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PubblicatoElia D amato Modificato 11 anni fa
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Limiti ordinamentali Parità di trattamento, compresa la tutela Divieti di discriminazione e promozione di azioni positive
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Principi costituzionali Articolo 3, primo e secondo comma uguaglianza formale uguaglianza sostanziale Articolo 37 uguaglianza lavoratrici – lavoratori uguaglianza minori – (maggiorenni)
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Trattato dopo Amsterdam Articolo 13: … prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, le razze o lorigine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, letà o le tendenze sessuali Carta di Nizza Articolo 20: tutte le persone sono uguali davanti alla legge Articolo 21: E vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o lorigine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, lappartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, letà o le tendenze sessuali
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Atti discriminatori Articolo 15 St. lav. E nullo qualsiasi patto o atto diretto a: a) subordinare loccupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso (dopo le modifiche della legge n. 93/1977)
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Nozione di discriminazione diretta e indiretta di genere Nella legge n. 125 del 1991, con le modifiche del d. lgs. n. 196/2000: - discriminazione: qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso - discriminazione indiretta: ogni trattamento pregiudizievole conseguente alladozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori delluno o dellaltro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dellattività lavorativa Nella direttiva 2002/73/CE: - discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata unaltra in una situazione analoga - discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dellaltro sesso, a meno che detta disposizione criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari
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Recepimento della direttiva 2002/73/Ce Discriminazione diretta: qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di unaltra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Discriminazione indiretta: si ha … quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dellaltro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dellattività lavorativa, purché lobiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
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Divieto di indagini sulle opinioni secondo la nuova legge di riforma del mercato del lavoro Il divieto viene fatto operare nei confronti di: convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, sesso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, età, handicap, razza, origine etnica, colore, ascendenza, origine nazionale, gruppo linguistico, stato di salute, eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. Il decreto legislativo di riforma del mercato del lavoro, nellampliare a tutto campo il divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori, introduce, in difformità dalla legge delega e in via generale, la sua esclusione quando si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dellattività lavorativa (art. 10).
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Principio della parità di trattamento con i lavoratori comparabili Il principio della parità di trattamento con i lavoratori comparabili si trova nelle direttive europee sui lavori atipici: -contratto a tempo parziale -contratto a tempo determinato -(contratto di lavoro interinale) -telelavoro
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Cronologia Italia sindacale 1970 genere1977 (– 1991 – 2000) razza1998 EuropaItalia genere19761977 razza43/2000215/2003 altre78/2000216/2003 genere73/2002decreto/2005 servizi113/2004
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Parità – tutela – parità di opportunità - discriminazioni - differenze Lungo percorso, che inizia con la tutela della maternità e delle condizioni di lavoro passa per la parità di diritti e di retribuzione arriva alla parità di opportunità include tra le discriminazioni le molestie e le molestie sessuali amplia il ventaglio dei fattori e contemporaneamente amplia il ventaglio delle deroghe Restano: Segregazione orizzontale e verticale Differenziali retributivi Discriminazioni legate alla gravidanza e al lavoro di cura
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IL LAVORO Il secolo scorso è stato il secolo del lavoro Chi non lavora non ha e soprattutto non è I diritti di cittadinanza sono tutti basati sul lavoro Ma il lavoro è sempre più scarso eppure il tempo della prestazione cresce eppure il lavoro resta la fonte dei diritti di cittadinanza Connubio tra politiche del lavoro e politiche sociali Rischio che tutto diventi mere politiche occupazionali
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Commenti Larry Summers, rettore dellUniversità di Harvard, economista, nipote di due premi Nobel ed ex ministro del tesoro con Clinton, il 14 gennaio del 2005 ha pronunciato in una riunione a porte chiuse la frase: In molti diversi attributi umani … inclusa labilità matematica e scientifica, cè unevidenza relativamente netta del fatto che, qualunque sia la differenza media tra le popolazioni maschile e femminile – su cui si può discutere – sussiste una differenza nella variabilità intorno alla media (nella deviazione standard). E questo è vero sia rispetto agli attributi che presumibilmente sono, sia rispetto a quelli che non sono culturalmente determinati. Quindi, secondo Summers, tanto le punte di eccellenza, quanto le code particolarmente negative sono più probabilmente appannaggio degli uomini.
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