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LE RIMANENZE DI MAGAZZINO Aspetti procedurali

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Presentazione sul tema: "LE RIMANENZE DI MAGAZZINO Aspetti procedurali"— Transcript della presentazione:

1 LE RIMANENZE DI MAGAZZINO Aspetti procedurali
Ottobre - novembre 2010 PRINCIPI CONTABILI LE RIMANENZE DI MAGAZZINO Aspetti procedurali OIC e IAS/IFRS Dott. Valter Ruffa

2 DISTINZIONE FRA RIMANENZE E IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Art – bis, comma 1, c.c. «Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni». Dipende dalla destinazione attribuita dall’impresa: Investimenti duraturi => immobilizzazioni Ciclo produttivo e/o commerciale => rimanenze

3 DISTINZIONE FRA RIMANENZE E IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Documento OIC , n. 16 – A I prodotti utilizzati per dimostrazione, allestimento vetrine, esposizione, con durata di utilizzo per tale scopo non superiore a un esercizio sono da classificare fra le rimanenze. Non costituiscono rimanenze, ma immobilizzazioni materiali, gli utensili specifici di cui l’impresa resta proprietaria (esempio: stampi).

4 DISTINZIONE FRA RIMANENZE E IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Casi particolari in cui elementi, normalmente facenti parte delle immobilizzazioni, sono da ricomprendere fra le rimanenze Immobili e terreni Se l'attività dell’impresa consiste nella loro produzione e/o commercializzazione. Valori mobiliari Se l'attività dell’impresa consiste nel trading finanziario.

5 BENI A DESTINAZIONE POLIVALENTE
La medesima tipologia di beni può essere destinata contemporaneamente: - a essere venduta - data in locazione - utilizzata dall’impresa Se vi è incertezza sulla destinazione occorre considerare: il tipo di attività svolta dall’impresa; il tipo di bene (vita utile, deperibilità,…). Il bene è da iscriversi fra le immobilizzazioni materiali quando: a) viene affittato a terzi per un periodo superiore ad un anno o b) viene utilizzato come mezzo di produzione di altri beni.

6 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI
Documento OIC , n A Documento OIC , n A Gli immobili possono essere contabilizzati come rimanenze se vengono acquistati o costruiti con lo specifico scopo di vendita. Gli immobili detenuti per essere utilizzati nei processi produttivi, per essere concessi in locazione o per fini amministrativi devono essere iscritti fra le immobilizzazioni materiali.

7 CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
Documento OIC , n. 16 Le immobilizzazioni materiali (compresi gli immobili) possono essere trasferite dagli investimenti immobilizzati alle rimanenze a seguito di cambio di destinazione. In tal caso, il costo dell’immobilizzazione da contabilizzare come rimanenza deve essere pari al valore contabile netto alla data del cambio di destinazione.

8 CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE Beni smobilizzati dai cespiti
Spesso, dallo smontaggio, vendita o distruzione di una immobilizzazione materiale si riescono a recuperare parti della stessa. La classificazione di bilancio di detti recuperi dipende dalla relativa destinazione d’uso.

9 CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE Beni smobilizzati dai cespiti
Se sono destinati a venire rimontati o installati su altri cespiti => immobilizzazioni Se di importo significativo, possono essere iscritti in apposita voce. Se sono destinati ad essere utilizzati nella produzione come materiali di consumo => rimanenze

10 PEZZI DI RICAMBIO Documento OIC 13-07-2005, n. 16 (D.VI.b - D.VII)
Il trattamento contabile e la classificazione variano in funzione del loro uso: acquistati in vista di un loro utilizzo immediato; acquistati in vista di riparazioni differite.

11 imputazione dei costi al conto economico.
PEZZI DI RICAMBIO: a) acquistati in vista di un loro utilizzo immediato Sostituzione di un pezzo guasto o danneggiato con un elemento identico o equivalente: imputazione dei costi al conto economico. Il costo del pezzo viene spesato nell’esercizio in cui è avvenuto l’acquisto e la sostituzione; le lavorazioni eseguite rappresentano dei costi di esercizio per prestazioni di servizi di manutenzione.

12 PEZZI DI RICAMBIO: a) acquistati in vista di un loro utilizzo immediato Nota bene: se la riparazione prolunga in modo certo la durata della vita utile del bene è possibile incorporare (capitalizzare) l’importo della riparazione nel valore netto contabile del bene, previo storno del valore del pezzo sostituito, e rivedere il piano di ammortamento alla luce della nuova vita utile.

13 sono da includere fra le rimanenze.
PEZZI DI RICAMBIO: b) acquistati in vista di riparazioni differite • pezzi non specifici (con utilizzi diversificati): sono da includere fra le rimanenze. Possono esserne esclusi qualora il loro valore unitario non sia significativo (importo complessivo modesto)

14 PEZZI DI RICAMBIO: b) acquistati in vista di riparazioni differite (segue) pezzi specifici (utilizzati esclusivamente per manutenzione e riparazione di immobilizzazioni non intercambiabili): di importo modesto, possono essere spesati nell’esercizio e non inclusi nelle rimanenze; di costo non significativo in rapporto al costo dell’immobilizzazione, ma che non rappresentano un valore “modesto”: sono assimilabili ai pezzi non specifici e quindi da includere tra le rimanenze;

15 PEZZI DI RICAMBIO: b) acquistati in vista di riparazioni differite (segue) pezzi specifici (utilizzati esclusivamente per manutenzione e riparazione di immobilizzazioni non intercambiabili): di importo significativo: sono assimilati alle immobilizzazioni di cui fanno parte, seguendone la sorte, e sono ammortizzati secondo la durata della loro vita utile prevista, anche prima della messa in servizio. Quando il ricambio è messo in servizio, il pezzo sostituito deve essere eliminato dall’attivo effettuando una svalutazione o un ammortamento eccezionale. Il nuovo pezzo di ricambio deve essere capitalizzato e ammortizzato in base alla durata della vita probabile di utilizzo.

16 CANCELLERIA Gli acquisti di cancelleria possono essere classificati alla voce B.6 del conto economico. Gli acquisti non ancora utilizzati alla fine dell’esercizio costituiscono rimanenze di beni e devono essere inclusi nell’attivo circolante dello stato patrimoniale. E’ accettabile, nei casi di importi non significativi e di modesti quantitativi in giacenza, spesare gli acquisti di cancelleria nel conto economico e non gestire tali beni a magazzino.

17 CRITERI DI VALUTAZIONE
Art – bis, comma 1, n. 1, c.c. Documento OIC , n. 13 Criterio base delle imprese in funzionamento («going concern»): iscrizione al costo di acquisto o produzione; se minore, iscrizione al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato; eventuale ripristino di valore nei bilanci successivi.

18 CRITERI DI VALUTAZIONE
Documento OIC , n. 5 Criterio base delle imprese in liquidazione: Valore di realizzo per stralcio dei beni, al netto degli oneri diretti di realizzo (valore normalmente inferiore all'ordinario prezzo di vendita).

19 METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO
Art – bis, comma 1, nn. 9 e 10, c.c. Documento OIC , n D.IV I metodi di determinazione del costo previsti dal codice civile e dai principi contabili sono i seguenti: Metodo del Costo Specifico (se i beni non sono intercambiabili); Metodo FIFO (First In First Out); Metodo del Costo Medio Ponderato (CMP); Metodo LIFO (Last In First Out) continuo o a scatti.

20 METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO Raffronto fra i diversi metodi
Il metodo CMP, rispetto al FIFO ed al LIFO, tende a mediare le fluttuazioni dei prezzi. Il metodo FIFO tende a contrapporre a ricavi più recenti costi più remoti, con rimanenze finali esposte nello stato patrimoniale a costi più recenti. Possibile effetto: prezzi crescenti => valore delle rimanenze crescente risultato d'esercizio crescente prezzi decrescenti => valore delle rimanenze decrescente risultato d'esercizio decrescente

21 METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO Raffronto fra i diversi metodi
Il metodo LIFO tende a contrapporre a ricavi più recenti costi più recenti, con rimanenze finali esposte nello stato patrimoniale a costi più remoti. Possibile effetto: prezzi crescenti => valore delle rimanenze decrescente risultato d'esercizio decrescente prezzi decrescenti => valore delle rimanenze crescente risultato d'esercizio crescente Il metodo LIFO mitiga i «profitti di magazzino» con prezzi crescenti, ma crea dei possibili effetti distorsivi sullo stato patrimoniale, in caso di forte crescita dei prezzi.

22 METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO
Se i valori determinati con l'adozione di uno dei metodi precedenti sono inferiori al costo corrente, la differenza, qualora di entità rilevante, deve essere indicata nella nota integrativa. Non si possono effettuare riduzioni arbitrarie di valore, contrarie al requisito di rappresentazione veritiera e corretta (art c.c.) e al principio di evidenza e verità degli utili conseguiti (art c.c.)

23 METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO
Documento OIC , n D.XII Beni per cui non è possibile determinare il costo In tali casi occorre effettuare delle stime basate sul valore di mercato del bene, sia come valore di vendita, sia come valore netto di realizzo. Ai valori ottenuti devono essere sottratte le spese di distribuzione.

24 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE Il valore di mercato
Documento OIC , n D.VI Per valore di mercato si intende: il costo di sostituzione, per le materie prime e sussidiarie e semilavorati d'acquisto; il valore netto di realizzo, per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

25 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE Valore di mercato: valore netto di realizzo
Rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale gestione («going concern»), al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita (provvigioni, trasporto, imballaggio,...) che possono ragionevolmente prevedersi. Nel caso di produzione su ordini specifici, il prezzo di vendita coincide con quello dell'ordine confermato.

26 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE Valore di mercato – costo di sostituzione
Rappresenta il costo con il quale, in normali condizioni di gestione (acquisto di quantità normali in normali circostanze), una determinata voce di magazzino può essere riacquistata o riprodotta (in caso di manufatto).

27 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE Valore di mercato – beni particolari
Documento OIC , n. 13 – D.VII.d Per la determinazione del valore di mercato di beni «particolari» o di difficile collocazione sul mercato (merci obsolete, a lento movimento, seconda scelta, danneggiate,…) è necessario procedere a una previsione o a delle stime: per fare questo si tiene conto dei principi della prudenza e della imparzialità.

28 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E PICCOLI UTENSILI
Le attrezzature industriali, i piccoli utensili e i materiali di consumo in genere che, di fatto, sono continuamente rinnovati e hanno valori modesti in relazione alla dimensione dell’attività aziendale, possono essere iscritti nell’attivo ad un valore costante (art. 2426, comma 1, n. 12, c.c.). Al fine dell’applicazione della deroga in esame, le rimanenze devono essere: a) costantemente rinnovate nell’ambito dell’azienda; b) non suscettibili di variazioni sensibili da un esercizio all’altro per entità, valore e composizione; c) complessivamente di scarsa importanza rispetto all’attivo del bilancio.

29 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E PICCOLI UTENSILI
Rientrano nella fattispecie anche le stoviglie e la biancheria di alberghi e ristoranti. Tale valutazione è convenzionale e facoltativa, in quanto la società può scegliere di spesare direttamente a conto economico gli acquisti di tali beni. Qualora gli acquisti di tali beni presentino variazioni importanti nell’entità, nel valore o nella composizione, la costanza di valutazione non può essere mantenuta e si devono valutare in base alle regole normali.

30 METODO DEI PREZZI AL DETTAGLIO («Retail Method»)
Applicato dagli operatori della grande distribuzione e dagli esercenti attività di commercio al minuto, non costituisce realmente un metodo di costo alternativo. Per essere accettabile deve produrre risultati similari al costo LIFO, FIFO o Medio (Documento OIC , n D.IV.f). Si basa sulla contrapposizione tra i valori di costo ed i valori di vendita aggiornati periodicamente. E’ codificato come metodo fiscale alternativo di valutazione delle rimanenze finali.

31 METODO DEI PREZZI AL DETTAGLIO («Retail Method»)
Il carico di magazzino viene rilevato sia al prezzo di costo che al prezzo di vendita. Il valore delle rimanenze viene determinato sottraendo dal totale delle merci disponibili, espresse ai prezzi di vendita, l’ammontare dei ricavi conseguiti per quel bene: l’importo che ne risulta è espresso ai prezzi di vendita, e va riportato al costo moltiplicandolo per il rapporto tra costo e prezzo, cioè per il complemento a 100 della percentuale di ricarico.

32 METODO DEI PREZZI AL DETTAGLIO («Retail Method»)
Esempio: bene “X", costo di acquisto Euro 1,50 e prezzo di vendita Euro 2,00 quindi: 2,00 – 1,50 = 0,50 => ricarico 0,50 / 2,00 = 25% => percentuale di ricarico, 1,50 / 2,00 = 75% => percentuale del costo rispetto al prezzo

33 METODO DEI PREZZI AL DETTAGLIO («Retail Method»)

34 METODO DEI PREZZI AL DETTAGLIO («Retail Method»)
Considerando le rimanenze valorizzate al prezzo di vendita si avrà: 4.800 – = 750 Considerando il ricarico del 25% 750 * 25% = 187,50, si avrà il seguente Valore delle rimanenze: 750 – 187,50 = 562,50, Stesso risultato si otterrà moltiplicando: 750 * 75%= 562,50

35 COESISTENZA DI PIÙ CRITERI DI VALUTAZIONE
Documento OIC , n. 13 – D.IX In linea generale, un’impresa deve utilizzare lo stesso metodo di valutazione per tutte le giacenze che hanno simile natura e uso. Per le giacenze che hanno differente natura o uso, può essere giustificato l’utilizzo di un differente metodo di valutazione. Il trattamento contabile prescelto deve essere adeguatamente descritto in nota integrativa.

36 BENI ACQUISTATI CONGIUNTAMENTE
Occorre effettuare la ripartizione del costo congiunto in funzione del valore di mercato dei beni, ovvero del prezzo di vendita realizzabile dagli stessi. E' opportuno giustificare la scelta del criterio utilizzato in nota integrativa, se gli importi sono significativi.

37 BENI ACQUISTATI CONGIUNTAMENTE
Esempio: imprese che svolgono attività di acquisto e valorizzazione degli immobili, con successiva vendita frazionata. La vendita frazionata avviene in più esercizi. Per la valutazione della parte di immobili presente a fine esercizio l’unico criterio accettabile è quello di stimare il prezzo di vendita di ogni singola unità e procedere alla suddivisione del costo totale proporzionalmente ai valori di vendita stimati.

38 BENI PRODOTTI CONGIUNTAMENTE
Vengono ottenuti inscindibilmente da un’unica lavorazione. Esempio: impresa molitoria che ottiene contemporaneamente più prodotti (farina, crusca, etc.). Guida OIC , n. 3 Costi di trasformazione di ogni prodotto non identificabili separatamente => ripartizione tra i prodotti secondo un criterio razionale e uniforme.

39 BENI PRODOTTI CONGIUNTAMENTE
Possibili procedimenti suggeriti dalla pratica al fine di ripartire i costi di produzione (*): a) ripartizione sulla base del valore di mercato dei prodotti (v. precedente); b) ripartizione per differenza: utilizzato quando vengono realizzati un prodotto principale e uno o più prodotti secondari (si determina il ricavo di vendita presunto, al netto dei costi di distribuzione, dei sottoprodotti e si attribuisce al prodotto principale il valore di costo pari alla differenza tra costo totale e valore dei sottoprodotti);

40 BENI PRODOTTI CONGIUNTAMENTE
Possibili procedimenti suggeriti dalla pratica al fine di ripartire i costi di produzione (segue): c) attribuzione del costo totale al prodotto principale: quando uno solo può essere considerato “prodotto” vero e proprio, mentre gli altri hanno scarso o nessun valore; d) ripartizione in base al peso o al volume dei prodotti ottenuti: non essendoci quasi mai una diretta correlazione fra quantità fisica e costi, si ritiene che questo criterio sia arbitrario. (*) cfr. Memento Contabile Ipsoa

41 BENI PRODOTTI CONGIUNTAMENTE
Ai fini della valutazione delle rimanenze finali occorre verificare se: 1) dal processo produttivo si formano un prodotto principale e dei sottoprodotti; 2) dal processo produttivo non si formano sottoprodotti, ma i beni prodotti hanno uguale valenza ed un loro mercato di vendita.

42 BENI PRODOTTI CONGIUNTAMENTE
1) prodotto principale e sottoprodotti: se i sottoprodotti possono essere venduti separatamente, si applicano la lettera b) o c) precedenti; altrimenti, al costo di produzione occorre aggiungere i costi per la distruzione e l’eliminazione degli stessi; 2) prodotti con uguale valenza e con mercato di vendita: per la suddivisione dei costi comuni di produzione si utilizza preferibilmente il procedimento di cui alla lettera a) precedente.

43 RESIDUI DI LAVORAZIONE
Documento OIC , n. 13 – D.XII Scarti: prodotti che non hanno il livello o le qualità desiderati: essi possono essere distrutti, riciclati, oppure venduti allo stato in cui si trovano ad un prezzo fortemente scontato. 1. Scarti rivendibili: si applica la regola generale del minore fra costo e valore presumibile di realizzo; 2. Scarti da distruggere: il costo per lo smaltimento deve essere aggiunto al costo di produzione dei beni principali; 3. Scarti riutilizzabili nel processo produttivo, come materie prime: valutati al costo della materia prima;

44 RESIDUI DI LAVORAZIONE
4. Scarti non recuperabili: essi non possono essere valutati e hanno valore uguale a zero; se si devono sostenere dei costi per lo smaltimento, vanno accantonati e devono aggiungersi al costo di produzione del prodotto principale. Sfridi: materie prime che sono state immesse nel ciclo produttivo ma che non si trovano più nel prodotto finito. Se non vi è alcun recupero, vanno valutati a valore zero; se si devono sostenere dei costi per lo smaltimento, vanno aggiunti.

45 LAVORAZIONI ESTERNE Documento OIC 13-07-2005, n. 13 - A
Le materie prime e i semilavorati di proprietà dell’impresa, in corso di lavorazione presso terzi, costituiscono rimanenze. Nel bilancio vanno iscritte fra i «prodotti in corso di lavorazione». Ai fini della valutazione si deve tener conto dei costi di acquisto, aumentati degli oneri accessori (comprese le spese di trasporto presso terzi per la lavorazione) e di una quota delle spese per prestazioni di servizi, da calcolarsi in base allo stato avanzamento lavori o dell’effettiva quantità lavorata.

46 Cali della lavorazione
LAVORAZIONI ESTERNE Cali della lavorazione Capita spesso che la quantità riconsegnata dal terzista dopo la lavorazione risulti inferiore rispetto alla resa standard. Motivi dei cali: Scarsa qualità della materia prima: Il costo causato dalla minor resa non è da imputarsi al costo di produzione per l’ottenimento dei prodotti. I prodotti finiti in rimanenza sono valorizzati secondo le regole generali (minore fra costo di produzione unitario, calcolato in base alla resa standard, e valore di mercato). Il costo della materia prima non utilizzata, danneggiata, è da spesare a costi di produzione.

47 Cali della lavorazione
LAVORAZIONI ESTERNE Cali della lavorazione Motivi dei cali (segue): Scarsa qualità del lavoro del terzista: non si ha nessun effetto sui costi se risultano recuperabili tramite la richiesta di rimborso al terzista; Cause naturali non di carattere eccezionale: trattandosi di evento che rientra nella normalità del processo produttivo, è giusto che gravi sul costo per l’ottenimento dei prodotti.

48 CONTRIBUTI SUGLI ACQUISTI
Comunicazione Consob DAC/RM/ del 24 aprile 1996 E' corretto contabilizzare i costi sostenuti nell’esercizio al lordo dei contributi ricevuti nella voce B) «Costi della produzione», del conto economico. I contributi vanno iscritti nella voce A.5) «Altri ricavi e proventi». Le variazioni delle rimanenze dei semilavorati e dei prodotti finiti devono essere iscritte nella specifica voce di conto economico (A.2) per un importo pari al costo al netto dei contributi ricevuti, al fine di evitare ingiustificati effetti sul risultato di periodo.

49 CAMBIAMENTO DI PRINCIPIO CONTABILE
Documento OIC , n. 29 Documento OIC 1 – Interpretazioni A seguito del cambiamento di metodo di valutazione, gli effetti reddituali devono essere imputati al conto economico, nell’ambito della voce E «oneri e proventi straordinari». Esempio: 31/12/2009, valutazione al LIFO a partire dal 2010, passaggio al FIFO

50 CAMBIAMENTO DI PRINCIPIO CONTABILE
Innanzi tutto, occorre procedere con la valutazione delle rimanenze all'1/1/2010 con il metodo FIFO. La differenza fra le rimanenze iniziali LIFO e FIFO deve essere imputata fra gli oneri e proventi straordinari. Al 31/12/2010, si effettuerà la valutazione delle rimanenze finali al FIFO. Se il cambiamento di principio contabile ha un impatto significativo sull’esercizio corrente o su eventuali esercizi precedenti, è necessario fornire adeguate informazioni in nota integrativa in merito ai motivi del cambiamento ed agli effetti sul conto economico.

51 RETTIFICA DI COSTI DI PRECEDENTI ESERCIZI
Documento OIC , n. 29 Documento OIC 1 – Interpretazioni Se l’impresa rettifica costi di esercizi precedenti per omesse o errate registrazioni contabili, per errori di rilevazione di fatti di gestione, gli effetti reddituali relativi a tale cambiamento devono essere imputati fra gli «oneri e proventi straordinari».

52 CONVERSIONE DELLE RIMANENZE DETENUTE ALL’ESTERO
Documento OIC , n. 26 Il valore in divisa estera di rimanenze detenute presso magazzini esteri è convertito in euro al momento dell’acquisto o di entrata in magazzino, al cambio del giorno. Per la determinazione del valore di mercato delle giacenze a fine esercizio, si utilizzerà la quotazione espressa in valuta locale, convertita al cambio di fine esercizio, se la vendita sarà presumibilmente effettuata all’estero.

53 CONVERSIONE DELLE RIMANENZE DETENUTE ALL’ESTERO
Documento OIC , n. 13 – D.III.e Nel caso di rimanenze prodotte in Italia e trasportate in magazzini esteri per la successiva vendita, nel costo di produzione in euro si includono i costi del trasporto fino al magazzino sito all’estero.

54 CONTRATTI A TERMINE DI VENDITA
La vendita è differita, ma il prezzo è fissato: se, in fase di valutazione delle rimanenze, il valore di mercato è inferiore al costo di acquisto o produzione, occorre valutare se procedere o meno ad una svalutazione: - non occorre svalutare, se il prezzo fissato nel contratto è superiore al costo maggiorato degli oneri ancora da sostenere per la vendita; - in caso contrario è necessario svalutare.

55 CONTRATTI A TERMINE DI ACQUISTO
L’acquisto della proprietà dei beni è differito I costi non devono essere contabilizzati ma, se di importo significativo, devono essere menzionati in nota integrativa. Ai sensi dell’art. 2427, comma 9, c.c., infatti, occorre fornire «… le notizie sulla composizione e natura di tali impegni … la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società …».

56 CONTRATTI A TERMINE DI ACQUISTO
Documento OIC , n B.III L’impegno assunto può essere registrato, come memoria, tra i conti d’ordine (non è un obbligo). Nel caso in cui al momento di assunzione dell’impegno si sostengano dei costi (premi, spese generali) relativi all’acquisto a termine delle merci, tali oneri devono essere differiti fino al momento in cui il contratto produce i suoi effetti e le obbligazioni si sono realizzate. Questi costi devono essere inseriti tra i costi dei beni acquistati a termine.

57 CONTRATTI A TERMINE Documento OIC 13-07-2005, n. 13 – E.II.h
Se alla data di predisposizione del bilancio si prevedono delle perdite connesse agli impegni presi (sugli ordini confermati di acquisto oppure sugli impegni di vendita), in base al principio della prudenza tali perdite devono essere imputate al bilancio in chiusura. Vanno indicate a conto economico tra i costi della produzione ed accantonate in apposito fondo del passivo (fondi per rischi e oneri).

58 ORDINI DI ACQUISTO Documento OIC 13-07-2005, n. 13 – D.X
Le perdite previste, di ammontare significativo, sugli ordini confermati di acquisto devono essere riconosciute nel momento in cui divengono note, in conformità al principio della prudenza. Le perdite devono essere determinate sulla base degli stessi costi utilizzati per la valutazione delle rimanenze di magazzino.

59 BENI ACQUISTATI CON CLAUSOLA DI RISERVA DELLA PROPRIETÀ
Art c.c. «nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna». Nonostante il titolo di proprietà non sia ancora stato trasferito, il costo si considera sostenuto, perché è certa l’esistenza del suo ammontare; inoltre il bene è in possesso dell’acquirente che ne utilizza, di fatto, i benefici. Pertanto, i beni devono figurare fra le rimanenze del magazzino dell’acquirente sin da subito.

60 BENI ACQUISTATI CON CLAUSOLA DI RISERVA DELLA PROPRIETÀ
Documento OIC , n E.II.e Qualsiasi gravame (ivi compreso il riservato dominio) deve essere indicato in nota integrativa. Se, tra il momento di consegna del bene e quello del trasferimento della proprietà, il bene subisce un deprezzamento senza che il prezzo che l’acquirente deve ancora pagare possa essere ridotto, tale deprezzamento deve essere rilevato valutando i beni al valore di mercato. Se l’importo è rilevante, deve essere menzionato in nota integrativa.

61 TRANSFER PRICE E NOTE DI CREDITO
Se le politiche commerciali di gruppo prevedono la rettifica dei prezzi di vendita/acquisto, al fine di determinare risultati prefissati in virtù di rapporti contrattuali, nel bilancio individuale di ciascuna società le rimanenze devono essere valutate all’effettivo prezzo di acquisto, tenendo quindi anche conto di dette politiche, ossia delle note credito emesse/ricevute (*). (*) cfr. Memento Contabile Ipsoa

62 RILEVAZIONE RIMANENZE FINALI
Le rimanenze finali si iscrivono a bilancio in ossequio ai generali principi della competenza economica e della correlazione fra costi e ricavi. Per effettuare la rilevazione contabile delle giacenze finali di materie prime, materiali di consumo e merci è necessario: - aver identificato le quantità in giacenza; - aver effettuato il processo di valutazione; - individuare il costo di acquisto o di produzione; - individuare il presumibile valore di realizzazione.

63 VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Documento OIC , n. 5 In caso di liquidazione, il criterio di valutazione delle attività non può essere, come per il bilancio d'esercizio (ossia il bilancio separato o individuale), il costo, bensì il valore di realizzo per stralcio dei beni, al netto degli oneri diretti di realizzo. Per le rimanenze di magazzino e le altre attività correnti, il valore di realizzo per stralcio di solito è inferiore al presunto prezzo di vendita sul mercato in ipotesi di normale operatività dell'impresa.

64 VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Rendiconto della gestione degli amministratori Il rendiconto sulla gestione degli amministratori, relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, si fonda su criteri valutativi di funzionamento, seppure tenendo conto dell'intervenuto scioglimento della società e, quindi, dei relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuità aziendale.

65 VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Prima della data di avvio della gestione liquidatoria e della cessazione dell'attività di impresa non è possibile adottare i criteri di liquidazione in luogo dei criteri di funzionamento. L'inventario (bilancio) iniziale di liquidazione Deve redigersi a cura dei liquidatori alla data di inizio della gestione di liquidazione e si fonda, invece, su criteri valutativi coerenti con la diversa destinazione del patrimonio sociale (la liquidazione) individuabili nei presumibili valori di realizzo per le attività e nei valori di estinzione delle passività.

66 VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Rendiconto della gestione degli amministratori Il problema valutativo attiene il rischio di presenza di materie, merci e prodotti finiti fuori mercato o a lento rigiro; o ancora di semilavorati e prodotti in corso di lavorazione. In questi casi, si rende necessaria un'apposita svalutazione del relativo costo, tenendo conto che il parametro di confronto utile a individuare l'eventuale minor valore si considera prudentemente inferiore al tradizionale valore desumibile dall'andamento del mercato di cui all'art. 2426, n. 9 c.c., ciò per le difficoltà ordinariamente emergenti in fase di liquidazione.

67 VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Bilancio iniziale di liquidazione e bilanci intermedi Per merci, prodotti, materie e semilavorati destinati alla vendita, i liquidatori, nel ricercare il probabile valore di realizzo, terranno conto dei seguenti elementi: - possibilità o meno del realizzo, per merci o materie deperite, alterate o comunque insuscettibili di scambio sul mercato; - tempi di realizzo e modalità di vendita, tenuto conto anche del tipo di clientela cui potranno essere vendute le varie partite; - spese da sostenere per la vendita (trasporto, assicurazioni, imballaggi, ecc.) ed oneri finanziari connessi all'incasso del prezzo (spese bancarie, ecc.).

68 VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Il valore di presunto realizzo va considerato anche nell'ipotesi in cui i liquidatori ritengano opportuno ultimare con gli impianti della società o presso altre aziende, le lavorazioni in corso o trasformare le materie prime esistenti in prodotti finiti: comportamento assolutamente doveroso al fine di evitare una riduzione del valore del patrimonio sociale, che danneggerebbe i soci ed i creditori. Il valore di presunto realizzo è indicato al netto dei costi di realizzo.

69 I BILANCI INTERMEDI Documento OIC 04-2006, n. 30
Le rimanenze di magazzino alla chiusura del periodo intermedio devono essere valutate con gli stessi criteri adottati per il bilancio annuale, in osservanza del criterio generale secondo cui un bilancio intermedio rappresenta un autonomo, ancorché più breve, esercizio finanziario.

70 I BILANCI INTERMEDI Di conseguenza si dovranno utilizzare le stesse configurazioni di costo (FIFO, LIFO, Medio Ponderato) di fine anno e si dovrà valutare, ad ogni chiusura di periodo intermedio, l'eventuale necessità di svalutazione per ricondurre le scorte al minor valore di realizzo. Quest'ultimo dovrà essere stimato in funzione degli elementi conosciuti alla data di valutazione senza anticipare mere aspettative di recupero nei periodi successivi.

71 I BILANCI INTERMEDI Nel caso di rimanenze il cui costo è determinato in funzione del metodo LIFO, l'applicazione del criterio generale può comportare variazioni anche di importo consistente nella cosiddetta "riserva LIFO", in particolare per le imprese soggette a forte stagionalità nelle vendite in periodi precedenti alla chiusura annuale.

72 I BILANCI INTERMEDI Infatti queste imprese riducono notevolmente il volume delle scorte per far fronte alle vendite concentrate in un certo periodo dell'anno, per poi ricostituire successivamente un livello ottimale di giacenze di magazzino. Di conseguenza si ha l'emersione della "riserva LIFO" (e relativi profitti) in un certo periodo infrannuale (quello caratterizzato dalla elevata stagionalità di vendita) che sarà poi riassorbita a fine anno (annullando i precedenti profitti).

73 I BILANCI INTERMEDI E' sempre necessario riflettere nei bilanci intermedi l'effetto derivante dalla riduzione delle scorte valutate a LIFO, anche se vi è una ragionevole aspettativa che l'effetto di tale riduzione sarà poi annullato a fine anno. Non è ritenuto accettabile eliminare tale effetto, sia perché esso introdurrebbe un'eccessiva discrezionalità, sia perché priverebbe il lettore di bilancio di un'utile informazione circa gli effetti della stagionalità sui bilanci intermedi dell'impresa.

74 I BILANCI INTERMEDI L'esplicitazione del fatto che una parte degli utili di periodo sia dovuta dall'emersione temporanea della riserva LIFO e l'indicazione che tali utili potrebbero essere annullati, in tutto o in parte, dalla ricostituzione delle scorte in uno o più periodi intermedi successivi, costituiscono tuttavia un'informativa importante da fornirsi nelle note illustrative al bilancio intermedio.


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