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Start-up innovative.

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Presentazione sul tema: "Start-up innovative."— Transcript della presentazione:

1 Start-up innovative

2 Fonte http://startup.registroimprese.it/
WHAT IS A START UP Una società di capitali di diritto italiano costituita anche in forma cooperativa o società europea avente sede fiscale in Italia Le cui azioni o quote del capitale non sono quotate in borsa ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente: Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico Fonte

3 REQUISITI START-UP INNOVATIVA
La maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche Costituita da svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi Fonte

4 REQUISITI START-UP INNOVATIVA
4) Ha sede dei propri affari in Italia 5) A partire dal secondo anno attività il valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non sia superiore a 5 milioni d €uro 6) Non distribuisce e non ha distribuito utili Fonte

5 REQUISITI START-UP INNOVATIVA
7) Ha,quale oggetto sociale esclusivo,lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico 8) Non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d’azienda o ramo d’azienda Fonte

6 ...E ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI (1)
Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo per le spese di ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto di beni immobili Fonte

7 ...E ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI (2)
B) Impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca (in Italia e all’estero), oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti pubblici o privati in Italia o all’estero Fonte

8 ...E ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI (3)
C) E’ titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa Fonte

9 START UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE
La start up innovativa “a vocazione sociale” è una società che rientra nella definizione di start up innovativa e opera in via esclusiva nei settori indicati dall’art. 2, comma 1 del D.L. 155/2006 (es. assistenza socio-sanitaria, attività culturale e tutelaambientale, Formazione scolastica, extrascolastica, ricerca e servizi culturali) Fonte

10 Fonte http://startup.registroimprese.it/
PROMEMORIA La domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL. L’iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione. L’esenzione vale anche per la presentazione della domanda d’iscrizione in cui si presenta la costituzione e contestualmente la domanda d’iscrizione alla sezione speciale. L’impresa avvia l’attività contestualmente alla costituzione. Se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria, c0n imposta di bollo e diritti di segreteria. Si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S1/S2) nel quale le società start-up devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 della legge. Fonte

11 DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO E RIDUZIONE ONERI AVVIO
Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà: facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo. facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.R.L. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi; Facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.R.L., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta; facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity). facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci. Fonte

12 Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale
La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione. Fonte

13 Fonte http://startup.registroimprese.it/
Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l’assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un’impresa startup. Fonte

14 INCENTIVI E RACCOLTA FONDI
Incentivi all’investimento in start-up innovative Per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in imprese startup innovative, è fondamentale cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale. Si è stabilito pertanto che per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese startup innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). Per quanto riguarda l’accesso al credito, le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito. Fonte

15 Sostegno all’internazionalizzazione
Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, eventuale ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. Fonte

16 Fonte http://startup.registroimprese.it/
Gestione della crisi nell’impresa start up innovativa e attività di controllo L’intervento disciplina il fenomeno della crisi aziendale delle startup innovative, tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione. Dato l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle startup si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa. La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. Per facilitare l’avvio di startup si prevede che, una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Fonte

17 Aggiornamento 17.11.14 –fonte:Infocamere
START UP IN ITALIA Aggiornamento –fonte:Infocamere

18 START UP NELLA PROVINCIA DI COSENZA
Cosenza ha iscritte 33 start up innovative su 71 iscritte nell’intera Regione Calabria Aggiornamento –fonte:Infocamere

19 ISCRIZIONE :DEPOSITO ATTO COSTITUTIVO CON CONTESTUALE INIZIO ATTIVITA’ 1
Deposito dell’atto costitutivo va compilato il riq. 32 del modello S1. In tale riquadro vanno indicate necessariamente le informazioni con codici 027, 030 (obbligatorio anche se il requisito alternativo denunciato dalla start-up non è quello del curriculum dei soci e del personale: riportare in forma sintetica i curricula evitando di indicare dati sensibili), 031 (obbligatorio anche in mancanza delle relazioni con incubatori certificati, enti di ricerca o investitori: in mancanza va indicato “relazioni assenti”), 032 (obbligatorio anche in mancanza di diritti di privativa: in mancanza va indicato “relazioni assenti”). Se il requisito alternativo obbligatorio denunciato dalla start-up è quello delle spese in ricerca e sviluppo, va indicata anche l’informazione con codice 028 (vanno indicate le spese in ricerca e sviluppo determinate nel loro esatto ammontare in Euro).

20 ISCRIZIONE :DEPOSITO ATTO COSTITUTIVO CON CONTESTUALE INIZIO ATTIVITA’ 1
va denunciata nel mod. S5 l’attività concretamente esercitata dalla start-up: l’attività deve essere chiaramente riconducibile all’oggetto sociale e, quindi, deve consistere, in modo esclusivo o prevalente, nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (es. software innovativo, nuove varietà vegetali, etc.; se la società è titolare di diritti di privativa, è possibile indicarne gli estremi di registrazione, se prevista; è possibile anche indicare il nome del software o della varietà vegetale, etc.). Si tenga a mente che la start-up può commercializzare solo prodotti o servizi realizzati o prestati in proprio.

21 ISCRIZIONE START UP DI SOCIETA’ GIA’ ESISTENTE

22 ISCRIZIONE START UP DI SOCIETA’ GIA’ ESISTENTE

23 ISCRIZIONE START UP DI SOCIETA’ GIA’ ESISTENTE

24 ISCRIZIONE START UP DI SOCIETA’ GIA’ ESISTENTE

25 AGGIORNAMENTO SEMESTRALE INFORMAZIONI
Art. 25 commi 12 e 14 DL 179/2012 La start-up innovativa deve aggiornare, con scadenza non superiore a sei mesi, le informazioni già  iscritte nel Registro delle imprese: breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo; indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; - indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; - elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; - elenco società partecipate; - l'elenco soci con le informazioni di trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, con autocertificazione di veridicità, in caso di variazione rispetto alle informazioni relative ai soci iscritte nel Registro delle imprese.  L’aggiornamento è soggetto, per espressa previsione di legge, allo stesso regime pubblicitario previsto per l’iscrizione della start-up nella sezione speciale del Registro delle imprese. Non si applicano sanzioni di cui all’art c.c. Il mancato adempimento conduce ad una perdita o sospensione dei benefici, premialità e esenzioni direttamente riconnessi alla disciplina delle start-up d’impresa (parere MISE n del alla CCIAA di Reggio Emilia)

26 AGGIORNAMENTO SEMESTRALE INFORMAZIONI
STARWEB

27 AGGIORNAMENTO SEMESTRALE INFORMAZIONI

28 DEPOSITO MANTENIMENTO REQUISITI
Art. 25 comma 15 D.L. 179/2012 Le società start-up innovative, già iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese, possono continuare a beneficiare della specifica disciplina ad esse relative, se e fino a quando restano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la loro identificazione. Per tale ragione, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa deve attestare il mantenimento del possesso degli anzidetti requisiti mediante apposita dichiarazione da depositare, nello stesso termine, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente. In caso di perdita dei requisiti o di mancato deposito della dichiarazione di mantenimento degli stessi nel Registro delle imprese, nel termine di 60 giorni dalla perdita o dal mancato deposito, la start-up innovativa é cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria dello stesso registro. Il procedimento di cancellazione d’ufficio della start-up dalla sezione speciale è disciplinato, per espressa disposizione di legge, dall’articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese).

29 DEPOSITO MANTENIMENTO REQUISITI

30 DEPOSITO MANTENIMENTO REQUISITI

31 ALLEGATO OBBLIGATORIO
In tutti i casi descritti va allegata la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di start-up innovativa fatta in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. E’ possibile utilizzare il modulo disponibile online nel sito dedicato E sul sito camerale E direttamente in Il file deve essere in formato PDF/A e deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante Fonte

32 Semplificazioni introdotte con la circolare MISE 3672/C del 29 AGOSTO 2014
Le comunicazioni semestrali di cui al comma 14 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012, vanno effettuate: la prima volta, entro sei mesi dall’iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese; dalla seconda volta, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione. L’adempimento deve essere costante, pertanto anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società start-up deve comunque confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate. La comunicazione dei dati semestrale (articolo 25, 14 comma, del D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012), che scade nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale, potrà essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti previsti per le start up integrandola con gli altri elementi richiesti dai commi 12 e 13 dell'articolo 25, 15 comma, del dl n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012.

33 GUIDA AGLI ADEMPIMENTI WWW.CS.CAMCOM.IT
Visita il sito

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35 GRAZIE PER L’ATTENZIONE


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