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Il diritto di proprietà nell’ordinamento giuridico europeo

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Presentazione sul tema: "Il diritto di proprietà nell’ordinamento giuridico europeo"— Transcript della presentazione:

1 Il diritto di proprietà nell’ordinamento giuridico europeo
Prof. Gino Scaccia

2 Art. 29 Statuto Albertino (1848)
Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

3 Art. 42 Costituzione La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

4 Prima riunione della Terza Sottocommissione per la Costituzione – 26 luglio 1946
On. Colitto: “ … non v'è dubbio che la Costituzione debba occuparsi del diritto di proprietà inteso come potere privato di libero godimento dei beni. Tale diritto è per lo più accompagnato dal diritto all'indennizzo nel caso che lo Stato debba, per necessità o pubblica utilità, ricorrere ad espropriazioni di beni privati. A tal proposito la Sottocommissione esaminerà fino a qual punto debba ritenersi che la proprietà continui ad essere il tradizionale diritto sacro ed inviolabile o abbia anche una funzione di natura sociale …”

5 Discussione generale Assemblea costituente – 4 marzo 1947
On. Calamandrei: “… Ci sono poi articoli come il 38, 39, 41, in cui si rintraccia alla superficie questo lavoro di compromesso, che ha portato a costruire queste formule ad intarsio in modo da dar ragione a tutte le tendenze. Mi immagino, a proposito degli articoli 38 e 41, un dialogo fra un conservatore e un progressista: l'uno e l'altro vi troverà argomenti per sostenere che la Costituzione dà ragione a lui. Il conservatore dirà: «Vedi, la proprietà privata è riconosciuta e garantita». Il progressista risponderà: «Sì, ma i beni possono appartenere allo Stato o ad enti pubblici». Il conservatore, o liberale che sia, dirà: «L'iniziativa economica privata è libera». Il progressista risponderà: «Sì, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».”

6 Art. 832 Codice civile Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico [Cost. 42, 43, 44].

7 Art. 834 Codice civile Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all' espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

8 Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942
“I mezzi idonei alla tutela dell'interesse pubblico in concorso con l'interesse privato possono essere, secondo le varie categorie di beni e le diverse situazioni di fatto, o di carattere negativo, come i limiti legali, o di carattere positivo, come gli oneri in senso stretto e gli obblighi imposti al privato. I mezzi di carattere negativo rispondono all'esigenza di circoscrivere o ridurre l'esercizio della proprietà privata quando ciò sia richiesto dall'interesse pubblico; quelli di carattere positivo rispondono all'esigenza di stimolare … l'interesse e l'attività del privato proprietario quale strumento attivo dell'interesse pubblico …” “L'esercizio della proprietà privata, oltre che essere informato negativamente a spirito di socialità - dove al vantaggio proprio sia collegata l'eventualità di un danno altrui - deve anche positivamente ispirarsi a solidarietà e a collaborazione, dovunque le situazioni di fatto rendano possibile una sana e feconda unione di forze …”

9 La proprietà nell’ordinamento UE
Art. 295 TCE (oggi 345 TFUE): “Il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”. Principio di neutralità: riserva di competenza a favore degli Stati.

10 Art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (C. d
Art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (C.d. Carta di Nizza) Diritto di proprietà 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta.

11 Giurisprudenza comunitaria
Il diritto di proprietà è un diritto fondamentale e, come tale, costituisce principio generale di diritto comunitario. Esso non è assoluto, ma deve essere bilanciato con l’interesse generale (Corte giust., 14 maggio 1974, sentenza Nold) Le esigenze di interesse generale, suscettibili di limitare il diritto di proprietà, non devono essere arbitrarie o sproporzionate (Corte giust., 13 dicembre 1979, sentenza Hauer).

12 Alcuni limiti al diritto di proprietà
Sono legittime e ragionevoli le misure di congelamento dei capitali nell’ambito di operazioni di sicurezza finalizzate alla lotta al terrorismo (cfr. Corte giust., 3 settembre 2009, Faraj Hassan; 3 settembre 2008, Yassin Abdullah Kadi). È lecita la subordinazione dell’uso di alcuni terreni a misure di riparazione ambientale, ove l’inquinamento in questione si prospetti come eccezionale, sia per dimensioni sia per gravità, e a condizione che le misure adottate costituiscano restrizioni lievi, consistenti nelle sospensione di alcune prerogative attinenti al diritto di proprietà (Corte giust., 9 marzo 2010, Raffinerie Mediterranee S.p.a.). La tutela della concorrenza può costituire interesse generale, tale da consentire limitazioni del diritto di proprietà su quote di mercato (Corte giust., 30 giugno 2005, Alessandrini).

13 Segue È legittima la distruzione di scorte di pesci affetti da setticemia emorragica virale (SEV) e dall'anemia infettiva del salmone (AIS), a tutela della salute pubblica. Peraltro, non potendo i pesci configurarsi alla stregua di beni oggetto del diritto di proprietà, non risulta dovuto alcun indennizzo (così, Corte giust., 10 luglio 2003, Booker Aquacultur Ltd e Hydro Seafood GSP Ltd).

14 La proprietà nell’ordinamento CEDU
Art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.

15 Concetto di “bene” Comprende tanto i «beni attuali» quanto i valori patrimoniali, compresi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può sostenere di avere almeno una «speranza legittima» di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (Maltzan ed altri c. Germania [GC], 15 maggio 2007; Kopecký c. Slovacchia [GC], 28 settembre 2004). L’art. 1 Prot. 1 CEDU “non garantisce, di per sé, qualsiasi diritto di diventare proprietario di un bene … condizione essenziale affinchè un’ingerenza sia considerata compatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 è che essa sia legale” (Maggio c. Italia, 31 maggio 2011)

16 Segue L’articolo 1 del Protocollo n. 1 si applica ai beni attuali (Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979) e beni immateriali (Anheuser Busch Inc. c. Portogallo, 11 gennaio 2007). Esso non comporta il diritto di acquisire beni (Slivenko ed altri c. Lettonia [GC], 9 ottobre 2003; Kopecký c. Slovacchia, cit.) Il ricorrente deve dimostrare l’esistenza di tale diritto (Des Fours Walderode c. Repubblica ceca, 18 maggio 2004; Zhigalov c. Russia, 6 luglio 2006)

17 Concetto di “credito” Quando l’interesse patrimoniale in questione è rappresentato da un credito, esso può essere considerato un «valore patrimoniale» solo se ha una base sufficiente nel diritto interno, ad esempio quando sia confermato da una ben consolidata giurisprudenza (Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia [GC], 19 aprile 2007; Kopecký c. Slovacchia [GC], cit.; Draon c. Francia [GC], 21 giugno 2006). Rientra in tale nozione anche il credito al rimborso di imposte non dovute, spettante al contribuente, corrisposto con notevole ritardo dall’amministrazione statale (Buffalo s.r.l. c. Italia, 3 luglio 2003). Un credito costituisce un «bene» se è sufficientemente provato da essere esigibile (Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994; Bourdov c. Russia, 15 gennaio 2009; De Luca c. Italia, n /04, 24 settembre 2013). La giurisprudenza della Corte non considera l’esistenza di una «contestazione reale» o di una «pretesa difendibile» come un criterio per giudicare se sussista una «speranza legittima» tutelata dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Kopecký c. Slovacchia [GC], cit.; Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia [GC], cit.).

18 Speranza legittima al riconoscimento del diritto di proprietà
Esiste una differenza tra una mera speranza, per quanto comprensibile, e una speranza legittima, la quale deve essere di natura più concreta e fondarsi su una disposizione di legge o su un atto giuridico, quale una decisione giudiziaria (Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca [GC], 10 luglio 2002; N.K.M. c. Ungheria, 14 maggio 2013 )

19 Prestazioni sociali L’articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU non comporta un diritto a percepire prestazioni sociali, quale che sia la loro natura. In particolare, la Corte non riconosce né il diritto ad una pensione di un determinato importo (cfr. Kjartan Asmundsson c. Islanda, 12 ottobre 2010; Jankovic c. Croazia, 16 maggio 2006; Varesi c. Italia, 12 marzo 2013), né il diritto a percepire una pensione per le attività prestate in uno Stato diverso dallo Stato convenuto (L.B. c. Austria, 18 aprile 2002). Tuttavia, quando uno Stato contraente adotta una legislazione che prevede l’erogazione di una prestazione sociale, si determina un interesse patrimoniale rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 per le persone in possesso dei requisiti da essa previsti (Stec ed altri c. Regno Unito (dec.) [GC], 12 aprile 2006; Andrejeva c. Lettonia [GC], 18 febbraio 2009).

20 Espropriazione per pubblica utilità
Per essere compatibile con l’art.1 Prot.1 CEDU, una misura espropriativa deve rispettare tre condizioni: deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dalla legge; non deve essere arbitraria; deve rispondere ad un fine di pubblica utilità e deve rispettare il giusto equilibrio tra il diritto di proprietà del singolo e l’interesse pubblico (Vistins e Perepjolksin c. Lettonia, 25 ottobre 2012).

21 Nozione di “pubblica utilità”
“La Corte ritiene che in linea di massima le autorità nazionali, grazie ad una conoscenza diretta della loro società e dei bisogni della stessa, possano stabilire cosa sia “di pubblica utilità” meglio del giudice nazionale. Di conseguenza, nel sistema di tutela creato dalla Convenzione spetta alle autorità nazionali pronunciarsi per prime sull’esistenza di un problema d’interesse generale che giustifichi privazioni di proprietà. Pertanto, le stesse autorità nazionali godono in materia di un certo margine discrezionale … Inoltre, la nozione di pubblica utilità è di per sé ampia”. (Malama c. Grecia, 1° marzo 2001).

22 Segue La Corte Edu riconosce un grande margine di apprezzamento agli Stati membri nella scelta delle modalità attuative e nella verifica della sussistenza dell’interesse generale, al fine del conseguimento dell’obiettivo delle leggi stabilite (Depalle c. Francia, [GC], 29 marzo 2010, e Herrmann c. Germania, [GC], 26 giugno 2006).

23 Nozione di “pubblica utilità”
“Nel determinare l’importo del risarcimento adeguato la Corte deve basarsi sul criterio stabilito nelle sue sentenze riguardo all’articolo 1 del Protocollo 1 e secondo cui, senza pagamento di un importo ragionevolmente riferito al suo valore, una privazione di proprietà normalmente costituirebbe un’interferenza sproporzionata che non può essere considerata giustificabile … ed una mancanza totale del risarcimento potrebbe essere considerata giustificabile solamente in circostanze eccezionali. Comunque, la disposizione non garantisce un diritto al pieno risarcimento in tutte le circostanze poiché degli obiettivi legittimi di “interesse pubblico” possono richiedere un rimborso inferiore al pieno valore di mercato …” (Schembri c. Malta, 10 novembre 2009).

24 Ed ancora … In ordine alla rideterminazione della indennità di espropriazione a favore dei ricorrenti, che non deve necessariamente riflettere il valore pieno ed integrale dei beni, deve farsi riferimento ai criteri generali enucleati dalla giurisprudenza in materia di interpretazione dell’art.1 Prot.1 CEDU, secondo i quali, senza il versamento di una somma ragionevolmente correlata al valore del bene, una privazione di proprietà costituisce normalmente un’ingerenza sproporzionata che non si può giustificare ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Scordino c. Italia (n. 1), 29 marzo 2006). Si fa riferimento non al valore simbolico, ma al valore di mercato del bene.

25 Indennità di espropriazione per pubblica utilità
Cfr. Corte cost. sentenza n. 181/2011 Riprendendo la giurisprudenza CEDU sul punto, ribadisce che: - “l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve contemperare un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo …; - nello stabilire se sia soddisfatto tale requisito, la Corte riconosce che lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità, sia nello scegliere i mezzi di attuazione sia nell’accertare se le conseguenze derivanti dall’attuazione siano giustificate, nell’interesse generale, per il conseguimento delle finalità della legge che sta alla base dell’espropriazione …; prendere dei beni senza il pagamento di una somma in ragionevole rapporto con il loro valore, di norma costituisce un’ingerenza sproporzionata e la totale mancanza d’indennizzo può essere considerata giustificabile, ai sensi dell’art. 1 del protocollo n. 1, soltanto in circostanze eccezionali, ancorché non sempre sia garantita dalla CEDU una riparazione integrale …; - in caso di “espropriazione isolata”, pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il bene …; - obiettivi legittimi di pubblica utilità, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o da misure tendenti a conseguire una maggiore giustizia sociale, potrebbero giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato …” Così, Corte EDU, Zuccalà c. Italia, 19 gennaio 2010; Vacca c. Italia, 8 dicembre 2009; Gigli costruzioni s.r.l. c. Italia (GC), 1° aprile 2008.

26 Indennità di espropriazione per pubblica utilità
Cfr. Corte cost. sentenza n. 181/2011 “ … l’indennizzo assicurato all’espropriato dall’art. 42, terzo comma, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita – in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l’interesse generale che l’espropriazione mira a realizzare – non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro (ex multis: sentenze n. 173 del 1991; sentenza n del 1988; sentenza n del 1985; sentenza n. 223 del 1983; sentenza n. 5 del 1980). Quest’ultima pronuncia ha chiarito che, per raggiungere tale finalità, «occorre fare riferimento, per la determinazione dell’indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all’espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene». Ad analoghe conclusioni è giunta la già citata sentenza n. 348 del 2007, la quale ha ribadito che «deve essere esclusa una valutazione del tutto astratta, in quanto sganciata dalle caratteristiche essenziali del bene ablato» (principio già affermato dalla sentenza n. 355 del 1985) …”

27 segue Cfr. Corte cost. sentenza n. 338/2011
“ … sia la giurisprudenza di questa Corte che quella della Corte EDU hanno individuato in materia di indennità di espropriazione un nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà, garantito dall’art. 42, terzo comma, Cost., e dall’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, in virtù del quale l’indennità di espropriazione non può ignorare «ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene», né può eludere un «ragionevole legame» con il valore di mercato (da ultimo sentenza n. 181 del 2011 e prima ancora, sentenza n. 348 del 2007). In applicazione di tale principio, l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve realizzare, in primo luogo, un «giusto equilibrio» tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. In secondo luogo, nonostante che al legislatore ordinario spetti un ampio margine, l’acquisizione di beni senza il pagamento di indennizzo in ragionevole rapporto con il loro valore costituisce normalmente un’ingerenza sproporzionata. Il legislatore, quindi, sebbene non abbia il dovere di commisurare integralmente l’indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato, non può sottrarsi al «giusto equilibrio» tra l’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui …”

28 In conclusione Spetta alle autorità nazionali pronunciarsi per prima sull’esistenza di un problema di ordine generale che giustifichi l’adozione di misure che possono interferire con il legittimo godimento della proprietà privata (Terazzi S.r.l. c. Italia, 17 ottobre 2002, e Wieczorek c. Poland, 8 dicembre 2009). Ne consegue che ogni ingerenza debba essere ragionevolmente proporzionata al fine perseguito (Principio di proporzionalità) (Jahn e altri c. Germania, 30 giugno 2005). Deve sussistere un equo bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico e le istanze d protezione dei singoli (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982) In tal senso, la Corte può sindacare se l’intervento legislativo retroattivo (legge di interpretazione autentica) costituisca un’ingerenza eccessiva ed irragionevole sugli interessi dei privati (Agrati e al. c. Italia, 7 giugno 2011; Maurice c. Francia, 6 ottobre 2005; Draon c. Francia, cit., e Kuznetsova c. Russia, 7 giugno 2007).


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