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Giustizia penale internazionale Lamia Ledrisi. Origini e cenni storici Il tema dell'istituzione di una Corte Penale Internazionale a carattere permanente.

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Presentazione sul tema: "Giustizia penale internazionale Lamia Ledrisi. Origini e cenni storici Il tema dell'istituzione di una Corte Penale Internazionale a carattere permanente."— Transcript della presentazione:

1 Giustizia penale internazionale Lamia Ledrisi

2 Origini e cenni storici Il tema dell'istituzione di una Corte Penale Internazionale a carattere permanente risale alla seconda metà del XIX secolo: Prima proposta dello svizzero Moynier dopo il conflitto franco-prussiano (1870) per la protezione delle vittime militari della guerra.

3 Segue… Seconda Convenzione di Vienna (1899) estende l'istituto di protezione internazionale e istituisce una Corte per la risoluzione pacifica delle controversie internazionali. Nel 1929 viene elaborata e firmata a Ginevra una terza convenzione sulla protezione dei prigionieri di guerra.

4 Segue… Fine II WW, istituzione di due Tribunali militari: Tribunale di Norimberga (1945) e Tribunale di Tokyo (1946) per la punizione dei crimini perpetrati dai nazisti e dai loro alleati. Il CdS dell'ONU istituisce due Tribunali internazionali per le atrocità commesse nell'ex-Jugoslavia (1991) e in Ruanda (1994).

5 Segue… Nel 1996 l'AG dell'ONU convoca a Roma una conferenza diplomatica dei plenipotenziari degli Stati per l'istituzione di una corte penale internazionale. Il 17 luglio 1998 viene firmato lo Statuto di Roma, entrato in vigore il 1° luglio del 2002 con il deposito della sessantesima ratifica (quorum necessario fissato dall'art. 126).

6 Composizione e competenze CPI La CPI è un’organizzazione indipendente, con mezzi finanziari propri. Ha competenza giurisdizionale riguardo ai crimini indicati nello Statuto: crimine di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra e tutti quelli che sono definiti crimini internazionali dalla comunità intera.

7 Segue… La CPI non si sostituisce agli organi giudiziari nazionali, ma è complementare alle giurisdizioni di ciascun paese: interviene solo quando uno Stato è poco propenso o incapace a punire i crimini prescritti.

8 Segue… La Corte ha sede all'Aja ed è composta da 4 organi (art. 34): – Ufficio di Presidenza – Divisioni – Ufficio del Procuratore – Cancelleria L'Assemblea degli Stati Parte (ASP)

9 Il procedimento penale internazionale L'avvio del procedimento può avvenire: – Motu proprio – Referral Una volta concluse le indagini, il mandato di cattura può essere deciso soltanto dalla Camera per le indagini preliminari La Camera di giudizio deve poi confermare l’arresto della persona accusata

10 Segue… Una volta concluse le indagini, il mandato di cattura può essere deciso soltanto dalla Camera per le indagini preliminari. Alle persone arrestate è riconosciuto il diritto di essere portate prontamente innanzi alle autorità giudiziarie competenti per verificare la legalità del fermo.

11 Segue… La Camera di giudizio deve poi provvedere, entro un tempo ragionevole, a confermare l’arresto della persona accusata, tenendo conto dei diritti delle persone colpevoli e della tutela dei testimoni.

12 Aspetti innovativi diritti garantiti alle vittime. Fondo fiduciario per le vittime, con il compito di andare incontro ai loro bisogni. I soggetti in questione sono: i bambini soldato, le vittime di rapimento o stupro. Il fine del Fondo è quello di dare denaro alle vittime. Talvolta può essere denaro che la Corte ordina al criminale di pagare come compensazione (restituzione o riparazione) del danno commesso.

13 I processi internazionali SONO efficaci Dino Garofano

14 Il caso Lubanga La prima sentenza pronunciata dalla Corte Penale internazionale, lo scorso 14 marzo, offre lo spunto per sottolineare elementi di forza e di debolezza della CPI, a dieci anni dalla sua istituzione, nonché per riflettere sul crimine di guerra concernente l’impiego di bambini soldato nei conflitti armati e per delineare le prospettive di una giustizia universale comunque legata alla collaborazione degli stati che ne riconoscono la legittimità e l’operatività.

15 Thomas Lubanga Dyilo Found guilty, on 14 March 2012, of the war crimes of enlisting and conscripting of children under the age of 15 years and using them to participate actively in hostilities. Sentenced, on 10 July 2012, to a total of 14 years of imprisonment. Warrant of arrestWarrant of arrest issued by Pre-Trial Chamber I: Issued under seal: 10 February 2006 Unsealed: 17 March 2006 Transferred to The Hague: 16 March 2006 Confirmation of charges hearing: 9 - 28 November 2006 Decision on the confirmation of charges: 29 January 2007 Opening of the trial: 26 January 2009

16 Sentenza 14 March 2012,Lubanga Dyilo was convicted of committing, as co-perpetrator, war crimes consisting of: Enlisting and conscripting of children under the age of 15 years into the Force patriotique pour la libération du Congo from 1 September 2002 to 13 August 2003

17 Sregue… The verdict was rendered by Trial Chamber I, composed of Judge A. Fulford UK, Judge E. O. Benito (Costa Rica) and Judge R. Blattmann (Bolivia). the verdict was unanimous. On 10 July 2012, Trial Chamber I sentenced Lubanga to a total period of 14 years of imprisonment.

18 Segue… Va precisato che il processo in questione concerne soltanto l’accusa di crimini di guerra, in relazione al reclutamento e all’utilizzo di bambini soldato e non anche altri crimini per i quali inizialmente lo stesso Lubanga è stato indagato, poiché l’Ufficio del Procuratore della ICC non è stato in grado di raccogliere prove sufficienti per incriminare lo stesso

19 Segue… In merito all’ambito di applicazione del crimine di guerra in questione, ed alla definizione stessa di bambino soldato, è opportuno precisare che, mentre secondo le linee guida ed i principi approvati dall’Unicef nel Febbraio 2007, i c.d. bambini soldato sono tutti i minori di 18 anni reclutati da un gruppo o da una forza armata. Secondo la giustizia penale internazionale è punibile soltanto il reclutamento, la coscrizione e l’utilizzo di bambini minori di 15 anni. Tale limite è previsto, infatti, non soltanto dall’art. 8 dello Statuto di Roma, ma anche dallo statuto del Tribunale Speciale per la Sierra Leone.

20 Segue… Secondo la giustizia penale internazionale è punibile soltanto il reclutamento, la coscrizione e l’utilizzo di bambini minori di 15 anni. Tale limite è previsto, infatti, non soltanto dall’art. 8 dello Statuto di Roma, ma anche dallo statuto del Tribunale Speciale per la Sierra Leone.

21 Segue… La sentenza riconosce la colpevolezza di Lubanga, per i fatti commessi nel distretto dell’Ituri. La pena che sarà inflitta a Lubanga, e l’altra rilevante questione delle riparazioni da accordare alle vittime, dovranno attendere l’esito di un’apposita udienza che la ICC terrà, nelle prossime settimane, ai sensi dell’art. 76-2 dello Statuto di Roma.

22 I Punti di interesse convogliati dalla sentenza : Difesa dei diritti umani e dell’essenziale funzione di deterrenza che la giustizia penale internazionale può svolgere Sul piano giuridico, sia relativamente al funzionamento ed all’efficienza della Corte Penale Internazionale, sia in merito al ruolo delle vittime, quali soggetti essenziali per la formazione della prova nel processo, e quali beneficiari degli effetti della giustizia internazionale

23 Segue… « La gente deve prendere un machete, una lancia, una freccia, una zappa, vanghe, rastrelli, chiodi, bastoni, ferri da stiro, filo spinato, pietre e roba simile, per poter, cari ascoltatori, uccidere i tutsi rwandesi. » Oltre ai punti di interesse sottolineati, la sentenza acquisisce soprattutto negli anni della c.d. guerra mondiale africana, nuovo slancio e vigore, soprattutto da un punto di vista simbolico e psicologico.

24 Segue… Tornando ai riflessi generali della sentenza, la stessa può rappresentare un elemento, importante per condurre gli stati nazionali, e la RDC nel caso di specie, a perseguire, mediante il proprio sistema giudiziario, i crimini perpetrati nei propri confini. Non va dimenticato, infatti, il ruolo sussidiario e complementare della giurisdizione della Corte, la quale interviene solo laddove gli organi di giustizia interna dello Stato interessato non vogliano o possano esercitare la loro giurisdizione su quel caso concreto.

25 Segue… In questo senso, la giustizia internazionale è pressoché impotente di fronte alla non collaborazione degli Stati, non potendo la Corte contare su proprie forze per eseguire i propri mandati d’arresto e condurre, quindi, dinanzi alla giustizia gli individui incriminati.

26 Segue… Di fatti si rende necessario il ruolo sempre più attivo e indispensabile delle numerose ONG che, mediante la mobilitazione dell’opinione pubblica mondiale, premono sui governi degli stati interessati affinché gli accusati di gravi crimini in primo luogo siano perseguiti dalla giustizia di quel paese e, in subordine, vengano consegnati alla Giustizia internazionale.

27 Conclusioni In conclusione, il carattere sussidiario e residuale della corte emerso dalla ratio stessa della sua istituzione potrebbe «de jure» impedire un efficace perseguimento di una giustizia internazionale se non «efficiente» almeno «credibile». Senonché la sua funzione-missione sia ricercabile in altro ambito: come ente universale di giustizia, promotrice di un nuovo imput (principi contemplati nello Statuto di Roma) in funzione preventiva, che necessariamente dovrà essere recepito dalla comunità internazionale.

28 I processi penali internazionali NON sono efficaci Marco cellini

29 Definizione di processo penale internazionele e della sua efficacia I processi penali internazionali (PPI), hanno luogo a seguito di atti commessi durante un conflitto (interno o internazionale) Efficacia dei PPI: non solo punire chi ha commesso un reato, ma ristabilire l'ordine nelle zone interessate e permettere alle popolazioni di superare il conflitto

30 Caso Saddam Hussein: premessa Accusato di possesso di armi di distruzione di massa Iraq viene attaccato da US e GB 19/03/2003 in violazione del diritto internazionale generale e della Carta ONU

31 Segue… Saddam Hussein viene catturato durante l'op. Alba Rossa il 13/12/2003 Il processo ha inizio il 19/10/2005 e si conclude il 05/11/2006 con la sua condanna a morte

32 Caso Saddam Hussein: il Tribunale Tribunale speciale considerato istanza giurisdizionale di diritto interno Istituito dalla coalition provisional authority il 10/12/2003 Lo statuto adottato dalla coalition provvisional authority è la base giuridica

33 Segue… Composto da cittadini iracheni non compromessi con il partito di Ba’ath Diviso in camera di prima istanza e una camera d'appello Art. 28 Il presidente ha la facoltà di investire anche individui non iracheno come esperti o come giudici art. 34

34 Critiche al Tribunale speciale iracheno Non sono state prese in considerazione altre possibilità Tribunale interno su modello occidentale, ma che viola principi fondamentali di role of law quali: giurisdizione non retroattiva; principio Nullum crimen, nulla poena sine lege; no controllo di forze occupanti Viola il principio del giudice naturale.

35 Caso Lubanga Possibile perche il congo ha ratificato il trattato istitutivo della CPI e la riconosce Non privo di problematiche (esempio stabilire limite di età nella definizione bambini soldato, dove vince la concezione occidentale. Caso unico

36 Critiche ai tribunali penali internazionali Carattere selettivo della giustizia internazionale Svolti da giudici che spesso non conoscono in maniera esaustiva i contesti in cui si trovano a operare Affidano a terze potenze compiti di polizia Non tutti gli stati partecipano alla CPI

37 Stati in relazione al trattato della CPI Firmatari Ratificato e attivo Ratificato ma non in forza

38 Segue… CPI dicotomia: particolarismo CdS vs pretesa universalistica CPI Estremamente politicizzati Possibile percezione di ingerenza

39 PPN vs PPI PREMESSA: Il Tribunale speciale iracheno, non è un tribunale interno propriamente inteso Tribunale intenro: composto da giudici nominati da organi politici eletti secondo le proprie norme costituzionali

40 Vantaggi PPN Legittimazione popolare, migliore accettazione Maggiore conoscenza dei fatti e del contesto dei fatti Possibilità di mediazione tra le diverse componenti politiche/etniche nel caso di una guerra civile o etnica In alcuni casi maggiore probabilità di pacificazione della zona interessata

41 Svantaggi PPN Inoperabile in teatri di conflitto estremamente complicati come il caso del Congo Necessita maggior tempo per essere operativo Non utilizzabile nel caso di aggressioni di uno Stato verso un secondo Stato.

42 Conclusioni Problema di fondo. In presenza di crimini internazionali i processi seguono normalmente un sanguinoso conflitto. In questi casi un processo efficace deve essere in grado di aiutare le popolazioni coinvolte a ritrovare fiducia nelle istituzioni e a superare psicologicamente il conflitto. E deve inoltre avere l'effetto deterrente.

43 I processi internazionali sono efficaci? La risposta non può essere un secco si o un secco no, vari fattori da considerare: - tipologia di conflitto (interno internazionale) - estensione territoriale su cui sono stati commessi i crimini in questione - effetti del processo sulla popolazione

44 Segue… I PPI allo stato di evoluzione attuale della società internazionale non sono efficaci a priori. La domanda da porsi è piuttosto: «è efficace e in che misura, avviare un processo (ad esempio) per genocidio, processando solo poche persone?» La risposta: «è efficace nella misura in cui aiuta le persone coinvolte ad elaborare costruttivamente e a superare i conflitti, ma è preferibile la via interna, quando praticabile».


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