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Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

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1 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista

2 art.1 c. 146 - riscossione Comma 146 Art. 19 comma 2 d.lgs 13/04/1999 n. 112 - Riordino del servizio nazionale della riscossione …….. causa di perdita del diritto al discarico 2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico : il quinto a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro (l'undicesimo) il quinto mese successivo alla consegna del ruolo (ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo) nonché, nel caso previsto dallarticolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo Comma 148 Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati allagente della riscossione a decorrere dal 1º aprile 2008.

3 dl. 248/07 art. 36 ingiunzione (r.d. 14.04.1910 n. 639) La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con la procedura dellingiunzione (r.d. 14.04.1910 n. 639) se effettuata in proprio dallEnte locale o a mezzo dei soggetti di cui allart. 52 dlgs 446/97 o mediante la procedura del ruolo (d.p.r. 602/73) se affidata agli agenti della riscossione.

4 riscossione Art. 1 L. 244/07 146. Allarticolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole: «lundicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo». 148. Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati allagente della riscossione a decorrere dal 1º aprile 2008. Art. 36. Dl 248/07 Disposizioni in materia di riscossione 2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonche', se superiore a cinquantamila euro,».

5 art. 1, comma 153 – multe e sanatorie comma 153 - dal 2008 gli agenti della riscossione non possono richiedere il pagamento per violazioni al codice della strada di spettanza comunale, se la cartella non è stata notificata entro 2 anni dalla consegna del ruolo.comma 153 - dal 2008 gli agenti della riscossione non possono richiedere il pagamento per violazioni al codice della strada di spettanza comunale, se la cartella non è stata notificata entro 2 anni dalla consegna del ruolo. comma 154 - la sanatoria per gli agenti della riscossione prevista dai commi 426 e 426 bis della legge 311/2004 per lattività sino al 30.06.05 ha effetto solo per le responsabilità degli esattoricomma 154 - la sanatoria per gli agenti della riscossione prevista dai commi 426 e 426 bis della legge 311/2004 per lattività sino al 30.06.05 ha effetto solo per le responsabilità degli esattori

6 multe riforma della riscossione A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dellacquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo 153. Allarticolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (riforma della riscossione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente: «35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dellacquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo ».

7 sanatoria Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni nellarticolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dellapplicazione delle sanzioni causa di perdita del diritto al discarico 154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nellarticolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dellapplicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dellarticolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico. 426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma. (1)articolo 17n. 112 426 bis. Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006. (2)articolo 19,

8 art. 1 comma 166 - tarsu Art. 1 legge 296/2006 (finanziaria 2007) 184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per lanno 2008 (per i comuni non saranno possibili passaggi da TARSU a TIA); (per le imprese devono essere mantenuti i vigenti criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, fondati unicamente sulla tipologia di rifiuto e non sullestensione della superficie) b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (per le imprese devono essere mantenuti i vigenti criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, fondati unicamente sulla tipologia di rifiuto e non sullestensione della superficie); allarticolo 17 (continuano ad applicarsi le disposizioni per lo smaltimento in discarica previste dallart. 17 ) c) il termine di cui allarticolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al (31 dicembre 2007) 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto(continuano ad applicarsi le disposizioni per lo smaltimento in discarica previste dallart. 17 ) Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzateArt. 17 c. 1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate

9 art. 1, c. 206 – formazione sulla riforma del catasto Scuola superiore delleconomia e delle finanze riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali il personale degli Enti Locali Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui allarticolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (programma straordinario della Scuola superiore delleconomia e delle finanze ) sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare (ex art. 1 comma 373, legge 311/04) stipulando apposite convenzioni con lAmministrazione finanziaria, anche il personale degli Enti Locali

10 art. 1, c. 258/259 – edilizia residenziale sociale Gli strumenti urbanisticiambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, leventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. il comune può, nellambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale Gli strumenti urbanistici devono prevedere ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione allentità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, leventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. Ai fini dellattuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nellambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale

11 art. 1, commi 313/320 - valorizzazione beni pubblici. Il Ministro delleconomia di concerto con i beni culturali e dintesa con gli enti locali, individua ambiti dinteresse nazionale nei quali sono presenti immobili dello stato o della PA e promuove, in ogni ambito, un programma unitario di valorizzazione. Il Ministro delleconomia di concerto con i beni culturali e dintesa con gli enti locali, individua ambiti dinteresse nazionale nei quali sono presenti immobili dello stato o della PA e promuove, in ogni ambito, un programma unitario di valorizzazione. Linsieme dei programmi costituisce il piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali Elemento prioritario di individuazione è la suscettività di valorizzazione dei beni immobili mediante concessione duso o locazione, nonché lallocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per listruzione, la promozione di attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani e le pari opportunità (ex. Art. 3, comma 15-bis, Dl. 351/01) I programmi unitari di valorizzazione sono definiti dalle amministrazioni centrali e territoriali interessate. Ogni programma è approvato con decreto del Presidente della regione o della provincia dintesa con i ministri delleconomia e dei beni culturali. I consigli comunali ratificano il programma entro 90 gg. dallemanazione del decreto Lapprovazione del programma è presupposto per costituire consorzi facoltativi per presentare in comune proposte di realizzazione degli interventi di riabilitazione urbana Lapprovazione del programma di valorizzazione produce gli stessi effetti dellaccordo di programma e integra gli estremi della dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche o di interesse generale. Ogni programma ha il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata. Lapprovazione del programma è presupposto per costituire consorzi facoltativi per presentare in comune proposte di realizzazione degli interventi di riabilitazione urbana. Risorse per 10 milioni di euro

12 valorizzazione dei beni pubblici 313. 315 316 317. 318. 319. 313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite lAgenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, dintesa con gli enti territoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui allarticolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali. 314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, anche in applicazione delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale Piano, oltre allindividuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi. 315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 313, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, dintesa con il Ministero delleconomia e delle finanze di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni duso compatibili, lentità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per lattuazione di quanto previsto nei programmi medesimi. 316. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per lattuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo allidentificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di valorizzazione. 317. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del presidente della regione o della provincia interessata, dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dallemanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dallarticolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese. 318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dellarticolo 27 della legge 1º agosto 2002, n. 166. 319. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al comma 313 si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire allAgenzia del demanio per lacquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per lanno 2008.

13 art. 1, commi 321/324 - Centri storici Stanziati 4 milioni lanno nel periodo 2008-2010 per favorire la mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico Interessi a carico dello Stato per i mutui ventennali fino a 300.000 stipulati dai titolari di edifici nei centri storici di comuni con meno di 100.000 abitanti per restauro e ripristino funzionale Gli enti locali sono autorizzati contrarre mutui con la Cassa Depositi e prestiti con interessi a carico dello Stato per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dallUNESCO come patrimonio dellumanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato. A tal fine stanziati 10 milioni di euro dal 2008

14 art. 1 321. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dallUNESCO come patrimonio dellumanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010. 322. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero delleconomia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato. 323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dallUNESCO come patrimonio dellumanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delleconomia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per lerogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al fine di garantire che allattuazione dei medesimi commi si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

15 art. 1, comma 344 - ISEE Le prestazioni sociali sono subordinate alla presentazione di una dichiarazione unica sostitutiva, in forma di autocertificazione, di validità annuale cafal comuneallamministrazione che gestisce lagevolazione, allINPS o allAgenzia delle entrate Le prestazioni sociali sono subordinate alla presentazione di una dichiarazione unica sostitutiva, in forma di autocertificazione, di validità annuale con le informazioni necessarie per calcolare lISEE (indicatore della situazione economica equivalente). La dichiarazione può essere presentata ai caf, al comune, allamministrazione che gestisce lagevolazione, allINPS o allAgenzia delle entrate. La dichiarazione, in ogni caso è inviata telematica-mente allAgenzia delle entrate Gli esiti sono comunicati allente richiedente che rilascia unattestazione contenente lISEE e gli elementi di calcolo La dichiarazione, in ogni caso è inviata telematica-mente allAgenzia delle entrate. LAgenzia delle entrate determina lISEE in relazione ai dati in possesso del Sistema informativo dellanagrafe tributaria e in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata. Gli esiti sono comunicati allente richiedente che rilascia unattestazione contenente lISEE e gli elementi di calcolo

16 principali prestazioni locali che possono essere erogate in base allISEE Asili nido e altri servizi educativi per linfanzia Mense scolastiche Servizi socio-sanitari domiciliari Servizi socio-sanitari diurni, residenziali eccetera Altre prestazioni economiche assistenziali (ad esempio reddito di cittadinanza)

17 ISEE Art. 1 344. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dallI.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dellindicatore della situazione economica equivalente gestito dallI.N.P.S.»; b) larticolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). – 1. Il richiedente la prestazione presenta ununica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dellindicatore della situazione economica equivalente di cui allarticolo 2, ancorché lente si avvalga della facoltà riconosciutagli dallarticolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dellindicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente allamministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente allAgenzia delle entrate le relative informazioni. 3. È comunque consentita la presentazione allAgenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata. 4. LAgenzia delle entrate determina lindicatore della situazione economica equivalente in relazione: a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dellanagrafe tributaria; b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata. 5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, lAgenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì lesistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo. 6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dallAgenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso allINPS ai sensi dellarticolo 4-bis, comma 1. 7. Sulla base della comunicazione dellAgenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, lINPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano unattestazione, riportante lindicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dallAgenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. Lattestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dellattestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per laccesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto. 8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante lattestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dallAgenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dellerogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. 9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui allarticolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, lAgenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. 10. Nellambito della programmazione dellattività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi. 11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e lefficacia dei controlli previsti dal comma 10. 12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione. 13. Con apposita convenzione stipulata tra lINPS e lAgenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie allattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»; c) allarticolo 4-bis: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. LAgenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dellindicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dallIstituto nazionale della previdenza sociale che, per lalimentazione del Sistema, può stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui allarticolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; 2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»; d) allarticolo 6: 1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»; 2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, lAgenzia delle entrate»; 3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»; 4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dallIstituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dallAgenzia delle entrate».

18 strumenti finanziari – riferimenti pregressi Legge 28.12.2001, n. 448 – art. 41Legge 28.12.2001, n. 448 – art. 41 DM 01.12.2003, n. 389DM 01.12.2003, n. 389 Circolare esplicativa MEF del 27.05.2004Circolare esplicativa MEF del 27.05.2004 Legge 27.12.2006, n. 296 - art. 1, c 736-738Legge 27.12.2006, n. 296 - art. 1, c 736-738 Circolare esplicativa MEF del 31.01.2007Circolare esplicativa MEF del 31.01.2007 Principi di riduzione del costoriduzione del costo correlazione a passività dovute e riduzione del rischiocorrelazione a passività dovute e riduzione del rischio rispetto di obblighi di monitoraggio e documentazionerispetto di obblighi di monitoraggio e documentazione assenza di intento speculativoassenza di intento speculativo

19 art. 1, l. 296/06 - Strumenti finanziari 736. costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica strumenti derivati devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercatoGli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti. 736. Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti. 737 737. Allarticolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoroTale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio."2 bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio. 2 ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza". 738 L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi. 738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dallarticolo 41 della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.

20 art. 1, commi 380/384 – contratti su strumenti finanziari 1.devono essere informati alla massima trasparenza 2.devono essere conformi alle indicazioni contenute in un decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca dItalia 3.lente sottoscrittore deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche degli strumenti finanziari, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività 4.I punti 2 e 3 sono condizione di efficacia dei contratti 5.in caso di violazione comunicazione alla Corte dei Conti

21 …….in sintesi principio della riduzione del costo, della correlazione a passività dovute e riduzione del rischio assenza di intento speculativo contratti di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi al MEF prima della sottoscrizione comunicazioni periodiche ai sensi art. 1 dm 389/2003 conservazione degli elenchi contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento su cui vigila lorgano di revisione principio della trasparenza contrattualeprincipio della trasparenza contrattuale conformità alle indicazioni di un decreto del MEF da emanareconformità alle indicazioni di un decreto del MEF da emanare attestazione espressa dellente della conoscenza dei rischi e delle caratteristiche degli strumenti finanziariattestazione espressa dellente della conoscenza dei rischi e delle caratteristiche degli strumenti finanziari nota allegata in bilancio indicativa degli oneri e degli impegninota allegata in bilancio indicativa degli oneri e degli impegni in caso di violazione comunicazione alla Corte dei Contiin caso di violazione comunicazione alla Corte dei Conti

22 strumenti finanziari Art. 1 sono informati alla massima trasparenza. devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca dItalia deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività elemento costitutivo dellefficacia dei contratti viene data comunicazione alla Corte dei conti per ladozione dei provvedimenti di competenza 381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza. 382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca dItalia. Il Ministero delleconomia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto. 383. La regione o lente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività. 384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dellefficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per ladozione dei provvedimenti di competenza

23 art. 2, comma 10 - piccoli comuni fondo ordinario 188 milioni di euro Finanziamenti per complessivi 188 milioni di euro in favore dei comuni fino a 5.000 abitanti. 30% al 25%. Comma 703 l. 296/06 let. a): in particolare viene rivisto il requisito del rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva riducendolo dal 30% al 25%. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale.

24 fondo ordinario - piccoli comuni Art. 2 10. Allarticolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento» L. 296/06 703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo: a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale; b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta' inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva e' superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale; c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e' concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti; d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

25 art 2, comma 12 - Uffici legali Gli enti locali istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati 12. Gli enti locali di cui allarticolo 2 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dellarticolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati CAPO V Forme associative Articolo 30 Convenzioni 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

26 art. 2, commi 569/576-programmazione acquisti Le amministrazioni centrali e periferiche devono inviare, entro il 28.02 per il 2008 ed entro il 31.12 per gli anni successivial Ministero dellEconomia un prospetto con i dati previsionali dei fabbisogni annuali di beni e servizi cui si applica il dlgs 163/06. Il ministero, tramite Consip, individuerà indicatori di spesa sostenibili Le amministrazioni centrali e periferiche, (inclusi gli enti locali????) ed escluse le scuole, le istituzioni educative e universitarie, devono inviare, entro il 28.02 per il 2008 ed entro il 31.12 per gli anni successivi, al Ministero dellEconomia un prospetto con i dati previsionali dei fabbisogni annuali di beni e servizi cui si applica il dlgs 163/06. Il ministero, tramite Consip, individuerà indicatori di spesa sostenibili, che saranno pubblicati sui siti del ministero dellEconomia e di Consip come modelli di comportamento secondo canoni di efficienza.

27 Gli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche potranno essere realizzati facendo riferimento ad indicatori di spesa sostenibile ed a strumenti di valutazione della comparabilità rispetto a quanto offerto dalle convenzioni CONSIP indicatori di spesa sostenibile Il Ministero dellEconomia, avvalendosi di CONSIP e dei sistemi informativi integrati impostati sulla base della finanziaria 2007, definisce una serie di indicatori di spesa sostenibile (avuto a riguardo anche al triennio 2005-7) Tali indicatori devono diventare gli strumenti e i modelli regolativi dei comportamenti di acquisto delle amministrazioni statali utili anche al fine di sviluppare azioni specifiche nellambito dei controlli interni alle stesse amministrazioni Sulla base dei dati raccolti Il Ministero, attraverso la Consip ed entro tre mesi dallentrata in vigore della finanziaria 2008, metterà a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche gli strumenti a supporto per la valutazione della comparabilità dei beni e dei servizi e per luso di tali parametri

28 Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa, i soggetti aggiudicatori (art. 3, comma 25, d.Lgs 163/2006: amministrazione dello stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni e consorsi comunque denominati) possono ricorrere per lacquisto di beni e servizi alle convenzioni quadro stipulate da Consip, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza Il Ministero dellEconomia individua i beni e servizi standardizzabili e aggregabili per i quali le amministrazioni statali (esclusi gli enti locali ????), a fronte di valori superiori alla soglia comunitaria, devono procedere allacquisto ricorrendo alla Consip come stazione appaltante per espletare gare e definire appalti, accordi quadro e gare telematiche Tale facoltà è estesa a tutti gli organismi di diritto pubblico ad es. le società partecipate dagli enti locali.

29 consip a disposizione delle amministrazioni pubbliche 569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per lanno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero delleconomia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero delleconomia e delle finanze e di Consip Spa. 570. Il Ministero delleconomia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso lutilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dellarticolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo. 571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero delleconomia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nellattività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nellattività di controllo di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero delleconomia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per lutilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi. 573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dallarticolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui allarticolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per lacquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza. 574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dallarticolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero delleconomia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti dimporto superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dellespletamento dellappalto e dellaccordo quadro, anche con lutilizzo dei sistemi telematici. 575. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per lanno 2008, 700 milioni di euro per lanno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui allarticolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 576. Il Ministro delleconomia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sullapplicazione delle misure di cui ai commi da 568 a 575 e sullentità dei risparmi conseguiti.

30 art. 2, comma 588/591 – costi P.A. 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio 1.600A decorrere dal 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso eslusivo nellambito della magistrature e delle amministrazioni civili dello Stato non potrà superare i 1.600 centimetri cubi. Obbligo di adozione della posta elettronica certificata e firma digitale al posto della posta ordinaria e posta raccomandata nonché dei servizi Voip (voce tramite protocollo internet) al posto dei servizi telefonici ordinariObbligo di adozione della posta elettronica certificata e firma digitale al posto della posta ordinaria e posta raccomandata nonché dei servizi Voip (voce tramite protocollo internet) al posto dei servizi telefonici ordinari

31 art. 32 d.l. 223/2006 – incarichi individuali Art. 7, d.lgs 165/2001 incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione 6 bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs 267/2000 si adeguano ai principi di cui al comma 6 6 ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs 267/2000 si adeguano ai principi di cui al comma 6

32 Normativa incarichi/consulenze Art. 110, d.lgs 267/00 6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità Circolare 5/2006 della Funzione Pubblica -Il comma 6 dellart. 7 del d.lgs 165/2001 si riferisce anche alle collaborazioni coordinate, di qualsiasi oggetto contrattuale si riferisce anche agli enti locali -il comma 6-bis, che obbliga alla preventiva determinazione e pubblicazione delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione si riferisce anche agli enti locali per il principio dellimparzialità di cui allart. 97 della Costituzione Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, delibera n. 6 del 15.02.2005 nello svolgimento di unattività di studio, nellinteresse dellAmministrazione con consegna di una relazione scritta finale -gli incarichi di studio possono essere individuati nello svolgimento di unattività di studio, nellinteresse dellAmministrazione con consegna di una relazione scritta finale -gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dellamministrazione -le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti Art. 1, comma 173, l. 266/05 Art. 1, comma 173, l. 266/05: studi e consulenza 5.000 euro Corte dei Conti gli atti di spesa relativi allaffidamento di incarichi di studi e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Corte dei Conti per il controllo successivo sulla gestione Art 1,c. 593,l. 296/06: pubblicazione da parte di società partecipate da EP

33 L. 23.12.96, n. 662c. 127 Le pubbliche amministrazioni,che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso, pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L. 23.12.96, n. 662 c. 127 Le pubbliche amministrazioni,che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso, pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Art. 53 c.14 Dlgs 165/01 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Normativa incarichi/consulenze

34 art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 78 incarichi individuali professionalità a livello di specializzazione universitaria (tali norme non si applicano agli organi di controllo interno e ai nuclei di valutazione, organismi di monitoraggio degli investimenti pubblici art. 1 c. 5 l. 144/99 [comma 6-quater] ) c. 76/77. Gli incarichi individuali possono essere affidati solo a soggetti di comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria (tali norme non si applicano agli organi di controllo interno e ai nuclei di valutazione, organismi di monitoraggio degli investimenti pubblici art. 1 c. 5 l. 144/99 [comma 6-quater] ) collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza, c. 54 le pubbliche amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, la ragione dellincarico e lammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo è illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto consulenzapubblicazione c. 18. Lefficacia deglincarichi di consulenza è subordinata a pubblicazione del nominativo del consulente, delloggetto dellincarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dellamministrazione stipulante. studi, di ricerca e di consulenza (e non gli altri) c. 55/56/57. Gli incarichi di studi, di ricerca e di consulenza (e non gli altri) possono essere conferiti solo: –se riconducibili a programmi approvati dal Consiglio dellente ai sensi dellart. 42, c. 2 let. b del TUEL (coinvolgimento del Consiglio) –se sono stati predefiniti nel regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi (art. 89 TUEL) i limiti, i criteri, le modalità per laffidamento e il limite massimo della spesa (coinvolgimento Giunta) –le disposizioni regolamentari devono essere trasmesse, per estratto, alla Corte dei Conti entro 30 gg. (coinvolgimento della C. dei C.)

35 sintesi incarichi di studio, ricerca e consulenza Il Consiglio comunaleIl Consiglio comunale deve approvare un piano annuale relativo agli incarichi di ricerca, studio e consulenza che lente intende affidare nel corso dellanno Il regolamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta annualmente determinare il limite massimo di spesaIl regolamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, deve fissare, annualmente, i limiti, i criteri e le modalità per laffidamento degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei, deve determinare il limite massimo di spesa e deve essere trasmesso, per estratto, entro 30 gg alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Gli incarichi di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla Corte dei Conti professionalità a livello di specializzazione universitaria (laurea o laurea specialistica di secondo livello)I collaboratori devono essere soggetti di comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria (laurea o laurea specialistica di secondo livello) Pubblicazione sul sito web dellente dei contratti relativi a consulenze per acquistare efficaciaPubblicazione sul sito web dellente dei contratti relativi a consulenze per acquistare efficacia Pubblicazione sul sito web lindicazione dei soggetti percettori, ragione dellincarico e ammontare erogato per evitare lillecito erariale (oltre alla comunicazione semestrale alla Funzione Pubblica tramite il sito dellanagrafe prestazioni art. 53 c. 14 Dlgs 165/01)Pubblicazione sul sito web lindicazione dei soggetti percettori, ragione dellincarico e ammontare erogato per evitare lillecito erariale (oltre alla comunicazione semestrale alla Funzione Pubblica tramite il sito dellanagrafe prestazioni art. 53 c. 14 Dlgs 165/01) Comunicazione semestrale alla Funzione Pubblica (art. 53 dlgs 165/01)Comunicazione semestrale alla Funzione Pubblica (art. 53 dlgs 165/01) Occorre analizzare la differenza tra incarichi/servizi/consulenze e in particolare per laffidamento di servizi – Dlgs 163/06 (sopra/sotto soglia – regolamento economale [eventuale cottimo fiduciario])Occorre analizzare la differenza tra incarichi/servizi/consulenze e in particolare per laffidamento di servizi – Dlgs 163/06 (sopra/sotto soglia – regolamento economale [eventuale cottimo fiduciario])

36 incarichi esterni e consulenze ART. 3 18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, delloggetto dellincarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dellamministrazione stipulante. 54. Allarticolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dellincarico e dellammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto 55. Laffidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei allamministrazione può avvenire solo nellambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dellarticolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Con il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dellarticolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per laffidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei allamministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. Laffidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione. 76. Al comma 6 dellarticolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria». 77. Allarticolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui allarticolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

37 art. 3, comma 59 - assicurazione È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dallespletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008 In caso di violazione della presente disposizione, lamministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte lammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo

38 art. 3, commi 60/65 - Corte dei Conti Nella relazione annuale al Parlamento la Corte dei Conti, riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolte dalle Sezioni regionali di controlloNella relazione annuale al Parlamento la Corte dei Conti, oltre agli aspetti finanziari della gestione rilevanti ai fini del coordinamento della finanza pubblica, riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolte dalle Sezioni regionali di controllo Le amministrazioni devono adottare provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei contiLe amministrazioni che ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dellarticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, devono adottare, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti La Corte dei Conti al fine di definire i programmi e i controlli di gestione (controllo successivo) deve tener conto delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblicoLa Corte dei Conti al fine di definire i programmi e i controlli di gestione (controllo successivo) deve tener conto delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico

39 Il Sole 24 Ore – lunedì 14.01.2008 Francesco Staderini Il referto (al Parlamento) non sarà più limitato, come era previsto dallart. 7, primo comma, della 131, agli aspetti finanziari della gestione, rilevanti ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ex art. 119 della Costituzione, che è la sua fonte di legittimazione,ma, alla pari di quello delle sezioni regionali, potrà riguardare ogni altro aspetto dellattività delle amministrazioni autonome e conseguire anche a controlli effettuati direttamente. …… omissis ….. La sezione delle Autonomie perde competenze e appare destinata a essere soppressa. In conclusione non si può rilevare come la nuova disciplina si muova secondo un disegno rivolto a ripristinare lo status quo, eliminando i caratteri più innovativi della riforma attuata dalla legge 131 per adeguarsi ai rafforzati principi autonomistici contenuti nella nuova formulazione del titolo V della Costituzione. il maggior accentramento di tutto il sistema dei controlliin conseguenza del ruolo egemone assunto dalle sezioni riunite con le nuove competenze e i connessi poteri di coordinamento e indirizzo nei confronti delle sezioni regionali rese tutte omologhe tra di loro anche per il venir meno della componente locale. In particolare risulta evidente il maggior accentramento di tutto il sistema dei controlli, in conseguenza del ruolo egemone assunto dalle sezioni riunite con le nuove competenze e i connessi poteri di coordinamento e indirizzo nei confronti delle sezioni regionali rese tutte omologhe tra di loro anche per il venir meno della componente locale.

40 art. 3, commi 60/65 – Corte dei Conti 60. Allarticolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui allarticolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e allarticolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo». 61. Larticolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1º ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti. 62. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti allapplicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dellarticolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui allarticolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e allarticolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nellesercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi. 63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per lattuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dellarticolo 100 della Costituzione. 64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, lamministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dellarticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. 65. Al comma 4 dellarticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

41 grazie per lattenzione …..grazie per lattenzione Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Legge 24.12.2007 n. 244 Finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista


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