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IL CONSIGLIO EUROPEO.

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Presentazione sul tema: "IL CONSIGLIO EUROPEO."— Transcript della presentazione:

1 IL CONSIGLIO EUROPEO

2 Il Consiglio europeo: struttura
Deriva dalle riunioni al vertice dopo il “compromesso di Lussemburgo” del 1966  istituzionalizzato con decisione del vertice di Parigi del dicembre 1974  prassi formalmente codificata con l’AUE. E’ l’unica istituzione propriamente dell’UE, menzionata all’art. 4 TUE (le altre istituzioni riguardano l’ambito CE). Riunione dei capi (di Stato e) di governo dei paesi membri, assistiti dai ministri degli esteri, dal Presidente della Commissione e dal commissario europeo responsabile per gli affari esteri. Per le sessioni relative all’UEM si aggiungono anche i ministri di economia e finanze. Presidenza semestrale a turno (come per il Consiglio)  in materia di PESC la Presidenza è assistita dall’Alto rappresentante per la Pesc.

3 Il Consiglio europeo: riunioni
Il C. E. si riunisce almeno due volte l’anno (dicembre e giugno), ma di solito quattro (anche ottobre e marzo) a Bruxelles (Trattato di Nizza) + eventuali riunioni straordinarie. I vertici durano 2 gg. e si concludono con le “conclusioni della Presidenza”, che sono un documento di indirizzo politico adottato all’unanimità. Non vi è nessun argomento di cui il Consiglio europeo non possa discutere e su cui non possa decidere.

4 Il Consiglio europeo: poteri
Il C. E. prende decisioni circa: gli obiettivi dell’Unione a medio e a lungo termine; le grandi questioni istituzionali (es. riforma dei Trattati): i rapporti con i paesi terzi; questioni particolarmente delicate (es. posizione Ue in crisi internazionali). Però NON ha competenze legislative, ma solo di direzione politica.

5 Le competenze nei Trattati vigenti
Art. 7 TUE: il “Consiglio riunito a livello di capi di Stato e di governo” constata violazione grave e persistente della democrazia e dei diritti umani. Art. 4 TUE: il C. E. dà l’impulso necessario allo sviluppo dell’Unione definendo orientamenti politici generali. Presenta una relazione annuale. Art. 13 e 17 TUE: il C. E. definisce orientamenti generali di Pesc e Pesd e decide strategie comuni. Art. 99 CE: il C. E. fissa indirizzi di massima per coordinamento politiche economiche. At. 113: il C.E. riceve la relazione annuale della BCE Art. 112 CE: il “Consiglio riunito a livello di capi di Stato e di governo” nomina il Presidente e i membri del Comitato esecutivo della BCE. Art. 214 CE (mod. Nizza): il Presidente della Commissione europea è designato a maggioranza qualificata dal “Consiglio riunito a livello di Capi di Stato e di governo”.

6 Il Consiglio europeo nel Trattato di Lisbona
Diventa una vera e propria istituzione dell’UE al pari delle altre. Si ribadisce che non ha compiti legislativi. Gli atti da esso adottati sono soggetti al controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia qualora producano effetti nei confronti di terzi. E’ composto dai capi di Stato e di governo assistiti da un ministro (quello competente per materia) + Presidente del C. E. + Presidente della Commissione. Partecipa ai lavori l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza. Si riunisce ogni trimestre con possibilità di riunioni straordinarie. Si pronuncia per consensus. Le astensioni non ostano al raggiungimento dell’unanimità. Possibilità di delegare il voto a un altro Stato membro (max una delega per Stato).

7 Il Presidente del Consiglio europeo
Il T. di Lisbona prevede che il Consiglio europeo sia presieduto da una figura stabile (non più rotazione semestrale). Avrà un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta. La sua carica è incompatibile con qualsiasi carica nazionale. Sarà nominato a MQ dal Consiglio europeo. Potrà essere costretto alle dimissioni con la medesima procedura per impedimento o colpa grave.

8 Le funzioni del Presidente del Consiglio europeo
Il presidente del Consiglio europeo: a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio “Affari generali”; c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Problema: come coordinare il suo ruolo con il Presidente della Commissione e con l’Alto Rappresentante?

9 Il prossimo Consiglio europeo


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