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Legge 40 e diritti della donna

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Presentazione sul tema: "Legge 40 e diritti della donna"— Transcript della presentazione:

1 Legge 40 e diritti della donna
un'analisi critica della disciplina sulla PMA Carlo Casonato diritto e genere

2 Requisiti soggettivi Italia Nessun requisito di coppia in:
coppie maggiorenni di sesso diverso coniugate conviventi in età fertile entrambi viventi (art. 5) Nessun requisito di coppia in: Spagna, Olanda, Regno Unito, Belgio, Australia… Relazione stabile in: Austria, Germania, Canada, Francia, Svezia, Danimarca, US... Per convivenza: basta autocertificazione? diritto e genere

3 Finalità Italia Austria: simile
Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Grecia, Belgio, Canada, US…: - anche per evitare trasmissione di malattie genetiche Italia Solo per sterilità, senza eccezioni PERCHE? diritto e genere

4 La tutela dell’embrione
Numero illimitato in: Canada, Francia, Norvegia, Olanda, US Numero limitato ma riduzione embrionale in: Germania*, Austria,Australia (*solo prima della “fusione” cellulare) Crioconservazione permessa - ovunque - anche nelle linee guida Italia Diritti equivalenti numero limitato (max 3) con unico e contemporaneo impianto Divieto di dgp? divieto di soppressione e di crioconservazione Per tutela massima di embrione: per evitare trasmissione malattia genetica: dgp e selezione di embrioni non portatori di malattia NUMERO MAX E UNICO IMPIANTO: tar 398/2008: «Sembra al Collegio che la nuova disciplina, che dichiara di essere ispirata allo scopo «[…] di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” contrasti con l’articolo 3 della Costituzione nella misura in cui rivela una sua intrinseca irrazionalità violando il canone di ragionevolezza, contrasti ancora con il medesimo articolo 3 per quanto attiene alla parità di trattamento e con l’articolo 32 della Costituzione nella misura in cui consente pratiche che non bilanciano adeguatamente la tutela della salute della donna con la tutela dell’embrione». DGP: vietata nelle linee guida, dalla legge ammessa se con finalità di tutela dell’embrione Tribunale di Cagliari (sett. 2007)poi Trib. Firenze: legittima la dgp se: «sia stata richiesta dai soggetti indicati nell’art. 14, quinto comma, l. n. 40/2004; abbia ad oggetto gli embrioni destinati all’impianto nel grembo materno; sia strumentale all’accertamento di eventuali malattie dell’embrione e finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto legittimo accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita una adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da impiantare». TAR Lazio (398/2008): DGP: «in buona sostanza, fermo il generale divieto di sperimentazione su ciascun embrione umano, la legge n. 40 del 2004 consente la ricerca e la sperimentazione e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche se volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione, le Linee Guida riducono tale possibilità alla sola osservazione» diritto e genere

5 La tutela dell’embrione
Italia “La volontà può essere revocata (…) fino al momento della fecondazione dell'ovulo” (art. 6.3) Ovunque la revoca della volontà è permessa fino al momento dell’impianto - anche in Conv. Oviedo - anche nelle linee guida Probl. di inzio della vita/gravidanza Roe v. Wade, 1973: «We need not resolve the difficult question of when life begins. When those trained in the respective disciplines of medicine, philosophy, and theology are unable to arrive at any consensus, the judiciary, at this point in the development of man’s knowledge, is not in a position to speculate as to the answer» TAR Lazio, 8465/2001: «Osserva il collegio che le norme di rango costituzionale invocate non recano una nozione certa circa il momento iniziale della vita umana e l’estensione dell’ambito di tutela nel corso del suo sviluppo. Lo specifico problema forma oggetto di ampio dibattito in sede scientifica, bioetica e religiosa - aspetto di cui sono ben consapevoli le parti in causa - e non ha trovato soluzione in apposita regolamentazione.» «Osserva il collegio che la legge n. 194/1978, nel regolamentare i casi di interruzione volontaria della gravidanza, non enuncia una puntuale nozione clinica dell’inizio della "gravidanza’’, e cioè se tale momento coincida con la fecondazione dell’ovulo, ovvero con il suo annidamento nell’utero materno, evento che si verifica in un lasso temporale di circa sei giorni dalla fecondazione.» TAR Lazio, 398/2008: definizione di embrione «non può competere ad un’Autorità amministrativa […] né essere disciplinata da un regolamento, per di più ministeriale» Divieto incoercibile? MA 3 anni di galera per crioconservazione distruzione (14.6) Linee guida: “Ove in tal caso il trasferimento dell'embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi” diritto e genere

6 La derivazione biologica
Italia “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.” (art. 4.3) Fecondazione eterologa permessa in: Austria, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca, Canada, US… Fecondazione eterologa vietata in: Giappone, Arabia Saudita, Turchia Etica della responsabilità v. patrimonio cromosomico doc Circolare Degan (1985): solo utilizzando i gameti della coppia: certezza sulla maternità/maternità Fondamento essenziale del rapporto di filiazione è derivazione biologica O chiesa cattolica? No riproduzione senza sessualità e viceversa diritto e genere

7 PMA e regionalismo Costituzione: art. 117
Salute e ricerca: competenze concorrenti Potestà regolamentare statale diritto e genere

8 Sintesi Sospetto verso pma: Procreazione Giuridicamente Ostacolata
S-bilanciamento di interessi Posizione di isolamento: uno splendido isolamento? diritto e genere

9 Valutazione d’impatto normativo
Coerenza con se stessa? “favorire la soluzione dei problemi riproduttivi”, informazione Coerenza con linee guida? Crioconservazione;dgp; impianto di tutti embrioni; revoca volontà Coerenza con altre leggi/sentenze? legge 194 su IVG; legge 145/2001 (Conv. Oviedo); codice civile sent. Tar Lazio 8465/2001 Coerenza con Costituzione? Salute e consenso; num. MAX di embr.; 282/2002 Coerenza con deontologia? Obbligo/divieto di terapia; salute della donna Coerenza con biodiritto? Apertura e pluralismo 282 del 2002, richiamata in sentenze successive (332/2003), ha affermato che «salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non é, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni». diritto e genere

10 Le linee guida Coerenza con il principio base della legge?
Qualora dall’indagine [preimpianto] vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico … ne informa la coppia. Ove in tal caso il trasferimento dell’embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi. Qualora un trasferimento non risulti attuato, ciascun embrione non trasferito dovrà essere crioconservato in attesa dell’impianto che dovrà avvenire prima possibile. diritto e genere

11 I referendum 1. Clonazione terapeutica Ricerca clinica sugli embrioni (nuove cure) Congelamento 2. Solo sterilità Obbligo impianto, 3 embrioni Diritti concepito non equivalenti a persone nate 4. Fecondazione eterologa diritto e genere

12 Il TAR Lazio sent. 398/2008 Annullamento di linee guida per: «è proibita ogni diagnosi pre-impianto a finalità eugenetica» e «ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale» Rimessione alla Corte costituzionale (artt. 3, 32) per: numero di embrioni comunque non superiore a tre diritto e genere


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