesimo testo il testo di legge così adottato è promulgato dal Presidente della Repubblica la legge viene successivamente PUBBLICATA sulla Gazzetta Ufficiale ed entra IN VIGORE 15 giorni dopo la pubblicazione. 70 PARLAMENTO

10 Continua fonti statali:
LA LEGGE alcune materie (per previsione costituzionale) devono necessariamente essere regolate dalla legge. Si parla pertanto di RISERVA di LEGGE, da distinguere in: ASSOLUTA – se la legge deve regolare la materia in forma compiuta RELATIVA – se la legge deve regolare gli aspetti fondamentali della materia. In caso di contrasto con la Costituzione, le leggi possono essere ANNULLATE dalla Corte Costituzionale. Sussistono due tipi di INVALIDITA’: FORMALE – per violazione delle norme sul procedimento di adozione SOSTANZIALE – perché si pone in conflitto con il contenuto della Costituzione.

11 Continua fonti statali:
LA LEGGE IRRETROATTIVITA’ della LEGGE Ai sensi dell’art delle preleggi, rubricato – efficacia della legge nel tempo – “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” Il principio di irretroattività delle legge non gode nel nostro ordinamento di copertura costituzionale. Sono pertanto ammesse leggi retroattive. 11 esempio LIMITI Legge interpretazione autentica Materia penale: in cui il divieto gode di copertura costituzionale Leggi eccezionali: per la ratio stessa dell’istituto

12 ATTI AVENTI FORZA di LEGGE
Continua: fonti statali ATTI AVENTI FORZA di LEGGE La Costituzione attribuisce, ad altri atti oltre che alla legge formalmente intesa, emanati da organi diversi dal Parlamento, VALORE di LEGGE. L’organo cui è attribuito tale potere è il GOVERNO. Tali atti possono disciplinare tutte le materie, ad eccezione di quelle coperte da RISERVA di LEGGE. Si tratta di atti adottati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica. Essi sono:

13 DECRETI LEGISLATIVI Continua: fonti statali
Previsti all’art. 76 Cost. che sancisce: “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato”. sono adottati dal Governo sulla base di una LEGGE-DELEGA del Parlamento la legge-delega definisce OGGETTO, TERMINE della delega, PRINCIPI e CRITERI direttivi la violazione della delega è causa di ILLEGITTIMITA’

14 ECCESSO di DELEGA Continua fonti statali: nei Decreti legislativi
Esempi di Legge delega: Legge delega n. 308/2004: per il riordino, il coordinamento e l’integrazione in materia ambientale Legge delega n. 59/1997: per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

15 Continua fonti statali:
ECCESSO di DELEGA nei Decreti legislativi Legge delega n. 59/1997 Decreto legislativo n. 80/1998: nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, Legge n. 59/1997 E’stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, co. 1, D.lgs. 80/1998 per eccesso di delega: Corte Costituzionale, , n. 292 “E’dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, co. 1, D.lgs. 80/1998, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziale, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.”

16 DECRETI LEGGE Continua: fonti statali
Previsti all’art. 77 Cost. che sancisce: “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza. Il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”

17 Continua fonti statali: Decreti legge
i decreti legge sono adottati AUTONOMAMENTE dal GOVERNO sotto la propria responsabilità sono adottati in casi di NECESSITA’ ed URGENZA hanno efficacia PROVVISORIA, che viene meno se non convertiti in legge dal Parlamento nel termine di 60 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esempio D.L. 138/2002 convertito (nel termine 60gg) nella L. 178/2002 sulla interpretazione autentica della nozione di “rifiuto”

18 REFERENDUM ABROGATIVO
Continua: fonti statali REFERENDUM ABROGATIVO L’art attribuisce alla VOLONTA’ POPOLARE una sorta di POTERE LEGISLATIVO “NEGATIVO” su RICHIESTA di almeno elettori o 5 Consigli regionali può essere indetto referendum scopo del referendum: deliberare l’ABROGAZIONE, parziale o totale, di una norma LIMITE: leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali 75 Cost.

19 Fonti secondarie REGOLAMENTI: REGOLAMENTI Continua: fonti statali
Appartengono a questa categoria i REGOLAMENTI e le CIRCOLARI. REGOLAMENTI: provvedimenti formalmente amministrativi – perché provenienti dall’organo esecutivo e non da quello legislativo hanno valore normativo – nei limiti del rispetto delle fonti sovraordinate, sono atti sostanzialmente normativi REGOLAMENTI

20 Continua fonti statali:
REGOLAMENTI si classificano in base all’autorità da cui promanano in: Regolamenti governativi Regolamenti e direttive ministeriali Regolamenti del Presidente del Consiglio (D.P.C.M.) generalmente essi contengono le norme (essenzialmente tecniche) di attuazione di provvedimenti normativi di rango superiore con i regolamenti si dettano inoltre le norme di organizzazione degli uffici

21 CIRCOLARI Continua: fonti statali
Generalmente rivolte da un ufficio di un’Amministrazione ad un altro Disposizione con finalità informative, interpretative di una legge o di coordinamento trattasi pertanto di NORME AMMINISTRATIVE INTERNE NON hanno PIENA EFFICACIA NORMATIVA, costituiscono un aiuto all’interprete nell’individuare l’opinione della Pubblica Amministrazione in merito.

22 LE FONTI REGIONALI Fonti non statali
La Costituzione conferisce alle Regioni un’ampia POTESTA’LEGISLATIVA L’art. 117 Cost., così come riformato dalla L.Cost. n. 3/2001, stabilisce ambiti e limiti della funzione legislativa regionale. In particolare, la potestà legislativa regionale può essere, in base alla materia-oggetto: ESCLUSIVA – ovvero assoluta. Spetta alla Regione la disciplina completa CONCORRENTE – ovvero subordinata al rispetto dei principi come stabiliti dal legislatore statale

23 Continua fonti non statali:
LE FONTI REGIONALI 3. INTERGRATIVA – ovvero conferita alle Regioni da leggi statali e subordinata al rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi statali medesime. Se le Regioni superano i limiti di loro competenza, il Governo ha il potere di sollevare questione di conflitto di attribuzioni Stato-Regioni avanti la Corte Costituzionale. Lo stesso potere spetta alle Regioni nel caso contrario. L’art. 118 Cost. attribuisce altresì alle Regioni potestà regolamentare, nelle medesime materie oggetto di potestà legislativa.

24 LE FONTI COMUNITARIE fonti sovranazionali
Con l’ingresso dell’Italia nella Comunità europea, le norme dettate dalla Comunità diventano parte dell’ordinamento giuridico nazionale, con forza vincolante. Le norme comunitarie si distinguono in: Si tratta dei trattati istitutivi della Comunità europea e dell’Unione europea. Sono atti vincolanti per tutti i Paesi membri firmatari. Hanno valore costituzionale. TRATTATI ISTITUTIVI

25 Continua fonti sovranazionali:
FONTI COMUNITARIE Provvedimenti normativi a portata generale, ovvero vincolanti per in tutti i loro elementi sia per i cittadini che per gli Stati membri (destinatario indeterminato) direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale REGOLAMENTI DIRETTIVE Provvedimenti normativi indirizzati agli Stati membri non direttamente applicabili: devono essere recepiti e attuate dall’ordinamento nazionale vincolanti nel risultato da perseguire e nei principi libero il legislatore nazionale circa i mezzi e le forme di attuazione .

26 Continua fonti sovranazionali:
FONTI COMUNITARIE ECCEZIONE DIRETTIVE SELF-EXECUTING o DETTAGLIATE Così denominate perché contenenti una disciplina molto puntuale. Ne consegue che: possono essere immediatamente applicate ricoprono forza vincolante per la parte disciplinata in dettaglio nella normativa possono fondare la responsabilità dello Stato inadempiente nei confronti dei propri cittadini che, a causa del ritardo, hanno subito un danno . Finché non vengono recepite, intervengono solo nei rapporti verticali cittadino-Stato, non in quelli orizzontali, cittadino-cittadino. LIMITE

27 Continua fonti sovranazionali:
FONTI COMUNITARIE Provvedimenti normativi concreti, ovvero con destinatario determinato (persona fisica o giuridica o uno o più Stati membri) vincolanti, ma solo per i destinatari DECISIONI Provvedimenti non vincolanti le raccomandazioni sono esortazioni rivolte agli Stati i pareri sono opinioni della Comunità europea su determinati argomenti RACCOMANDAZIONI e PARERI . Comunicazioni, risoluzioni, atti programmatici o propositivi, che si inseriscono nell’iter di formazione del diritto non sono vincolanti costituiscono una guida per l’interprete Altri provvedimenti

28 CONTRASTO TRA FONTI GERARCHICO
Le diverse fonti ponendosi in rapporto tra loro talvolta possono essere in conflitto reciproco. I CRITERI da adottare per la soluzione di un contrasto normativo sono: Quando una norma di rango inferiore è in contrasto con una di rango superiore, è soggetta a: GERARCHICO ANNULLAMENTO DISAPPLICAZIONE oppure Ad esempio, quando una legge si pone in contrasto con la Costituzione e di conseguenza viene annullata dalla Corte Costituzionale ex art. 136 Cost. Ad esempio, quando un regolamento governativo è in contrasto con una legge. Il giudice ordinario nel giudicare procede come se la norma confliggente non ci fosse.

29 CRONOLOGICO di COMPETENZA
Quando due norme proveniente dalla medesima fonte (ad esempio due leggi) sono in conflitto tra loro, prevale quella emanata successivamente. CRONOLOGICO di COMPETENZA La Costituzione prevede che alcune norme debbano essere disposte solo da determinati organi, individuati in base alla materia regolata o all’ambito territoriale di riferimento. Se un’altra fonte legifera in queste materie, la disposizione sarà illegittima per contrasto con la Costituzione. esempio regolamenti parlamentari di organizzazione e funzionamento delle Camere, che devono essere adottati dalla Camera di pertinenza.

30 RIPARTIZIONE di COMPETENZA
Le competenze sono ripartite tra i diversi organi legislativi e amministrativi statali, regionali e locali sulla base del: PRINCIPIO di SUSSIDIARIETA’ (previsto dalla legge Bassanini del 1997 e costituzionalizzato nel nuovo art. 118 Cost., introdotto con L.Cost. n.3/2001) Le funzioni devono essere attribuite alla competenza del livello superiore, solo nel caso in cui ciò consenta una migliore tutela del bene giuridico oggetto di protezione.

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