La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Disposizioni varie. 1 C. 46 - 47 – AGENTI IMMOBILIARI Gli agenti immobiliari sono SOLIDALMENTE tenuti al pagamento dellimposta per le scritture private.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Disposizioni varie. 1 C. 46 - 47 – AGENTI IMMOBILIARI Gli agenti immobiliari sono SOLIDALMENTE tenuti al pagamento dellimposta per le scritture private."— Transcript della presentazione:

1 Disposizioni varie

2 1 C. 46 - 47 – AGENTI IMMOBILIARI Gli agenti immobiliari sono SOLIDALMENTE tenuti al pagamento dellimposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari A carico di chi esercita attività di mediazione senza iscrizione a ruolo si applica una SANZIONE AMMINISTRATIVA tra 7.500 e 15.000 euro

3 2 C. 386 – RIUTILIZZO COMMERCIALE DEI DATI IPOTECARI E CATASTALI: LIMITI Si ha riutilizzo commerciale quando i documenti citati sono ceduti o forniti a terzi, anche in copia o previa elaborazione. I documenti, i dati, le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente. I riutilizzatori commerciali devono corrispondere: per dati CATASTALI un importo fisso annuale; per dati IPOTECARI i tributi maggiorati del 20%.

4 3 C. 389 – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E costituito un FONDO con dotazione di 5 milioni di euro destinato alla erogazione di contributi ai gestori delle attività commerciali per le spese sostenute per leliminazione delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali. Le modalità, i limiti e i criteri per lattribuzione dei contributi saranno definiti con successivo decreto del MEF.

5 4 C. 449-458 – ACQUISTI BENI E SERVIZI Dal 1° luglio 2007 le PP.AA. centrali e periferiche SONO TENUTE a fare ricorso al MERCATO ELETTRONICO della PA per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia (137.000 euro). Nel rispetto della disciplina di cui allart. 26 LF 2000, entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto MEF sono individuate le tipologie di beni e servizi per i quali si applica il regime delle convenzioni. Con decreto MEF possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dellaggiudicatario delle convenzioni.

6 5 C. 628-629 – SCUOLA: LIBRI DI TESTO La gratuità parziale dei libri di testo è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dellistruzione secondaria superiore. Le Amministrazioni interessate possono disporre che il beneficio di cui allart. 27 L. 448/98 sia utilizzato per lassegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni in possesso dei requisiti richiesti che adempiono lobbligo scolastico.

7 6 C. 801 E SS – PREZZO VENDITA MEDICINALI DA BANCO Dal 1° gennaio 2007 il prezzo al pubblico dei medicinali da banco è stabilito dal titolare di farmacia o di esercizio di vendita. Fino al 31.12.2007 le farmacie e gli altri esercizi non possono vendere i medicinali da banco ad un prezzo superiore al massimo in vigore al 31.12.2006 e pubblicato sul sito internet dellA.G.F. Per tutto il 2007 le Aziende Farmaceutiche devono assicurare nella cessione al dettagliante un margine non inferiore al 25% calcolato sul prezzo massimo di vendita.

8 7 C. 876 – RIFINANZIAMENTO ART. 16 L. 266/97 Il Fondo per il cofinanziamento di interventi per il commercio e il turismo di cui allart 16 L. 266/97 è rifinanziato per un importo di: 30 milioni di euro per il 2007; 40 milioni di euro per il 2008; 40 milioni per il 2009. Spetta al CIPE definire nuove modalità per semplificare gli attuali criteri di riparto nonché la gestione del cofinanziamento nazionale.

9 8 C. 890 – DISTRETTI PRODUTTIVI Riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate per ciascun progetto. I progetti ammessi al beneficio sono individuati con decreto del MSE.

10 9 C. 893 – ENTI LOCALI: INVESTIMENTI PER LINNOVAZIONE E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il FONDO per il sostegno agli investimenti per linnovazione negli enti locali con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione della attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.

11 10 C. 1064-1065 – VENDITA DIRETTA PRODOTTI AGRICOLI Quadruplicati i limiti di esenzione a favore delle vendite da parte degli imprenditori agricoli di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende. Il d. lgs. n.114/98 (cd. Bersani), quindi, non si applica: ad imprenditori individuali con ricavi < 160.000 euro; alle società con ricavi < 4 milioni di euro. Con successivo DM saranno stabiliti requisiti uniformi per la realizzazione di mercati dedicati esclusivamente agli imprenditori agricoli.


Scaricare ppt "Disposizioni varie. 1 C. 46 - 47 – AGENTI IMMOBILIARI Gli agenti immobiliari sono SOLIDALMENTE tenuti al pagamento dellimposta per le scritture private."

Presentazioni simili


Annunci Google