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La Direttiva Emissions Trading: obiettivi, contenuti, prescrizioni

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Presentazione sul tema: "La Direttiva Emissions Trading: obiettivi, contenuti, prescrizioni"— Transcript della presentazione:

1 La Direttiva Emissions Trading: obiettivi, contenuti, prescrizioni

2 Contenuti Gli impegni mondiali per la riduzione dei gas ad effetto serra (GHG) La Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra (ETS)

3 1. LA RIDUZIONE DEI GHG Il Protocollo di Kyoto (1997) impegna i paesi industrializzati e con economia in transizione a ridurre complessivamente del 5% rispetto al livello di emissione di GHG del 1990, nel periodo di adempimento (come media) La UE ha sottoscritto il Protocollo nel 2002 fissando gli obiettivi per i singoli Stati Membri per UE –8% per Italia -6,5% per Spagna +15% per Germania –21%

4 Percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di Kyoto
1. LA RIDUZIONE DEI GHG Percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di Kyoto

5 Meccanismi previsti nel Protocollo di Kyoto
1. LA RIDUZIONE DEI GHG Meccanismi previsti nel Protocollo di Kyoto Per favorire l’attuazione degli obblighi e la cooperazione internazionale esistono tre strumenti: Joint Implementation (JI) – attuazione congiunta degli obblighi di riduzione tra Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione Emissions trading – istituzione di sistemi di scambio di diritti di emissione Clean Development Mechanism (CDM) – i Paesi industrializzati acquistano quote di riduzione con progetti realizzati in Paesi in via di sviluppo (trasferimento tecnologico)

6 Due periodi: 1° periodo 2005-2007 2° periodo 2008-2012
2. LA DIRETTIVA ETS La Direttiva 2003/87/EC del 13 ottobre 2003 istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra all’interno della Unione Europea Due periodi: 1° periodo 2° periodo Campo di applicazione: solo emissioni di CO2 delle attività considerate in allegato I  Attività energetiche Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi Industria dei prodotti minerali Altre attività (settore cartario)

7 Adempimenti per le imprese interessate
2. LA DIRETTIVA ETS Adempimenti per le imprese interessate obbligo di richiesta autorizzazione alle emissioni di CO2 (per impianto, obbligo di controllo e notifica delle proprie emissioni) l’Autorità competente rilascia l’autorizzazione (dura 5 anni) conferimento quote di emissione di CO2 sulla base del PNA (fine febbraio di ogni anno) (almeno il 95% a titolo gratuito nel 1° periodo – 90% nel 2°) l’impresa restituisce un numero di quote corrispondenti alle emissioni effettive generate nell’anno (fine aprile dell’anno seguente) (previo monitoraggio effettuato dal gestore e certificato da un soggetto terzo)

8 Adempimenti per le imprese interessate (segue)
2. LA DIRETTIVA ETS Adempimenti per le imprese interessate (segue) Alla fine di ciascun anno:  Emissioni effettive < quote conferite Emissioni effettive > quote conferite L’impresa può  L’impresa può conservare le quote in eccesso per gli abbattere le emissioni di CO2 anni successivi  e/o  e/o vendere le quote sul mercato  acquistare le quote sul mercato la decisione bank-or-sell è basata sulle la decisione make-or-buy è basata sulla opportunità di business l’impresa minimizzazone dei costi per l’impresa

9 2. LA DIRETTIVA ETS Altre previsioni
Sanzioni per mancata restituzione di quote sufficienti: 40 €/ton CO2 nel 1° periodo, 100 €/ton CO2 nel 2° periodo; Pooling – I gestori possono costituire tra loro un raggruppamento (amministratore fiduciario) che opererà nel sitema di assegnazione restituzione; Opt in – gli Stati potranno richiedere alla Commissione esclusioni temporanee di singoli impianti; Opt out - gli Stati potranno richiedere alla Commissione l’inclusione nel sistema, dal 2008, di attività, impianti e gas non considerati.

10 Adempimenti per gli Stati Membri
2. LA DIRETTIVA ETS Adempimenti per gli Stati Membri   recepire la Direttiva (adeguarsi entro il 31/12/2003)  predisporre un Piano Nazionale di Assegnazione (PNA) delle quote ai singoli impianti rientranti nel campo di applicazione Per il 1° periodo è notificato alla Commissione per l’approvazione entro il 31/3/2004 Approvato dalla Commissione entro il 30/6/2004 Decisione dello SM sull’assegnazione delle quote per il 1° periodo entro il 30/9/2004 Rilasciare le autorizzazioni agli impianti (entro l’1/1/2005) Distribuire le quote per il 2005 a ciascun impianto (entro il 28/2/2005)

11 Caratteristiche del PNA
2. LA DIRETTIVA ETS Caratteristiche del PNA È fatto per ciascuno dei due periodi Non è predefinito un tetto di quote da allocare È redatto in conformità dei criteri previsti dall’allegato III alla Direttiva Deve essere coerente con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni, con il potenziale di abbattimento e con i principi di tutela della concorrenza


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