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Lezione 2 a.a Piera Campanella

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Presentazione sul tema: "Lezione 2 a.a Piera Campanella"— Transcript della presentazione:

1 Lezione 2 a.a. 2014-2015 Piera Campanella
DIRITTO DEL LAVORO 1 Lezione 2 a.a Piera Campanella

2 I TEMI 1) Attività sindacale in azienda: rappresentanza e rappresentatività sindacale 2) Diritti sindacali del titolo III 3) Contratto collettivo

3 LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO

4 LO STATUTO DEI LAVORATORI
Il più importante intervento legislativo, a garanzia delle libertà individuali e collettive dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Legislazione di sostegno e non di regolamentazione del sindacato, in un’ottica di attuazione (titolo II) e sviluppo (titolo III) dell’art. 39, 1° co., Cost. Titolo II: la libertà sindacale nei luoghi di lavoro; Titolo III: l’attività sindacale nei luoghi di lavoro. V. anche Titolo IV (spec. artt. 28, 30, 31) e Titolo VI (spec. art. 35)

5 RAPPRESENTANZA, RAPPRESENTATIVITA’ E DIRITTI SINDACALI
(Titolo III St. lav., TU sulla rappresentanza 10 gennaio 2014)

6 ATTIVITA’ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO (Titolo III St. lav.)
Artt Dell’attività sindacale

7 I PROTOCOLLI TRIANGOLARI E GLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
I principali: Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993; Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU del 20 dicembre 1993; Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sulla rappresentanza, la rappresentatività e l’efficacia dei contratti collettivi aziendali Accordo interconfederale del 21 novembre 2012 sulla produttività Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei CCNL Vedi ora: Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria-CGIL, CISL e UIL del 10 gennaio 2014

8 Titolo III Diritti sindacali e RSA
Riconduzione a specifiche situazioni di “diritto” dello svolgimento di determinate attività sindacali in azienda da parte di sindacati particolarmente qualificati, cui corrisponde un pati del datore. Obbligo datoriale di collaborare alla riuscita di talune iniziative del sindacato, in quanto ritenute dall’ordinamento meritevoli di particolare sostegno. Inapplicabilità del criterio del normale svolgimento dell’attività aziendale: solo principi di correttezza e buona fede (artt e 1375 cod. civ.), garanzia della sicurezza e dell’incolumità delle persone, nonché della capacità produttiva dell’impresa. I soggetti titolari dei diritti del tit. III: solo RSA (e RSU) Limiti all’applicazione del tit. III: ne resta fuori la piccola impresa (art. 35 St. lav.), dove pertanto il sindacato fatica ad entrare, organizzare i lavoratori e contrattare.

9 RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

10 RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO
RSA: strutture (non necessariamente elettive e, quindi, in teoria, anche plurime) disciplinate dalla legge (ma ora anche dall’Accordo interconfederale del per quanto riguarda la legittimazione a contrattare e stipulare contratti collettivi aziendali) RSU: strutture (elettive e, quindi, unitarie) ora disciplinate dal TU sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014

11 Art. 19 COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: [a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;]* b) delle associazioni sindacali, [non affiliate alle predette confederazioni,]* che siano firmatarie di contratti collettivi [nazionali o provinciali]* di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. * Le parole tra parentesi sono state abrogate con referendum nel giugno 1995.

12 IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.: LA LETT. A) E IL SMR
Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale Dal sostegno nelle pubbliche istituzioni alla promozione nei luoghi di lavoro La formula del sindacato maggiormente rappresentativo (smr) Smr: una rappresentatività irradiata e presunta. Il favore per le confederazioni storiche (CGIL- CISL-UIL)

13 IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.: LA LETT. B)
Il rinvio all’effettività dell’azione sindacale Lo sfavore dell’ordinamento per il sindacato aziendale, incapace di farsi portavoce di interessi a più ampio raggio

14 ART. 19 ST. LAV.: IL CARATTERE “APERTO” DELLA NORMA
Iniziativa dei lavoratori: Sono organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori presenti nella comunità aziendale, iscritti e non iscritti al sindacato, tant’è che devono essere costituiti per loro iniziativa. Legame con il sindacato: nell’ambito di…: Devono però essere necessariamente collegati ad un sindacato, cioè formati nel suo ambito. Carattere “aperto” della disposizione, che ne ha consentito l’applicazione ad organismi già esistenti: delegati e CdF Patto federativo CGIL-CISL-UIL 1972: CdF come organismi unitari di base nei luoghi di lavoro con poteri di contrattazione aziendale

15 PROFILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL VECCHIO ART. 19 ST. LAV.
Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 1, Cost. Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 3 Cost. Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 2 ss., Cost.

16 SMR Criteri giurisprudenziali
criteri quantitativi: gli iscritti criteri qualitativi: nazionalità; intercategorialità; esercizio continuativo attività di autotutela; capacità di influenzare l’assetto economico e sociale del Paese. In conclusione: criteri calibrati su quelle che erano le caratteristiche del sindacato confederale tradizionalmente maggioritario nel nostro Paese: CGIL- CISL-UIL.

17 IL SMR E LA CONTRATTAZIONE
Il filtro selettivo del smr nella legislazione dell’emergenza e della flessibilità La contrattazione con funzione gestionale distributiva di sacrifici (contrattazione collettiva in perdita) Il smr controllore delle doti di flessibilità da inserire nell’ordinamento (v., ad es., art. 4, c. 11, L. n. 223/1991) La crisi della mr

18 Nuovo art. 19 St. lav. La caducazione completa della lett. a): espunzione della formula del smr dall’art. 19 La caduta di alcuni segmenti lessicali della lett. b): abrogazione delle parole “nazionali e provinciali” Muta così il filtro selettivo utilizzato ai fini del raccordo tra RSA e sindacato esterno: diventa quello della sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva Si esprime un orientamento del tutto opposto a quello del vecchio art. 19, che privilegiava il sindacato confederale o quantomeno quello proiettato sul piano nazionale e provinciale, ma emerge il problema di una rappresentatività condizionata al POTERE DI ACCREDITAMENTO DEL DATORE DI LAVORO. Infatti, con il nuovo art. 19: la rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza; chi è in grado di imporsi alla controparte, in un sistema conflittuale e non regolato come il nostro, vuol dire che è massimamente credibile, cioè più di ogni altro in grado di rappresentare i lavoratori nel loro complesso. Ma siamo sicuri che un sindacato, solo per non aver voluto firmare il contratto collettivo, può dirsi non rappresentativo? (V. vicenda FIAT- FIOM e C. Cost. n. 231/2013) Inoltre, poiché l’esercizio dei diritti sindacali segue l’attività negoziale e la sua buona riuscita, l’art. 19 St. lav. esclude la presenza di RSA in tutte quelle unità produttive ove non sia applicato un contratto collettivo.

19 PROFILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL NUOVO ART. 19 ST. LAV.
Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 1, Cost.: la questione del potere di accreditamento datoriale Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 3 Cost.: la questione della ragionevolezza del criterio Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 2 Cost.: la questione della lesione dei diritti inviolabili degli iscritti Nelle sentenze n. 492/1995, n. 244/1996 e n. 345/1996, la Corte Costituzionale ha superato ogni censura di incostituzionalità. Ha tuttavia richiesto una interpretazione rigorosa del criterio dell’art. 19 St. lav., postulando: la partecipazione attiva al processo di formazione del contratto collettivo; La stipulazione di un contratto normativo (anche se la Corte di Cassazione non si è sempre pronunciata in tal senso). Da ultimo, v. rimessione alla Corte Cost. della questione di costituzionalità dell’art. 19 St. lav. da parte dei Tribunali di Modena, Vercelli e Torino. e C. Cost. n. 231/2013.

20 L’art. 19 St. lav. dopo Corte Cost. n. 231 del 2013
La Corte, con pronuncia additiva, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, 1° comma, lett. b), St. lav., nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.

21 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)
Nel settore privato (per il settore pubblico, v. D.Lgs. n. 165/2001) LA NASCITA Protocollo luglio 1993 e AI (ATTENZIONE: NON SONO PREVISTE, QUINDI, DALLO STATUTO DEI LAVORATORI!!!) Nate nell’ambito di una riforma per via negoziale del sistema di contrattazione collettiva a fini di contenimento delle spinte rivendicative sul piano salariale ed inflattive sul piano macroeconomico. L’EVOLUZIONE Trovano conferma nell’AI (v. punto 3.5.) e nell’AI (v. punto 1 e 4), sia pur affiancate qui dalle RSA, a cui quest’ultimo Accordo attribuisce poteri negoziali. L’AI prende sostanzialmente atto del fatto che il successo delle RSU e, dunque, la loro stessa esistenza è condizionata dall’effettiva presenza di un contesto di c.d. unità sindacale. Trovano ulteriore e più recente disciplina nel Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e nel TU del 10 gennaio 2014.

22 rapporti RSA/RSU In ogni unità produttiva con più di 15 dipendenti deve essere adottata una sola forma di rappresentanza Quando in una tale unità produttiva non siano state mai costituite rappresentanze sindacali, le oo.ss. firmatarie del TU concordano che qualora si opti per la RSA, alla scadenza di questa, l’eventuale passaggio alle RSU deve essere deciso a maggioranza (cioè dalle oo.ss. che rappresentino a livello nazionale il 50%+1) Dal tenore di tali clausole è evidente l’impegno delle parti firmatarie a evitare la compresenza di RSA e RSU, favorendo il passaggio verso queste ultime . Se si opta per le RSU il consenso ottenuto dalle oo.ss. vale ai fini della misurazione della rappresentatività per la stipula dei CCNL (v. oltre).

23 L’organizzazione su base unitaria e il carattere elettivo delle RSU
Le elezioni sono aperte a tutti i lavoratori subordinati, iscritti e non, (anche a termine) sulla base di liste sindacali, anche di oo.ss. non rappresentative, purché aderenti agli accordi del 2011 e del 2013, costituite in associazione con proprio statuto e con lista corredata da un minimo di 5% di firme tra i lavoratori dell’unità produttiva con diritto di voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti e 3 firme nelle aziende di dimensioni inferiori. Le RSU, che durano un triennio e, se scadute vanno rinnovate entro 6 mesi, sono elette con voto proporzionale. Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

24 POTERI DELLE RSU Subentrano alle RSA nell’esercizio dei diritti sindacali, dei diritti di informazione e consultazione (una quota di diritti sindacali resta comunque anche in capo ai sindacati stipulanti il CCNL). Le RSU hanno anche il potere di negoziare e stipulare contratti collettivi aziendali (v. infra).

25 DAL SINDACATO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVO AL SINDACATO COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVO

26 RAPPORTI LEGGE-CONTRATTO COLLETTIVO E RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE

27 Esempi di norme legislative che consentono ai contratti collettivi di derogare in peius alla legge (c.d. contratti collettivi in deroga)

28 L. n. 223/1991, art. 4, c. 11 Gli accordi sindacali stipulati (nell’azienda dalle RSA o in mancanza di queste dalle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) nel corso delle procedure di cui al presente articolo (cioè, le procedure di licenziamento collettivo dei lavoratori dell’impresa), che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga all’art c.c., la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

29 L. n. 428/1990, art. 47, c. 5 (come mod. dal D.Lgs. n. 18/2001)
Qualora il trasferimento riguardi aziende nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi (con le RSU, ovvero le RSA - o in mancanza con i sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi - e i sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nell’impresa interessata dal trasferimento) sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’art c.c. (…)

30 Art. 2120, c. 2 cod. civ. (come mod. dalla L. n. 297/1982)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto (TFR). Tale trattamento si calcola sommando una quota pari (…) all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. (…) Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme (…) corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

31 Art. 8 D.L. N. 138/2011 CONV. IN L. N. 148/2011 I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese (…) finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di produttività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. 2bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

32 Origine della nozione di rappresentatività comparata

33 L. n. 549/1995, art. 2, c. 25 L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralita' di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e' quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative nella categoria. D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989, art. 1 c. 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. (4) (8) ((9))

34 RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE NEL TU DEL 10 GENNAIO 2014

35 LE RAPPRESENTANZE SINDACALI IN AZIENDA NEL TU SULLA RAPPRESENTANZA DEL 10.01.2014
A partire dall’AI si rivitalizzano le RSA sul piano contrattuale (v. infra in questa lezione e anche e, stabilendone una durata in carica pari a 3 anni (come le RSU), le si abilita a contrattare, nonché, se in possesso di una rappresentatività maggioritaria sul piano associativo (v. infra, nella parte relativa alla contrattazione collettiva aziendale della lezione 3), a stipulare contratti collettivi aziendali efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dello stesso accordo. Detti contratti dovranno, tuttavia, essere sottoposti al voto dei lavoratori a seguito di richiesta avanzata da determinate oo.ss. ovvero da determinate percentuali minime di lavoratori. Le RSU hanno il potere di contrattare e di stipulare, a maggioranza dei propri componenti, contratti collettivi aziendali efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’AI, operanti all’interno dell’azienda (v. anche infra nella parte relativa alla contrattazione collettiva aziendale).

36 LA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE PER L’AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (AI ; PROTOCOLLO ; TU ) <<Ai fini della certificazione della rappresentatività delle oo.ss. per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato dall’INPS (…) a seguito di convenzione fra INPS e parti stipulanti il presente AI. I dati così raccolti e certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle RSU da rinnovare ogni 3 anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL>>. Se non vi sono RSU, sarà rilevato solo il dato degli iscritti. Il dato degli iscritti viene raccolto dall’INPS su dichiarazione aziendale, quello dei voti dai Comitati provinciali dei garanti. La ponderazione, come media semplice tra la percentuale degli iscritti e la percentuale dei voti, viene, invece, effettuata dal CNEL, a cui dovranno pertanto essere trasmessi i dati. Si richiede una rappresentatività minima del 5% come media tra iscritti e voti per l’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale (v. amplius infra nella parte relativa alla contrattazione collettiva: lezione 3).

37 DIRITTI SINDACALI

38 Diritto di assemblea (art. 20 St. lav.)
Titolarità ed esercizio del diritto: titolarità individuale e potere di convocazione delle RSA anche separatamente (o RSU, se esistenti, nonché oo.ss. aderenti alle associazioni stipulanti il CCNL): “I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’unità produttiva” Funzione: Istituto di democrazia diretta, destinato a consentire ai lavoratori, anche non iscritti a sindacati, di partecipare alla elaborazione e decisione delle politiche contrattuali e sindacali. Oggetto: Deve riguardare “materie di interesse sindacale e del lavoro”: una tematica è sindacale se il sindacato l’abbia fatta storicamente oggetto della propria attenzione ed iniziativa sindacale complessivamente intesa. Anche tematiche di carattere non strettamente rivendicativo-aziendale, bensì politico in senso ampio (politica fiscale, sanitaria, politica economica in generale), non invece aspetti che afferiscono al campo della politica in senso stretto (composizione del Governo, ecc.).

39 Segue: assemblea Modalità di svolgimento:
Durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue retribuite per ciascun lavoratore (elevabili dalla contrattazione collettiva). Nessun limite fuori dall’orario di lavoro. No partecipazione del datore, se non espressamente invitato, né dei suoi collaboratori (dirigenti dell’azienda) in sua vece. Sì partecipazione dei dirigenti sindacali esterni previa comunicazione al datore dei nominativi. Limiti al diritto di assemblea: Generalmente provvede la contrattazione collettiva I limiti per la giurisprudenza (v., tra le altre, Cass., 12 gennaio 1998, n. 203, in Giust. civ., 1998, I, p. 1663, nota di Manganiello): 1) possono riguardare solo le modalità di esercizio; 2) possono derivare unicamente dall’esigenza di tutelare altri interessi costituzionalmente garantiti (incolumità delle persone, salvaguardia o sicurezza degli impianti, garanzia dei servizi pubblici essenziali.

40 REFERENDUM (art. 21 St. lav.)
Esercizio del diritto: convocazione a cura delle RSA congiuntamente o RSU nel suo complesso. Funzione: Istituto di democrazia diretta, destinato a far emergere l’opinione dei lavoratori, anche non iscritti al sindacato, su determinate problematiche. Oggetto:Materie inerenti all’attività sindacale Criterio di valutazione analogo a quello dell’assemblea. Modalità:In ambito aziendale e fuori dell’orario di lavoro. Ulteriori modalità possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Il referendum nella prassi contrattuale:Funzione secondaria rispetto all’assemblea. In tempi recenti, rivalutazione dell’istituto, come strumento per ridurre lo scollamento tra base e sindacato. Ricorso al referendum:ex ante, per l’approvazione di piattaforme contrattuali o ipotesi di accordo; ex post, per approvare contratti collettivi già conclusi. Efficacia del referendum: efficacia giuridica circoscritta solo ai rapporti tra sindacati e lavoratori iscritti. Efficacia “politica” negli altri casi (Cass., 28 novembre 1994, n , in Giust. Civ., 1995, I, 1265).

41 DIRITTO DI AFFISSIONE (art. 25 St. lav.)
Titolarità del diritto: RSA o RSU e oo.ss. aderenti alle associazioni stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva Modalità di esercizio: si esercita “all’interno dell’unità produttiva” Il datore ha l’obbligo di predisporre apposite bacheche sindacali. Funzione: Consentire il collegamento tra il personale dell’unità produttiva ed il sindacato, in questo caso, però, senza la partecipazione diretta dei lavoratori, che restano fruitori dell’attività di comunicazione. Oggetto: L’affissione abbia ha ad oggetto pubblicazioni, testi e comunicati “inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro”. Interpretazione estensiva, anche perché il datore non ha poteri di controllo sul contenuto degli scritti e la defissione da parte dello stesso è generalmente negata, con qualche dubbio per il caso di pubblicazioni a contenuto diffamatorio o integranti gli estremi di un reato.

42 PROSELITISMO E CONTRIBUTI SINDACALI (art. 26 St. lav.)
Contenuto del diritto: Riconoscimento ai singoli lavoratori del diritto “di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale”. L’attività di proselitismo è qualcosa di più della mera propaganda, in quanto comprende, oltre a comportamenti manifestativi, anche comportamenti operativi, tesi a promuovere l’ingresso di nuovi elementi nell’organizzazione sindacale. Titolarità ed esercizio del diritto: Titolarità individuale per la soddisfazione di interessi collettivi propri del sindacato di afferenza, senza alcuna distinzione tra le varie oo.ss. Limiti: Rispetto del normale svolgimento dell’attività aziendale. Proselitismo non certo circoscritto solo ai momenti di pausa, ma comunque subordinato ad una verifica concreta di compatibilità con il normale svolgimento dell’attività aziendale. I commi abrogati dell’art. 26: le trattenute sindacali. Diritto delle oo.ss. a percepire i contributi sindacali tramite ritenuta sul salario, con obbligo del datore di procedervi, pena l’antisindacalità della condotta. Previsione sovente recuperata dai contratti collettivi. Ma il problema resta per chi non è firmatario di contratti collettivi. La giurisprudenza risolve il problema, configurando nel caso di specie un’ipotesi di cessione (da parte del lavoratore) del (proprio) credito (retributivo al sindacato): come noto, la cessione, per il codice civile, non richiede il consenso del contraente ceduto (nel caso di specie, il datore)

43 LOCALI (art. 27 St. lav.) Titolarità del diritto RSA o RSU Contenuto del diritto Utilizzazione di appositi locali per l’esercizio dell’attività sindacale, posti a disposizione dell’azienda Nelle imprese con almeno 200 dipendenti Obbligo per il datore di lavoro di porre permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali un idoneo locale comune nell’unità produttiva. Nelle imprese con meno di 200 dipendenti Obbligo per il datore di lavoro di porre di volta in volta a disposizione un idoneo locale per le riunioni nell’unità produttiva.

44 PERMESSI PER I DIRIGENTI SINDACALI AZIENDALI (artt. 23 e 24)
Permessi retribuiti Funzione: Per l’espletamento del proprio mandato sindacale: esercizio di tutto il complesso delle attività e delle funzioni inerenti alla sfera di competenza delle strutture sindacali aziendali. Titolarità del diritto: Membri di RSA o di RSU Permessi non retribuiti Funzione: Per la partecipazione a trattative sindacali o congressi e convegni di natura sindacale. Il riferimento a queste attività è esemplificativa: v. Cass., 8 novembre 1996, n. 9765, in Giust. civ., 1997, I, 1885, con nota di Zanotelli, che ne ha ammesso la fruizione anche per la partecipazione a corsi di formazione sindacale. Titolarità: Membri di RSA o RSU OO.SS. aderenti alle associazioni stipulanti il CCNL.

45 PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI (TITOLO IV: artt. 30 e 31 St. lav
PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI (TITOLO IV: artt. 30 e 31 St. lav.) Permessi ed aspettative sindacali per lo svolgimento di compiti in strutture sindacali esterne. Permessi Titolarità: Componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali dei sindacati firmatari di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva. Contenuto del diritto: Permessi retribuiti secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi nazionali e provinciali Aspettative Titolarità: Lavoratori che ricoprono cariche sindacali provinciali e nazionali. Contenuto del diritto: aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato (questo è possibile anche per lavoratori che esercitino funzioni pubbliche elettive).

46 GUARENTIGIE PER I DIRIGENTI SINDACALI AZIENDALI (art. 22 e l’art
GUARENTIGIE PER I DIRIGENTI SINDACALI AZIENDALI (art. 22 e l’art. 18, commi ) Tutela speciale a favore dei dirigenti sindacali in materia di trasferimento e licenziamento individuale. Licenziamento dei dirigenti di RSA o RSU Tutela privilegiata sul piano processuale: Ordinanza per la provvisoria reintegrazione nel posto di lavoro, ove il giudice ritenga prima facie non sufficientemente provate o irrilevanti le ragioni del datore di lavoro. Sanzioni più forti per il datore di lavoro: Oltre le normali sanzioni per l’inottemperanza dell’ordine di reintegrazione, il datore è condannato a versare per ogni giorno di ritardo, una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al fondo adeguamento pensioni. Trasferimento dei dirigenti di RSA o RSU Tutela privilegiata: Il trasferimento dei dirigenti di RSA o RSU può essere disposto solo previo nulla-osta delle associazioni sindacali di appartenenza, a pena di nullità.

47 Le disposizioni del titolo III si applicano
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TIT. III ST. LAV. (TITOLO VI: art. 35 St. lav.) Le disposizioni del titolo III si applicano per le imprese industriali e commerciali: si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti per le imprese agricole: Le medesime disposizioni si applicano anche a tali imprese che che occupino più di 5 dipendenti. Ai fini del raggiungimento della consistenza occupazionale indicata è sufficiente che l’impresa industriali o commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti e alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.


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