La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE 1337 e 1338 C.C. 2 fasi in cui rileva a) svolgimento delle trattative b) formazione del contratto Clausola di buona fede:

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE 1337 e 1338 C.C. 2 fasi in cui rileva a) svolgimento delle trattative b) formazione del contratto Clausola di buona fede:"— Transcript della presentazione:

1 RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE 1337 e 1338 C.C. 2 fasi in cui rileva a) svolgimento delle trattative b) formazione del contratto Clausola di buona fede: è generale, significati diversificati nellinterpretazione giurisprudenziale, ma rifarsi a valori e comportamenti ritenuti di buona fede secondo lESPERIENZA SOCIALE Nella prassi giurisprudenziale 2 requisiti per applicare 1337: 1) affidamento legittimo 2) ingiusto motivo di recesso Responsabilità : extracontrattuale, contrattuale o tertium genus? Interesse negativo risarcibile: spese sostenute, perdite per mancata conclusione ma mai lucro cessante.

2 Cass. 29-9-2005 n.19024 La violazione dellobbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dallart. 1337 assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche quale dolo incidente (art.1440) se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole x vittima del comportamento scorretto. 1337 assume valore di una clausola generale.

3 Cass., Sez. Unite Civili 19 dicembre 2007, n. 26724 In base alla disposizione contenuta nella lett. g) dellart. 6 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che in mancanza di autorizzazione scritta del cliente faceva espresso ed assoluto divieto allintermediario di dar corso alloperazione in conflitto di interessi, non sono le specifiche modalità esecutive a venire in questione, ma il compimento stesso delloperazione che non avrebbe dovuto affatto aver luogo. Non è precontrattuale la responsabilità in cui incorre lintermediario che compia operazioni in conflitto di interesse quando dovrebbe astenersene, ma si tratta invece di una vera e propria responsabilità da non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del rapporto contrattuale dintermediazione finanziaria in essere con il cliente: quindi di una responsabilità contrattuale, con riferimento alla quale il richiamo alla nozione di interesse negativo appare fuor di luogo.


Scaricare ppt "RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE 1337 e 1338 C.C. 2 fasi in cui rileva a) svolgimento delle trattative b) formazione del contratto Clausola di buona fede:"

Presentazioni simili


Annunci Google