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Università degli Studi di Trieste

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Presentazione sul tema: "Università degli Studi di Trieste"— Transcript della presentazione:

1 Università degli Studi di Trieste
Economia delle Aziende Pubbliche Anno Accademico 2013/2014 – I semestre Luca Savino Facoltà di Scienze Politiche – Corso di laurea in Scienze Politiche e dell’Amministrazione Università degli Studi di Trieste

2 Una panoramica…

3 Il tema del corso ECONOMIA delle AZIENDE PUBBLICHE
Svolgimento di un’attività che punta alla massima utilità con risorse scarse Sistema organizzato, finalizzato ad un’attività economica Risorse pubbliche, interesse pubblico

4 Alcune brevi definizioni - 1
Attività economica: attività che implica l’utilizzo di beni definiti quali economici, ossia risorse scarse, in quanto disponibili in quantità limitata. Tale attività è finalizzata alla massimizzazione dell’utilità che da essi se ne può ricavare.

5 Alcune brevi definizioni - 2
Cosa s’intende per utilità? È il beneficio – vantaggio economico che possiamo ottenere: Dal consumo di beni e servizi; Dallo scambio con altri beni/servizi; Dal risparmio per il consumo futuro;

6 Alcune brevi definizioni - 3
Azienda: un sistema di forze (mezzi, persone) organizzate che in autonomia e professionalmente realizza un’attività economica finalizzata alla produzione e distribuzione di ricchezza. La stessa è destinata: All’azienda stessa Ad una collettività di riferimento;

7 NOZIONE DI AZIENDA Art del Codice Civile Nozione L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore (2082) per l'esercizio dell'impresa.

8 L’IMPRENDITORE Art Imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195)

9

10 Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione
Art Imprenditori soggetti a registrazione. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

11 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

12 REGISTRO DELLE IMPRESE
l Registro Imprese è un registro pubblico che, già previsto dal Codice Civile, ha avuto completa attuazione a partire dal 1996, con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio e con il successivo Regolamento di attuazione. La Legge sopracitata ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l'Ufficio del Registro Imprese, che ha le seguenti caratteristiche: ha competenza provinciale; è gestito secondo tecniche informatiche;

13 REGISTRO DELLE IMPRESE
la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia; è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio che assicura la corretta tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.

14 REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge.


15 REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Registro Imprese fornisce quindi un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.

16 Alcune brevi considerazioni
Individuato il concetto di azienda vediamo di identificare il sistema azienda.

17 Il “sistema azienda” si può suddividere in sottosistemi:
Sistemi informativi Sistemi decisionali Sistemi produttivi Sistema operativo Pianificazione Organizzazione controllo Materie/mezzi Lavoro Risorse finanziarie

18 Il sistema azienda La produzione è un concetto economico:
Può essere una trasformazione fisica vera e propria, come nell’industria (compro materie, lavoro ed ottengo prodotti finiti) Può essere una trasformazione temporale o spaziale, come nel commercio (rendo disponibili le merci in tempi e luoghi diversi, o a soggetti particolari)

19 Nell’ambito di tale imprese giova ricordate che è possibile operare una ulteriore distinzione:
Azienda di produzione diretta, normalmente si tratta di aziende industriali nonché le imprese di servizi (elettriche - telefoniche – ecc.) Azienda di produzione indiretta, quali ad esempio le imprese mercantili quelle di intermediazione o quelle finanziarie quali le banche.

20 Alcune brevi definizioni
La ricchezza prodotta può essere distribuita: All’interno dell’azienda (soci di capitale e non, dirigenti…) Verso soggetti esterni (i cittadini in genere, particolari categorie bisognose o meritevoli)

21 Classificare le aziende - 1
Le aziende, quindi, si presentano come sistemi estremamente complessi e variegati. Generalmente, vengono classificate secondo alcuni criteri qualitativi o funzionali: vediamone assieme alcuni…

22 Classificare le aziende - 2
La FINALITA’ aziendale: IMPRESA, o AZIENDA di PRODUZIONE: è a fini di lucro, si rivolge al mercato, non sopravvive senza raggiungere l’obbiettivo economico NON IMPRESA, o AZIENDA di EROGAZIONE: non è a fini di lucro; tende a soddisfare bisogni umani mediante il consumo diretto, può sopravvivere anche “in perdita”

23 Classificare le aziende - 3
La DIMENSIONE: Aziende piccole, medie e grandi Sono tanti i fattori per definire la dimensione di un’impresa: Il capitale investito Il fatturato, o la capacità di generare ricchezza Il numero dei dipendenti L’estensione territoriale La popolazione territorialmente di competenza Etc. etc . …

24 Media Impresa Media impresa: ha meno di 250 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;

25 il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali;

26 la soglia del 25% può inoltre essere superata se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI).

27 Piccola Impresa Piccola impresa: ha meno di 50 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;

28 Definizioni il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali;

29 Definizioni la soglia del 25% può inoltre essere superata se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una o più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa).

30 Gli attori principali

31 Stakeholders

32 Classificare le aziende - 4
La FORMA GIURIDICA: Aziende private (persone fisiche o giuridiche regolate dal diritto privato) Aziende pubbliche, che sono persone giuridiche di diritto pubblico

33 L’azienda ed il suo patrimonio e
Una volta tratteggiate a grandi linee le caratteristiche delle aziende private e quelle pubbliche, è importante capire come è composto il patrimonio aziendale e quali sono i sistemi per valutarlo e/o misurarlo. E’ molto importante capire cosa l’imprenditore ha a propria disposizione e che utilizzerà ai fini dell’impresa.

34 La formula magica A – P = PN
Per poter tenere “sotto controllo” lo stato di salute aziendale, è sempre necessario capire quale è la situazione del nostro capitale, ovvero ciò che in qualsiasi momento è a disposizione del nostro imprenditore. E’ quindi necessario procedere alla determinazione del capitale /patrimonio netto disposnibile in un detreminato momento attraverso la formula: A – P = PN Dove A sta per il totale degli Attivi, P per il totale dei Passivi e PN/CN sta per Patrimonio o Capitale Netto

35 E’ necessario dunque effettuare una accurata elencazione al fine di non escludere elementi essenziali alla determinazione del valore considerato. Lo strumento principe in tal senso è l’inventario.

36 Inventario Natura dei dati quantitativi:
inventari a quantità monetarie inventari a quantità non monetarie. Momento in cui vengono compilati: Inventari ordinari o di funzionamento, inventari straordinari. Secondo la loro estensione: inventari generali o totali, inventari parziali;

37 Inventario Secondo la descrizione dei beni: inventari analitici,
inventari sintetici. Secondo la provenienza dei dati: inventari contabili; inventari di fatto o extracontabili. Secondo l'appartenenza dei beni: inventario dei beni propri, inventario dei beni di terzi.

38 Inventario Secondo la forma del prospetto:
inventario a sezioni contrapposte o divise; inventario a sezioni sovrapposte o unite.

39 Alcuni esempi di inventario

40 Inventario di costituzione
ATTIVO PASSIVO IMMOBILIZZI PATRIMONIO NETTO ,00 FABBRICATI ,00 AUTOMEZZI 50.000,00 ATTIVO CIRCOLANTE BANCA ,00 CREDITI 80.000,00 TOTALE ATTIVO TOTALE A PAREGGIO

41 Inventario di esercizio
ATTIVO PASSIVO IMMOBILIZZI PATRIMONIO NETTO ,00 FABBRICATI ,00 DEBITI VERSO FORNITORI 30.000,00 AUTOMEZZI 50.000,00 ATTIVO CIRCOLANTE DEBITI VERSO BANCHE 20.000,00 BANCA ,00 TFR 10.000,00 CREDITI 80.000,00 TOTALE ATTIVO ,00 TOTALE A PAREGGIO

42 Variazioni del Patrimonio Netto
Facendo un confronto tra i due potete notare che il Patrimonio Netto è diminuito rispetto a quello di costituzione. L’imprenditore deve costantemente monitorare il Patrimonio Netto al fine di valutare la capacita di “stare in vita” della propria aziende. In poche parole dovrà valutare la continuità aziendale.

43 IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Misurare l’attività economica IL BILANCIO D’ESERCIZIO

44 Lo strumento del bilancio
Più volte si è menzionato il fondamentale bisogno informativo dell’azienda, dettato dalla necessità di misurare la sua performance in termini di efficienza ed efficacia e di assumere le decisioni appropriate per la gestione Tale bisogno viene soddisfatto dai sistemi contabili, e si concretizza in un documento: il bilancio d’esercizio

45 Finalità e postulati - 1 La redazione del bilancio è dettata dai c.d. postulati: principi o regole che garantiscono il rispetto del fine informativo del Bilancio Tali postulati si articolano in: PRINCIPI GENERALI (o clausola generale): definiscono gli obiettivi strategici che devono ispirare la redazione del Bilancio e sono sovraordinati rispetto a tutte le altre regole; PRINCIPI DI REDAZIONE: hanno un contenuto più operativo, infatti, permettono l’attuazione dei principi generali A corollario dei postulati, vi sono i CRITERI DI VALUTAZIONE criteri specifici, subordinati ai postulati, che servono per determinare il valore del capitale e del reddito

46 CRITERI DI VALUTAZIONE
Finalità e postulati - 2 Vi è quindi una gerarchia: obbligatori, Inderogabili PRINCIPI GENERALI PRINCIPI DI REDAZIONE Derogabili, se incompatibili con un quadro fedele dell’effettiva situazione aziendale CRITERI DI VALUTAZIONE

47 Finalità e postulati - 3 In Italia, la fonte normativa principe è costituita dal Codice Civile Artt e ss. Le principali innovazioni normative, nella storia recente, sono costituite da D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127: attuazione delle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria, relative rispettivamente al bilancio d’esercizio ed al bilancio consolidato D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni: riforma del Diritto Societario

48 Finalità e postulati - 4 Tali norme sono integrate dalla prassi contabile, ovvero dai principi e dalle interpretazioni elaborate dagli organismi professionali: Organismo Italiano di Contabilità – OIC Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC International Accounting Standard Board - IASB

49 Le fonti normative - 1 L’Italia è un paese di civil law:
Il Legislatore produce numerose norme di carattere anche analitico, che vanno a stabilire le modalità di redazione del bilancio e vincolano a criteri di valutazione ben precisi La vastità, la connotazione squisitamente tecnica e la costante evoluzione della materia lascia comunque spazio a “zone grigie”, che costituiscono il campo d’intervento della prassi ragionieristica e professionale

50 Le fonti normative - 2 Oltre alla normativa civilistica ed alla dottrina contabile, vi è poi la legislazione tributaria, molto articolata ed analitica, che detta regole che prescindono dalla legislazione civilistica… Un esempio su tutti: il T.U.I.R. D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni

51 Le fonti normative - 3 La differenza tra norme civilistiche e tributarie è insita nella diversa finalità delle stesse: Bilancio civilistico: tutelare i terzi in buona fede Bilancio fiscale: determinare la materia imponibile, su cui verranno applicate le imposte

52 Le fonti normative - 4 Reddito civilistico
Come si conciliano le diverse finalità e le relative normative? Mediante la c.d. logica del binario unico: il reddito fiscale deriva da quello civilistico Reddito civilistico +/- variazioni (“riprese”) fiscali = Reddito imponibile

53 I postulati civilistici
In questa sede, analizzeremo le norme applicabili alle società di capitali La norma cardine è indubbiamente l’art c.c., 2° comma: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.”

54 I postulati civilistici - 2
Chiarezza: significa trasparenza, riferita alla rappresentazione formale del bilancio secondo gli schemi e le regole previsti da legislatore Verità: significa corrispondenza dei fatti aziendali ai valori iscritti in bilancio; la soggettività nella valutazione dei contenuti di bilancio è intrinseca, e non eliminabile Correttezza: indica il rispetto delle norme contenute nel Codice Civile da parte dei redattori del bilancio

55 I postulati civilistici - 3
La rappresentazione “veritiera e corretta” del bilancio vuole costituire la traduzione fedele del concetto di “true and fair value” introdotto dalla Direttiva CEE n. 78/660 Sempre nell’art. 2423, il 4° comma riporta: “Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.” Viene espressa la possibilità di derogare al principio di redazione in favore del principio generale

56 I postulati civilistici - 4
Entriamo nel dettaglio: Chiarezza: permettere al lettore del bilancio di capire senza ambiguità il contenuto di questo Richiede: Il rispetto della collocazione delle voci in bilancio prevista dal codice (struttura rigida) L’inserimento in bilancio delle informazioni significative (utili alla valutazione e suscettibili di influenzare le decisioni degli stakeholder) e rilevanti (consistenti da un punto di vista quantitativo)

57 I postulati civilistici - 5
Verità: rendere il bilancio un documento credibile Come già accennato, non è possibile redigere un bilancio “vero” in senso oggettivo: esistono eventi incerti che comunque devono essere sottoposti a un processo di stima soggettivo Un bilancio si dice veritiero quando il suo redattore adotta un processo valutativo di tipo logico-razionale (ipotesi plausibili, criteri logici e condivisi, ecc.) che rende il contenuto del bilancio attendibile

58 I postulati civilistici - 6
Correttezza: limitare la discrezionalità degli Amministratori in modo tale che l’informazione prodotta sia attendibile e soprattutto neutrale Richiede: Correttezza tecnica: il rispetto delle norme del Codice Civile e della prassi contabile Correttezza comportamentale: l’adozione di un comportamento leale, ovvero di operare in buona fede e in modo neutrale o imparziale (senza cercare di favorire una specifica categoria di stakeholder in fase di stima delle voci di bilancio) Ciò implica che non sono accettabili le politiche di bilancio, né le interferenze fiscali

59 I principi di redazione - 1
Sono contenuti nell’art bis c.c. “Princìpi di redazione del bilancio” Prudenza Continuità Competenza economica Valutazione separata Costanza dei criteri di valutazione Prevalenza della sostanza sulla forma

60 I principi di redazione - 2
Prudenza la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza non imputare all’esercizio gli utili sperati, ma imputare le perdite e rischi presunti, tenendo sempre in considerazione la conservazione dell’integrità del capitale

61 I principi di redazione - 3
Continuità (going concern) la valutazione delle voci deve essere fatta… nella prospettiva della continuazione dell'attività valutare l’azienda come un’entità atta a perdurare nel tempo, ovvero come azienda in funzionamento

62 I principi di redazione - 4
Competenza economica si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento Per determinare il reddito prodotto dall’impresa il redattore del bilancio deve imputare costi e ricavi di competenza, indipendentemente dalla data della manifestazione finanziaria

63 I principi di redazione - 5
Competenza economica Quando un costo/ricavo è di competenza di uno specifico esercizio amministrativo? quando trova nello stesso periodo il corrispettivo ricavo/costo; oppure, quando ragionevolmente non lo troverà mai in assoluto In particolare, per individuare i costi e ricavi di competenza si procede a: determinare i ricavi di competenza: quando il prodotto o servizio a cui si riferisce è stato venduto (scambiato) o quando il processo produttivo di un bene è completato (prodotti finiti in magazzino); identificare i costi ad essi correlati (direttamente o indirettamente): un costo è di competenza quando viene utilizzato nel processo produttivo (es. materie prime) o cede la propria utilità in quel specifico esercizio per sostenere l’attività aziendale (es. costi amministrativi)

64 I principi di redazione - 6
Valutazione separata gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente Ciò implica il diviete delle compensazioni tra partite (compensare effetti opposti su singole voci)

65 I principi di redazione - 7
Costanza dei criteri di valutazione i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro Detta anche “comparabilità”, implica l’utilizzo degli stessi criteri di valutazione in esercizi successivi È un principio derogabile, ma solo in casi eccezionali e richiede adeguata motivazione nella Nota integrativa

66 I principi di redazione - 8
Prevalenza della sostanza sulla forma la valutazione delle voci deve essere fatta… tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato È un principio introdotto dalla Direttiva 51/2003 Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una serie di contratti, pur considerabili singolarmente ed in modo indipendente tra loro, è necessario coglierne e rappresentarne l’effettiva sostanza economica al meglio

67 I principi di redazione - 9
Altri principi desumibili dalle norme Costo storico come criterio base di valutazione Art. 2426: le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto Omogeneità della moneta di conto Art. 2423, c.5: Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro

68 Lo schema del bilancio - 1
Come già accennato, lo schema di rappresentazione del bilancio in Italia è rigido Le voci sono tassativamente elencate nell’art c.c. - “Contenuto dello stato patrimoniale.” L’art ter enuncia i principi di redazione formale – “Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico.”

69 Lo schema del bilancio - 2
Art ter – c.1 Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

70 Lo schema del bilancio - 3
Art ter – c.2 Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

71 Lo schema del bilancio - 4
Art ter – c.3 Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Art ter – c.4 Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

72 Lo schema del bilancio - 5
Art ter – c.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Art ter – c.6 Sono vietati i compensi di partite.

73 Lo Stato Patrimoniale art. 2424 c.c.
Attivo: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale.

74 Lo Stato Patrimoniale art. 2424 c.c.
Attivo: II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale..

75 Lo Stato Patrimoniale art. 2424 c.c.
Attivo: III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni;

76 Lo Stato Patrimoniale art. 2424 c.c.
Attivo: C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri. Totale.

77 Lo Stato Patrimoniale art. 2424 c.c.
Attivo: III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale attivo circolante. D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

78 Lo Stato Patrimoniale art. 2424 c.c.
Passivo: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili portati a nuovo. IX - Utile dell'esercizio. Totale.

79 Lo Stato Patrimoniale art. 2424 c.c.
Passivo: B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

80 Lo Stato Patrimoniale art. 2424 c.c.
Passivo: D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

81 Il Conto Economico art. 2425 c.c.
A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale.

82 Il Conto Economico art. 2425 c.c.
B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi;

83 Il Conto Economico art. 2425 c.c.
B) Costi della produzione: 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale.

84 Il Conto Economico art. 2425 c.c.
Differenza tra valore e costi della produzione. C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) utili e perdite su cambi. Totale.

85 Il Conto Economico art. 2425 c.c.
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni: c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche.

86 Il Conto Economico art. 2425 c.c.
E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie. Risultato prima delle imposte; 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile dell'esercizio.

87 FORME GIURIDICHE DELLE AZIENDE
Di stampo privatistico o pubblicistico FORME GIURIDICHE DELLE AZIENDE

88 Premessa Come abbiamo appena rilevato, i cosiddetti “servizi pubblici” possono essere organizzati ed erogati secondo modalità molto diverse, imprenditoriali e non; Sarà quindi utile analizzare anche le forme giuridiche di diritto privato

89 Società per Azioni - 1 Normativa: art. 2325 e ss. del Codice Civile
È una società di capitali, dotata di responsabilità limitata Art cc.: Responsabilità. Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

90 Società per Azioni - 2 Il capitale è frazionato in un determinato numero di titoli, detti azioni Art Emissione delle azioni. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni Art Diritto agli utili e alla quota di liquidazione. Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni. Art Diritto di voto. Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

91 Società per Azioni - 3 Alcuni elementi essenziali:
Costituzione per atto pubblico Intera sottoscrizione del capitale sociale Capitale minimo: € ,00.- Versamento del capitale sottoscritto: Almeno il 25% del versamento in denaro Conferimento di tutti i crediti e beni all’atto della costituzione Versamento del 100% del capitale se vi è un unico socio

92 Società per Azioni - 4 Vi sono sostanzialmente tre tipologie di S.p.A.: S.p.A. “modello chiuso”: azionariato poco diffuso, non ricorre al capitale di rischio; lo normativa è fondamentalmente quella civilistica S.p.A.“modello aperto”: ricorre al capitale di rischio, la normativa è quella civilistica e comprende le norme specifiche S.p.A. “modello aperto” quotata: oltre alle norme civilistiche applicabili al “modello aperto”, vi sono ulteriori norme riferite alle quotate in borsa ed altre leggi speciali – su tutte, il T.U.F., D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58)

93 Società per Azioni - 5 Sono previsti tre modelli di amministrazione e controllo: Il sistema tradizionale Il sistema monistico Il sistema dualistico

94 Società per Azioni - 6 Il Sistema Tradizionale è indubbiamente quello più diffuso, nonché quello prescritto dalla legge in assenza di espressa previsione statutaria; si compone di tre organi: Assemblea degli azionisti Organo Amministrativo Collegio Sindacale

95 Società per Azioni - 7 Assemblea degli azionisti: riunisce tutti i soggetti con diritto di voto; ha il potere di Eleggere e revocare gli Amministratori Eleggere i Sindaci Approvare il Bilancio. Diversamente da quanto stabilito per le società a responsabilità limitata le assemblee delle S.p.A. hanno una identità e compiti ben definiti.

96 Società per Azioni - 8 Organo Amministrativo: gestisce in via esclusiva la società ed attua l’oggetto sociale. Viene eletto dall’Assemblea, dura al massimo per 3 esercizi, può essere composto anche da non soci Può essere formato da un Amministratore o da un organo collegiale, il Consiglio d’Amministrazione (CdA) Può delegare parte delle proprie funzioni Rappresenta la Società

97 Società per Azioni - 9 Un punto di notevole importanza è il rapporto giuridico che lega l’amministratore alla società. È un punto estremamente controverso. Infatti il la dottrina che assimilava tale rapporto al contratto di mandato è assolutamente superato. Infatti l’amministratore: Non è semplicemente tenuto a porre in essere uno o più atti giuridici, egli è tenuto a compiere una complessa attività di gestione equiparabile a quella dell’imprenditore che deve essere esercitata con continuità ed implica la realizzazione di operazioni e scelte ulteriori rispetto al compimento degli atti giuridici; Le funzioni gestorie sono attribuite all’amministratore dalla legge inderogabilmente ed in via esclusiva e non attraverso un atto nel quale si specificano i poteri ed i limiti connesso all’esercizio di un mandato.

98 Società per Azioni - 10 Ecco perché è attribuita alla attività di gestione dell’amministratore una natura contrattuale. Ciò si ricollega dunque, escluso il fatto illecito, all’art e segg. del Codice Civile. Questo tipo di responsabilità ha comportato quindi la nascita di taluni doveri che hanno determinato la nascita di normative quali la 231/01 sulla organizzazione aziendale, la normativa sulle parti correlate quali il regolamento Consob n del 2010 promanante dal Decreto Legislativo 58/98 e la nornativa sul conflitto di interessi.

99 Società per Azioni - 11 Legge 231Legge 231: Responsabilità di Impresa, Codice Etico e Responsabilità delle persone Giuridiche ex D.Lgs 231/01. –

100 Società per Azioni - 12 In aggiunta alla responsabilità della persona fisica che realizza l’eventuale fatto illecito la normativa ha introdotto la responsabilità in sede penale degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

101 Società per Azioni - 13 Trai i reati identificati dal legislatore possiamo elencare: Indebita percezione di erogazioni pubbliche; Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico; Illegale ripartizione degli utili; Falsità nelle comunicazioni sociali; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Formazione fittizia del capitale; Indebita influenza nell'assemblea; Ostacolo all'esercizio della funzione di pubblica vigilanza; Aggiotaggio; Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico; Corruzione; Concussione; Reati in tema di erogazioni pubbliche; Reati contro la personalità individuale

102 Società per Azioni - 14 Adempiere agli obblighi legislativi che ne derivano richiede, tra l’altro, di: adottare, prima della commissione del fatto, modelli organizzativie gestionali idonei a prevenire reati; costituire un organismo dell'ente con compito di vigilare efficacemente sul funzionamento e sull'osservanza di modelli e curare il loro aggiornamento; definire i modelli di organizzazione e gestione;essere in grado di evitare la commissione del reato se non mediante l'elusione fraudolenta dei modelli stessi; individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati

103 Società per Azioni - 15 Collegio Sindacale: è l’organo di controllo della Società. È composto da 3 a 5 membri Resta in carica 3 anni Vigila sul rispetto della legge e dello statuto sociale, sui “principi di corretta amministrazione”, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società I suoi membri devono soddisfare requisiti di onorabilità e professionalità

104 Società per Azioni - 16 Il Sistema monistico
L’amministrazione è affidata ad un CdA, di cui almeno un terzo dei membri deve essere in possesso del requisito di indipendenza dei sindaci (art c.c.); Il controllo sulla gestione è affidato ad un apposito comitato, eletto all’interno del CdA e composto da amministratori indipendenti; Il controllo contabile è esercitato da un soggetto esterno – un revisore legale o una società di revisione; È un modello tipicamente anglosassone.

105 Società per Azioni - 17 Il Sistema dualistico
L’Assemblea elegge un Consiglio di Sorveglianza, organo principe in questo tipo di sistema Il Consiglio di Sorveglianza Nomina e revoca gli Amministratori Approva il bilancio Promuove l’azione di responsabilità verso gli Amministratori La gestione e direzione dell’impresa è affidata ad un Consiglio di Gestione

106 Società per Azioni -18 Concetto di Corporate Governance

107 Corporate governance Elementi propri di un corretto governo societario includono principi come onestà, fiducia, apertura mentale, orientamento ai risultati, responsabilità, rispetto reciproco e impegno nella società.

108 Corporate governance È importante che la direzione e il management sviluppino un modello di governanza che allinei i valori dei vari partecipanti della società, e che provveda a un controllo periodico dell'efficienza del modello. In particolare, il senior management deve impegnarsi in maniera etica e onesta, soprattutto di fronte a conflitti di interesse reali o apparenti, e usando chiarezza nei report finanziari.

109 Corporate governance I più importanti principi di governo societario sono: Diritti e trattamento equo degli azionisti: le società dovrebbero rispettare i diritti degli azionisti, e aiutarli ad esercitare questi diritti. Aiutare gli azionisti ad esercitare i propri diritti significa comunicare informazioni comprensibili e accessibili, e incoraggiarli a partecipare ai meeting.

110 Corporate governance Interessi degli altri stakeholders: le società devono riconoscere che hanno impegni legali o di altro tipo nei confronti di tutti gli stakeholders.

111 Corporate governance Ruoli e responsabilità del consiglio: il consiglio di amministrazione ha bisogno di una serie di capacità e conoscenze per essere in grado di fronteggiare le minacce del mercato, oltre all'abilità necessaria per controllare e stimolare le performance del management.

112 Corporate governance Deve inoltre avere una dimensione adeguata, e raggiungere un livello di impegno tale da fronteggiare i propri obblighi e responsabilità. Spesso si discute su quale sia il rapporto adeguato tra consiglieri interni (executive directors) ed esterni (non- executive directors). In linea di principio, si ritiene inoltre una best practice la separazione dei ruoli chiave di amministratore delegato e presidente.

113 Corporate governance Integrità e comportamento etico: le società dovrebbero creare un codice di condotta per i manager e gli amministratori, che promuova processi decisionali non solo responsabili ma anche etici.

114 Corporate governance Chiarezza e trasparenza: le società devono rendere chiari e conoscibili i ruoli e le responsabilità del Consiglio e del management, per fornire un adeguato livello di informazione agli azionisti. Occorre anche implementare procedure per la verifica e la salvaguardia della trasparenza dei report finanziari della società. La divulgazione di documenti riguardanti la società dovrebbe essere fatta al tempo giusto, e in modo che tutti gli investitori dispongano di un'informazione chiara e reale.

115 Corporate governance: il comitato controllo rischi.
a) valutare, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e al revisore contabile, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità con il bilancio consolidato, e il trattamento contabile delle principali operazioni aziendali con particolare riferimento ai loro effetti sul reporting;

116 Corporate governance: il comitato controllo rischi.
b) assistere il Consiglio di Amministrazione nel valutare l’adeguatezza del sistema di controllo interno e del processo di gestione dei rischi; per tale compito il Comitato si avvale del contributo del Preposto al controllo interno, figura che si identifica con il Direttore Sistemi di controllo interno;

117 Corporate governance: il comitato controllo rischi.
c) esaminare il piano di lavoro del Preposto al controllo interno e le relazioni periodiche predisposte dallo stesso anche in relazione al punto precedente; d) esprimere pareri, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, in merito ad aspetti specifici del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

118 Corporate governance: il comitato controllo rischi.
e) valutare il piano di lavoro predisposto per la revisione contabile e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti; f) svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;

119 Corporate governance: il comitato controllo rischi.
g) riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.

120 Comitato remunerazione e nomine
a) esprimere raccomandazioni e/o proposte allo stesso Consiglio di Amministrazione, in materia di: politica generale per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore delegato, degli altri amministratori che rivestono particolari cariche nella Società (inclusi gli amministratori componenti di Comitati) e valutarne periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la corretta applicazione anche nei confronti del mercato;

121 Comitato remunerazione
in coerenza con la politica generale di cui sopra, effettuare proposte sulla remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore delegato, degli altri amministratori che rivestono particolari incarichi, nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di breve e medio/lungo termine per gli amministratori per i quali è stata fissata tale componente;

122 Comitato remunerazione
monitorare l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio in materia di remunerazione dei soggetti sopraindicati, verificando l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance e formulando conseguentemente al consiglio di amministrazione proposte di consuntivazione della componente variabile sulla base dei risultati raggiunti;

123 Comitato remunerazione
esprimere pareri e raccomandazioni per gli eventuali piani di stock option ovvero altri sistemi di remunerazione di lungo periodo (LTI); b) esaminare la proposta dell’Amministratore delegato circa la remunerazione del Chief Financial Officer e del Chief Operating Officer, esprimendo il relativo parere;

124 Comitato remunerazione
c) valutare le linee guida ed i criteri afferenti alla politica di remunerazione del management, esprimendo il relativo parere.

125 Comitato remunerazione
In materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, se i criteri di composizione sono soddisfatti (e quindi se esso è composto in maggioranza da amministratori indipendenti), il Comitato agisce nella funzione di, e formula i pareri richiesti al, Comitato Indipendenti di cui alla Procedura per la Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione.

126 Società a Responsabilità Limitata - 1
Rappresenta la “sorella minore” delle S.p.A., o più propriamente il trait d’union tra la società di persone e la società per azioni Normativa di riferimento: art c.c. e ss.

127 Società a Responsabilità Limitata - 2
È una società di capitali come la S.p.A. Art Responsabilità. Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. È regolata da una normativa meno stringente e decisamente più flessibile rispetto alla S.p.A.

128 Società a Responsabilità Limitata - 3
Il capitale sociale è costituito da quote: Art Quote di partecipazione. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

129 Società a Responsabilità Limitata - 4
Alcuni elementi essenziali: Può costituirsi per contratto (pluralità di soci) o per atto unilaterale (unico socio) Capitale minimo: € ,00.- Versamento del capitale sottoscritto: Almeno il 25% all’atto della costituzione Il 100% se unipersonale Conferimento di tutti i crediti e beni

130 Società a Responsabilità Limitata - 5
Alcuni elementi essenziali: Sono oggetto di conferimento anche prestazioni di opera o servizi, non solo denaro o beni in natura come nella S.p.A. A seguito della riforma del 2003, è stata introdotta la possibilità per le Srl di emettere dei titoli di debito, con ampia autonomia statutaria per quanto riguarda modalità di emissione e caratteristiche

131 Società a Responsabilità Limitata - 6
Amministrazione della Società: Vi è ampia autonomia statutaria Uno o più Amministratori, che posso agire congiuntamente o disgiuntamente Possono anche non essere soci, se previsto dallo statuto

132 Società a Responsabilità Limitata - 7
Controllo della Società: La presenza di un organo di controllo è normalmente facoltativa La nomina del Collegio Sindacale diventa obbligatoria nel caso in cui: Il capitale sociale sia ≥ € ,00.- Per due esercizi consecutivi si verifichino contemporaneamente due delle seguenti condizioni: Totale dell’attivo patrimoniale: € ,00.- Ricavi: € ,00.- Dipedenti mediamente occupati: 50 Sorga l’obbligo di redigere il bilancio consolidato

133 La Pubblica Amministrazione
Ritornano sempre i concetti di efficienza ed efficacia. La veste è diversa quando non parliamo di società ma le responsabilità sono maggiori. EFFICIENZA - rapporto tra risorse impiegate e produzione, in quantità o valore (ottenere “di più” con “meno”) EFFICACIA – grado di raggiungimento di un obbiettivo prefissato

134 L’azienda pubblica - 1 Quando un’azienda appartiene ad un soggetto pubblico, si verifica una situazione particolare: Il soggetto economico (che esprime il bisogno di ottenere un servizio) si colloca presso gli utenti/consumatori, che non possono influire direttamente sulla gestione! Il cittadino non può controllare o influenzare direttamente la sanità, la raccolta dei rifiuti, i trasporti pubblici…

135 Azienda pubblica: una definizione.
Un'azienda pubblica è un’azienda il cui soggetto economico (chi detiene il potere di decidere l’indirizzo strategico e più in generale la vita aziendale) è un istituto di diritto pubblico. Questo tipo di aziende si dividono in buona sostanza in due macro classi esattamente come quelle private: Produzione Erogazione

136 Azienda pubblica di produzione
Le aziende pubbliche di produzione (o Imprese pubbliche) soddisfano bisogni della collettività tramite la produzione di beni o servizi che vendono sul mercato. Dovrebbero finanziarsi con i proventi della vendita (prezzi), senza ricorrere alle entrate fiscali, essendo soggette al vincolo di economicità che gli impone di chiudere i bilanci con utili idonei ad assicurare l'adeguata remunerazione del capitale investito; in realtà questo non sempre avviene, sovente a causa della scelta politica di vendere i beni o servizi prodotti ad un prezzo inferiore ai costi di produzione (il cosiddetto prezzo politico) addossando le conseguenti perdite al bilancio pubblico: si tratta di un modo indiretto, e poco trasparente, di sovvenzionare la produzione.

137 Azienda pubblica di produzione
Le imprese pubbliche possono essere costituite in varie forme, ad esempio come aziende autonome, create all'interno di amministrazioni pubbliche, o come enti pubblici appositi (detti in Italia enti pubblici economici), ma la forma prevalente, in Italia e altri paesi, è oggi quella della società di capitali. controllata da una o più amministrazioni pubbliche (società a partecipazione pubblica). Un caso particolare si ha quando l'esercizio dell'impresa è attribuito con una concessione ad un soggetto privato (concessionario), mentre la titolarità resta al soggetto pubblico, che mantiene poteri di direzione e vigilanza

138 Aziende pubbliche di produzione
Tra le imprese pubbliche italiane si possono ricordare la Tirrenia l’Alitalia, le Ferrovie dello Stato e la RAI, tenendo presente che si è recentemente assistito alla privatizzazione di molte imprese un tempo pubbliche (ad esempio, Telecom Italia, Ina Assitalia e molte banche, tra cui Cariplo, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Comit e Credito Italiano)

139 Aziende pubbliche di erogazione
Le aziende pubbliche di erogazione (o di consumo) erogano servizi alla collettività (aventi solitamente natura di beni pubblici: si pensi alla legislazione, alla difesa, alla tutela dell'ordine pubblico ecc.) cedendoli gratuitamente oppure a prezzi non remuneratori e finanziandosi con le entrate fiscali in modo diretto o attraverso trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche.

140 Aziende pubbliche di erogazione
La dottrina riconosce due categorie di aziende di erogazione:

141 Aziende pubbliche di erogazione
gli enti territoriali che hanno tra i loro elementi costitutivi il territorio (lo Stato le Regioni le Provincie i Comuni).

142 Azienda pubblica di erogazione
gli enti istituzionali, che non hanno tra i loro elementi costitutivi il territorio. Possono essere enti autonomi, come lo sono gli enti territoriali locali, o enti strumentali, se perseguono fini propri di un altro ente, sovente territoriale, al quale sono legati da vincoli di soggezione. Anche gli enti istituzionali possono essere nazionali (come, in Italia, l’INPS e Agenzia delle Entrate o l’ISTAT) o locali (come, in Italia, le Aziende Sanitarie e le Camere di Commercio).

143 Rappresentante politico
L’azienda pubblica - 2 I cittadini, mediante i meccanismi democratici, eleggono i propri rappresentanti che possono nominare gli organi direttivi degli enti di gestione. Cittadino elettore Rappresentante politico Amministratore Ente

144 L’azienda pubblica - 3 Il cittadino ha, quindi, una triplice funzione:
Elegge gli organi che danno l’indirizzo al servizio pubblico; Beneficia del servizio pubblico stesso; Finanzia il servizio pubblico, mediante il sistema tributario e le tariffe

145 Prime criticità… A causa della situazione appena descritta, si può facilmente comprendere come risulti complicato: Misurare l’efficacia e l’efficienza dell’attività pubblica Introdurre rapidamente i correttivi sulla gestione dell’attività pubblica Il corso cercherà di dare risposte a queste problematiche

146 Altre caratteristiche delle aziende pubbliche
Oltre al particolare ruolo del cittadino/soggetto economico, vi sono altri elementi caratterizzanti: La dimensione territoriale L’esercizio di poteri sovra-ordinati La finalità del perseguimento dell’interesse pubblico

147 Il territorio - 1 Il legame con il territorio è un concetto semplice:
Delimita (ed allo stesso tempo assicura) l’ambito dei poteri e delle funzioni E’ caratteristica essenziale per tutti i governi (nazionali, locali) ma anche per le istituzioni sovranazionali (UE, ONU, NATO…)

148 Le leggi ed il territorio
La Costituzione Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente UNBUNDLING

149 Il territorio - 2 Il territorio di per sé è una risorsa scarsa: ne scaturiscono ovvie problematiche di utilizzazione, salvaguardia, tutela delle risorse (basti pensare all’acqua…)

150 Il territorio - 3 L’evoluzione della società pone nuovi problemi sulla dimensione territoriale degli enti pubblici: i vecchi modelli “amministrativi” (regione, provincia, comune) pongono problemi dal punto di vista dell’efficienza funzionale

151 Il territorio - 4 Un esempio concreto: il modello delle aziende municipalizzate (utenze domestiche, trasporti) è stato progressivamente abbandonato, in quanto i servizi possono essere erogati da “aziende di gestione” operanti con logiche d’impresa, ed operanti su territori non coincidenti con i confini amministrativi

152 I poteri sovraordinati
Le fonti legislative, di diverso rango (costituzionali, ordinarie, delegate), attribuiscono alle istituzioni pubbliche tali poteri, esercitati nei limiti territoriali e normativi vigenti.

153 L’interesse pubblico - 1
Le imprese si pongono come finalità principale il lucro, ovvero valori economici ottenuti tramite scambi sul mercato ed espressi monetariamente. Le aziende pubbliche devono invece soddisfare una molteplicità di bisogni non economici; per citarne alcuni: Sicurezza sul territorio Difesa dell’ambiente Promozione sociale ed economica Educazione

154 L’interesse pubblico - 2
Cosa s’intende quindi per interesse pubblico? Forniamo alcune definizioni: L’interesse della maggioranza di una comunità, ovvero un interesse particolare condiviso dalla maggioranza (per esempio: la manutenzione delle strade) La parte comune di interessi particolari diversi (la sicurezza è un interesse comune per i cittadini, gli imprenditori, i turisti…) Un bene comune, positivo per la società (i principi quali la libertà, ma anche l’investimento nella ricerca e nelle infrastrutture)

155 Definizione giuridica di pubblica amministrazione - 1
Normativa: art. 1 c.2 D.Lgs. 165/2001 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Montane e loro consorzi e associazioni

156 Definizione giuridica di pubblica amministrazione - 2
le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,

157 Definizione giuridica di pubblica amministrazione - 2
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Protezione civile, formazione e l'istruzione professionale). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

158 Classificazione della P.A. - 1
Quindi, dall’analisi della normativa riportata nella slide precedente, emerge che la pubblica amministrazione è un insieme complesso di aziende, classificabili come segue

159 Classificazione della P.A. - 2
Istituzioni pubbliche Enti Non Enti Organi Istituti Territoriali Non territoriali Economici Non Economici

160 Classificazione della P.A. - 3
Risulta quindi che le istituzioni pubbliche si suddividono in Enti – Non Enti Per Non Enti s’intendono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. Hanno piena autonomia, ma non personalità giuridica propria

161 Classificazione della P.A. - 4
Tipici esempi di Non Enti sono: C.N.E.L. Circoscrizioni del Decentramento Focalizzeremo la nostra attenzione sulla natura degli Enti Territoriali Non Territoriali

162 Gli Enti territoriali - 1
Sono enti pubblici che hanno tra i loro elementi costitutivi il territorio Quest’ultimo è essenziale per l'esistenza stessa dell'ente, non essendo solamente il limite “fisico” della propria competenza.

163 Gli enti territoriali Il carattere distintivo di questa prima serie di enti pubblici, idoneo a distinguerli dagli enti privati, è nel potere sovrano, o potestà di imperio, che ad essi spetta. Sono le forme di organizzazione politica della comunità nazionale, secondo il disegno costituzionale: «la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni» (art. 114 Cost.)

164 Enti territoriali La sovranità, per l'art. 1.2, Cost., «appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»: è esercitata cioè nelle forme della elezione, a suffragio universale e diretto, del parlamento della Repubblica e dei consigli regionali, provinciali e comunali. Regioni, province e comuni sono altrettanti «enti autonomi» (artt. 115, 128 Cost.), che concorrono con lo Stato, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, nell'esercizio della sovranità.

165 Enti territoriali Li si definisce come enti territoriali perché sono enti esponenziali di una data comunità, stanziata su un determinato territorio (la comunità, rispettivamente, nazionale o regionale o provinciale o comunale), ed hanno il compito di provvedere alla generalità dei bisogni della comunità.

166 Gli Enti territoriali - 2
Gli organi di governo di questi Enti sono rappresentativi della popolazione residente. Attraverso questi enti si realizza l'autogoverno della comunità residente nella circoscrizione, secondo vari gradi di autonomia che raggiunge il massimo nei sistemi federali.

167 Gli Enti territoriali - 3
L'autogoverno è la condizione di quegli enti pubblici di tipo corporativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti direttamente dal corpo elettorale degli associati. L'istituto dell'autogoverno deriva dal self-government anglosassone, anche se negli ordinamenti di common law gli enti territoriali locali (contee, distretti, boroughs ecc.) sono considerati organi locali dello stato dotati di personalità giuridica.

168 Gli Enti territoriali - 4
Prima fonte normativa nel nostro ordinamento: la Costituzione – art.114 Titolo V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

169 Gli Enti territoriali - 5
La disciplina normativa che regola il loro funzionamento è stata oggetto di accorpamento e di sistematizzazione tramite il D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, definito appunto Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

170 Gli Enti territoriali - 6
Cita espressamente l’art. 2 del T.U.E.L. “Ambito di applicazione” 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

171 Gli Enti non-territoriali - 1
A differenza degli enti appena descritti, per questi l'elemento territoriale non è discriminante Solitamente, gli enti territoriali svolgono la loro attività per soddisfare bisogni di carattere generale della popolazione stanziata all’interno dalla circoscrizione di riferimento

172 Gli Enti non-territoriali - 2
L’ente non territoriale (o istituzionale) è lo strumento a disposizione dell’ente territoriale per raggiungere scopi più particolari e per soddisfare bisogni che richiedono un’organizzazione maggiormente specifica. Essi operano solo limitatamente a determinati aspetti; facciamo alcuni esempi in merito: l'INPS opera in tutta l'Italia, con specifica competenza nell’ambito della previdenza sociale; l'Agenzia delle Entrate ha competenza per l'imposizione fiscale.

173 Gli Enti non-territoriali - 3
Si posso pertanto operare delle distinzioni rispetto al territorio sul quale svolgono le loro attività: Enti pubblici nazionali sono tutti quegli enti pubblici che svolgono le loro competenze su tutto il territorio nazionale, oppure su un territorio limitato ma ai fini di un interesse nazionale Enti pubblici locali sono tutti quegli enti pubblici che svolgono le proprie competenze in una limitata circoscrizione territoriale con fini limitati a carattere locale

174 Gli Enti non-territoriali - 4
L’art. 114 T.U.E.L. disciplina gli enti non territoriali, quali le Aziende speciali e le istituzioni 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. 2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

175 Gli Enti non-territoriali - 5
“Strumentalità” sta a significare che l’ente locale realizza attraverso l’azienda una forma diretta di gestione del servizio; All’ente locale, dunque, spetta esclusivamente la fase “politica” della determinazione degli obiettivi e della vigilanza sul perseguimento e raggiungimento di questi. L’agenzia speciale non è più dunque un organo dell’ente locale a legittimazione separata, come era l’azienda municipalizzata prevista dal R.D. n /25.

176 Gli Enti non-territoriali - 6
Il T.U.E.L. (art. 114) ne descrive gli elementi essenziali costitutivi, specularmente a quanto già visto in tema di società privatistiche: Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

177 Gli Enti non-territoriali - 7
In quanto trattasi di aziende vere e proprie, rispondono a tipici canoni di corretta gestione aziendale: L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

178 Gli Enti non-territoriali - 8
Possiamo riscontrare i tratti caratterizzanti della definizione stessa di azienda – autonomia, sistematicità, durabilità, controllo, equilibrio economico: L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

179 Gli Enti non-territoriali - 9
Similmente alla figura privatistica del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, è prevista la presenza di un organo di controllo legale e gestionale: Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

180 Gli Enti non-territoriali - 10
Per garantire il funzionamento dell’attività di gestione e di controllo “sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio.” Essi saranno oggetto di approfondita analisi nel prosieguo del corso

181 L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Diverse modalità di gestione L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

182 I “prodotti” della P.A. - 1 I “prodotti” della P.A. sono un insieme eterogeneo; si possono classificare in: Emanazione di leggi ed atti amministrativi Produzione di beni collettivi Produzione di beni individuali di pubblico interesse Trasferimenti finanziari Produzione di piani, indirizzi, programmi

183 I “prodotti” della P.A. - 2 Oggetto d’analisi dell’Economia delle Aziende Pubbliche è la produzione di: beni collettivi beni individuali di pubblico interesse

184 I “prodotti” della P.A. - 3 Le caratteristiche dei beni collettivi sono: L’indivisibilità: è impossibile, da un punto di vista fisico o anche solo economico, dividere il bene o il servizio pubblico per attribuirlo al consumatore che ne fa richiesta (ad esempio la sicurezza, la difesa militare, la qualità dell'aria…)

185 I “prodotti” della P.A. - 4 Le caratteristiche dei beni collettivi sono: La non esclusività: è difficile o impossibile impedirne la fruizione da parte di consumatori (si pensi ad esempio all'illuminazione stradale) La non rivalità: il consumo individuale di un bene pubblico non può escludere dal consumo degli altri beni. Tali caratteristiche possono portare a dei fenomeni distorsivi: i c.d. comportamenti di free ridership

186 I “prodotti” della P.A. - 5 I beni individuali di pubblico interesse sono beni e servizi producibili ed erogabili anche dai privati; l’intervento pubblico, esclusivo o concorrente con il mercato, è giustificato da: I c.d. “fallimenti del mercato” (esternalità, monopoli naturali, asimmetrie informative); La solidarietà nei confronti di gruppi svantaggiati, socialmente e/o economicamente

187 I “prodotti” della P.A. - 6 La decisione di rendere disponibili beni collettivi che possono essere ottenuti solo tramite offerta di consumo individuale La volontà di estendere all’intera comunità interessi individuali che la società identifica come “progresso”

188 La gestione dei servizi pubblici - 1
I beni e servizi prodotti posso essere allocati tramite differenti livelli di intervento della P.A.; Sulla base della propria autonomia decisionale, influenzata dal sistema politico e quindi dal consenso popolare, rispettando comunque i principi di efficienza, efficacia ed economicità, l’azione della P.A. si svolge in maniera più o meno diretta, utilizzando anche processi d’impresa finalizzati al lucro

189 La gestione dei servizi pubblici - 2
In Economia Outsourcing Contracting out Contracting in Privatizzazione formale Privatizzazione sostanziale

190 La gestione dei servizi pubblici - 3
La produzione “in economia” è in fase di progressivo abbandono; gestire risorse e personale propri comporta una serie di criticità rilevanti: Aumento della spesa pubblica Scarsa flessibilità dovuta ai meccanismi decisionali di tipo burocratico Difficoltà nel misurare la performance aziendale

191 L’outsourcing pubblico - 1
L’alternativa è il c.d. outsourcing, o esternalizzazione: acquisizione da un fornitore esterno di prodotti o servizi attualmente risultanti dalla diretta attività produttiva e di gestione interna dell'azienda Il principio sottostante è semplice: affidare ad un soggetto specializzato la produzione in modo da ridurre i costi, migliorare la qualità dei servizi o dei prodotti intermedi di cui si ha bisogno, e liberare così le risorse necessarie per lo sviluppo di ciò che costituisce la vera attività economica

192 L’outsourcing pubblico - 2
Le modalità di outsourcing possono essere: Il c.d. “contracting in” è una forma impropria di outsourcing, in quanto un’autentica esternalizzazione prevede la scelta del soggetto esterno mediante una procedura concorrenziale, che, nel rispetto delle regole che disciplinano i processi di acquisto nella Pubblica Amministrazione, può richiedere, in relazione al valore del servizio, l'attivazione dell'iter giuridico dell'evidenza pubblica;

193 L’outsourcing pubblico - 3
Il c.d. “contracting in” Consiste nell’affidamento della fornitura di beni e servizi ad un'altra, seppur autonoma e distinta, amministrazione pubblica; I rapporti sono regolati da una convenzione dove sono specificati gli obiettivi quantitativi e qualitativi che l‘ente contractor deve conseguire nello svolgimento delle sue funzioni, e le risorse finanziarie che gli verranno attribuite

194 L’outsourcing pubblico - 4
Il c.d. “contracting in” In ambito comunitario, è stato definito per la prima volta dalla Commissione Europea nel 1998 come in house providing, ovvero Appalti “aggiudicati all'interno della Pubblica amministrazione, ad esempio tra Amministrazione centrale e locale o, ancora, tra una Amministrazione ed una società interamente controllata".

195 L’outsourcing pubblico - 5
in house providing Trattandosi di deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza (tutti costituenti canoni fondamentali del Trattato istitutivo della Comunità europea), l’istituto dell’in house providing è stato ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale.

196 L’outsourcing pubblico - 6
in house providing La situazione di in house legittima, senza previa gara, l'affidamento diretto del servizio di un ente/i pubblico/i a una persona giuridicamente distinta, qualora l'ente/i esercitino sulla seconda: un controllo analogo a quello esercitato dallo stesso/i sui propri servizi ; l’affidataria realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano (C. giust. CE, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal).

197 L’outsourcing pubblico - 7
in house providing La normativa italiana in materia è costituita dall’art. 113, c.5 del T.U.E.L., (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), il quale prevede che:

198 L’outsourcing pubblico - 8
l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

199 L’outsourcing pubblico - 9
Le modalità di outsourcing possono essere: Il c.d. “contracting out”: Consiste nell’affidamento in gestione ad operatori pubblici o privati (la scelta dipende da chi si aggiudica la gara) di attività finanziate con fondi pubblici. Questa formula ha il pregio di consentire un miglioramento di efficienza ed efficacia allocativa della spesa pubblica.

200 L’outsourcing pubblico - 10
Il c.d. “contracting out”: Per raggiungere gli obiettivi della privatizzazione funzionale (minimizzazione dei costi delle prestazioni offerte dall’operatore privato a quello pubblico) richiede la corretta gestione della gara di offerta, per evitare che un monopolio privato si sostituisca al monopolio pubblico; è necessario, cioè, che la competizione tra i soggetti coinvolti nella gara sia il più possibile trasparente per consentire di realizzare delle condizioni di parità tra i partecipanti.

201 L’outsourcing pubblico - 11
Come previsto dall’art. 113, c.5 T.U.E.L., la P.A. può conferire la titolarità del servizio pubblico ad un soggetto giuridico terzo: tale processo viene comunemente definito privatizzazione Esistono due forme di privatizzazione: Privatizzazione formale Privatizzazione sostanziale

202 L’outsourcing pubblico - 12
Privatizzazione formale Consente alle imprese di operare secondo le regole del diritto privato, pur avendo come principale azionista lo Stato (es. trasformazioni delle Agenzie speciali o altri enti in società per azioni) sfruttando la migliore flessibilità funzionale dell’assetto privato (soprattutto riguardo agli assetti proprietari e al capitale). Alcuni esempi: AcegasAps, Trenitalia

203 L’outsourcing pubblico - 13
Privatizzazione sostanziale la gestione dell’impresa viene assunta totalmente dai privati, ossia si attua una vero e proprio trasferimento della proprietà dall’azienda pubblica al settore privato. lo Stato garantisce un servizio, limitando il suo ruolo a semplice regolatore delle prestazioni offerte dall’operatore privato. La principale differenza tra la privatizzazione sostanziale e le altre forme di privatizzazione si può rilevare nel fatto che in questo caso il privato diviene a tutti gli effetti titolare della proprietà. Alcuni esempi: INA Assitalia, ENI, ENEL

204 Misurare l’attività economica
IL BILANCIO NELLA P.A.

205 Lo strumento del bilancio pubblico - 1
Abbiamo visto che il bisogno informativo dell’azienda viene soddisfatto dai sistemi contabili, e si concretizza nel documento del bilancio d’esercizio La contabilità delle P.A. differisce però da quella normalmente utilizzata dalle imprese…

206 Lo strumento del bilancio pubblico - 2
Sino agli inizi degli anni ’90, il bilancio delle P.A. era “monodimensionale”, ovvero si limitava a descrivere puramente i movimenti finanziari (crediti/debiti e cassa, tipicamente entrate e spese) mediante il metodo della partita semplice; I limiti informativi di tale scelta sono evidenti: Non era possibile redigere un conto economico, e quindi misurare l’efficienza del processo produttivo Il valore contabile del patrimonio aziendale è puramente indicativo, se non addirittura fuorviante.

207 Lo strumento del bilancio pubblico - 3
I motivi di tale scelta sono molteplici; principalmente: La funzione autorizzativa del bilancio della P.A.:il bilancio (e s’intende il bilancio di previsione annuale – BPA) serve a determinare i limiti di spesa (qualitativi e quantitativi), e la contabilità quindi si concentra sul controllo del “quanto” e del “dove”, piuttosto che in termini di risultato e performance aziendale;

208 Lo strumento del bilancio pubblico - 4
I motivi di tale scelta sono molteplici; principalmente: La maggiore semplicità della mera rilevazione finanziaria: si evitano le criticità dell’utilizzo dei criteri di stima economica, limitando le eventuali problematiche agli aspetti giuridico-formali; Il tradizionale ruolo di controllo formale della contabilità pubblica, che verifica la liceità delle operazioni poste in essere con il denaro pubblico e vigila sulle eventuali “distrazioni” o “sottrazioni”.

209 Lo strumento del bilancio pubblico - 5
Si parla di “bilancio pubblico”, ma in realtà vi sono strumenti diversi, sia sotto il profilo dell’orizzonte temporale che dei principi di redazione; si distinguono principalmente Il bilancio di previsione o preventivo, annuale o pluriennale: è lo strumento più importante (con “bilancio” normalmente s’intende il BPA), descrive il percorso futuro espresso dall’organo volitivo (Parlamento, Consiglio) e costituisce un controllo precedente sull’autorizzazione alla spesa; Il bilancio consuntivo o rendiconto, utile per la verifica del raggiungimento degli obbiettivi programmati.

210 Lo strumento del bilancio pubblico - 6
Il bilancio di previsione riveste un’importanza maggiore del rendiconto, in quanto Le uscite rappresentano la massima espressione dell’indirizzo politico dell’Ente, indicando quali programmi saranno perseguiti nell’anno successivi e prospetticamente nel triennio successivo; Le entrate rappresentano i mezzi di finanziamento delle suddette spese, ed implicano una lunga serie di considerazioni sulla ripartizione del carico tributario sui cittadini.

211 Lo strumento del bilancio pubblico - 7
Schematizziamo le diverse tipologie di bilancio: Scopo della rilevazione contabile Bilancio finanziario Bilancio economico Bilancio patrimoniale Arco temporale della rilevazione Bilancio preventivo Bilancio consuntivo Bilancio a legislazione vigente Bilancio programmatico Competenza delle operazioni Bilancio di competenza Bilancio di cassa

212 Lo strumento del bilancio pubblico - 8
Bilancio finanziario: come già descritto, rileva solamente gli aspetti finanziari (insorgere di crediti/debiti, incassi e pagamenti). Bilancio economico: tipico delle imprese, espone costi e ricavi per individuare un utile, o reddito, di gestione. Bilancio patrimoniale: espone gli elementi attivi e passivi del patrimonio, con la finalità di misurare la consistenza del patrimonio ad una certa data; è strettamente legato al reddito economico, che va ad aumentare (o diminuire, se vi sono perdite) il patrimonio

213 Lo strumento del bilancio pubblico - 9
Gli Enti Locali hanno l’obbligo di rilevare gli aspetti economico/patrimoniali solamente in fase consuntiva, con il rendiconto (Art. 151 c.5 T.U.E.L.). I dati economico/patrimoniali sono desunti dalla contabilità finanziaria: il sistema è sostanzialmente unico (finanziario), le rilevazioni vengono rettificate tramite il “prospetto di conciliazione” e riportati nella contabilità economica e patrimoniale Vedremo successivamente con un esempio il funzionamento del prospetto

214 Lo strumento del bilancio pubblico - 10
Bilancio preventivo: si riferisce all’esercizio successivo rispetto alla redazione Bilancio consuntivo: si riferisce all’esercizio finanziario concluso, ed evidenzia la differenza tra entrate/spese effettive e previste Bilancio a legislazione vigente: espone entrate/spese previste secondo la normativa attualmente in vigore Bilancio programmatico: espone entrate/spese come si prevedono alla luce della normativa che si intende introdurre

215 Lo strumento del bilancio pubblico - 11
Bilancio di competenza: Espone valori che rappresentano le entrate che si ha diritto a riscuotere e le spese che ci si è impegnati ad erogare nel lasso temporale di riferimento, senza considerare gli effettivi incassi/pagamenti (detto anche bilancio giuridico,in quanto riferito unicamente a diritti di riscossione ed obblighi di pagamento). Bilancio di cassa: Espone le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate nel periodo, non rilevando il fatto che il diritto a riscuotere o l’impegno di spesa sia sorto nel periodo di riferimento o in altri precedenti.

216 La rilevazione della contabilità finanziaria - 1
Temporalmente, si suddividono in: Preventive Concomitanti Consuntive Ovvero, Prima Durante Dopo lo svolgimento delle operazioni aziendali

217 La rilevazione della contabilità finanziaria - 2
Fase preventiva: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA La previsione delle entrate e delle spese dell’Ente Palesa gli obbiettivi politici e la destinazione delle risorse Assicura la sussistenza dell’equilibrio entrate/spese Autorizza gli organi di gestione ad acquisire le entrate ed erogare le spese, ed allo stesso tempo li vincola in tal senso In pratica: Gli Uffici Tecnico/Amministrativi elaborano delle ipotesi L’Organo Esecutivo valuta, predispone ed approva una bozza di bilancio L’Organo Rappresentativo può emendare e procede ad approvare.

218 La rilevazione della contabilità finanziaria - 3
Fase concomitante: GESTIONE FINANZIARIA La struttura burocratica dell’Ente verifica che le entrate/spese siano acquisite/erogate nei limiti e nei modi definiti nella fare previsionale, di modo da assicurare l’equilibrio finanziario

219 La rilevazione della contabilità finanziaria - 4
Fase concomitante: LE RILEVAZIONI I “fatti contabili” pubblici, ovvero entrate e spese, si articolano in due distinti cicli, suddivisi a loro volta in fasi Ciclo o processo finanziario di entrata Previsione Accertamento Riscossione Versamento Ciclo o processo finanziario di uscita Previsione Impegno Liquidazione Ordinazione Pagamento

220 Ciclo finanziario di entrata - 1
Previsione: in fase preventiva, secondo la normativa vigente oppure tenendo conto della normativa in vigore negli esercizi successivi, vengono quantificate le modalità ed i volumi delle entrate; il vincolo è “relativo” – può essere che si accerti più di quanto previsto. Accertamento: è la fase “di diritto”, in cui sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

221 Ciclo finanziario di entrata - 2
Riscossione: rappresenta il pagamento “di fatto” della somma accertata, al tesoriere (una banca per gli Enti Locali, la Banca d’Italia per lo Stato) o ad altro soggetto incaricato - dipendente della P.A. (addetto alla riscossione) o agente (esattorie, le Poste, altre banche). Versamento: è l’ultima fase – se il pagamento è stato effettuato ad un incaricato alla riscossione, questi provvede a versare la somma al tesoriere.

222 Ciclo finanziario di uscita - 1
Previsione: vale quanto detto per le entrate; in questo caso è assolutamente vincolante: non è possibile impegnare o pagare somme non stanziate preventivamente. Impegno: è la fase “di diritto”, la più complessa della fase di spesa; affinché una somma sia validamente impegnata devono sussistere: Obbligazione giuridicamente perfezionata; Determinazione della somma da pagare; Individuazione del soggetto creditore; Indicazione della ragione del debito; Costituzione del vincolo sullo stanziamento di bilancio.

223 Ciclo finanziario di uscita - 2
Impegno: gli atti d’impegno, detti determinazioni, vengono assunti dai responsabili dei servizi e “trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria” (art. 151 c.4 T.U.E.L.). Tale visto rende esecutiva la spesa; di conseguenza, il responsabile del servizio può comunica al terzo l’avvenuto impegno, ordinare l’effettuazione della prestazione e richiedere l’emissione della fattura completata con gli estremi dell’impegno

224 Ciclo finanziario di uscita - 3
Impegno: Le determinazioni non sono sempre necessarie; ad esempio, con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, si costituisce impegno sui relativi stanziamenti per : il trattamento economico tabellare del personale e per i relativi oneri riflessi le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o a disposizioni di legge

225 Ciclo finanziario di uscita - 4
Liquidazione: In base a documenti e titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore (la fattura), si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto Viene effettuata dall’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, dopo aver verificato l’effettuazione e regolarità della fornitura o della prestazione.

226 Ciclo finanziario di uscita - 5
Ordinazione: viene impartita disposizione al tesoriere dell’Ente Locale di provvedere al pagamento delle spese, mediante il c.d. mandato di pagamento Controllato e sottoscritto da un addetto del servizio finanziario Rispondente ad una serie di requisiti formali: numerazione progressiva per esercizio, data, indicazione del creditore, estremi e causale della determinazione, indicazione del capitolo di spesa…

227 Ciclo finanziario di uscita - 6
Pagamento: è la materiale corresponsione della somma al creditore; colui che lo effettua (il tesoriere, di norma) verifica la regolarità del mandato di pagamento e vi fa apporre quietanza.

228 La rilevazione della contabilità finanziaria - 5
Fase consuntiva: RENDICONTAZIONE Viene effettuata la rilevazione dei risultati conseguiti dall’Ente, riscontrando il rispetto dei limiti di entrata e spesa stabiliti nella fase previsionale Il rendiconto presenta l’evidenza degli accertamenti ed impegni e relativi riscossioni e pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio; dal confronto di tali categorie emergono due nuove tipologie di valori: I residui attivi/passivi Le economie/diseconomie di stanziamento, in conto competenza, di riscossione/pagamento, in conto residui

229 La rilevazione della contabilità finanziaria - 5
Fase consuntiva: RENDICONTAZIONE Viene effettuata la rilevazione dei risultati conseguiti dall’Ente, riscontrando il rispetto dei limiti di entrata e spesa stabiliti nella fase previsionale Il rendiconto presenta l’evidenza degli accertamenti ed impegni e relativi riscossioni e pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio; dal confronto di tali categorie emergono due nuove tipologie di valori: I residui attivi/passivi Le economie/diseconomie di stanziamento, in conto competenza, di riscossione/pagamento, in conto residui

230 Principi contabili - 1 Principi civilistici:
Chiarezza; Verità; Correttezza; Prudenza Continuità Competenza economica Valutazione separata Costanza dei criteri di valutazione Prevalenza della sostanza sulla forma Principi pubblicistici: (art. 162 T.U.E.L.): Unità; Annualità; Universalità; Integrità; Veridicità; Pareggio finanziario; Pubblicità.

231 Principi contabili - 2 Unità: L’ente locale è un’entità giuridica unitaria; i documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti a determinati e specifici impieghi, salvo diversa disposizione normativa. È quindi il complesso delle entrate che finanzia l’ente pubblico e che serve a far fronte al complesso delle sue spese.

232 Principi contabili - 3 Annualità: I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto, devono essere predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione, che coincide con l’anno solare.

233 Principi contabili - 4 Universalità: rafforza il principio di unità; la gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione - sono pertanto vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

234 Principi contabili - 5 Integrità: nel bilancio di previsione e nel rendiconto non devono sussistere compensazioni di partite. È quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.

235 Principi contabili - 6 Veridicità ed attendibilità: è l’equivalente del principio internazionale del true and fair view, ovvero la veridicità e correttezza civilistica.

236 Principi contabili - 7 Pareggio finanziario: il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

237 Principi contabili - 8 Pubblicità: gli enti locali assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del sistema del bilancio di previsione con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

238 Le fonti normative - 1 Art. 81 Cost.:
“Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.”

239 Le fonti normative - 2 Art. 100 Cost.: Art. 103 Cost.: Art. 119 Cost.:
“La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.” Art. 103 Cost.: “La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.” Art. 119 Cost.: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.”

240 Le fonti normative - 3 Riguardo al bilancio dello Stato, dal 1 gennaio è entrata in vigore la Legge di riforma della contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31/12/2009; le novità principali sono: Delega al Governo per l’armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche Istituzione di una banca dati unitaria di raccolta dei dati contabili e gestionali di tutte le P.A., di modo da migliorare l’attività di monitoraggio e controllo Introduzione di un nuovo ciclo di programmazione finanziaria (la Decisione di Finanza Pubblica, DFP, che sostituisce il vecchio DPEF), maggiormente partecipativo di tutti i livelli di Governo Miglioramento dei contenuti informativi dei documenti

241 Le fonti normative - 4 Il quadro normativo per la contabilità delle Amministrazioni Regionali è rappresentato dal D.Lgs. 76/2000; le Regioni disciplinano la formazione e la struttura del bilancio con propria legge. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) Parte II “Ordinamento finanziario e contabile”, art. 149 e ss.

242 Le fonti normative - 5 Principi contabili:
Elaborati dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, organo del Ministero dell’Interno (art. 154 T.U.E.L.) Pareri e documenti CNDCEC, OIC, IASB e IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board) In questa sede, analizzeremo più in dettaglio la contabilità degli Enti Locali


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