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Corso per Mediatori Civili e Commerciali

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Presentazione sul tema: "Corso per Mediatori Civili e Commerciali"— Transcript della presentazione:

1 Corso per Mediatori Civili e Commerciali
La Conciliazione nelle Leggi speciali Prof. Aniello Merone

2 Conciliazione e C.P.C. la legge 80/2005 ha riformulato gli artt. 183 e 185 del codice di rito, eliminando l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, che dalla nuova formulazione dell'art. 185 è esperito dal «giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti» e può «essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione». Resta fermo che, se le parti si conciliano, il processo verbale costituisce titolo esecutivo. Contestualmente è stata introdotta la nuova procedura delineata dall'art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai finì della composizione della lite) particolare forma di accertamento tecnico preventivo espressamente finalizzata ad individuare i presupposti di un accordo fra le parti. nelle controversie individuali di lavoro il tentativo è stato, fino ad oggi, obbligatorio, ma diviene facoltativo in forza del c.d. collegato lavoro (art. 410); in sede di separazione personale dei coniugi, (art. 708), In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, se le parti si conciliano, il giudice dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto, con ordinanza non impugnabile, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. (art. 652), è facoltà del giudice concedere il potere di esperirlo al consulente tecnico incaricato dell'esame di documenti contabili e registri (artt ); il giudice di pace può esperire il tentativo anche in sede non contenziosa, vale a dire nelle vesti di un vero e proprio conciliatore (art. 322).

3 Conciliazione e leggi speciali
Numerosi i casi disciplinati dalle leggi speciali, quali: l'art. 29 della legge 749/1942, sulla liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato; l’art. 3, let. g), della legge 1027/1957, che disciplina gli Ordini e l’esercizio delle professioni sanitarie, che attribuisce al Consiglio direttivo di ciascun Ordine il potere di procurare la conciliazione della vertenza in materia di spese onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti. l'art. 7 della leg­ge 604/1966, sulla disciplina dei licenziamenti individuali; l'art. 7 della legge 300/1970, sull'applicazione delle sanzioni disciplinari ai lavoratori; l'art. 46 della legge 203/ 1982, sui contratti agrari; l'art. 31 del D.Lgs. 80/1998, sulle controversie inerenti il rapporto di pubblico impiego; l'art. 10 della legge 192/1998, sulla subfornitura industriale; l'art. 22 della legge 229/2003, attinente le controversie relative al maso chiuso.

4 Conciliazione e ambito gius-lavoristico
Il modello culturale al quale il legislatore è implicitamente legato è di stampo gius-lavoristico — nonostante la radicata diffidenza del settore per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, alimentata dall'art. 806 c.p.c. — e trova radici nella tradizione delle commissioni paritetiche di conciliazione propria della contrattazione collettiva, non di rado recepita dal legislatore, come mostrano: il D.Lgs. 80/1998, n. 80 sul rapporto di pubblico impiego, ha introdotto il «Tentativo obbligatorio di conciliazione» per i pubblici dipendenti (ex art. 36), disponendo che della conciliazione nelle controversie individuali raggiunta davanti al Collegio di conciliazione (art. 31) venga redatto un verbale che costituisce titolo esecutivo (art. 32). l'art. 1, 6° co., del D.Lgs. 32/1998, sulle controversie fra imprese petrolifere e gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che nell'individuare i tratti degli accordi economici collettivi, pone le regole per la composizione conci­liativa delle controversie tanto individuali, quanto collettive inerenti i rapporti di di­stribuzione dei carburanti: in questo secondo caso, «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze». il D.Lgs. 124/2004, che all’art.11 ha previsto la possibilità di avvalersi di una Conciliazione monocratica, anche qualora il lavoratore non sia subordinato, ma abbia stipulato un contratto «a progetto», o di Co.co.co.; in materia, una successiva Circolare del Ministero del Lavoro (n. 24/2004) ha precisato che il conciliatore potrà astenersi dal sottoscrivere il verbale dell'accordo qualora «risulti evidente la mancanza di una genuina e libera manifestazione del consenso da parte del lavoratore». Fra gli accordi economici collettivi nella sfera della parasubordinazione, dove è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie in materia di agenzia, da esperirsi in sede sindacale presso la Commissione paritetica territoriale, che esperisce il tentativo di conciliazione ex artt. 410.

5 La negoziazione «paritetica»
Nell’ambito della tutela dei consumatori, assai diffusa è una ulteriore modalità di composizione negoziata dei conflitti, nota come conciliazione o, recius, negoziazione«paritetica». Questa forma di superamento dei conflitti è riposta su specifici accordi inerenti determinati rapporti contrattuali, stipulati fra organizzazioni degli operatori dell'indu­stria, del commercio, dei servizi, da una parte, ed associazioni dei consumatori e degli utenti, dall'altra, e può riguardare tanto l'ambito nazionale che quello locale. In sostanza, si tratta di una negoziazione diretta fra i rappresentanti delle parti in assenza delle stesse, di stretta matrice sindacale. I dubbi sulla possibilità di definire «conciliazione» una procedura cui è estranea la partecipazione dei li­tiganti e del conciliatore stesso, trattandosi di un procedimento riconducibile ad un mandato a transigere rispettivamente conferito dalle parti a soggetti che ne condividono gli interessi. Il D.Lgs. 28/2010 ha distinto tale figura dalla mediazione, e ha coniato per essa la puntuale definizione di «negoziazione paritetica» (art. 2). Nel 1989 le principali associazioni dei consumatori attive nel nostro Paese - sostanzialmente le medesime odierne - stipularono con l'allora SIP un accordo inerenti la composizione extragiudiziale delle controversie inerenti l'utenza telefonica. Oggi esistono oltre 20 accordi, che riguardano i maggiori gestori della telefonia (Telecom, Wind, Fastweb, H3G), Poste italiane importanti banche (Monte Paschi, Intesa San Paolo, Unicredit, Bancoposta), grandi aziende energetiche (Enel, Eni, Acea Electrabel, Sorgenia, Edison, A2A), Ferrovie dello Stato, Conferservizi ed altri settori ed aziende». In ambito locale gli accordi disciplinano taluni rapporti contrattuali quali, ad esempio, quelli che si instaurano con i carrozzieri, gli installatori e manutentori di impianti termici, le lavanderie, istituendo commissioni ad hoc per la composizione delle liti, che molto spesso vedono la partecipazione della Confartigianato. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ha compendiato in una Richiesta al Ministero dello sviluppo economico, la propria posizione in merito al rafforzamento dei procedimenti «paritetici».Il medesimo documento affronta, in particolare, il problema qualificatorio della diffusa esperienza paritetica, nella consapevolezza della sua estraneità al modello recepito dalla Direttiva n. 2008/52 ed alla ricerca di un suo riconoscimento normativo o, quantomeno, al fine di assicurarne la coesistenza con la vera e propria conciliazione.

6 Conciliazione e servizi di pubblica utilità
Le controversie inerenti il servizio postale. In forza del D.Lgs. 261/1999, Poste italiane S.p.a. e le associazioni dei consumatori rappresentate nel CNCU hanno dato vita ad un accordo per il ricorso al tentativo di conciliazione. Ogniqualvolta non siano rispettati gli standard di qualità definiti dalla Carta della qualità del servizio postale, l'utente deve preliminarmente inoltrare un reclamo alla società e, qualora la risposta non giunga nei termini stabiliti, o sia reputata insoddisfacente, l'utente stesso potrà avvalersi della procedura presso una Commissione formata da un rappresentante della società e da uno delle associazioni dei consumatori. l'eventuale rimborso - non può superare 500 €. Le controversie con la società Autostrade. Autostrade per l'Italia ed alcune associazioni dei consumatori hanno stipulato un accordo relativo alla conciliazione per gli utenti del servizio autostradale: la procedura di conciliazione è gratuita e l'utente può accedervi dopo aver presentato un reclamo o una richiesta di risarcimento danni ad Autostrade per l'Italia, il cui esito non sia stato ritenuto soddisfacente dall'utenti stesso. Le controversie che possono essere oggetto del tentativo sono espressamente individuate e sono comunque escluse le richieste relative a lesioni o danni alla persona, per le quali sarà necessario rivolgersi al GO. ESPERIENZE NEGATIVE Le controversie nei mercati dell'energia elettrica e del gas. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, secondo quanto già disposto dalla legge 481/1995, art. 2, XXIV co, è chiamata ad adottare «i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio [...] nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio». È stato necessario attendere 8 anni per l'adozione, nel 2003, del regolamento che ha disciplinato le sole procedure arbitrali, ma la redazione delle norme lascia trasparire più di un dubbio applicativo. I servizi di conciliazione ed arbitrato amministrati da ENAC. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nonostante l’art. 19 dello Statuto gli imponga di stabilire le norme di funzionamento dei servizi di Composizione delle controversie, non ha fino ad oggi approntato alcuna specifica norma procedurale, limitandosi a predisporre la Carta dei diritti del passeggero, che individua e disciplina sulla base dell'ordinamento europeo e delle convenzioni internazionali le forme di tutela cui può avere accesso il viaggiatore a fronte di disservizi. Giova notare, tuttavia, che la Carta dei diritti del passeggero stabilisce che i reclami devono essere inoltrati alla compagnia aere o al gestore aeroportuale, circoscrivendo così i compiti di ENAC al ricevimento delle segnalazioni concernenti il mancato rispetto della Carta stessa: un ruolo, quindi, assai ridimensionato rispetto all'amministrazione statutariamente prevista delle procedure conciliative ed arbitrali.

7 Conciliazione delle controversie nel settore delle telecomunicazioni.
Nel settore delle telecomunicazioni, il tentativo di conciliazione è reso obbligatorio dalla legge 249/1997, recante l'Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme su sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. L'art. 1, comma 11, della legge 249/1997, che «L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione, non giurisdizionale, delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro». In questo modo l'Autorità persegue l’obiettivo di assicurare « la correttezza dei comportamenti degli operatori e di tutelare i diritti dei cittadini». l'Autorità si è dotata dei Regolamenti atti a disciplinare le procedure non giurisdizionali, nel rispetto dei criteri minimi individuati dall'Unione europea: delibera n. 148/2001 per le liti fra operatori/concessionari di telecomunicazione; delibera n. 182/2002 per quanto concerne la risoluzione delle controversie fra utenti ed operatori. Quest’ultimo regolamento approntato dall'Autorità stabilisce che: il tentativo obbligatorio di conciliazione è promosso presso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) o, in alternativa, presso le Camere di commercio o altre sedi di conciliazione. Il riferimento ad «altre sedi di conciliazione» ci riporta: a) al modello approntato nel 1989 dall'allora SIP e dalle principali associazioni dei consumatori - ad oggi l’esperienza quantitativamente più significativa - fondato sullo schema «paritetico», che vede confrontarsi i rispettivi rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dell'azienda; la competenza territoriale sia determinata, nel caso di telefonia fissa, in relazione al luogo ove è ubicata l'utenza telefonica; trattandosi, invece, di telefonia mobile, al luogo di residenza o domicilio dell'utente; la durata del tentativo di conciliazione non deve eccedere i 30 giorni dalla richiesta qualora non riesca, ciascuna delle parti può: a) richiedere all'Auto­rità garante di risolvere la controversia in modo definitivo mediante arbitrato; b) rivolgersi al GO. Nel corso del tentativo di conciliazione, la sospensione del servizio può essere adottata solo per gravi motivi, quali la frode o l'insolvenza abituale; La domanda di conciliazione sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere alla conclusione del procedimento; in ogni caso l'azione in sede giudiziaria non può essere iniziata prima della conclusione del tentativo di conciliazione.

8 La mediazione familiare
Principio del superiore interesse del minore La Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo, nel 1996, stimola gli Stati alla ricerca di forme alternative al giudizio, per la tutela degli interessi del minore e li invita ad incoraggiare «il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo». Ruolo centrale ha il Regolamento 1347/2000, detto «Bruxelles II» adottato dal Consiglio dell'UE, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli. Successivamente esso è stato sostituito dal Regolamento 2201/2003, c.d. «Bruxelles-bis», che pur riprendendone il contenuto, ne ha esteso l'applicabilità a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, a prescindere da qualsiasi nesso con procedimento matrimoniale. introduce un’importante scelta terminologica: non si parla più di «potestà genitoriale», ma di «responsabilità genitoriale» con ciò intendendosi i diritti e doveri, di cui è investita una persona fisica o giuridica, riguardanti la persona o i beni di un minore. Al Regolamento si affianca la Raccomandazione 1639/2003 sulla mediazione familiare e la parità trai sessi, che guarda alla mediazione familiare come ad uno strumento di uguaglianza tra i coniugi: da un lato, «uguaglianza» tra le parti nell'accesso al processo di mediazione, nel senso che entrambe sono ugualmente libere di accedervi con i medesimi poteri e facoltà; dall'altro, «uguaglianza» tra i coniugi all'interno del processo di mediazione che significa parità di poteri senza alcuna discriminazione di genere. Il punto 7, assume particolare importanza, poiché in esso si legge che scopo principale della mediazione non è quello di decongestionare il lavoro dei giudici, bensì quello di ricostruire una comunicazione interrotta tra i coniugi, con l'aiuto di un terzo a tal uopo formato, imparziale e in un contesto confidenziale e riservato.

9 La mediazione familiare
Nel nostro paese la mediazione familiare ha trovato collocazione nell’ambito delle amministrazioni locali, nella rete del consultorio familiare. Quanto agli interventi legislativi: La legge 285/1997, contenente «Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», istituiva un Fondo nazionale per la realizzazione di interventi a sostegno di progetti, azioni e sevizi per l'infanzia, tra cui veniva espressamente richiamata la realizzazione di «servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali» (art. 4, lett. i). La mediazione familiare, come contemplata nella legge 285/1997, è già uno strumento ispirato alla promozione del principio della comune responsabilità genitoriale; tuttavia, la cornice normativa in materia di separazione e divorzio, in cui essa andava ad inserirsi, era distante da un modello genitorialità condivisa, prevedendo ancora l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei coniugi, mentre l'altro conservava il diritto di visita secondo modalità e tempi stabiliti nell'accordo e il dovere di mantenimento e degli alimenti. È solo con l'entrata in vigore della legge 54/2006 sull'affidamento condi­viso che si realizzeranno tali condizioni. Successivamente, la legge 154/2001, intitolata «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», introduce nel nostro ordinamento gli ordini di protezione, disciplinati dagli art. 342-bis e ter c.c. L’art. 342-ter c.c. dispone che il giudice, contestualmente all’emanazione dell'ordine di protezione (all'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante) e contestualmente disporre l'intervento, tra gli al­tri, di un centro di «mediazione familiare», ove i protagonisti della vicenda potranno incontrarsi e dialogare nell'ottica di una ripresa del legame in ragione del carattere temporaneo dell'ordine di protezione. Sebbene in questo contesto il legislatore abbia utilizzato il termine mediazione non in senso generico senza aggettivazioni, bensì con un chiaro riferimento a quella familiare, è contraddittorio: a) che la mediazione sia disposta dal giudice; b) che essa abbia una finalità diversa da quella che le è propria, ovvero la riappacificazione dei coniugi nell'ottica della ri­presa del legame. Infine, anche la legge 54/2006 che, come detto, ha aggiunto l’art. 155-sexies al codice civile, propone una norma tutt’altro che coraggiosa, che si apprezza solo per la scelta di mantenere il tentativo di medizione facoltativo, anziché obbligatorio come prospettato in un primo tempo. Al contrario, più di un autore ha osservato che la legge 54/2006 propone un arretramento rispetto a quanto operato dal legi­slatore italiano nelle precedenti disposizioni: Innanzitutto, il termine «mediazione» è utilizzato senza aggettivazioni, a delineare un uso atecnico dell'espressione medesima, senza proporre una distinzione tra lo stesso e l'istituto della conciliazione, già presente nel CPC (art. 708 e 711) nell’ambito del procedimento di separazione dei coniugi, o ogni altra forma d riavvicinamento tra i coniugi che consenta di pervenire ad un accordo. Il mancato riferimento alla figura del mediatore familiare, bensì genericamente ad un «esperto», comporta l'esclusione della necessità che il soggetto scelto dalle parti per svolgere tale compito sia dotato di una specifica professionalità e competenza, potendosi autorizzare qualsiasi soggetto che i coniugi ritengano di qualificare come «esperto».

10 La mediazione familiare
La mediazione familiare tende ad articolarsi in quattro fasi fondamentali: la pre-mediazione. dura da 1 a 3 incontri e serve, come detto, per valutare se si può procedere alla mediazione, considerati i soggetti, la situazione, le motivazioni e le risorse. Essendo la mediazione familiare ancora poco conosciuta e diffusa, è fondamentale, da un lato, per i coniugi poter capire in che cosa consista, se possa fare al caso loro e come si trovino con il mediatore; dall’altro lato, per il mediatore, per poter valutare se la coppia è adatta alla mediazione considerando, la natura e l'intensità del conflitto esistente tra loro, le modalità di comunicazione, le eventuali risorse o gli ostacoli alla negoziazione. il contrattodi mediazione segna l'inizio del processo di mediazione vero e pro­prio, perché a seguito della sua stipula parti e mediatore danno inizio al lavoro comu­ne e, pertanto, assume un grande significato simbolico per le parti. In esso le parti: a) indicano le questioni che decideranno affrontare in mediazione descrivendole brevemente; b) accettano di sospendere le iniziative giudiziarie durante il percorso; c) si impegnano a produrre tutte le informazioni finanziare necessarie per raggiungere un accordo giusto ed equo; d) accettano che il mediatore non venga chiamato in tribunale come testimone; e) prendono atto che il contenuto degli incontri e la relativa documentazione restino riservati e non possano essere oggetto di prova in tribunale senza il consenso di tutte le parti; f) accettano, infine, che il progetto d'intesa nel quale confluiranno gli accordi raggiunti non è un documento legale e si impegnano a sottoporlo alla revisione di un avvocato per poter poi presentarlo in tribunale. la negoziazione; durante la quale vengono identificate le questioni che entrambe le parti desiderano affrontare, chiarendo quale siano gli aspetti più importanti per ognuno di essi e quale quello che li preoccupa maggiormente. In questa fase il mediatore familiare deve essere terzo rispetto ai genitori presenti, ma al tempo stesso deve assumere la rappresentanza dei figli, presentando il loro punto di vista e portando in primo piano i loro bisogni e le loro domande. È in questa fase che il mediatore chiede alle parti di sperimentare quanto concordato, per poterne verificarne la reale tenuta. l’accordo: dopo aver affrontato tutte le questioni, il mediatore redige un testo nel quale raccoglie tutti gli accordi raggiunti in mediazione e ne da lettura alle parti. Il mediatore familiare deve sempre operare un controllo sull'accordo per verificare se: risulti specifico, cioè risolve i problemi addotti dalle parti e risponde ai rispettivi interessi; appaia realistico, ossia che possa durare nel tempo ed adatto alla situa­zione; sia equilibrato tra le parti e soprattutto per i figli, in quanto l'aspetto etico della me­diazione familiare è molto importante. In mediazione familiare le parti non sono mai presenti con i rispettivi legali, a meno che la loro presenza non sia reputata necessaria.

11 La Camera di conciliazione e di arbitrato della Consob
L’art. 2 del d.lgs. 179/2007, unitamente al regolamento Consob, disegna, nell'ambito del panorama italiano, un nuovo organismo per la gestione di procedure conciliative ed arbitrali. Possono essere gestiti dalla Consob i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione delle controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione di correttezza e di trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Da più parti, in sede di prima lettura della legge sul risparmio, erano stati solle­vati dubbi in merito alla possibilità di demandare alla Consob un nuovo ruolo giurisdizionale, poiché esso potrebbe rischiare di creare conflitti con le sue tipiche funzioni di con­trollo e sanzionatorie sugli intermediari finanziari. In particolare, l'au­torità di vigilanza potrebbe trovarsi in una posizione critica alla luce dell'accoglimento della domanda portata avanti alla sua Camera di conciliazione e di arbitrato da parte di un investitore che metta in luce una omissione nella vigilanza della Consob relativa­mente alla fattispecie litigiosa. Formalmente la Consob non si è attribuita alcun potere giurisdizionale, essendole affidato un mero compito di gestione delle procedure di conciliazione e di arbitrato. L’autorità ha scelto di istituire la Camera come un organismo autonomo, per quanto la stessa risulti, tuttavia, un organismo privo di personalità giuridica, che deve avvalersi di risorse e strutture individuate dalla Consob (art. 2, co II, d.lgs. 179/2007) e con ubicazione presso gli uffici delle sedi della Consob (art. 3, co IV, del regolamento). Il d.lgs. 179/2007 agli artt. 2, co V e 4, richiama i principi ed i meccanismi della conciliazione societaria d.lgs. n. 5/2003 e, parallelamente sancisce che le modalità di nomina di conciliatori e arbitri saranno definite dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in un apposito regolamento Si noti che il regolamento Consob, all'art. 20, prevede espressamente che gli arbitri possano essere nominati, anche congiuntamente, dalle parti ai sensi dell'art. 810 cpc, omettendo di richiamare anche gli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 5/2003. Tali norme, governando l'oggetto e gli effetti di clausole compromissorie statutarie, si appalesa inapplicabile alla materia oggetto del decreto che afferisce ai rapporti contrattuali tra intermediari ed investitori; L'art. 4 del d.lgs. 179/2007 di concerto con il regolamento Consob detta le norme di procedura, ispirandole al rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, celerità e contraddittorio: la domanda di conciliazione non può essere proposta in mancanza della proposizione di un reclamo all'intermediario, ovvero laddove non sia decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del reclamo, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. (art. 7 regolamento, let. b).

12 La Camera di conciliazione e di arbitrato della Consob
La procedura deve concludersi nel termine di 60 giorni dal deposito della domanda presso la Camera, domanda che deve essere stata previamente comunicata all'intermediario con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, dopo di che deve essere depositata nel termine di 30 giorni, unitamente al pagamento delle spese di avvio del procedimento. La Camera deve provvedere nel termine di 5 giorni dal deposito a valutare l'ammissibilità dell'istanza, invitando l'investitore a integrarne o correggerne il contenuto entro un congruo termine. La valutazione in ordine alla ammissibilità della domanda ha lo scopo di verificare, oltre al rispetto dei requisiti formali, se la controversia rientri nell'ambito di applicazione della mediazione ex art. 4, d.lgs. 179/2007. L'intermediario, che ha già ricevuto l'istanza di conciliazione da parte dell'investitore, a seguito di formale invito da parte della Camera, deve aderire al tentativo di conciliazione entro 5 giorni dal deposito dell'istanza, ovvero delle richieste integrazioni e correzioni, mediante il deposito di un atto di replica da redigersi secondo modalità indicate dal regolamento stesso (art. 8 regolamento), vale a dire: contenente l’impegno a rispettare gli obblighi di riservatezza; corredato dai documenti attestanti il pagamento delle spese di avvio della procedura; corredato dei documenti af­ferenti al rapporto contrattuale attinenti al reclamo proposto dall'investitore e delle eventuali determinazioni assunte al riguardo, alla luce degli obblighi di corretta tenuta della documentazione che sullo stesso gravano. Tale previsione rappresenta una tutela per l'inve­stitore, oltre che una garanzia per il corretto svolgimento della procedura, poiché quest’ultimo potrebbe trovarsi nell'impossibilità materiale di esibire il contratto concluso con l'intermediario. In caso di mancata adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione, la Camera ne dà formale attestazione all'investitore. Per contro, in caso di adesione da parte dell'intermediario la Camera provvede alla nomina del conciliatore.

13 ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
L'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) subentra all'ombudsman bancario è competente per le «controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari», relative a operazioni o comporta­menti successivi al gennaio 2007 è espressamente escluso ogni limite di valore per «l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà» per la «corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo», è stabilito un limite di € ,00. Adesione all'ABF». Gli intermediari finanziari sono tenuti ad aderire; i clienti no, ma se aderiscono non possono successivamente rinunciare alla adesione. Organo decidente. Sono previsti 3 collegi: per il Nord, Milano; per il Centro e per la Sardegna, nonché «per i ri­corsi presentati da clienti aventi domicilio all’estero», Roma; e per il Sud e per la Sicilia, con sede a Napoli. Ciascun collegio è costituito da 5 membri: alla Banca d'Italia è attribuito il potere di designare il presidente e due componenti; gli altri 2 sono nominati dalle associazioni degli intermediari e dalle associazioni rappresentative dei clienti. Costi del procedimento: il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura»; l'intermediario versa «un importo pari a 200 euro per contributo alle spese della procedura». Se soccombente, l’intermediario è obbligato a rimborsare il ricorrente del contributo versato Sono a carico delle associazioni degli intermediari i compensi dei membri da esse designati (tutti e 2). Il procedimento. La domanda si propone con ricorso proposto personalmente «dal cliente» o tra­mite «un'associazione di categoria». L'intermediario convenuto, nei successivi 30 giorni, comunica le proprie controdeduzioni direttamente alla segreteria tecnica o alla associazione alla quale aderisce; questa, nei successivi 15 giorni, è tenuta ad inviarle alla segreteria tecnica, che, sua volta, le trasmette al ricorrente. L'istruttoria è effettuata - dalla segreteria tecnica - esclusivamente in base alla documentazione prodotta dalle partì». La decisione deve essere emessa entro sessanta giorni, ma il termine «può essere sospeso una o più volte» «per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni»; L'intermediario soccom­bente «deve adempiere alla decisione» nel termine fissato dal collegio e, comunque, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Non sono previsti mezzi di impugnazione della decisione, ma «resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudizia­ria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei pro-pri diritti e interessi».


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