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Il principio di uguaglianza e il principio di non discriminazione

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Presentazione sul tema: "Il principio di uguaglianza e il principio di non discriminazione"— Transcript della presentazione:

1 Il principio di uguaglianza e il principio di non discriminazione

2 Il principio di uguaglianza è uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana e dell’ordinamento sovranazionale. Esso vieta arbitrarie distinzioni connessa a fattori espressamente previsti per legge attraverso il principio di non discriminazione.

3 Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana: Art. 3
Comma primo:“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Comma secondo: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

4 Il principio di uguaglianza nell’ordinamento comunitario
Art. 20 Carta di Nizza: “Tutte le persone sono uguali davanti alla legge”. Art. 21 Carta di Nizza: “E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali (…) è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni contenute nei trattati stessi”.

5 Le Carte a confronto: gli articoli 3 Cost. e 21 Carta di Nizza
Manca nell’articolo 21 della Carta di Nizza uno specifico riferimento al principio di uguaglianza in senso sostanziale, ovvero una parificazione non solo giuridica, ma anche dal punto di vista della protezione concreta dei beni della vita.

6 Altra differenza “di struttura”
Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana viene delineato in un unico articolo, mentre nella Carta di Nizza in due articoli (20 e 21). Il primo comma dell’art. 3 Cost. contiene due precetti: uno di portata generale (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali dinanzi alla legge”) e uno di ulteriore specificazione delle singole distinzioni. “Bisogna tener distinta la generica enunciazione in esso contenuta dalla successiva elencazione delle posizioni soggettive rispetto alle quali viene ribadita la proibizione di distinzioni” (G.U. Rescigno).

7 Ancora sul versante europeo
L’art. 20 contempla l’enunciazione del principio di uguaglianza “generale”. Esso riferisce l’uguaglianza davanti alla legge non già ai cittadini comunitari, ma a “tutte le persone” (Secondo solida giurisprudenza costituzionale italiana, anche l’art. 3, sebbene la dizione “Tutti i cittadini”, si riferisce alla persona in quanto tale).

8 Art. 20 Carta di Nizza Secondo le spiegazioni del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta, del e poi riadattate nel 2007, l’art. 20 corrisponde al principio generale di diritto che figura in tutte le costituzioni europee ed è sancito dalla Corte UE come uno dei principi fondamentali di diritto comunitario.

9 Art. 20 Carta di Nizza come principio fondamentale di diritto comunitario
Sentenza Racke del 13 novembre 1984; sentenza EARL del 17 aprile 1997; sentenza Karlsson del 13 aprile 2000. “il divieto di discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano tratte in modo uguale, senza una giustificazione obiettiva” (sentenza Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH c. Ministero delle Finanze del 15 marzo 2007).

10 Il principio di uguaglianza nell’ordinamento comunitario
Il principio di uguaglianza è stato dapprima utilizzato, nello scenario sovranazionale, per sindacare la ragionevolezza degli atti normativi comunitari. Successivamente la Corte ne ha fatto uso per riconoscere i diritti fondamentali della persona come “parte dei principi generali del diritto comunitario”, di cui si impegnava a garantire l’osservanza. Sentenza Stauder del 12 novembre 1969: una decisione, quando è destinata a tutti gli Stati membri, deve essere applicata ed interpretata in maniera uniforme, utilizzando il canone della ragionevolezza secondo la ratio legis della norma.

11 Segue: uguaglianza come ragionevolezza
La Corte di giustizia procede ad un controllo sulla ragionevolezza delle ragioni addotte dallo Stato membro per giustificare l’adozione di misure potenzialmente discriminatorie (fine legittimo, proporzione mezzi/fini, necessità, adeguatezza in senso stretto). Tale controllo può variare d’intensità per settore, circostanza e tipologia di discriminazione (diretta o indiretta). A differenza della Corte EDU, la Corte UE ritiene irrilevante l’intenzionalità o meno del comportamento, quanto piuttosto gli effetti sfavorevoli prodotti dalle misure nazionali (sentenza Dekker dell’8 novembre 1990).

12 Ordinamento italiano e ordinamento comunitario: cosa cambia
Nel sistema costituzionale italiano, stante il dettato dell’art. 3, i giudici hanno ricavato dal più generale principio di uguaglianza il divieto di discriminazione, che si arricchisce di significato sulla base dell’evoluzione storico-sociale. Esso “nasce e si presenta innanzi tutto come principio generale, per poi specificarsi in una serie di specifici divieti di discriminazioni”. Nell’ordinamento comunitario, sono le singole normative antidiscriminatorie che hanno consentito di enucleare il principio di uguaglianza “generale” “come espressione di un principio generale del diritto comunitario, che esiste indipendentemente dalle direttive e in particolare dai comportamenti attuativi e/o omissivi degli Stati membri”.

13 Ancora sul versante comunitario
Giurisprudenza della Corte di giustizia ondivaga dalla sentenza Mongold (essendo i divieti di discriminazione espressione di un generale principio di uguaglianza connaturato nell’ordinamento comunitario “è compito del giudice nazionale[…]assicurare, nell’ambito della sua competenza la tutela giuridica che il diritto comunitario attribuisce ai singoli, garantendone la piena efficacia e disapplicando le disposizioni eventualmente confliggenti della legge nazionale[…] anche quando il termine di trasposizione della detta direttiva non è ancora trascorso” alla sentenza Kucukdeveci (in cui la Corte afferma che il giudice nazionale investito di una controversia tra privati sull’eventuale esistenza di una discriminazione diretta connessa all’età, deve applicare il diritto dell’Unione disapplicando se necessario il diritto nazionale, ma a quale diritto dell’Unione? Del principio generale o della direttiva? La risposta si pone nel mezzo: “il principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78”)

14 Segue Non si tratta di uno specifico divieto di discriminazione ma di un principio generale di uguaglianza, utilizzato dalla Corte come “livello minimale” del sindacato di ragionevolezza. Caso Ruckdesche CGUE: la Corte afferma che, nonostante la norma che vieta qualsiasi discriminazione tra produttori dello stesso prodotto non contempli altrettanto inequivocabilmente i rapporti tra diversi settori industriali o commerciali nel campo dei prodotti agricoli trasformati, “ciò non toglie che il divieto di discriminazione enunciato dalla norma summenzionata è solo l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario”e “questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata”.

15 Divieto di discriminazione: alcune applicazioni
Politica agricola comune (art. 40): sentenza EARL del 17 aprile 1997; sentenza Karlsson del 13 aprile 2000. Nazionalità: sentenza Peter Überschär dell’8 ottobre 1980. Sesso: sentenza Susanna Brunnhofer del 26 giugno Lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato: sentenza Impact del 15 aprile 2008. Lavoratori part-time e lavoratori full-time: sentenza Wippel del 12 ottobre 2004.

16 Alcune applicazioni: obesità
Sentenza Fag og Arbejde (FOA) del 18 dicembre 2014: “lo stato di obesità di un lavoratore costituisce un “handicap”, ai sensi della direttiva 2000/78/CE del 2000, qualora determini una limitazione, risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su un piano di uguaglianza con gli altri lavoratori”.

17 Maternità Sentenza Jessy Saint Prix contro Secretary of State for Work and Pensions del 19 giugno 2014. “L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che una donna, che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto, conserva la qualità di «lavoratore» ai sensi di tale articolo, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio”.

18 Sesso Sentenza X. del 3 settembre 2014
“L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che preveda, ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale versata per un infortunio sul lavoro, l'applicazione, quale fattore attuariale, della differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne, laddove l'applicazione di tale fattore faccia sì che il risarcimento versato una tantum a titolo di tale prestazione risulti inferiore, quando sia concesso ad un uomo, rispetto a quello che percepirebbe una donna di pari età che si trovi in situazione analoga.” Il fattore cronologico determina in questo caso una discriminazione nei riguardi del sesso maschile.

19 Orientamento sessuale
Sentenza Hay del 12 settembre 2013 L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di un contratto collettivo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a termini della quale a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarietà con una persona del medesimo sesso sono negati benefici, segnatamente giorni di congedo straordinario e premio stipendiale, concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio”.

20 Divieto di discriminazione
Nel diritto comunitario, il principio di uguaglianza è nato dall’elaborazione del divieto di discriminazione. Quest’ultimo ha trovato collocazione nel TCE essenzialmente per assicurare il buon funzionamento del mercato. Nel Trattato istitutivo CEE, il divieto di discriminazione si concreta nell’obbligo di parità retributiva uomo- donna a parità di lavoro (art. 119: “… l’uguaglianza delle remunerazioni, senza discriminazione fondata sul sesso, implica che la remunerazione accordata per lo stesso lavoro pagato per assolvere il proprio compito sia stabilito sulla base della stessa unità …)

21 Segue Conseguito l’obiettivo della libera circolazione di merci, servizi, lavoro e capitale, il mercato avrebbe garantito il benessere sociale. Seguono le prime direttive degli anni ‘70 sull’attuazione della parità di trattamento con riferimento alla retribuzione, alle condizioni di lavoro e ai regimi di sicurezza sociale (es. direttiva n.76/207/CEE sul divieto di discriminazione fondata sul sesso).

22 Segue Art. 141, comma 4, del Trattato CE: “Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio di parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali”. Si tratta della possibilità di adottare azioni positive per assicurare parità di trattamento tra uomini e donne nelle carriere professionali (articolo ripreso dall’arti. 23, comma 2, della Carta di Nizza).

23 Segue Art. 12 TUE (ora 18 TFUE): “Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”

24 segue Art. 13 TUE (ora art. 19 TFUE): “… il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”. La disposizione, al contrario delle altre previsioni funzionali alla creazione del mercato unico, dà effettiva attuazione ai principi di libertà e democrazia e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalle Costituzioni nazionali. Due limiti: limite “procedurale” dell’obbligo di unanimità previsto per l’adozione di provvedimenti opportuni e limite “sostanziale” della mancata formulazione di una clausola generale che ricomprenda tutti i motivi di discriminazione. Differenza con l’art. 21 della Carta di Nizza: l’art. 21 pone un obbligo negativo generalizzato; l’art. 13 prevede, oltre al suddetto divieto, anche la possibilità di intervento mediante provvedimenti necessari per combattere i trattamenti discriminatori.

25 Segue Sulla base dell’art. 13 TUE il Consiglio ha adottato due importanti direttive: Direttiva n. 2000/43/CE (lotta contro la discriminazione basata sul sesso e sull’origine etnica); Direttiva n. 2000/78/CE (lotta alla discriminazione basata su religione, disabilità, età e tendenze sessuali). Il principio di non discriminazione di cui alla direttiva n. 78 si applica a tutte le persone, del settore pubblico e del settore privato, per quanto riguarda l’accesso e le condizioni di lavoro, formazione, orientamento professionale e attività sindacale. Non vi rientrano la previdenza e la protezione sociale.

26 Esempi di applicabilità delle direttive comunitarie
Sentenza Coleman del 10 luglio 2006: domanda pregiudiziale proveniente dall’Employment Tribunal di Londra sull’interpretazione della locuzione “divieto di discriminazione fondata su …”. Caso: licenziamento subito dalla signora Coleman per motivi riconducibili alla cura del figlio disabile e dichiarato ingiusto dal datore di lavoro, il quale si era offerto di risarcire la lavoratrice. La signora aveva adito la corte nazionale, invocando l’applicabilità della direttiva 2000/78/CE, che proteggerebbe anche i genitori e coloro che si prendono cura delle persone disabili. A fronte del rinvio da parte del giudice nazionale, la Corte di giustizia ha affermato che “anche se in una situazione come quella di cui alla causa principale la persone oggetto di discriminazione diretta fondata sulla disabilità non è essa stessa disabile, resta comunque il fatto che è proprio la disabilità a costituire il motivo di trattamento meno favorevole”. La Corte riconosce il licenziamento come frutto di discriminazione fondata sull’handicap e quindi ritiene applicabile la direttiva in esame al caso concreto.

27 Caso Maruko del 1 aprile 2008 Domanda di pronuncia pregiudiziale circa l’applicabilità della direttiva 2000/78/CE. Caso: diniego, espresso dall’ente di previdenza dei lavoratori dei teatri tedeschi, di riconoscere al signor Maruko una pensione di vedovo a titolo di prestazioni ai superstiti previste dall’ente a cui era iscritto e a cui versava regolarmente i contributi il suo partner, poi deceduto. Il sig. Maruko era legato da unione solidale al defunto, istituto specificamente previsto dalla legge tedesca come alternativo al matrimonio. La Corte riconosce che la direttiva 2000/78, in particolare gli art. 1 e 2, osta alla normativa prevista dalla VddB per le coppie che stringono un’unione solidale. Laddove, infatti, a livello nazionale la legislazione equipara il matrimonio all’unione solidale, i regimi come quello amministrato dalla VddB devono uniformare i loro regolamenti interni. La Corte non riconosce il generale principio di non discriminazione per orientamento sessuale, ma sulla base della specifica legislazione nazionale.

28 Segue Sentenza Feryn del 10 luglio 2008: domanda pregiudiziale circa l’interpretazione della direttiva 2000/43/CE. Caso: ricorso presentato dal Centro per le pari opportunità e per la lotta contro il razzismo contro la società Firma Feryn NV, per le affermazioni di uno dei suoi direttori che aveva dichiarato pubblicamente che la sua società non voleva assumere persone “alloctone”. La Corte ha affermato che “il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura una discriminazione diretta” in quanto tale comportante dissuade fortemente la presentazione delle domande e quindi ostacola “il loro accesso al mercato del lavoro”. Si amplia così la nozione di discriminazione all’ipotesi in cui non esista una vittima identificabile e gli effetti discriminatori siano solo potenziali.

29 Altri casi in materia di divieto di discriminazione
Caso Grant del 17 febbraio 1998: la negazione di vantaggi salariali al convivente dello stesso sesso del lavoratore costituisce una discriminazione in base all’orientamento sessuale, laddove il regolamento del personale riconosce gli stessi vantaggi al convivente di sesso diverso. Caso P. del 30 aprile 1996: la Corte afferma la violazione delle disposizioni del Trattato, nella parte in cui vietano la discriminazione in base al sesso, per la lavoratrice transessuale ingiustamente licenziata. Caso D e Svezia (Cause riunite C-122/99P e C-125/99P): nel 2001 un funzionario CE lamentava una discriminazione nel trattamento delle coppie legate da unione registrata rispetto a quelle legate dal matrimonio, in riferimento alla fruizione dell’assegno familiare, precluso al partner registrato del ricorrente dallo Statuto dei funzionari della Comunità. La Corte aveva rifiutato un’estensione della nozione di “funzionario coniugato” e ribadito che l’esclusione del beneficio non comporta violazione del Trattato”. Tale situazione è stata superata da una parificazione dei dipendenti uniti da unioni registrate a seguito di modifica nel 2004 dello Statuto.

30 Sentenza K.B. del 7 gennaio 2004
Questione circa la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che, non ammettendo il matrimonio tra transessuali, negava a questi ultimi la possibilità di ottenere una pensione di reversibilità per vedovi. La Corte ha riconosciuto che la disparità di trattamento lamentata non incide sul riconoscimento della pensione, ma sulla condizione preliminare ad essa, ossia la capacità a contrarre matrimonio, e quindi ha affermato che la legislazione inglese, che vietava il matrimonio dei transessuali non permettendo il riconoscimento delle nuova identità sessuale, fosse incompatibile con l’art. 141 TCE. Divieto di discriminazione ulteriormente consacrato nella direttiva 2006/54/CE, la quale chiarisce che la parità di trattamento tra uomini e donne “si applica anche alle discriminazioni derivanti dal cambiamento di sesso”. Sentenza della Corte Cost. 170/2014

31 Il principio di non discriminazione nell’ordinamento internazionale
Art. 7 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”. Art. 2, comma 1, del Patto internazionale dei diritti civili e politici: “Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”.

32 Il principio di non discriminazione nell’ordinamento internazionale
Art. 14 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente nella Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”.

33 Art. 14 CEDU Esso non ha carattere sostanziale. Si applica in combinato disposto con altri diritti riconosciuti e garantiti nella Convenzione. Tale principio di non discriminazione, manifestazione del più generale principio di uguaglianza, “è profondamente radicato nella giurisprudenza della Corte” (Corte EDU, E.B. c. Francia, 22 gennaio 2008). L’elencazione di cui all’art. 14 non è esaustiva (sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976) e la Corte ne ha da subito reso un’interpretazione non restrittiva, arrivando a sostenere che il divieto di discriminazione può essere violato anche in assenza della violazione di una diversa norma della Convenzione (Abdulahziz e altri c. Regno Unito, 28 maggio 1985), superando così il limite della sua applicazione effettiva.

34 Segue Anche se sono richiamati i fattori più comuni di discriminazione (sesso, razza, lingua, religione), la Corte EDU fa fatto applicazione dell’art. 14 anche per condannare comportamento commissivi e/o omissivi anche per altri motivi (sentenza Salgueiro da Silva Mauta c. Portogallo, 21 dicembre 1999, stabilisce il divieto di discriminazione per orientamento sessuale).

35 Casi di applicazione del principio di non discriminazione
Libertà religiosa Art. 9 CEDU: «1. ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono state stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

36 Libertà religiosa La Corte riconosce il fondamentale compito dello Stato,in virtù del principio di neutralità e del pluralismo religioso, pari trattamento giuridico alle confessioni di minoranza (Caso Testimoni di Geova c. Russia del 2010 e Testimoni di Geova c. Austria del 2008) e non interferire sulle scelte operate all’interno delle organizzazioni religiose in ordine alla scelta dei ministri di culto (Serif. c. Grecia del 1999)

37 Libertà religiosa la Corte riconosce la legittimità della disciplina francese di sanzionare, in nome del principio di laicità, la pratica di indossare il velo all’interno delle istituzioni scolastiche (caso Dogru c. Francia del 2008; caso Kervanci c. Francia del 2008; casi Ghazal e Aktas c. Francia del 2009). Più di recente, CO.D.U., S.A.S. c. Francia del 1 luglio 2014: la Corte EDU ha ritenuto che la legge francese che vieta l’occultamento del volto negli spazi pubblici non determina una violazione della Convenzione europea dei diritti umani e specificatamente del diritto al rispetto della vita privata, del diritto alla manifestazione del proprio credo religioso e del diritto a non subire discriminazioni.

38 Libertà religiosa Sentenza CEDU Cha’are Shalom Ve Tsedek  c. Francia del 27 giugno 2000 in materia di abbattimento rituale di animali secondo le regole del diritto ebraico. La Corte ha riconosciuto all’ associazione ricorrente la natura di ente religioso e il diritto di esercitare le facoltà inerenti il diritto di libertà religiosa. Non ha negato che il diritto di libertà religiosa possa manifestarsi anche attraverso pratiche e riti particolari come gli abbattimenti rituali.  Tuttavia, la Corte non ritiene sussistente la violazione dell’art. 9 CEDU per una serie di motivi: - l’associazione ricorrente non ha subito alcuna limitazione al diritto di alimentarsi con carne kosher; - le modalità di abbattimento rivendicate dalla associazione ricorrente sono sin sostanza identiche a quelle della Associazione concistoriale ebraica di Parigi; - la Corte ha ritiene legittima la scelta dell’autorità francese di scegliere quale ente o associazione possa procedere all’abbattimento rituale in quanto rientrante nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale proprio di ciascuno Stato membro.

39 Caso Lautsi c. Italia (crocifisso nelle aule)
Sentenza CEDU della Seconda sezione del 3 novembre 2009: l’esposizione nelle aule del crocifisso, avendo carattere eminentemente religioso, viola i diritti religiosi degli alunni (art. 9 CEDU) e il diritto delle famiglie di educare i figli secondo il proprio credo religioso (art. 2 Prot. 1 CEDU); Sentenza CEDU Grand Chambre del 18 marzo 2011: l’esposizione del crocifisso nelle aule risulta essere compatibile con il diritto a professare la libera fede in ragione del carattere passivo e non attivo del suddetto simbolo.

40 Segue Il divieto di discriminazione di cui all’art. 14 CEDU non è assoluto ma i suoi effetti si manifestano in combinato disposto con altre disposizioni contenute nel testo convenzionale ovvero rispetto a diritti che in esse trovano la base giuridica. Ne sono esempi: Caso Petrovic c. Austria, marzo 1998, dove la Corte, richiamando anche l’art. 8 CEDU (tutela della vita privata e familiare), afferma l’esistenza di un dovere per l’Austria di assicurare, senza discriminazioni, permessi di maternità. Caso Kosteski c. ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, 13 aprile 2006: ““Article 14 of the Convention complements the other substantive provisions of the Convention and the Protocols. It may be applied in an autonomous manner as a breach of Article 14 does not presuppose a breach of those other provisions although, since it has no independent existence, it can only come into play where the alleged discrimination falls within the scope of the rights and freedoms safeguarded by the other substantive provisions”. Nella sentenza Kosteski la Corte indica inoltre i criteri in base ai quali valutare la potenzialità discriminatoria di una determinata disciplina. Il trattamento deve essere supportato da obiettiva e ragionevole giustificazione, sorretto da un fine legittimo e proporzionato (così anche sentenza Abdulahziz).

41 Il trattamento, ancorchè differenziato, per essere legittimo, deve essere sorretto da ragioni necessarie. La Corte ha affermato che, nell’esame dei trattamenti nei quali possono verificarsi discriminazioni in base ad orientamento sessuale (sentenza L. and V. c. Austria, 9 gennaio 2003; Karner c. Austria, 24 luglio 2003), sesso (Burghartz c. Svizzera, febbraio 1994), nascita fuori dal vincolo coniugale (sentenza Sommerfeld c. Germania, 8 luglio 2003), gli Stati membri devono fornire ragionevoli giustificazioni.

42 Nel caso in cui venga riscontrata una disparità di trattamento, la Corte deve valutare la legittimità dell’azione statale, tenendo conto del contesto in cui si colloca. La Corte fa altresì rinvio ai principi che normalmente prevalgono nelle società democratiche (sentenza Regime linguistique de l’enseignement en Belgique, 23 luglio 1968). Disparità di trattamento giustificata in dottrina sulla base della tesi del “margine di apprezzamento” che si restringe se vi è un common ground o comune consenso, rispetto ad una materia, nei diversi Stati appartenenti al Consiglio d’Europa.

43 Casi analoghi a confronto: le stesse conclusioni?
Caso CEDU Frettè c. Francia del 2002: il ricorrente lamenta la violazione del principio di non discriminazione e del rispetto alla vita privata (articoli 8 e 14) per essersi visto negare la sua domanda di adozione in quanto omosessuale. Per i servizi sociali incaricati di verificare l’idoneità all’adozione, il signor Fretté sarebbe stato senz’altro capace di crescere un figlio ma le sue circostanze personali ponevano alcuni dubbi. Il massimo grado di giudizio francese convalidava la decisione presa dai servizi competenti perché non vi erano sufficienti garanzie per lo sviluppo del bambino. La Corte accettava quindi le ragioni del Governo francese che, oltre a sostenere l’inapplicabilità dell’art. 8 rispetto alle pretese di adozione del ricorrente, faceva rientrare la questione nel margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati. Le ragioni addotte dalla Francia sarebbero rispondenti ad uno scopo legittimo e le misure adottate risultano proporzionali al fine perseguito: nel bilanciamento degli interessi prevalgono quelli del bambino eventualmente adottato.

44 Segue Sentenza CEDU E.B c. Francia del 22 gennaio 2008: ricorso presentato da una donna francese alla quale, nonostante le qualità personali e professionali, è stata rifiutata l’adozione in ragione della sua omosessualità. Per i giudici francesi, nel caso della signora B. non sussistevano le condizioni psicologiche per far crescere il bambino adottivo per via della mancanza di una figura paterna. La ricorrente, infatti, non aveva nascosto né le sue tendenze sessuali nel corso della procedura di adozione, né la sua relazione con una psicologa. Per i servizi sociali, la situazione della signora B. era una situazione “complessa” in cui il bambino avrebbe potuto soffrire. Posto il caso della signora B. concerne il diritto di un singolo, purchè di età superiore a anni 28, all’adozione previsto per legge dallo Stato francese, il trattamento che le è stato riservato in quanto omosessuale non può considerarsi rispondente ad un fine legittimo né risulta giustificato da motivi seri e ragionevoli. La Corte EDU non ha ritenuto sufficiente la motivazione di mancanza di figura paterna. L’omosessualità era fattore decisivo per il rifiuto della domanda, quindi configurava una disparità, irragionevole, di trattamento ai sensi degli articolo 8 e 14 CEDU con conseguente riparazione monetaria per danno subito.

45 Differenze tra i due casi: viene considerato legittimo il rifiuto al sig. Frettè in base a valutazioni circa l’organizzazione del tempo mentre la signora B. è un’educatrice in possesso dei requisiti necessari per avviare e concludere positivamente la procedura di adozioni (rifiuto illegittimo). Significativa è l’opinione dissenziente espressa da un giudice nella sentenza Frettè: “è chiaro che un consenso europeo in tale ambito sta emergendo”.

46 Sentenza X c. Austria del 19 febbraio 2013 in materia di adozione da parte di coppia omosessuale
Caso: ricorso da parte di due donne che vivono da anni in una relazione stabile e il figlio che una di esse ha avuto da un uomo con cui non era sposata. Nel 2005 le donne hanno concluso un accordo di adozione per creare un legame legale tra il minore e la compagna della madre, legame negato dal giudice, in base all’art del codice civile austriaco, secondo il quale la persona che adotta “rimpiazza” il genitore naturale dello stesso sesso, con conseguente perdita dei diritti da parte della madre naturale. La Corte riconosce la violazione degli artt. 8 e 14 CEDU, visto che in Austria l’adozione dei figli dei compagni è possibile per coppie eterosessuali non sposate. La Corte ha sottolineato la non necessarietà della differenza di trattamento tra coppie omosessuali ed eterosessuali, lasciando però agli Stati membri la facoltà di riconoscere il diritto all’adozione dei figli dei partner alle coppie non sposate.

47 Ed ancora … in materia di orientamento sessuale
Sentenza CEDU B.B. c. Regno Unito del 7 luglio 2004: la Corte stabilisce che costituisce violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 (rispetto della vita privata e familiare), la previsione a livello nazionale di una fattispecie incriminatrice che punisca i rapporti sessuali tra uomini adulti e individui minori di anni 18 consenzienti dello stesso sesso, mentre per i rapporti eterosessuali l’età del consenso è fissata a 16 anni. L’art 14 CEDU impone che qualunque forma di differenzazione sia basata su ragioni obiettive, specifiche e sufficienti, costituendo altrimenti una discriminazione ingiustificata equivalente a quelle basate su razza, origine o colore.

48 Segue Sentenza CEDU Hämäläinen c. Finlandia del 16 luglio 2014:la Grande Camera della Corte EDU nega che la conversione forzata del matrimonio in una partnership civile, a seguito del mutamento di identità di genere di uno dei due coniugi e a fronte di un regime di diritti sostanzialmente comparabile, possa determinare una violazione della Convenzione (artt. 8 e 14 CEDU), laddove la normativa nazionale non contempli il matrimonio omosessuale e l’unione registrata sia disciplinata in modo da assicurare un regime giuridico paritario rispetto all’istituto matrimoniale.

49 In materia di nazionalità
Sentenza Dhahbi c. Italia dell’8 aprile 2014: la Corte riconosce che il mancato riconoscimento al ricorrente tunisino (poi divenuto cittadino italiano) dell’assegno per nucleo familiare numeroso ai sensi della legge n. 448 del comporti la violazione dell’art. 14, in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, avendo ritenuto che non vi fosse alcuna giustificazione obiettiva e razionale, anche tenendo conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui godono gli Stati in materia, alla esclusione dal godimento di alcuni benefici fondata unicamente sulla nazionalità.

50 Human rights jurisdiction
Spazio condiviso tra Corte UE, attraverso la Carta di Nizza, primo catalogo dei diritti fondamentali nell’ambito dell’Unione europea e con pari valore giuridico dei Trattati (art. 6 TUE), e Corte EDU, attraverso la Convenzione, che vive e si riempie di significato nella giurisprudenza della sua Corte. Rapporto sancito dall’art. 52, comma 3, della Carta di Nizza, secondo il quale qualora la Carta “… contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione”, ferma restando la possibilità che “il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa”.


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