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La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato Accordo europeo 8 ottobre 2004 D.Lgs n. 81/2008 Accordo interconfederale 9 giugno 2008 D.Lgs n. 106/2009.

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Presentazione sul tema: "La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato Accordo europeo 8 ottobre 2004 D.Lgs n. 81/2008 Accordo interconfederale 9 giugno 2008 D.Lgs n. 106/2009."— Transcript della presentazione:

1 La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato Accordo europeo 8 ottobre 2004 D.Lgs n. 81/2008 Accordo interconfederale 9 giugno 2008 D.Lgs n. 106/2009 Fabio Pontrandolfi1

2 I lavori della commissione consultiva permanente Indicazioni per la valutazione del rischio Procedura Posizione differenziate Ministero del lavoro Parti datoriali Parti sindacali Regioni Ispesl Fabio Pontrandolfi2

3 La normativa Gli obblighi di legge per la valutazione dello stress D.Lgs n. 81/2008 D.Lgs n. 106/2009 Fabio Pontrandolfi3

4 Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, …. o.1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. Fabio Pontrandolfi4

5 DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101) (GU n. 125 del 31-5-2010 - Supp l. Ordinario n.114) Art. 8 Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche 12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010. Fabio Pontrandolfi5

6 D.Lgs n. 81/2008 e D.Lgs n. 106/2009 Art. 28. La scelta dei criteri di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione Art. 29 Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Fabio Pontrandolfi6

7 I contenuti della valutazione Accordo interconfederale 8 giugno 2008 Fabio Pontrandolfi7

8 La procedura: strumenti e proposte Coordinamento Regioni Lombardia Ispesl Toscana Documento del Ministero del lavoro Fabio Pontrandolfi8

9 Tesi HSE SIMLII Commissione europea Fabio Pontrandolfi9

10 Inail La giurisprudenza sullo stress e le malattie professionali TAR Consiglio di Stato Fabio Pontrandolfi10

11 SIMLII Fabio Pontrandolfi11

12 Gli elementi essenziali dellaccordo 1. non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati dallo stress (art. 1, comma 2) 2. non tutte le manifestazioni di stress sono necessariamente negative (art. 3, comma 2) 3. lo stress non è una malattia (art. 3, comma 3) 4. non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato (art. 3, comma 4) Fabio Pontrandolfi12

13 5. lindividuazione dello stress può implicare analisi di fattori oggettivi e soggettivi (art. 4, comma 2) 6. il compito di stabilire le misure per prevenire, eliminare o ridurre lo stress spetta al datore di lavoro e le misure sono adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti (art. 4, comma 5) 7. la gestione dei problemi di stress può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi (art. 5, comma 2) 8. La gestione del problema stress può essere altresì condotta attraverso ladozione di una separata politica sullo stress 9. laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni (art. 6, comma 2). Fabio Pontrandolfi13

14 Passaggi essenziali analisi da parte del datore di lavoro della presenza dei fattori oggettivi e soggettivi di rischio (art. 4, comma 2) dando la priorità ai fattori oggettivi che possono essere i segnali denotativi di problema di stress lavoro-correlato (art. 2, comma 1) e degli indicatori (art. 4, comma 1) da condursi sulla rilevazione diretta di elementi anche numericamente apprezzabili e/o su base documentale secondo le modalità indicate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 e tenendo conto dei gruppi di lavoratori interessati (previa consultazione del RLS) Fabio Pontrandolfi14

15 lindividuazione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro (art. 4, comma 3) ladozione delle stesse con il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 (art. 4, comma 3) Fabio Pontrandolfi15

16 nellipotesi eventuale di perduranti evidenze di stress, derivanti dalla percezione individuale di stress, successiva analisi percettiva di approfondimento (ad es., con lutilizzo di test) ed eventuale adozione di misure individuali (art. 6, comma 1), fermo restando che nelle aziende di piccole dimensioni lapprofondimento attraverso strumenti per la rilevazione della precisione soggettiva non è generalmente indicato dato il numero esiguo dei soggetti coinvolti. Fabio Pontrandolfi16

17 Nelle aziende di minori dimensioni, quando risulti l'esistenza di indicatori rilevanti di stress lavoro- correlato, il datore di lavoro individua e adotta direttamente i necessari interventi di riduzione o eliminazione del rischio. vista la logica di semplificazione presente nel D.lgs n. 81/2008, possibilità per il datore di lavoro, una volta effettuata la valutazione del rischio, anche di adottare direttamente le eventuali misure individuali (art. 6, comma 1), soprattutto (ma non esclusivamente) nelle aziende di minori dimensioni Fabio Pontrandolfi17

18 Indicazione del termine del 1° agosto 2010 come data di decorrenza del processo di valutazione dei rischi, di cui tracciare il progetto nel documento di valutazione dei rischi ed il termine finale, e non quale data finale entro cui devessere interamente svolta la valutazione e adottate le relative misure. Fabio Pontrandolfi18

19 Criticità posizioni Regioni-Ispesl si ipotizza come obbligatoria la fase di approfondimento sulla percezione dei lavoratori; Si afferma che devessere chiara la volontà dellazienda di modificare lorganizzazione del lavoro, Si prevede che la valutazione venga in ogni caso condotta approfonditamente nelle ipotesi in cui sono presenti indicatori di contenuto e contesto del lavoro a prescindere dalla effettiva presenza di stress (in contrasto con la previsione dellaccordo secondo cui lo stress non è necessariamente presente ovunque, art. 1, comma 2) Fabio Pontrandolfi19

20 Proposte applicative Fabio Pontrandolfi20

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