La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

SIB 2004 SOFTWARE. [2] Non sono considerate come invenzioni [...] in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani,

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "SIB 2004 SOFTWARE. [2] Non sono considerate come invenzioni [...] in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani,"— Transcript della presentazione:

1 SIB 2004 SOFTWARE

2 [2] Non sono considerate come invenzioni [...] in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori ; c) le presentazioni di informazioni. [3] Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali. IL SOFTWARE SI PUÒ BREVETTARE? IL SOFTWARE SI PUÒ BREVETTARE? La legge in Italia (Art. 12 del R.D. 29.06.1939 n.1127) La legge in Italia (Art. 12 del R.D. 29.06.1939 n.1127)

3 SIB 2004 - Qualè la ratio dellesclusione dalla brevettabilità ? ? sono considerati privi di carattere tecnico ? ? che non può essere rivendicato un programma per elaboratore in termini di codice sorgente, oggetto o eseguibile? oppure che non può essere rivendicato un programma in sé ? ma allora rimane soltanto la tutela mediante diritto dautore (copyright)? - Cosa significa in quanto tali ? … un paio di domande …

4 SIB 2004 In pratica, lUfficio Brevetti Europeo ha stabilito che il software va visto come un mezzo tecnico che implementa un metodo Negli ultimi dieci anni la giurisprudenza dellUfficio Brevetti Europeo ha fornito importanti indicazioni in merito allinterpretazione dellesclusione dei programmi per elaboratore dalla brevettabilità. il software è brevettabile se lo è il metodo da esso implementato quindi, come per qualsiasi altra invenzione, anche nel caso del software è necessario che linvenzione risolva in modo nuovo ed originale un problema tecnico

5 SIB 2004 Il semplice impiego di mezzi tecnici (un computer) non conferisce carattere tecnico ad un metodo non brevettabile (ad es. un metodo commerciale). (T931/95)... da una parte :... dallaltra : il software è brevettabile se esso produce un effetto tecnico aggiuntivo che va oltre la normale interazione fra programma e computer. (T1173/97)... i punti chiave …

6 SIB 2004 - il software controlla un processo industriale esempio: catena del freddo in un impianto di produzione di gelati - il software elabora dati tecnici (e non entità numeriche astratte) esempio: fornisce la temperatura di lavoro ottimale di un altoforno - il software aumenta la capacità di memorizzazione di un elaboratore esempio: compressione dei dati... leffetto tecnico aggiuntivo …

7 SIB 2004 la confusione sulla brevettabilità del software nasce dal fatto che...... spesso un software implementa : - un metodo commerciale in quanto tale, ad esempio un piano pensionistico o di investimento in Borsa -un metodo matematico in quanto tale, ad esempio un metodo per la soluzione degli integrali

8 SIB 2004 Un metodo è in principio brevettabile, indipendentemente da come è implementato, se:... in estrema sintesi... Inoltre, è sempre brevettabile (almeno come Brevetto Europeo) il software che implementa un metodo brevettabile. non è escluso dalla brevettabilità per altre ragioni (ad esempio si tratta di un metodo commerciale, di una attività ludica o di una attività intellettuale); e soddisfa i requisiti di novità ed attività inventiva.

9 SIB 2004 -armonizzare l'interpretazione della Convenzione sul Brevetto Europeo in merito alla brevettabilità del software …la proposta di Direttiva Comunitaria … -fornire maggiore certezza legale a produttori, sviluppatori ed utilizzatori -incentivare il ricorso all'uso dell'istituto del brevetto allo scopo di :

10 SIB 2004 Direttiva Commissione Consiglio Parlamento Consiglio Comitato Iter procedurale Ora siamo qui No Direttiva Parlamento

11 SIB 2004... ricalcava sostanzialmente le Guidelines dellUfficio Brevetti Europeo: la proposta originale della Commissione Europea... una rivendicazione rivolta ad un prodotto software e relativa al programma "in sé e per sé" è ammissibile solo se tale programma, una volta installato o in funzione su un computer, una rete di computer o altro apparecchio programmabile, origina un prodotto o realizza un processo brevettabile. ci deve essere un contributo tecnico; ed inoltre…

12 SIB 2004 -non costituisce violazione del brevetto l'uso di una tecnica brevettata per un "fine importante", ad esempio una conversione tra due diversi standard gli emendamenti del Parlamento Europeo alcuni degli emendamenti proposti (i più discutibili): -l'elaborazione dei dati non può essere considerata un "settore della tecnologia" e quindi le innovazioni in tale settore non potranno essere brevettate -non saranno ammissibili rivendicazioni dirette esclusivamente ad un programma -l'esclusiva di un brevetto (relativo ad un programma) è limitata ai soli scopi indicati nel brevetto

13 SIB 2004 Gli emendamenti proposti, se adottati, avrebbero reso di fatto estremamente difficile ottenere un brevetto su invenzioni attinenti al settore dell'informatica.... quindi... Inoltre, quand'anche si fosse riusciti ad ottenere un brevetto, si sarebbe rischiato di non poterlo azionare contro eventuali contraffattori.

14 SIB 2004 -il "contributo tecnico" deriva dalla presenza di caratteristiche tecniche, ma prescinde dalla contestuale presenza di caratteristiche "non-tecniche la risposta del Consiglio La posizione del Consiglio è quella di consolidare quella che da qualche anno è la pratica dell'Ufficio Brevetti Europeo, chiarendo in maniera definitiva alcune interpretazioni essenziali. In particolare: -viene escluso ogni apporto di "contributo tecnico" di un apparato o metodo per il solo fatto che esso comprende un computer o simili per la sua attuazione -non sono brevettabili programmi che implementano metodi matematici, metodi commerciali o altri metodi non brevettabili, o in generale che non comportano alcun particolare effetto tecnico

15 SIB 2004 Il documento votato dal Consiglio dovrà tornare al Parlamento per una seconda valutazione e potrebbe diventare Direttiva solo se approvato integralmente dal Parlamento, cosa che oggi appare quantomeno improbabile.... possibili sviluppi futuri... La distanza tra le posizioni degli organi legislativi europei sulla questione della brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sembra spostare sempre più in avanti nel tempo ladozione di una direttiva.

16 SIB 2004 CONFRONTO FRA PROTEZIONE BREVETTUALE E PROTEZIONE MEDIANTE COPYRIGHT PER IL SOFTWARE CONFRONTO FRA PROTEZIONE BREVETTUALE E PROTEZIONE MEDIANTE COPYRIGHT PER IL SOFTWARE COPYRIGHT BREVETTO -il diritto nasce al concepimento dellopera -necessità di depositare una domanda -creatività-novità e originalità -autore = proprietario-first to file -protezione di 70 anni p.m.-protezione di 20 anni dal deposito -la protezione non si estende alle idee e principi sottesi dal programma -protezione delle caratteristiche tecniche

17 SIB 2004 GRAZIE ! Ing. Giuseppe Romano giuseppe.romano@sib.it - Società Italiana Brevetti


Scaricare ppt "SIB 2004 SOFTWARE. [2] Non sono considerate come invenzioni [...] in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani,"

Presentazioni simili


Annunci Google