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Istruttoria dell’evento di danno:

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Presentazione sul tema: "Istruttoria dell’evento di danno:"— Transcript della presentazione:

1 Istruttoria dell’evento di danno:
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Istruttoria dell’evento di danno: allegazione e prova del pregiudizio nei casi di mobbing Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

2 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Articolo 414 c.p.c. 414. Forma della domanda. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: (omissis) 4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni 5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

3 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Allegazione Ricorso ex art. 414 Prova Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

4 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
ALLEGAZIONE Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

5 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. lavoro, , n. 3785 “Per "mobbing" (nozione elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza giuslavoristica) si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità”. Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

6 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Intento persecutorio Polimorfismo Parametri Frequenza Durata Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

7 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
POLIMORFISMO Descrizione dettagliata e specifica di condotte vessatorie, quali: emarginazione da parte di colleghi e superiori; umiliazioni e offese da parte di colleghi e superiori; attacchi all'immagine professionale; istigazione contro il lavoratore da parte di colleghi e superiori; limitazioni nella possibilità di comunicare il proprio punto di vista; valutazioni di profitto inadeguate; progressiva riduzione di compiti e responsabilità, nonché impoverimento dell'attività lavorativa; assegnazione di compiti squalificanti/umilianti; mutamento peggiorativo della postazione di lavoro; imposizione di scadenze impossibili. Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

8 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Legge Regione Lazio, 11 luglio 2002, n. 16, art. 2 (dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza Corte cost. n. 359 del 19 dicembre 2003) 1. Ai fini della presente legge per mobbing s'intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale 2. Gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1 possono consistere in: a) pressioni o molestie psicologiche; b) calunnie sistematiche; c) maltrattamenti verbali ed offese personali; d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta; e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili; Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

9 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all'impresa, ente od amministrazione; g) esclusione od immotivata marginalizzazione dell'attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni; h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore; i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto; l) impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro; m) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; n) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi; o) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza, di lingua e di religione Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

10 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Codici di condotta Codice di condotta antimobbing del personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno: Articolo 2 (Mobbing: definizioni e tipologie) 1. Per mobbing si intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratrici e lavoratori da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sopraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzino come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. 2. In particolare gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1) possono consistere in: calunnie o diffamazioni sistematiche; pressioni o molestie psicologiche; maltrattamenti verbali ed offese personali; minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire anche in forma velata ed indiretta; Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

11 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
critiche immotivate ed atteggiamenti ostili; delegittimazione dell’immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all’ amministrazione; esclusione od immotivata marginalizzazione dall’attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni; attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare, seri disagi in relazione alle condizioni psicologiche del lavoratore; attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto; impedimento sistematico ed immotivato all’accesso a notizie ed informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro; marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi; atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza di lingua e di religione. Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

12 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Circ. Inail n. 71/2003: disturbi psichici da costrittività organizzativa sul luogo di lavoro (annullata dal TAR Lazio con sentenza n / 2005) Le situazioni di “costrittività organizzativa” più ricorrenti Marginalizzazione dalla attività lavorativa Svuotamento delle mansioni Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro Ripetuti trasferimenti ingiustificati Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo. Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

13 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Intento persecutorio Polimorfismo Parametri Frequenza Durata Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

14 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
DURATA I comportamenti vessatori devono poter essere osservati durante un lasso di tempo prolungato. Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

15 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Reiterazione FREQUENZA Sistematicità Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

16 I modelli organizzativi e le vessazioni nel rapporto di lavoro
Unitarietà teleologica INTENTO PERSECUTORIO ? Dolo (specifico) = volontà di espellere Il lavoratore Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

17 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
PROVA Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

18 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. lavoro, , n. 3785 “Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono pertanto rilevanti i seguenti elementi: la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio”. Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

19 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Lesione Polimorfismo Nesso eziologico Oggetto della prova Durata Intento persecutorio Frequenza Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

20 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA (tra cui la perizia di parte)
Interrogatorio libero delle parti FONTI DI PROVA Testimonianze Documenti (tra cui la perizia di parte) Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

21 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
I RISCHI DELLA PROVA TESTIMONIALE Datore di lavoro = Bossing Agente Mobber Mobbing verticale discendente Superiore gerarchico = Lavoratore Soggetti Mobbing orizzontale Collega = Mobbing verticale ascendente Subordinato = Vittima Mobbizzato Lavoratore Avv. Silvia Bianchi giugno 2009

22 IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
LA PROVA DOCUMENTALE DELLA CONDOTTA Comportamenti Condotta lesiva Atti giuridici Comportamenti + Atti giuridici Avv. Silvia Bianchi giugno 2009


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