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COMMERCIO ELETTRONICO Aspetti fiscali e amministrativi

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Presentazione sul tema: "COMMERCIO ELETTRONICO Aspetti fiscali e amministrativi"— Transcript della presentazione:

1 COMMERCIO ELETTRONICO Aspetti fiscali e amministrativi
Dott. Enrico La Rosa Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia 5 Marzo 2015

2 Tipologie di Commercio elettronico
Per un corretto inquadramento del commercio elettronico, risulta fondamentale operare preliminarmente delle distinzioni riguardo l’ambito soggettivo e oggettivo delle singole transazioni.

3 Tipologie di Commercio elettronico
Da un punto di vista soggettivo vale innanzitutto la classica distinzione tra: B2B quando i soggetti coinvolti sono entrambi soggetti passivi ai fini iva che svolgono questa attività nell’esercizio d’impresa; B2C quando destinatario della transazione è il consumatore finale; C2C quando i soggetti coinvolti sono entrambi soggetti privati (aste online, ciò che avviene su ebay per esempio); B2A quando destinatario della transazione è la pubblica amministrazione.

4 Tipologie di Commercio elettronico
Classificazione commercio elettronico sulla base dei soggetti che partecipano al processo di vendita business to consumer (B2C): l'insieme delle transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali ‐ rappresenta la forma di commercio elettronico in maggiore espansione business to business (B2B): l'insieme delle transazioni effettuate tra un'impresa (soggetto passivo IVA) ed altre imprese (soggetti passivi IVA) business to administration (B2A): l'insieme delle transazioni effettuate tra un soggetto passivo IVA e le Pubbliche Amministrazioni – mercato ancora in fase embrionale consumer to consumer (Ct2C): mercato di beni/servizi dei consumatori, fra consumatori ‐ rappresenta una forma di commercio che coinvolge solo i consumatori (ebay per intenderci) Intra business (IB): commercio nella stessa azienda o tra aziende dello stesso gruppo - marginale

5 Tipologie di Commercio elettronico
SUBITO DOPO VA DEFINITA LA NAZIONALITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI SOGGETTI PASSIVI NAZIONALI SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI SOGGETTI PASSIVI EXTRA COMUNITARI SOGGETTI PRIVATI NAZIONALI SOGGETTI PRIVATI COMUNITARI SOGGETTI PRIVATI EXTRA COMUNITARI

6 Tipologie di Commercio elettronico
Un’altra fondamentale distinzione, attiene all’ambito oggettivo del commercio elettronico inteso in senso lato. Ci si riferisce, più precisamente, alla «materialità» o «immaterialità» dell’oggetto della transazione. Avremo dunque: Commercio elettronico indiretto quando la transazione riguarda essenzialmente beni materiali o comunque servizi forniti per via non elettronica; Commercio elettronico diretto nel caso di beni immateriali, o servizi forniti esclusivamente mediante l’ausilio di mezzi elettronici (anche la consegna del bene avviene online).

7 Il Commercio elettronico diretto
Nel commercio elettronico «diretto », infatti, il processo di acquisto inizia e si conclude online. Una volta effettuati l'ordine del bene immateriale ed il relativo pagamento del corrispettivo tramite mezzi telematici (carte di credito, borsellini elettronici, paypal etc.), verrà messo a disposizione il bene acquistato, per via elettronica, attraverso il cosiddetto download.

8 Il Commercio elettronico diretto
Nella definizione di commercio elettronico diretto, dunque, rientrano tutte le operazioni che si svolgono interamente in modalità telematica (dalla cessione alla consegna del prodotto) attraverso la fornitura di prodotti virtuali che non si materializzano mai in qualcosa di tangibile. I servizi e i beni (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, mp3, film, ecc.) vengono, infatti, dematerializzati alla partenza dal prestatore e materializzati all’arrivo dal destinatario (tramite download).

9 Il Commercio elettronico diretto
Per commercio elettronico diretto, dunque, si intendono le compravendite di beni immateriali o meglio “digitali” forniti attraverso lo scarico telematico del prodotto La transazione commerciale si perfezione online, quindi, la consegna del bene immateriale da una parte ed il pagamento del corrispettivo dall'altra vengono effettuate utilizzando canali telematici Tali operazioni ai fini fiscali sono considerate prestazioni di servizi (si veda Direttiva 2006/112/CE e RM n. 274/E del 3 luglio 2008)

10 Il Commercio elettronico diretto
PER ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA SIAMO NELL’AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (Direttiva 2006/112/CE e RM n. 274/E del 3 luglio 2008)

11 Il Commercio elettronico diretto
Come stabilito dalla direttiva 7 maggio 2002, n. 2002/38/CE, la tassazione delle operazioni on‐line, espressamente individuate dall'allegato I del documento comunitario, deve avvenire tenendo presente che tali operazioni, siano esse prestazioni di servizi in senso stretto, ovvero fornitura di beni virtuali, rappresentano sempre, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi.

12 Il Commercio elettronico indiretto
Anche nel commercio elettronico «indiretto», il processo di acquisto ha inizio con l'ordine, effettuato online, del bene materiale da parte del cliente

13 Il Commercio elettronico indiretto
Tuttavia, solo in una seconda fase il rivenditore provvederà a spedire al cliente la merce per mezzo di canali distributivi tradizionali (es. posta, corriere espresso, ecc.). Nell’ambito del commercio elettronico indiretto, dunque, siamo sicuramente in presenza di una cessione di beni, in quanto, seppur l’ordine ed il pagamento avvengono on-line, la consegna del bene avviene fisicamente.

14 Il Commercio elettronico indiretto
Il canale telematico, più precisamente il sito internet, è in questo caso utilizzato ai soli fini di esposizione dei propri beni in una sorta di vetrina virtuale attraverso la quale il cliente da ogni parte del mondo può informarsi riguardo il prodotto per eventualmente ordinarlo per l’acquisto.

15 Il Commercio elettronico indiretto
Siamo in questo caso, per ciò che riguarda la disciplina iva, nell’ambito delle vendite per corrispondenza o su catalogo (quelle che diversi anni orsono praticavano poche aziende specializzate come ad es. postalmarket) e da queste il commercio elettronico indiretto ne trae la peculiare disciplina.

16 Il Commercio elettronico indiretto
Ciò detto, però, il commercio elettronico indiretto va collocato tra le cessioni di beni e non tra le prestazioni di servizi come avviene per quello diretto. Ben si capisce perciò l’importanza di una esatta identificazione dell’operazione, a fini del corretto trattamento ai fini iva.

17 Identificazione del Commercio elettronico indiretto
Sebbene la definizione di commercio elettronico diretto ed indiretto appaia a prima vista piuttosto agevole, e in alcuni casi effettivamente lo è (pensiamo alla vendita di scarpe, abiti, piuttosto che telefoni o pc), in realtà molte volte questa distinzione non è poi così netta fino a diventare, in alcuni casi, sottilissima.

18 Identificazione del Commercio elettronico diretto
Ad esempio se si va in un negozio ad acquistare un software ed in cambio si riceve un codice per il download, siamo in presenza di commercio elettronico diretto? La risposta è negativa, diversamente se scarico direttamente il software

19 Identificazione del Commercio elettronico diretto
Se invece ricevo una consulenza via mail, è commercio elettronico diretto? Anche qui la risposta è negativa

20 Identificazione del Commercio elettronico diretto
Se scarico un e-book, è commercio elettronico diretto? La risposta è affermativa

21 Identificazione del Commercio elettronico diretto
L’elearning, è commercio elettronico diretto? Si se l’attività di tutoraggio (intervento umano) è ridotto al minimo, altrimenti diventa formazione a distanza

22 Identificazione del Commercio elettronico diretto
La prenotazione di un viaggio, è commercio elettronico diretto? Si nel caso di prenotazioni automatiche. Altrimenti no

23 Identificazione del Commercio elettronico diretto
Molto spesso, dunque, come appena visto, può diventare alquanto difficile capire se l’operazione è qualificabile come commercio elettronico diretto piuttosto che indiretto. Per fortuna ci viene in soccorso il Regolamento Ue 282/2011 che definisce i criteri qualificanti del commercio elettronico diretto. Inoltre fornisce una lunga elencazione che, seppur in forma non esaustiva, tenta di distinguere ciò che è commercio elettronico diretto da ciò che non lo è.

24 Identificazione del Commercio elettronico diretto
Si tratta di una lunga elencazione, quasi puntuale, che dimostra le difficoltà incontrate dallo stesso legislatore europeo nel tracciare un limite tra ciò che è e ciò che non è commercio elettronico diretto. Tuttavia l’identificazione della singola operazione come commercio elettronico diretto o indiretto è fondamentale per via delle importanti conseguenze soprattutto di ordine fiscale che ne derivano.

25 Definizione di Commercio elettronico diretto
L'art. 7 del Regolamento UE n. 282/2011 ha fornito una dettagliata definizione dei "servizi prestati tramite mezzi elettronici" (c.d. e‐commerce). Si tratta di quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, quindi con un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

26 Identificazione del C. E. diretto dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature rientrano i seguenti servizi: hosting di siti web e di pagine web; manutenzione automatica di programmi, remota e on line; amministrazione remota di sistemi; conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente; fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste;

27 Identificazione del C. E. diretto dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di software e relativo aggiornamento rientrano i seguenti servizi: accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilita`, software antivirus e loro aggiornamenti; bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari; driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti; installazione automatica on line di filtri per i siti web; installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls);

28 Identificazione del C. E. diretto dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati rientrano i seguenti servizi: accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica; accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi; contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche; abbonamento a giornali o riviste on line (il sole 24 ore on line è prestazione di servizi, ciò ha conseguenze sul piano del momento impositivo, dell’aliquota applicabile); siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web… segue

29 Identificazione del C. E. diretto dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati rientrano i seguenti servizi: notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line; informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo; fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web; utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet;

30 Identificazione del C. E. diretto dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento rientrano i seguenti servizi: accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari; accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni; accesso o scaricamento di film; scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari; accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri;

31 Identificazione del C. E. diretto dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza rientrano i seguenti servizi: tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente; libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.

32 Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
Il Reg. UE n. 282/2011: da un lato, definisce l’ambito applicativo dei ‘‘servizi prestati per via elettronica’’; dall’altro, fornisce, sempre in via esemplificativa, una duplice elencazione di servizi a seconda che rientrano o meno nel suddetto ambito applicativo.

33 Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
L’art. 7 del Regolamento (par. 1), prevede, come detto, che i «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione’’.

34 Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
Di seguito, (par. 2), dispone che in tale tipologia di servizi rientrano: a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;

35 Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;

36 Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
e) le offerte forfetarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.); f) i servizi elencati nell’allegato I, precedentemente descritto.

37 Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
Mentre non vi rientrano (par. 3): i servizi di radiodiffusione e di televisione (consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi); i servizi di telecomunicazione (aventi per oggetto la trasmissione, l’emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell’accesso a reti d’informazione globali)…

38 Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
… ancora non vi rientrano (par. 3): i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente; i Cd-rom, i dischetti e supporti fisici analoghi; il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste; i Cd e le audiocassette; le video cassette e i Dvd;

39 Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
i giochi su Cd-rom; i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso e` fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;

40 Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
… infine non vi rientrano (par. 3): i servizi di conservazione dei dati off line; i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione; i servizi di helpdesk telefonico; i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;

41 Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalita` di offerta; i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia; l’accesso a Internet e al World Wide Web; i servizi telefonici forniti attraverso Internet.

42 Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 1042/2013
Il Reg. UE n. 1042/2013 introduce delle modifiche, dal 1º gennaio 2015, che definiscono ulteriormente l’ambito applicativo dei servizi in esame, stabilendo che tra i servizi che non si considerano prestati tramite mezzi elettronici, di cui al par. 3 dell’art. 7 del Reg. UE n. 282/2011, rientrano anche: a) la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini; b) la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.

43 Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 1042/2013
A cua di Dott. Enrco La Rosa Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 1042/2013 Sempre in merito ai servizi che non si considerano prestati tramite mezzi elettronici, quelli di radiodiffusione e di televisione, di cui alla lett. a), sono ora definiti come servizi di teleradiodiffusione, mentre sono soppressi i seguenti servizi, ossia: i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia; l’accesso a Internet e al World Wide Web; i servizi telefonici forniti attraverso Internet.


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