La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Obbligo di supplenze per brevi periodi, ma ribadito il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze (Nota 9839/10)

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Obbligo di supplenze per brevi periodi, ma ribadito il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze (Nota 9839/10)"— Transcript della presentazione:

1 Obbligo di supplenze per brevi periodi, ma ribadito il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze (Nota 9839/10)

2 Il Ministero dell'Istruzione si è pronunciato ufficialmente sul divieto dell'utilizzo improprio dell'insegnante per l'attività di sostegno in supplenze, quando l'alunno assegnato sia presente a scuola.

3 Si riporta di seguito il testo della Nota Ministeriale prot
Si riporta di seguito il testo della Nota Ministeriale prot dell'8 novembre “Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.” Questa espressione non deve vanificare il divieto già presente in modo meno chiaro nelle Linee-guida ministeriali sull'integrazione scolastica del 4 Agosto 2009.

4 ESTRATTO DA ARTICOLO DELL’AVVOCATO S. NOCERA http://www. edscuola
“Innanzi tutto il docente non deve essere impegnato con il proprio alunno, poichè distoglierlo da ciò comporterebbe l'interruzione del suo pubblico servizio; deve inoltre trattarsi non solo di "casi eccezionali", ma questi debbono essere pure "non altrimenti risolvibili". Ciò significa che non solo debbono mancare altri docenti, curricolari o di sostegno, disponibili a svolgere sino ad un massimo di sei ore in più di servizio di lezioni, ma deve trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad es. un docente che segnala la propria assenza all'inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell'ora.”

5 Riferimenti normativi: - Direttiva dell'U. S. R. per la Puglia prot. n
Riferimenti normativi: - Direttiva dell'U.S.R. per la Puglia prot. n dell'11/9/2008; - Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - nota MIUR prot. n del 4/8/2009 -; - Nota MIUR prot. n del 6/10/2009; - Nota MIUR prot. n dell'8/11/2010; - Nota U.S.R. per la Basilicata prot. n del 22/11/2010; - Nota A.T.P. Bari prot. n. 345 del 19/1/2011; - Nota A.T.P. Bari prot. n. 76/1 del 4/5/2011. ARTICOLI CORRELATI A QUESTO ARGOMENTO: M.I.U.R. – Nota n° del 06/10/2009 U.S.P. di Bari – Nota prot. n° 345 del 19/01/2011 – Utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee U.S.P. di Bari – Nota prot. n° 76/1 del 04/05/2011 M.I.U.R. – Nota prot. n° 8680 del 04/09/2013 – Supplenze personale docente, educativo ed ATA. A.S. 2013/14 – Precisazioni M.I.U.R. – Nota prot. n° 4364 del 07/06/2012 – Supplenze su posti accantonati M.I.U.R. – Nota prot. n° 8342 del 12/10/2011 – DM n. 92 del 12 ottobre 2011 – Graduatorie prioritarie U.S.R. per il Piemonte – Cicolare Regionale n° 3 del 11/01/2011 prot. n° 155 C14a – Supplenze temporanee del personale docente M.I.U.R. – Nota prot. n° 7521 del 06/08/2010 – Anno scolastico 2010/2011 – Istruzioni in materia di supplenze M.I.U.R. – Nota prot. n° 7392 del 03/08/2010 – Precari – D.M. 30 luglio 2010, n. 68 M.I.U.R. – D.M. n° 80 del 15/09/2010 – Salvaprecari 2009/2010


Scaricare ppt "Obbligo di supplenze per brevi periodi, ma ribadito il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze (Nota 9839/10)"

Presentazioni simili


Annunci Google