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attività nel settore professionale libero

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Presentazione sul tema: "attività nel settore professionale libero"— Transcript della presentazione:

1 attività nel settore professionale libero
1^CONFERENZA preparatoria all’Esame di Stato 2009 settori civile ed industriale attività nel settore professionale libero link Esami di Stato

2 ORDINAMENTO PROFESSIONALE (1)
LEGGE ISTITUTIVA (2) EVOLUZIONE NORMATIVA (3) PROPOSTE IN ATTO (4)

3 (2) LEGGE ISTITUTIVA: FINALITA’ E CONTENUTI 23.10.1925 N.2537
Capo IV – Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto Art.51 Sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per la costituzione e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. Art.52 Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909 n.364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.

4 (3) Evoluzione normativa :
DPR N.328 Art.1 ambito di applicazione Art. 2 istituzione di sezione negli albi professionali Art. 3 istituzioni di settori negli albi professionali Art. 46.1: Sezione A per il “settore civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere per difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio; Per il settore “ingegneria industriale “: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medici-chirurgica; Art Precisazione ed estensione delle competenze Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

5 Art Sezione B Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma2: a) Per il settore “ingegneria civile e ambientale”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura; Per il settore “ingegneria industriale”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; 3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

6 Per il settore “ingegneria dell’informazione”:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; 3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettrici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

7 4.2 Regolamento attuativo 15.10.2004
Art. 2 composizione del consiglio dell’ordine locale 7 componenti per iscritti nelle sez. A e B fino a 100; 9 fino a 500; 11 fino a 1500; 15 oltre i 1500. Art. 3 elezioni del consiglio dell’ordine locale Convocazione per raccomandata fax o a mano, 23 giorni prima della prima convocazione per l’elezioni oppure pubblicazioni su giornali quotidiani locali per due volte consecutive. Votazione degli iscritti all’Albo su liste presentate recanti un numero di componenti proporzionale a quello degli iscritti. Assemblea valida in prima convocazione per 1/3 degli iscritti per ordine con più di 1500 iscritti;1/2 per gli altri. Per la seconda convocazione 1/5 fino a 1500 iscritti, 1/4per gli altri. Per la terza convocazione valida con qualsiasi numero. 4.3 Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell’ordine. Il consiglio nazionale è composto da 15 componenti eletti dai consigli locali con voti proporzionali agli Iscritti. Il presidente nazionale è eletto dai consiglieri nazionali.

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9 NORME FONDAMENTALI CODICE DI DEONTOLOGIA (1) ALTRE NORME RILEVANTI (3)
TESTO UNICO PER L’EDILIZIA(2) ALTRE NORME RILEVANTI (3)

10 PARTE I PRINCIPI GENERALI Art. 1 REGOLAMENTAZIONE L'esercizio della professione di ingegnere è regolato in via generale dalle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare, per gli iscritti dell'Ordine provinciale di Pavia, anche delle presenti norme integrative di etica professionale. Art. 2 DOVERI FONDAMENTALI Sono basilari per l' ingegnere la ineccepibile condotta morale, la correttezza, il decoro, la qualificata preparazione scientifica, tecnica e culturale e l‘aggiornamento professionale in relazione anche alla funzione sociale e di pubblica utilità dell'esercizio professionale di ingegneria. CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA PARTE Il RAPPORTI CON L'ORDINE Art. 3 COLLABORAZIONE E' dovere di ogni iscritto di collaborare con gli Organi direttivi dell'Ordine al quale la legge affida la tutela e la vigilanza sulla professione. Gli iscritti all'Ordine devono evitare ogni atteggiamento o critica denigratoria nei confronti dell'Ordine stesso e degli organismi professionali di categoria; ogni eventuale critica o censura devono essere fatti nella dovuta sede, secondo la corretta prassi e nello spirito di costruttiva collaborazione. L’ingegnere deve osservare le norme, regolamenti ed istruzioni emanati dagli Organi direttivi dell'Ordine nell'ambito delle loro attribuzioni, ed ha l'obbligo di fornire tutte le documentazioni, chiarimenti e notizie da essi richiesti. In particolare l’ingegnere dipendente da Amministrazioni pubbliche o private, cui per regolamento o per deliberazione è concesso di svolgere atti di libera professione, deve comunicare all’Ordine l’autorizzazione avuta. Nei casi di inosservanza, il professionista sarà passibile di corrispondente procedimento disciplinare e secondo le prescrizioni vigenti. Art. 4 TUTELA CATEGORIALE L'ingegnere, nel proprio ruolo di appartenenza e compartecipazione all’Ordine, deve improntare la propria azione ed il proprio comportamento nel quadro della più efficace e qualificata tutela del prestigio, del decoro e degli interessi della categoria. In particolare, quale membro di rappresentanza in commissioni di giudizio di pubblici concorsi, oltre al giudizio di merito, dovrà fra l'altro controllare la imparziale osservanza del bando e delle disposizioni di tutela della professione rispondendone responsabilmente agli organi professionali rappresentati

11 PARTE III. Art. 5 SUSSIDIARIETA’
A riconoscimento delle pari potestà degli Ordini nel proprio territorio, l’ ingegnere iscritto all’ Ordine di Pavia che svolga attività in altre province dovrà: a) rispettare le norme deontologiche e le direttive tariffarie emanate dall’ Ordine territoriale competente sul luogo ove avverrà l’ opera oggetto della prestazione professionale; b) assumere a tal fine preventivamente le necessarie informazioni presso quest’ultimo Ordine; Ciò premesso qualora venga richiesta la taratura della parcella inerente la prestazione di cui sopra, l’Ordine competente è quello di appartenenza del professionista. La parcella, tarata in via preliminare, verrà trasmessa in copia per conoscenza all’Ordine nella cui giurisdizione territoriale è collocato l’oggetto della prestazione, che segnalerà eventuali osservazioni entro il termine di 15 gg. Successivamente l’Ordine di appartenenza provvederà alla taratura definitiva, restando nelle esclusive attribuzioni dello stesso eventuali procedimenti disciplinari nei riguardi dell’iscritto, originate da trasgressioni alle vincolanti indicazioni di cui alle lettere a), b). PARTE III. RAPPORTI CON I COLLEGHI E CON PROFESSIONISTI DI ALTRE CATEGORIE  Art. 6 TRASPARENZA L'ingegnere, sia esso libero professionista oppure dipendente di Enti ed Amministrazioni pubbliche oppure dipendente di privati o di Aziende private deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi, alla cordiale lealtà, solidarietà e correttezza, astenendosi in ogni circostanza da critiche od apprezzamenti denigratori. Tale norma deve trovare in particolare un’ aperta applicazione, negli Studi professionali, nelle Aziende private e nelle pubbliche Amministrazioni ed Enti sia in senso discendente che ascendente, con qualsiasi tipo di contratto ed in tutte le diverse gerarchie burocratiche. L'ingegnere deve astenersi da ogni forma reclamistica ritenuta contraria ed offensiva della dignità della professione e non deve ricorrere a mezzi sleali e ad artificiose interferenze per ottenere l'assegnazione di incarichi. Art. 7 TITOLARITA’ L'ingegnere non deve firmare progetti od elaborati non eseguiti sotto la sua direzione, né prestare garanzie professionali per lavori da lui non diretti. Le firme comunque poste su qualsiasi elaborato tecnico, devono portare la loro inequivocabile e personale qualificazione secondo le competenze professionali. Pertanto, qualora un incarico venga svolto in effettiva collaborazione con altri colleghi (anche se regolati da rapporti di dipendenza) dovranno essere indicati sugli elaborati oltre al nominativo del titolare incaricato anche i nominativi dei collaboratori nonchè le specifiche mansioni svolte. Art. 8 COLLABORAZIONE VIETATA E' fatto esplicito divieto agli ingegneri di "abbinare" la loro firma e la loro attività e collaborazione a quella di un tecnico professionalmente non competente Art. 9 COLLABORAZIONE PARZIALE In particolare, qualora all' ingegnere venisse richiesta la sola prestazione parziale della progettazione, del calcolo o della direzione di strutture contenute o facenti parte di progetti altrui, egli dovrà in ogni caso (chiunque sia il richiedente di tale parziale prestazione) accertare preventivamente la paternità del progetto presentato. Potranno allora presentarsi i seguenti tre casi: a) l'autore del progetto ed il direttore dei lavori sono dei colleghi ingegneri od architetti" in tal caso, ovviamente, l'ingegnere sarà libero di prestare l'opera richiestagli, previo accordo con i colleghi; b) l'autore del progetto e il direttore dei lavori o entrambi sono invece tecnici professionalmente non competenti: in tal caso l'ingegnere non dovrà prestare l'opera richiestagli se non alla condizione che il progetto rientri chiaramente nei limiti fissati dalla legge per le attività di tali tecnici. Egli dovrà allora firmare solamente i suoi elaborati con precise ed inequivocabili qualificazioni e potrà dirigere le strutture, ma non potrà abbinare la sua attività e la sua firma sul progetto originario e alla direzione del tecnico non qualificato. c) qualora non fosse possibile accertare la paternità del progetto originario, o del direttore dei lavori, l'ingegnere sarà tenuto a rifiutare la propria opera.

12 Art. 10 VIGILANZA Allo scopo di porre le competenti Autorità in grado di svolgere nei migliore dei modi la loro azione di controllo di cui alle norme vigenti sulle strutture, gli ingegneri interessati dovranno in particolare garantirsi che i costruttori adempiano all'obbligo della presentazione al competente Ufficio della regolare denuncia corredata della prescritta documentazione di progetto. Art. 11 SUBENTRO NELL’INCARICO L'ingegnere, nel caso che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, se ritiene plausibile le ragioni della sostituzione, deve informare l'interessato e deve accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze o, in mancanza, chiedere l'autorizzazione al Consiglio dell'Ordine. L'ingegnere, proseguendo l'opera iniziata ed interrotta da altro collega, deve astenersi da critiche ingiustificate e da azioni denigratorie. Quando si trovi nelle circostanze di dover criticare l'operato di un collega, dovrà conformare la propria censura a criteri di civile comportamento. PARTE IV RAPPORTI CON I COMMITTENTI Art. 12 LEALTA’ E CORRETTEZZA VERSO LA COMMITTENZA L'ingegnere deve ispirarsi nei suoi rapporti sia con i Committenti privati che pubblici alla massima lealtà ed evitare qualsiasi interferenza diretta od indiretta avente origine da situazioni e condizioni di parentela posizione sociale o gerarchica. Art. 13 TUTELA DELL’INTERESSE LEGITTIMO Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere espletato con diligenza nell'interesse del committente medesimo; il professionista non dovrà però assumere incarichi o svolgere attività che contrastino con la funzione ed il decoro della professione di ingegnere in generale o siano lesive del prestigio personale e della categoria. In particolare, nell'espletamento, di incarichi per conto di Enti o Amministrazioni pubbliche dovrà essere tenuto presente il criterio della tutela dell'interesse generale della collettività in relazione ai fini istituzionali dell'Ente od Amministrazione interessata. Art. 14 CRITERI PRELIMINARI PER L’ATTIVITA’ PROGETTUALE Prima di partecipare a concorsi od assumere incarichi l’ingegnere dovrà: a) attenersi alle decisioni del Consiglio dell’Ordine competente sull’ammissibilità dei bandi cui intende partecipare ; b) rispettare le tariffe professionali vigenti e non accordare quindi riduzioni tendenti fra l’altro a creare motivi di preferenza nei confronti di colleghi; c) valutare scrupolosamente le circostanze che riguardano l’accettazione di incarichi nel territorio oggetto di pianificazione di cui sia titolare, condizionando quindi l’accettazione medianti criteri che escludano qualsiasi dubbio sulla completa indipendenza degli incarichi.

13 Art.15 ASSUNZIONE DI INCARICO Prima di assumere un incarico l'ingegnere deve sottoscrivere la seguente “Carta dei Servizi” colla quale si obbliga: a) a sottoporre al proprio committente un “disciplinare d'incarico” (= D.d.I.), documento che indica tutte le attività che il professionista svolgerà in funzione dell'obbiettivo richiesto, che comprenda anche: - quali e quanti documenti produrrà; - il tempo previsto per completare tutte le proprie attività; - la “forbice” di costo (min./max.) della prestazione professionale delineata con il “D.d.I”; b) rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel “D.d.I”, informando tempestivamente il committente di eventuali variazioni e fornendo adeguate spiegazioni, in particolare se tali variazioni comportano un mutamento di costi; c) informare il proprio committente (contestualmente alla consegna del D.d.I) di tutti gli altri adempimenti (non contemplati nel D.d.I stesso), ma richiesti dalle competenti Autorità per condurre a compimento il progetto; d) assistere il proprio committente nella ricerca della soluzione ottimale di problemi imprevisti, anche se non compresi tra le voci del D.d.I. Se quanto sopra potrà rappresentare un onere, il committente dovrà essere tempestivamente informato; e) sottoporre, nella rosa di possibilità che consentono il raggiungimento dell'obbiettivo, più alternative, delle quali almeno una privilegi: ·        il costo ·        il rapporto qualità/costo ·        la qualità, prescindendo dal costo; f) assistere il proprio committente nei rapporti con l'Autorità pubblica relativamente alla prestazione commessa. Art. 16 DIVIETO di COMMISTIONE DI INTERESSI Nell'espletamento dell'incarico, l'ingegnere, in particolare: a) è tenuto ad informare il cliente nel caso che sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori da lui progettati o diretti; b) non può entrare in società nè avere rapporti di interesse con l'impresa chiamata ad eseguire un'opera da lui progettata o diretta per conto di terzi; c) non può accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, oltre alle competenze dovutegli dal cliente, senza comunicare a questi, natura, motivo ed entità; d) qualora dipendente da Ente pubblico o privato dovrà astenersi dall’entrare in reazione professionali o di affari con chiunque abbia rapporto con l’Amministrazione da cui dipende. Art. 17 DIVIETO DI ASSUNZIONE DI INCARICO L'ingegnere non deve assumere funzioni di Consulente tecnico d'Ufficio, o di terzo arbitro, o di arbitro unico in vertenze in merito alle quali egli sia già pronunciato, o nelle vertenze in cui sia interessato un suo cliente abituale. Art. 18 RECESSO DA INCARICO L’ingegnere che intenda recedere dall’incarico a prestazioni non ultimate, può farlo solo dopo aver preso provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente od il datore di lavoro né i colleghi in caso di incarico collegiale. Art. 19 SEGRETO PROFESSIONALE L'ingegnere è tenuto al segreto professionale.

14 PARTE V NORME DI ETICA AMBIENTALE Art. 20 RISPETTO DELL’ EQUILIBRIO ECOLOGICO Il "collasso ecologico" provocato dal moderno progresso tecnologico pone la figura, l'attività e le responsabilità dell'ingegnere di fronte ad una cosciente e consapevole scelta verso una più qualificata visione globale dei problemi dell'umana civile sopravvivenza nel pieno rispetto degli equilibri ecologici. L'ambiente e gli equilibri ecologici devono essere considerati fondamentali elementi nel calcolo e nelle valutazioni dei processi di produzione e di progresso e come fattori vincolanti nelle progettazioni e negli studi tecnici e scientifici ad ogni livello. Art. 21 INTERVENTO NEL PROCESSO EVOLUTIVO E’ fondamentale per l'ingegnere intervenire nei processi della evoluzione scientifica, tecnica, economica e sociale come elemento di coordinazione delle varie discipline che compongono il quadro generale delle attività e degli studi verso le più idonee ed integrali soluzioni che rendano le realizzazioni e le opere dell'uomo ineccepibili e quindi compatibili con gli equilibri ecologici. Art. 22 DIFESA DEL PATRIMONIO COMUNE L'ingegnere deve contribuire efficacemente ad orientare ed improntare la propria attività sia in sede di studi e progettazione, sia in sede di direzione di formulazioni normative e legislative, alla difesa della natura ed alla lotta contro ogni forma e tipo di inquinamento e manomissione sia degli equilibri ecologici che dei beni culturali, artistici ambientali e naturali ed anche contro ogni indiscriminato sfruttamento e spreco delle risorse naturali.

15 NORMATIVE PER L’EDILIZIA
DISPOSIZIONI GENERALII ( 2.1 ) TITOLI ABILITATIVI ( 2.2 ) ATTIVITA’ EDILIZIA AGIBILITA’ EDIFICI (2.3) VIGILANZA (2.4) TESTO UNICO PER L’EDILIZIA(2) DISPOSIZIONI GENERALI(2.5) DISCIPLINA STRUTTURE (2.6) NORMATIVE PER L’EDILIZIA BARRIERE ARCHITETTONICHE (2.7) COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA (2.8) SICUREZZA DEGLI IMPIANTI(2.9) CONTENIMENTO ENERGETICO (2.10)

16 DISPOSIZIONI GENERALI (2.1)
- ambito di applicazione - competenze delle regioni e degli enti locali - definizioni degli interventi edilizi - regolamenti edilizi comunali sportello unico per l’edilizia DISPOSIZIONI GENERALI (2.1) attività edilizia libera - attività edilizia delle p.a. attività edilizia dei privati su aree demaniali attività edilizia in assenza di pianificazione urb. Nozione e caratteristiche - interventi subordinati a permesso di costruire - caratteristiche del permesso di costruire - presupposti per il rilascio del permesso di costruire - competenza al rilascio del permesso di costruire - permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici - efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire - Contributo di costruzione - contributo per il rilascio del permesso di costruire - riduzione od esonero dal contributo di costruzione - convenzione –tipo contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza - Procedimento - procedimento per il rilascio del permesso di costruire - intervento sostitutivo regionale - Denuncio di inizio attività - interventi subordinati a denuncia di inizio attività - disciplina della denuncia di inizio attività TITOLI ABILITATIVI (2.2)

17 AGIBILITA’ EDIFICI (2.3 ) VIGILANZA (2.4)
- certificato di agibilità - procedura per il rilascio del certificato di agibilità - dichiarazione di inagibilità AGIBILITA’ EDIFICI (2.3 ) vigilanza sull’attività urbanistico edilizia vigilanza su opere di amministrazioni statali - responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività Sanzioni lottizzazione abusiva Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali determinazione delle variazioni essenziali Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici accertamento di conformità interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA e accertamento di conformità -interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato annullamento del permesso di costruire da parte della regione sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione demolizione di opere abusive ritardato od omesso versamento del contributo afferente al permesso di costruire -riscossione -sanzioni penali norme relative all’azione penale nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 -sanzioni a carico dei notai aziende erogatrici di servizi pubblici disposizioni fiscali agevolazioni tributarie in caso di sanatoria finanziamenti pubblici e sanatoria VIGILANZA (2.4)

18 NORMATIVE PER L’EDILIZIA
- Tipo di strutture e norme tecniche - Definizioni - Sistemi costruttivi - Edifici in muratura - Edifici con struttura a pannelli portanti - edifici con strutture intelaiate - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo - Laboratori - Emanazione di norme tecniche - Abitati da consolidare - Utilizzazione di edifici - Opere pubbliche DISPOSIZIONI GENERALI (2.5) -Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità -Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso a struttura metallica - Documenti in cantiere - Collaudo statico - Vigilanza - Controlli - Accertamenti delle violazioni - Sospensione dei lavori - Norme penali - Lavori abusivi - Omessa denuncia dei lavori - Responsabilità del direttore dei lavori - Responsabilità del collaudatore - Mancanza del certificato di collaudo - Comunicazione della sentenza DISCIPLINA STRUTTURE (2.6)

19 BARRIERE ARCHITETTONICHE (2.7)
Norme per le costruzioni in zone sismiche Opere disciplinate e gradi di sismicità Contenuto delle norme tecniche Azioni sismiche Verifica delle strutture Verifica delle fondazioni Deroghe Parere sugli strumenti urbanistici Sopraelevazioni Riparazioni Edifici di speciale importanza artistica Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche Autorizzazione per l’inizio dei lavori Repressione delle violazioni Sanzioni penali Accertamento delle violazioni Sospensione dei lavori Procedimento penale Esecuzione d’ufficio Competenza della Regione Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione Modalità per l’esecuzione d’ufficio Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche Disposizioni finali Ostruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione Costruzioni eseguite col sussidio dello stato Esenzione per le opere eseguite dal genio militare BARRIERE ARCHITETTONICHE (2.7)

20 COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA (2.8)
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regola- menti edilizi - rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni Certificazioni Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al Pubblico - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA (2.8) Ambito di applicazione Soggetti abilitati Requisiti tecnico professionali Progettazione degli impianti Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati Installazione degli impianti Dichiarazione di conformità Responsabilità del committente o del proprietario Certificato di agibilità Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo Verifiche Regolamento di attuazione Sanzioni Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (2.9)

21 ALTRE NORME RILEVANTI (3)
CODICE CIVILE (3.1) ATTIVITA’ NEL SETTORE INDUSTRIALE (3.2) CODICE PENALE (3.3)

22 CODICE CIVILE (3.1) LIBRO TERZO TITOLO I SEZIONE VI
Art. 873 Distanze nelle costruzioni Art. 874 Comunione forzosa del muro sul confine Art. 875 Comunione forzosa del muro che non è sul confine Art. 876 Innesto nel muro sul confine Art. 877 Costruzioni in aderenza Art. 878 Muro di cinta Art. 879 Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa Art. 880 Presunzione di comunione del muro divisorio Art. 881 Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio Art. 882 Riparazioni del muro comune Art. 883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune Art. 884 Appoggio ed immissione di travi e catene nel muro comune Art. 885 Innalzamento del muro comune Art. 886 Costruzione del muro di cinta Art. 887 Fondi a dislivello negli abitati Art. 888 Esonero del contributo nelle spese Art. 889 Distanze per pozzi , cisterne, fosse e tubi Art. 890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi Art. 891 Distanze per canali e fossi Art. 892 Distanze per gli alberi Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi Art. 894 Alberi a distanza non legale Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici Art. 897 Comunione di fossi Art. 898 Comunioni di siepi Art. 899 Comunione di alberi

23 LIBRO QUARTO TITOLO I CAPO I Art Fonti delle obbligazioni Art Carattere patrimoniale della prestazione Art Comportamento secondo correttezza CAPO II SEZIONE I Art Diligenza nell’adempimento CAPO III Art Responsabilità del debitore CAPO V Art Cedibilità dei crediti CAPO VII TITOLO II CAPO I Art Nozione (dei contratti) Art Autonomia contrattuale Art Indicazione dei requisiti

24 Del lavoro: art (soggetti) art (rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo) art (efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale) art (imprenditore) art (tutela delle condizioni di lavoro) art (assunzione in prova) art (prestazione del lavoro) art (previdenza ed assistenza obbligatorie)

25 CODICE PENALE (3.3) LIBRO PRIMO - Dei reati in generale TITOLO II
Contratti nel settore della difesa CAPO I Della specie di pene, in generale Art. 17 Pene principali: specie CAPO II Delle pene principali Art. 22 Ergastolo Art. 23 Reclusione Art. 24 Multa Art. 25 Arresto Art. 26 Ammenda Art. 27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali CAPO III Delle pene accessorie, in particolare Art. 28 Interdizione dai pubblici uffici Art. 31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione TITOLO VII Delle sanzioni civili Art. 185 Restituzioni e risarcimento del danno Art. 187 Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni

26 LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare
TITOLO II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione CAPO I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione Art. 314 Peculato Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio Art. 326 Rivelazione dei segreti d’ufficio Art. 328 Omissione o rifiuto di atti d’ufficio CAPO II Art. 348 Abusivo esercizio di una professione CAPO III Disposizioni comuni ai capi precedenti Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità Art. 360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale TITOLO III Dei delitti contro l’Amministrazione della Giustizia Dei delitti contro l’attività giudiziaria Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Art. 366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti Art. 373 Falsa perizia o interpretazione Art. 380 Patrocinio o consulenza infedele Art. 381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico Dei delitti colposi di comune pericolo Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

27 TITOLO VII Dei delitti contro la fede pubblica CAPO III Della falsità in atti Art. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Art. 477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative Art. 478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti Art. 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Art. 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative Art. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità Art. 482 Falsità materiale commessa dal privato Art. 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico TITOLO XII Dei delitti contro la persona CAPO II Dei delitti contro l’onore Art. 595 Diffamazione Art. 596 bis Diffamazione a mezzo stampa


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