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LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E.

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Presentazione sul tema: "LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E."— Transcript della presentazione:

1 LEGGE 10 ottobre 1990, n Norme per la tutela della concorrenza e del mercato TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

2 Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della Concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

3 fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita
ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

4 imprenditore agricolo
Categorie di imprenditori imprenditore agricolo imprenditore SE non è piccolo imprenditore neppure ALLORA imprenditore commerciale

5 l‘imprenditore agricolo
d.lgs. 18 maggio 2001, n.228 art. 2135, c.1 c.c. coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. il rischio ambientale può anche mancare anche in assenza di un collegamento con il fondo anche artificialità dello sviluppo del ciclo biologico a carattere industriale

6 attività oggettivamente commerciali
attività agricole per connessione art. 2135, c.2 c.c. presunzione assoluta attività oggettivamente commerciali considerate PER LEGGE ATTIVITÀ AGRICOLE se non prevalenti sulle attività agricole essenziali

7 attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".

8 attività agricola principale
CONNESSIONE attività agricola principale SOGGETTIVA attività connessa a quella principale manipolazione conservazione, trasformazione, commercializzazione valorizzazione prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali OGGETTIVA fornitura di beni o servizi l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita‚ agricola esercitata

9 obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
impr. agr. obbligo di iscrizione nel registro delle imprese coltivatore diretto certificazione anagrafica efficacia dichiarativa terzi non possono opporre l‘ignoranza della qualità di impr. agr. dal momento della avvenuta iscrizione in mancanza di iscrizione la qualità di impr. agr. non può essere opposta ai terzi solo se si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza

10 il piccolo imprenditore
art c.c. coltivatore diretto del fondo artigiano piccolo commerciante chi esercità un‘attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia PREVALENZA SU capitale investito altri fattori della produzione lavoro altrui

11 legge-quadro sull‘artigianato
L. 8 agosto 1985, n. 443 legge-quadro sull‘artigianato iscrizione nell‘Albo provinciale delle imprese artigiane per ottenere agevolazioni Trentino Alto Adige Imprese artigiane Totale Imprese Incidenza % ,8 Italia Incidenza % ,5 Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere (2001?)

12 legge-quadro sull‘artigianato
definizione di artigiano lavorazione in serie/non in serie, ecc. NEI LIMITI DIMENSIONALI di cui alla legge-quadro n. massimo dipendenti/apprendisti es., abbigliamento su misura: max. 32 lavoro altrui può anche prevalere su quello della propria famiglia

13 Pr. ogni imprenditore artigiano ai sensi della legge speciale è piccolo imprenditore
ex art. 2083? artigiano ex art c.c. artigiano ai sensi della legge quadro per ottenere dei benefici ex normativa speciale qualificazione come piccolo imprenditore

14 IMPRESA IMPRENDITORE NON PICCOLO PICCOLO IMPRENDITORE
STATUTO DELL‘IMPRENDITORE COMMERCIALE IMPRENDITORE AGRICOLO IMPRENDITORE COMMERCIALE

15 disciplina speciale della rappresentanza
STATUTO DELL‘IMPRENDITORE COMMERCIALE obbligo di tenuta delle scritture contabili disciplina speciale della rappresentanza soggezione alle procedure concorsuali in caso in insolvenza

16 imprenditore che esercita:
IMPRENDITORE COMMERCIALE ex art c.c. imprenditore che esercita: - un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni e servizi; - un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; - un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; - un'attivita' bancaria o assicurativa; - altre attivita' ausiliarie delle precedenti


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