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PubblicatoOrfeo Coco Modificato 11 anni fa
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Facoltà di Economia Corso di Diritto del Contenzioso dellImpresa Anno Accademico 2012-2013 Ermenegildo Costabile 1Diritto del contenzioso d'impresa
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PARTE SECONDA DIRITTO PENALE BIANCO 2) REATI FALLIMENTARI 2Diritto del contenzioso d'impresa
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ALCUNE TIPOLOGIE DI CRIMINI DEI COLLETTI BIANCHI CRIMINI DEI COLLETTI BIANCHI REATI TRIBUTARI REATI SOCIETARI REATI FALLIMENTARI MARKET ABUSE REATI AMBIENTALI INFORTUNI SUL LAVORI 3Diritto del contenzioso d'impresa
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I REATI FALLIMENTARI Con il R.D. 267/1942, il legislatore ha disciplinato la materia delle procedure concorsuali e, per ciò che qui rileva, dei reati fallimentari. Bene giuridico tutelato: – A) linteresse patrimoniale dei creditori – B) il corretto andamento della vita economica e dei traffici commerciali – C) lamministrazione della giustizia, quale garante della par condicio creditorum Linteresse patrimoniale dei creditori si articola nellinteresse: – A.1) a conoscere la consistenza del patrimonio e del movimento daffari del debitore – A.2) al trattamento paritetico in caso dinsolvenza – A.3) ad essere soddisfatti nella maggior misura e nel minor tempo possibile 4Diritto del contenzioso d'impresa
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Presupposto della sussistenza del reato fallimentare è la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17 l.fall.). La sentenza dichiarativa di fallimento presuppone laccertamento dello stato di insolvenza. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimento o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (dissesto). Il concetto di dissesto: una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo e ingravescente, che – se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa datto dellimpossibilità di proseguire lattività – può comportare laggravamento della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno procurato alla massa dei creditori. Le fattispecie di bancarotta sono applicabili anche ai casi di concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa (artt. 236 e 237 l.fall.), con lequiparazione del decreto di concordato e dellaccertamento giudiziale dello stato di insolvenza con la sentenza dichiarativa di fallimento. 5Diritto del contenzioso d'impresa
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BANCAROTTA PROPRIA Impresa/imprenditore IMPROPRIA Società/organi sociali 6Diritto del contenzioso d'impresa
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FRAUDOLENTA PATRIMONIALEDOCUMENTALEPREFERENZIALE SEMPLICE SPESE FAMILIARI ECCESSIVE OPERAZIONI DI PURA SORTE CHE PREGIUDICANO IL PATRIMONIO OPERAZIONI DI GRAVE IMPRUDENZA PER RITARDARE FALLIMENTO MANCATA RICHIESTA DI FALLIMENTO CHE AGGRAVA IL DISSESTO MANCATA OSSERVANZA DI UN CONCORDATO PREVENTIVO O FALLIMENTARE 7Diritto del contenzioso d'impresa
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BANCAROTTA FRAUDOLENTA Art. 216 1.È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1)ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2)ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2.La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. 3.È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. 4.Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 8Diritto del contenzioso d'impresa
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BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA MASSA DEI CREDITORI BENE GIURIDICO IMPRENDITORE AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI SOCIETA DICHIARATE FALLITE (ART. 223) SOGGETTI DISTRARRE, OCCULTARE, DISSIMULARE, DISTRUGGERE, DISSIPARE IN TUTTO O IN PARTE I BENI CONDOTTA (1) ESPORRE O RICONOSCERE PASSIVITA INESISTENTI CONDOTTA (2) DOLO SPECIFICO (ALLO SCOPO DI RECARE PREGIUDIZIO AI CREDITORI) ELEMENTO SOGGETTIVO 9Diritto del contenzioso d'impresa
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BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE TUTELA DEI CREDITORI MEDIANTE LA CORRETTA TENUTA DEI DOCUMENTI CONTABILI BENE GIURIDICO LIMPRENDITORE AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI SOCIETA DICHIARATE FALLITE (ART. 223) SOGGETTI SOTTRARRE, DISTRUGGERE, FALSIFICARE, IN TUTTO O IN PARTE, I LIBRI O LE ALTRE SCRITTURE CONTABILI OVVERO TENERLE IN MODO DA NON RENDERE POSSIBILE LA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO O DEL MOVIMENTO DEGLI AFFARI CONDOTTA DOLO SPECIFICO (CON LO SCOPO DI PROCURARE A SE O AD ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO O DI RECARE PREGIUDIZIO AI CREDITORI) (PER LA GIURISPRUDENZA BASTA IL DOLO GENERICO) ELEMENTO SOGGETTIVO 10Diritto del contenzioso d'impresa
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BANCAROTTA FRAUDOLENTA PREFERENZIALE TUTELA DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM BENE GIURIDICO LIMPRENDITORE DICHIARATO FALLITO AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI SOCIETA DICHIARATE FALLITE (ART. 223) SOGGETTI ESEGUIRE PAGAMENTI O SIMULARE TITOLI DI PRELAZIONE PRIMA O DURANTE LA PROCEDURA FALLIMENTARE CONDOTTA DOLO SPECIFICO (A SCOPO DI FAVORIRE, A DANNO DEI CREDITORI, TALUNO DI ESSI) ELEMENTO SOGGETTIVO 11Diritto del contenzioso d'impresa
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FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA Art. 223 1.Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. 2.Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1)hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2)hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. 3.Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216. 12Diritto del contenzioso d'impresa
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FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI BENE GIURIDICO AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI SOCIETA DICHIARATE FALLITE SOGGETTI COMMISSIONE DI UNO DEI FATTI INDICATI NELLART. 216 CONDOTTA (1) CAGIONARE O CONCORRERE A CAGIONARE IL DISSESTO COMMETTENDO UNO DEI SEGUENTI REATI: False comunicazioni sociali (2621-2622) Indebita restituzione dei conferimenti (2626) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (2628) Operazioni in pregiudizio dei creditori (2629) Formazione fittizia di capitale (2632) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633) Infedeltà patrimoniale (2634) CONDOTTA (2) CAGIONARE CON DOLO O PER EFFETTO DI OPERAZIONI DOLOSE IL FALLIMENTO DELLA SOCIETA CONDOTTA (3) DOLO ELEMENTO SOGGETTIVO 13Diritto del contenzioso d'impresa
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CASO PARMALAT 14Diritto del contenzioso d'impresa
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CASO BURANI 20Diritto del contenzioso d'impresa
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BANCAROTTA SEMPLICE Art. 217 1.È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1)1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2)2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3)3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4)4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5)5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. 2.La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. 3.Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni. 25Diritto del contenzioso d'impresa
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BANCAROTTA SEMPLICE TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CREDITORI BENE GIURIDICO LIMPRENDITORE AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI SOCIETA (ART. 224) SOGGETTI 1) FARE SPESE PERSONALI O PER LA FAMIGLIA ECCESSIVE RISPETTO ALLA CONDIZIONE ECONOMICA 2) CONSUMARE NOTEVOLE PARTE DEL PATRIMONIO IN OPERAZIONI DI PURA SORTE O MANIFESTAMENTE IMPRUDENTI 3) COMPIERE OPERAZIONI DI GRAVE IMPRUDENZA PER RITARDARE IL FALLIMENTO 4) AGGRAVARE IL DISSESTO, ASTENENDOSI DAL RICHIEDERE LA DICHIARAZIONE DEL PROPRIO FALLIMENTO O CON ALTRA GRAVE COLPA 5) NON SODDISFARE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE IN UN PRECEDENTE CONCORDATO PREVENTIVO O FALLIMENTARE CONDOTTA (1) NON TENERE I LIBRI E LE ALTRE SCRITTURE CONTABILI PRESCRITTE DALLA LEGGE O TENERLI IN MANIERA IRREGOLARE O INCOMPLETA NEI TRE ANNI PRECEDENTI LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO CONDOTTA (2) CONDOTTA (1): DOLO GENERICO O COLPA (N. 2-3-4) CONDOTTA (2): DOLO GENERICO ELEMENTO SOGGETTIVO 26Diritto del contenzioso d'impresa
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FATTI DI BANCAROTTA SEMPLICE Art. 224 1.Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali: 1)hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2)hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge. 27Diritto del contenzioso d'impresa
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FATTI DI BANCAROTTA SEMPLICE AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI SOCIETA FALLITE SOGGETTI COMMISSIONE DI UNO DEI FATTI PREVEDUTI NELLART. 217 CONDOTTA (1) CONCORRERE A CAGIONARE O AD AGGRAVARE IL DISSESTO DELLA SOCIETA CON INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI AD ESSI IMPOSTI DALLA LEGGE CONDOTTA (2) DOLO GENERICO (CONDOTTA 1) COLPA (CONDOTTA 2) ELEMENTO SOGGETTIVO 28Diritto del contenzioso d'impresa
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ESENZIONI DAL REATO DI BANCAROTTA Art. 217-bis (aggiunto dal D.L. n. 78/2010) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e articolo 217non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies. 29Diritto del contenzioso d'impresa
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RICORSO ABUSIVO AL CREDITO Art. 218 1.Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2.La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 3.Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni. Art. 225 1.Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto. 30Diritto del contenzioso d'impresa
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RICORSO ABUSIVO AL CREDITO TUTELA DEI CREDITORI BENE GIURIDICO AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, LIQUIDATORI E GLI IMPRENDITORI ESERCENTI UNATTIVITA COMMERCIALE SOGGETTI RICORRERE O CONTINUARE A RICORRERE AL CREDITO DISSIMULANDO IL DISSESTO O LO STATO DINSOLVENZA CONDOTTA DOLO GENERICO ELEMENTO SOGGETTIVO 31Diritto del contenzioso d'impresa
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DENUNCIA DI CREDITORI INESISTENTI ED ALTRE INOSSERVANZE DA PARTE DEL FALLITO Art. 220 1.È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49. 2.Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno. Art. 226 1.Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati. 32Diritto del contenzioso d'impresa
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DENUNCIA DI CREDITORI INESISTENTI ED ALTRE INOSSERVANZE DA PARTE DEL FALLITO TUTELA DEI CREDITORI BENE GIURIDICO IMPRENDITORE FALLITO AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, LIQUIDATORI SOGGETTI DENUNCIARE CREDITORI INESISTENTI NELLELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI CONDOTTA (1) OMETTERE DI DICHIARARE LESISTENZA DI ALTRI BENI DA COMPRENDERE NELLINVENTARIO CONDOTTA (2) DOLO GENERICO ELEMENTO SOGGETTIVO 33Diritto del contenzioso d'impresa
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INTERESSE DEL CURATORE NEGLI ATTI DEL FALLIMENTO Art. 228 1.Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206. 2.La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. 34Diritto del contenzioso d'impresa
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INTERESSE DEL CURATORE NEGLI ATTI DEL FALLIMENTO TUTELA DEI CREDITORI BENE GIURIDICO CURATORE FALLIMENTARE SOGGETTI PRENDERE UN INTERESSE PRIVATO IN QUALSIASI ATTO DEL FALLIMENTO DIRETTAMENTE O PER INTERPOSTA PERSONA O CON ATTI SIMULATI CONDOTTA DOLO GENERICO ELEMENTO SOGGETTIVO 35Diritto del contenzioso d'impresa
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ACCETTAZIONE DI RETRIBUZIONE NON DOVUTA Art. 229 1.Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516. 2.Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni. 36Diritto del contenzioso d'impresa
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ACCETTAZIONE DI RETRIBUZIONE NON DOVUTA TUTELA DEI CREDITORI TUTELA DEL PRESTIGIO DEL CURATORE FALLIMENTARE BENE GIURIDICO CURATORE FALLIMENTARE SOGGETTI RICEVERE O PATTUIRE UNA RETRIBUZIONE IN DENARO O IN ALTRA FORMA, IN AGGIUNTA A QUELLA LIQUIDATA DAL TRIBUNALE O DAL GIUDICE DELEGATO CONDOTTA DOLO GENERICO ELEMENTO SOGGETTIVO 37Diritto del contenzioso d'impresa
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OMESSA CONSEGNA O DEPOSITO DI COSE DEL FALLIMENTO Art. 230 1.Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032. 2.Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309. 38Diritto del contenzioso d'impresa
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OMESSA CONSEGNA O DEPOSITO DI COSE DEL FALLIMENTO TUTELA ANTICIPATA RISPETTO A POSSIBILI DISTRAZIONI O APPROPRIAZIONI DI SOMME O ALTRE COSE DEL FALLIMENTO BENE GIURIDICO CURATORE FALLIMENTARE SOGGETTI MANCATA OTTEMPERANZA ALLORDINE DEL GIUDICE DI CONSEGNARE O DEPOSITARE SOMME O ALTRA COSA DEL FALLIMENTO, DETENUTA A CAUSA DELLUFFICIO DI CURATORE CONDOTTA DOLO GENERICO COLPA (comma 2) ELEMENTO SOGGETTIVO 39Diritto del contenzioso d'impresa
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COADIUTORI DEL CURATORE Art. 231 1.Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento. 40Diritto del contenzioso d'impresa
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DOMANDE DI AMMISSIONE DI CREDITI SIMULATI O DISTRAZIONI SENZA CONCORSO COL FALLITO Art. 232 1.È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque fuori dei casi di concorso in bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato. 2.Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà. 3.È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1)dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito; 2)essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica. 4.La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale. 41Diritto del contenzioso d'impresa
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DOMANDE DI AMMISSIONE DI CREDITI SIMULATI O DISTRAZIONI SENZA CONCORSO COL FALLITO TUTELA DELLA VERIDICITA DEI CREDITI INSINUATI BENE GIURIDICO CHIUNQUE, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA SOGGETTI (FUORI DEI CASI DI CONCORSO IN BANCAROTTA) PRESENTARE DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO PER UN CREDITO FRAUDOLENTEMENTE SIMULATO CONDOTTA (1) 1) (FUORI DEI CASI DI CONCORSO IN BANCAROTTA O DI FAVOREGGIAMENTO) SOTTRARRE, DISTRARRE, RICETTARE, DISSIMULARE IN PUBBLICHE O PRIVATE DICHIARAZIONI I BENI DEL FALLITO 2) DISTRARRE, RICETTARE MERCI O ALTRI BENI DEL FALLITO O ACQUISTARLI A PREZZI NOTEVOLMENTE INFERIORI AL VALORE CORRENTE, CON LA CONSAPEVOLEZZA DELLO STATO DI DISSESTO DELLIMPRENDITORE, SE IL FALLIMENTO SI VERIFICA CONDOTTA (2) DOLO GENERICO ELEMENTO SOGGETTIVO 42Diritto del contenzioso d'impresa
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MERCATO DI VOTO Art. 233 1.Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. 2.La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. 3.La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito. 43Diritto del contenzioso d'impresa
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MERCATO DI VOTO TUTELA DEL LIBERO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CREDITORI E DELLAMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA BENE GIURIDICO CREDITORE IMPRENDITORE FALLITO CHIUNQUE (NELLINTERESSE DEL FALLITO) SOGGETTI STIPULARE COL FALLITO (O CON ALTRI NELLINTERESSE DEL FALLITO) VANTAGGI A PROPRIO FAVORE PER DARE IL VOTO NEL CONCORDATO O NELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO CREDITORI CONDOTTA DOLO GENERICO ELEMENTO SOGGETTIVO 44Diritto del contenzioso d'impresa
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ESERCIZIO DELLAZIONE PENALE PER I REATI IN MATERIA DI FALLIMENTO Art. 238 1.Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. 2.È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta. 45Diritto del contenzioso d'impresa
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