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A E I P L’evoluzione dei lavori sulla direttiva “trasferibilità” dei diritti pensione complementare.

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Presentazione sul tema: "A E I P L’evoluzione dei lavori sulla direttiva “trasferibilità” dei diritti pensione complementare."— Transcript della presentazione:

1 A E I P L’evoluzione dei lavori sulla direttiva “trasferibilità” dei diritti pensione complementare

2 Il 20 ottobre 2005. Proposta di Direttiva della Commissione : Finalità: Migliorare la mobilità professionale dei lavoratori all’interno del loro Stato e nell’Unione Europea. Come? Permettendo che i diritti delle pensioni complementari maturati dai lavoratori, potessero essere salvaguardati e “trasferiti” dal vecchio regime di appartenenza ad uno nuovo, una volta che il lavoratore avesse cambiato lavoro e/o luogo di residenza

3 Visto l’argomento trattato (pensioni/sociale), affinchè tale proposta diventi una Direttiva è necessario : 1)SIA: L’accordo del Parlamento Europeo e del Consiglio affari sociali dell’Unione Europea (formato da tutti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali degli Stati dell’UE) c.d. Processo di « CODECISIONE » 2) SIA: L’accordo UNANIME di tutti i sopraddetti Ministri all’interno del Consiglio affari sociali dell’UE. In definitiva: SIA IL PARLAMENTO EUROPEO CHE TUTTI GLI STATI dell’UE DEVONO ESSERE D’ACCORDO SULLO STESSO TESTO, PRIMA CHE QUESTO POSSA DIVENTARE LEGGE (DUNQUE MOLTO COMPLICATO METTERE D’ACCORDO TUTTI!)

4 Principali contenuti dell’originaria proposta della Commissione Europea 1)Trasferibilità dei diritti di pensione complementare (art. 6) 2)Particolari condizioni uguali per tutti gli Stati per maturare tali diritti (art. 4): -21 anni di età: al compimento dei quali, il lavoratore avrebbe accumulato diritti -Un periodo di attesa di massimo 1 anno di lavoro (o particolare età) prima di potersi iscrivere al regime pensionistico complementare -Periodi di contribuzione di massimo 2 anni, dopo i quali il lavoratore avrebbe maturato diritti pensionistici complementari; 3)Campo di applicazione della Direttiva (art.2): si sarebbe applicata a tutti i regimi di pensione complementare, salvo quelli « di base », obbligatori (in Italia: le pensioni pubbliche/INPS, etc) coperti dal Regolamento N.1408/71 4)Data di attuazione (art. 9, I) entro luglio 2008; ma poi si sarebbe concesso un periodo transitorio di 60 mesi per dare il tempo di adeguare certe regole (art. 9, II) + Possibili esenzioni dal campo di applicazione per certi regimi pensionistici particolari :(regimi a « ripartizione », casse di sostegno, etc.)

5 Le successive evoluzioni della proposta della Commissione: PRESIDENZA FINLANDESE Già durante la Presidenza finlandese dell’UE (seconda metà del 2006), l’originaria proposta subisce forti modifiche: -La « trasferibilità » dei diritti pensionistici complementari, dopo essere stata fortemente messa in discussione da alcuni Stati (soprattutto dai tedeschi), viene tolta! Dunque d’ora in poi per la futura Direttiva tali diritti devono solo essere « salvaguardati » all’interno del regime che il lavoratore ha lasciato. -L’eventuale periodo di contribuzione massimo prima di maturare diritti passa da 2 a 5 anni -L’età massima dopo la quale si maturano diritti pensionistici complementari passa da 21 a 25 anni -Le previsioni sui periodi di « attesa » prima di potersi iscrivere a tali regimi vengono rimosse

6 Tappe durante la PRESIDENZA TEDESCA dell’UE: Marzo 2007: Al parlamento Europeo il testo originario viene ulteriormente modificato dalla commissione parlamentare lavoro/affari sociali La Presidenza tedesca cerca di trovare un accordo fra tutti gli Stati – riuniti nel Consiglio-, ma alla riunione del Consiglio affari sociali del 30 maggio 2007, gli Stati NON RAGGIUNGONO l’unanimità: i Paesi Bassi pongono il loro veto per disaccordo sulle numerose eccezioni al campo di applicazione proposte dagli Stati membri, e al periodo provvisorio eccessivamente lungo accordato dal testo Nel frattempo, il 20 giugno 2007, il Parlamento Europeo vota in plenaria il testo modificato, uscito in marzo 2007 dalla sua commissione lavoro/affari sociali Il prossimo Consiglio si troverà il 5 prossimo dicembre 2007: forse li’ si cercherà nuovamente l’accordo unanime. Una volta modificato/approvato all’unanimità dal Consiglio, il testo dovrà comunque essere nuovamente approvato dalla Plenaria del Parlamento UE. Dunque per la Direttiva bisognerà aspettare almeno il 2008!

7 Il nuovo testo, privato della possibilità di trasferire i diritti pensionistici complementari maturati in un regime verso un altro, si concentra dunque: 1)Sulle condizioni necessarie (e comuni) per l’acquisizione di tali diritti (età massima/periodi di contribuzione); 2)Protezione e salvaguardia (cioè indicizzati per il tempo in cui rimangono li’) dei diritti maturati nel regime pensionistico 3)Nuove eccezioni e deroghe al campo di applicazione Principali caratteristiche del testo durante la Presidenza tedesca dell’UE (primo semestre 2007):

8 1) Condizioni per acquisizioni diritti (art.4) -Età max 25; -Periodo di contribuzione max 5 anni -Ma: dal compimento dei 25 anni, i diritti si maturano da subito, senza poter imporre nessun periodo minimo di contribuzione precedente. -Se si esce dal regime prima di aver maturato tali diritti, le contribuzioni versate devono essere rimborsate oppure bisogna restituire il capitale maturato nel caso in cui il lavoratore avesse deciso di accettare il rischio degli investimenti fatti dal regime pensionistico -Le parti sociali (sindacati insieme a datori di lavoro) possono stabilire diverse condizioni da quelle qui descritte, a patto di garantire un livello di tutela non inferiore a quello previsto dalla norma

9 2) Protezione e salvaguardia dei diritti pensionistici (art. 5) Quando il lavoratore lascia il regime pensionistico complementare a cui era iscritto (perchè cambialavoro/residenza), i diritti che aveva maturato ma che non puo’ ancora pretendere per non essere ancora arrivato alla pensione (c.d. diritti dormienti) devono essere salvaguardati nel regime e trattati « equamente », nonchè appropriatamente indicizzati. Per garantire un trattamento « equo » ci sono varie opzioni (adeguamento all’inflazione, ad un tasso di interesse del regime, alla crescita dei salari, adeguamento al valore dei diritti degli iscritti ancora attivi, etc.) Le parti sociali (sindacati insieme a datori di lavoro) possono stabilire diverse condizioni da quelle qui descritte, a patto di garantire un livello di tutela non inferiore a quello previsto dalla norma

10 3) Nuove eccezioni e deroghe al campo di applicazione (art. 9) Anche se la Presidenza tedesca aveva cercato di trovare un’unica data di implementazione senza nessun periodo transitorio: -Dal testo votato dal Parlamento UE in plenaria (20 giugno), la data di entrata in vigore rimarrebbe il 1 luglio 2008 -Dal testo votato dal Parlamento UE in plenaria, rimarrebbe anche il periodo transitorio di 60 mesi. -Nuove esenzioni all’applicazione della Direttiva sono state introdotte dal Parlamento all’articolo 2 (per regimi che, al momento dell’entrata in vigore della direttiva, non accettano più nuovi membri; regimi sottoposti a particolari procedure di liquidazione e/o in situazioni di insolvenza, etc.) -Ulteriori, numerossissime esenzioni sono state chieste dagli Stati membri durante i lavori del Consiglio: per questo i Paesi Bassi non hanno dato il loro consenso il 30 maggio scorso

11 Considerazioni finali - Anche se nella proposta di Direttiva è stata tolta la possibilità di trasferire i capitali corrispondenti ai diritti pensionistici complementari maturati in un regime verso un altro, in Italia tale trasferibilità è totalmente garantita fra regimi italiani (dunque il problema si pone di più per i trasferimenti trans- nazionali, in particolari per l’uscita da regimi stranieri); -Come già detto, i lavori su tale testo di direttiva sono ancora in corso: cio’ significa che il testo qui descritto sarà ancora emendato e modificato fino a quando non riceverà il voto unanime del Consiglio e l’approvazione del Parlamento Europeo in Sessione Plenaria. -Le difficoltà a trovare l’unanimità fra gli Stati in sede di Consiglio rispecchia le forti diversità nazionali di tipo normativo e politico sulla previdenza complementare.

12 AEIP e la proposta di direttiva L’AEIP (Associazione Europea delle Istituzioni paritetiche di protezione sociale), formata da 28 membri provenienti da 16 Paesi Europei, segue da vicino i lavori su tale proposta di direttiva ed ha già prodotto 2 posizioni comuni; In particolare l’AEIP, rappresentando svariati fondi pensione di tipo complementare –ma tutti rigorosamente gestiti in modo paritetico: dai sindacati e dai rappresentanti dei datori di lavoro- ha spesso constatato all’interno dei suoi gruppi di lavoro le diverse posizioni nazionali su tale progetto di legge, poi riprodotte dagli Stati Membri in sede di Consiglio dell’Unione Europea; Per ulteriori informazioni o presentazioni sull’argomento, l’AEIP dà la propria disponiblità

13 AEIP (Associazione Europea delle Istituzioni paritetiche di protezione sociale) Grazie per la vostra attenzione! Francesco Briganti Email: francesco.briganti@aeip.net


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