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Responsabilità del DS e del DSGA in relazione ai beni mobili ed immobili della Scuola Avv. Giancarlo Mariniello 4 maggio 2009.

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2 Responsabilità del DS e del DSGA in relazione ai beni mobili ed immobili della Scuola Avv. Giancarlo Mariniello 4 maggio 2009

3 Introduzione: La personalità giuridica delle Istituzioni Scolastiche ed il loro patrimonio: I beni mobili I beni immobili

4 A decorrere dal 1° settembre 2000 tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno raggiunto i requisiti dimensionali previsti dall’art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233, hanno acquisito la personalità giuridica e l’autonomia previste dall’art. 21, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59.

5 Secondo la previsione dell’ art
Secondo la previsione dell’ art. 2, sopracitato, per acquisire o mantenere la personalità giuridica, gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, calcolata secondo determinati indici. Tali indici sono assunti, dalla norma stessa, come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali. I medesimi indici variano, in diminuzione o in aumento, a seconda delle caratteristiche sociali, etniche o fisiche di talune aree geografiche interessate.

6 Pertanto, le suddette istituzioni scolastiche hanno un proprio patrimonio, costituito dai beni di proprietà, con la conseguente applicazione delle norme di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 del Decreto n. 44 del 2001, per quanto concerne le operazioni inventariali, i beni compresi negli inventari, il loro valore, la loro eliminazione dall’inventario, la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, e le opere dell’ingegno.

7 Gli Istituti Scolastici con personalità giuridica, quali enti autonomi, nella loro veste, non risultano consegnatari dei beni mobili dello Stato ma titolari della proprietà con i conseguenti diritti sui beni amministrati. Per i beni dello Stato e degli Enti locali, concessi in uso alle Istituzioni Scolastiche ed iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi

8 I BENI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
I beni degli Istituti Scolastici si suddividono in beni immobili (art. 812 c.c.) e beni mobili (art. 812 c.c., ultimo comma), in particolare: - beni mobili (fruttiferi e infruttiferi) - beni immobili

9 I beni mobili fruttiferi, normalmente rappresentati da titoli di Stato, devono essere affidati in custodia all’istituto bancario cassiere.

10 I beni mobili infruttiferi sono rappresentati da tutti i beni che la Scuola ha acquistato o costruito direttamente con i fondi dello Stato, con i contributi ricevuti, o per avere avuto in dono da terzi, in eredità o legati.

11 Rientrano in suddetta categoria e devono essere inventariati:
le macchine, gli automezzi, il materiale didattico e scientifico, i libri, le pubblicazioni non ufficiali, purché di interesse non effimero, i mobili delle biblioteche, dei laboratori, delle officine, dei centri meccanografici. Devono anche assumersi con separati numeri di inventario gli oggetti o le pubblicazioni costituenti un unico bene (es. una enciclopedia).

12 Per contro, gli altri beni mobili infruttiferi non devono essere inventariati bensì devono essere iscritti nel registro generale di magazzino.

13 I beni immobili sono rappresentati dagli edifici di proprietà della scuola, alla quale spetta la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, e vengono assunti in carico in apposito registro, che ne rilevi tutte le caratteristiche catastali.

14 Le Istituzioni Scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni. Inoltre, è da precisare che le Istituzioni Scolastiche nel proprio patrimonio annoverano anche beni concessi in uso dagli Enti locali (Comuni e Province) per i quali si osservano le disposizioni impartite dagli Enti medesimi. ( art. 23 comma 2 D.I. n. 44 del 2001).

15 L’INVENTARIO DEI BENI DELLA SCUOLA:
L’art. 24 del Decreto Interministeriale n. 44 del 2001, in particolare disciplina il contenuto dell’ INVENTARIO e, al comma 7, individua il soggetto competente a tenerne cura nel Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

16 l’individuazione delle cose che hanno le caratteristiche di bene;
L’inventario è l’insieme delle operazioni con cui si determina il patrimonio di un ente in un dato momento. Esso si compone delle seguenti operazioni: l’individuazione delle cose che hanno le caratteristiche di bene; la descrizione delle cose; la classificazione delle stesse; la valutazione; la rappresentazione.

17 LA RESPONSABILITA’ IN GENERALE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA
La materia della responsabilità giuridica dei pubblici dipendenti (compresi gli amministratori) ha nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale, ai sensi degli artt. 28 e 97, comma 2, della Costituzione.

18 L’art. 28 della nostra Carta Costituzionale, infatti, sancisce il principio secondo cui: “ I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”

19 Dalla succitata disposizione, nella quale è evidente l’intento di rafforzare il dovere di diligenza di tutti i dipendenti pubblici nell’esercizio delle loro funzioni, nascono contemporaneamente due responsabilità: 1. una propria dei soggetti che agiscono quali organi della P. A.; 2. un’altra della stessa Amministrazione.

20 La giurisprudenza ha precisato che:
la pubblica amministrazione risponde direttamente dei fatti illeciti dei propri dipendenti, in via concorrente e solidale con l’autore dell’illecito, la cui responsabilità è ugualmente diretta; la persona giuridica deve rispondere del fatto doloso del titolare dell’organo, quando l’illecito sia stato commesso nell’esercizio delle incombenze che al medesimo sono affidate.

21 Elementi integrativi della responsabilità ex art
Elementi integrativi della responsabilità ex art. 28 costituzione sono dunque: una condotta (anche omissiva) occasionata dal servizio prestato alla P. A.; la sua antigiuridicità; la colpa o il dolo dell’autore del fatto; un evento di danno ingiusto; un rapporto di causalità tra condotta ed evento lesivo

22 LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Riguardo tale forma di responsabilità, l’art. 97 della Costituzione così recita: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari […].

23 LA RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI

24 LA SICUREZZA NELLE SCUOLE

25 LE FONTI NORMATIVE: Il Regio Decreto n. 530 del 1927

26 I principi costituzionali a tutela dei singoli cittadini, ai quali vengono garantite uguali dignità e libertà

27 - Il decreto legislativo n
- Il decreto legislativo n. 626 del 1994, in attuazione delle direttive comunitarie aventi ad oggetto la protezione della salute negli ambienti di lavoro (ABROGATO)

28 - Il testo unico di cui al decreto legislativo n
- Il testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, in attuazione della legge delega 123 del 2007.

29 A seguito di tale evoluzione legislativa in materia, novità rilevanti si sono introdotte nell’ambito della responsabilità derivante dalla violazione della normativa in tema di sicurezza. Oggi, infatti, il datore di lavoro non ha più la piena discrezionalità nelle scelte gestionali che egli ritenga più opportune, ma allo stesso viene imposto di procedere preventivamente alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute.

30 Nella scuola, i Dirigenti scolastici sono stati individuati come datori di lavoro in relazione agli obblighi ed alle competenze in materia di prevenzione e sicurezza, con il decreto ministeriale del 21 giugno 1996 n ( decreto sulla Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione).

31 Su di essi ricadono, quindi, le problematiche sulla sicurezza, in particolare:
- la sicurezza negli edifici scolastici, con profili di ricaduta sia sulla salute degli alunni sia sul personale.

32 La responsabilità appartiene anche all’Ente Locale, in quanto proprietario degli Edifici Scolastici;
Il dirigente scolastico: un datore di lavoro atipico

33 Ciò comporta l’onere, per i dirigenti scolastici, della:
- valutazione preventiva del rischio che potrebbe scaturire da determinate condizioni in cui potrebbe trovarsi l’edificio scolastico; - denuncia agli Enti di competenza delle disfunzioni e carenze eventualmente accertate.

34 Spetta, difatti, al dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro nonché di legale rappresentante dell’istituzione, la redazione del verbale di constatazione di eventuali carenze od anomalie che possano incidere sulla sicurezza.

35 In particolare, il DS dovrà:
valutare i rischi specifici dell’attività svolta nella Scuola elaborare un documento successivo alla valutazione effettuata con l’indicazione dei criteri utilizzati a tal fine con la specificazione delle misure e degli strumenti preventivi ai fini di protezione, riduzione e rimozione dei rischi.

36 Predisporre ed attuare un programma di informazione e formazione degli interessati (personale ed alunni) sui rischi e sulle misure da intraprendere per scongiurare eventuali danno. Designare i soggetti ed il personale responsabile per i servizi di prevenzione e protezione.

37 Designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.
Adottare qualsiasi altro provvedimento di protezione necessario

38 La Corte d’Appello penale di Milano, con una decisione del 2003, ha affermato che il DS ha l’obbligo di : 1. Segnalare agli organi tecnici ed amministrativi competenti (ente locale proprietario degli edifici ed i suoi uffici tecnici) lo stato di precarietà di ambienti e strutture.

39 2. Provvedere ad isolare, con i mezzi provvisori che ha a disposizione, la zona a rischio, segnalandone il pericolo ed impedendone l’accesso, in attesa degli interventi necessari da parte dei settori tecnici competenti.

40 Il DS, qualora ravvisi una situazione di pericolo, tale da mettere a rischio le condizioni di salute di chi frequenta i luoghi coinvolti nelle attività scolastiche, deve informare l’ente locale affinché intervenga; e fino all’arrivo di chi competente che deve porre in atto tutte le misure necessarie per contenere il rischio.

41 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
secondo quanto disposto dal nuovo decreto legislativo n. 81 del 2008, il dirigente scolastico – ferma restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di datore di lavoro – può designare un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), in possesso di idonei e certificati requisiti previsti dalla legge

42 Il DS ha, inoltre, la possibilità di auto- nominarsi RSPP dopo aver frequentato un corso di un minimo di 16 ore, secondo quanto prevede il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, in materia di formazione di lavoratori, rappresentanti della sicurezza e datori di lavoro che possono svolgere le funzioni del RSPP.

43 Sulla ripartizione di responsabilità tra il datore di lavoro e il RSPP la Cassazione ha chiarito che: il DS e il preposto sono responsabili “iure proprio” degli obblighi di sicurezza sul lavoro, indipendentemente dall’eventuale delega fornita dal datore di lavoro (DS).

44 La nomina della figura del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione non esime, quindi, il datore di lavoro dal rivestire in ogni caso il ruolo di garante della sicurezza. (ex pluribus Cassazione penale sezione IV).

45 IN RELAZIONE AI BENI MOBILI DELLA SCUOLA
LA RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI IN RELAZIONE AI BENI MOBILI DELLA SCUOLA

46 L’art. 24 comma 7 del decreto n
L’art. 24 comma 7 del decreto n. 44 del 2001, Nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stabilisce che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi assume la responsabilità di consegnatario dei beni oggetto del patrimonio della scuola.

47 Il consegnatario è il dipendente pubblico al quale sono assegnati, in sintesi, i compiti di:
conservazione, gestione, manutenzione dei beni mobili per le esigenze di funzionamento degli uffici, nonché gli adempimenti connessi con la conservazione e la distribuzione dei materiali di consumo.

48 In relazione alla competenza di consegnatario dei beni, il DSGA dovrà occuparsi della distribuzione e conservazione di tutta la dotazione di materiale di facile consumo per gli uffici ed i vari laboratori; distribuzione, conservazione e manutenzione delle attrezzature ed arredi degli uffici, laboratori ed aule speciali; controllo sui servizi e forniture perché sia regolare la loro esecuzione ed avvenga secondo quanto stabilito.

49 Ai Direttori, quali consegnatari, è affidata:
- La conservazione, la distribuzione e la manutenzione dei beni mobili e arredi d’ufficio, di collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali e non ufficiali, di utensili, di macchine e attrezzature d’ufficio e di ogni altra cosa costituisca la dotazione degli uffici, delle aule, dei magazzini, laboratori, officine e centri meccanografici ed elettronici, con eccezione delle competenze e delle responsabilità specifiche del sub-consegnatario.

50 - La conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carta di qualunque specie. - La vigilanza, la verifica ed il controllo sui servizi e sulle forniture, intesi ad assicurare che la loro esecuzione avvenga secondo le prescrizioni stabilite. Inoltre, ogni bene collocato negli ambienti della Scuola deve essere contrassegnato col numero progressivo con il quale è stato iscritto in inventario.

51 - La dislocazione di mobili, può essere cambiata solo su autorizzazione del Consegnatario che deve provvedere ad apportare le necessarie variazioni nelle note sui registri degli inventari. Inoltre, in ogni ufficio o aula sarà necessario elencare i mobili in dotazione su apposita scheda o fogli da conservare a cura dell’impiegato di quell’ ufficio.

52 I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati per:
debito di custodia e vigilanza; trattasi della responsabilità contabile che insorge quando si maneggiano valori o beni dell’Amministrazione.

53 IL SUBCONSEGNATARIO ’art. 27 del Decreto n. 44 del 2001 afferma che “la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare.

54 Tali elenchi devono essere sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale.”

55 Le mansioni del sub-consegnatario :
verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate avendo l’accortezza di segnalare l’eventuale esigenza di reintegro dei materiali di consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature eventualmente danneggiate; segnalazione della necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da esperire con risorse interne della scuola;

56 verifica del corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che fanno richiesta di utilizzo dei laboratori stessi; partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il funzionamento dei laboratori; riconsegna dei materiali e attrezzature avute in sub-consegna al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi al termine dell’incarico.

57 IL PASSAGGIO DI CONSEGNE. OBBLIGHI DEL DSGA
Il passaggio di consegne fra i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi è un atto formale obbligatorio da effettuare ogni volta che avviene un cambio di gestione in seno all’Istituzione Scolastica.

58 - conoscere l’effettiva consistenza patrimoniale.
Le finalità della suddetta procedura sono: - certificare gli atti amministrativi e contabili della vecchia gestione; - consegnare i beni e gli atti amministrativi e contabili alla nuova gestione; - verificare la concordanza o meno della situazione di fatto con quella di diritto dei beni; - conoscere l’effettiva consistenza patrimoniale.

59 L’art. 24 comma 8 del D.I. n. 44 del stabilisce che quando il Direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne deve avvenire mediante ricognizione generale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. Effettuata la ricognizione, si provvede alla stesura del “processo verbale”.

60 RESPONSABILITA’ DEI CONSEGNATARI NEL PASSAGGIO DI CONSEGNE

61 La mancata formalizzazione del passaggio delle consegne può dar luogo, tra l’altro, nell’immediato o in epoca successiva, alla individuazione e formulazione di precise responsabilità da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti, comportando, quindi, profili di responsabilità amministrativa e contabile.

62 L’ irregolare e non veritiera redazione del verbale di consegne può dare luogo a responsabilità penale per falso in atto pubblico e falso ideologico. Nella eventualità che il DSGA uscente non provveda sollecitamente alla formalizzazione della consegna dei beni inventariati, il DSGA subentrante deve provvedere, al fine di evitare le possibili conseguenze di una confusione delle gestioni, dopo la rituale messa in mora, alla ricognizione materiale di tutti i beni alla presenza di due testimoni, dando tempestiva comunicazione di tale atto al DS e al DSGA uscente.

63 Nel caso in cui dalla ricognizione emergessero profili di danno erariale, insorge l’obbligo di denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti competente per territorio.

64 PROFILI DI RESPONSABILITA’ CONTABILE

65 La responsabilità contabile è quella responsabilità patrimoniale nella quale incorrono tutti gli agenti contabili, sia di fatto che di diritto, che hanno maneggio di denaro, di oggetti o di materie di proprietà dello Stato e che sono conseguentemente tenuti alla presentazione del “conto giudiziale”.

66 Per i casi di responsabilità amministrativa e contabile i dipendenti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti. L’art. 1 della Legge n. 20 del 1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti), modificato dalla Legge n. 639 del 1996, ha stabilito che la responsabilità amministrativa è personale e il relativo debito si estende agli eredi solo nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

67 Differenze tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile:
a) la responsabilità contabile si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del denaro della P.A., mentre la responsabilità amministrativa trova il suo fondamento in un danno patrimoniale, doloso o colposo, cagionato alla P.A.

68 b) la responsabilità contabile attiene all’obbligo di restituire cose già appartenenti alla P.A., mentre la responsabilità amministrativa deriva da un comportamento, doloso o colposo, conseguente ad una omessa o negligente prestazione, dalla quale sia derivato un danno patrimoniale alla amministrazione.

69 c) la responsabilità amministrativa presuppone un rapporto di servizio mentre la responsabilità contabile grava anche sui contabili di fatto. Infatti, la Corte dei Conti ha chiarito che le somme di denaro versate a qualsiasi titolo nelle mani di un pubblico dipendente nell’esercizio delle funzioni divengono “ipso facto” denaro pubblico in conseguenza dell’immedesimazione del dipendente con la pubblica amministrazione.

70 l’art. 194, Legge n. 827/24 avente ad oggetto il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato prevede che le mancanze, deterioramenti, o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna.

71 La responsabilità in caso di furto.
Giurisprudenza

72 E’affermata la responsabilità, in parti uguali, per colpa grave del DSGA (per insufficiente cautela nella conservazione della chiave dell’armadio blindato e per mancato versamento delle somme ivi custodite) e del DS (per aver omesso di adottare un sistema legale e prudente nella gestione dei fondi) per il danno subito dall’Amministrazione di appartenenza a seguito del furto di denaro ad opera di ignoti. (Corte dei Conti Appello 28 gennaio 2005 n. 56).

73 Il segretario di una scuola che abbia custodito somme notevoli, di spettanza dell’Istituto, in una cassaforte, lasciando le relative chiavi in un cassetto aperto, è responsabile, in caso di furto, di danno erariale per leggerezza e colpa grave. (Corte dei Conti I sez. 28 marzo n. 73).

74 Sussiste la responsabilità del consegnatario per il danno derivante dalla perdita dei beni allo stesso affidati anche nel caso di una situazione di disordine amministrativo che si sia venuto a creare all’interno dell’istituto scolastico di riferimento. Tale disordine non può assurgere ad elemento esimente di colpa, tuttavia, può essere considerato ai fini di un’ attenuazione della responsabilità da porre a carico del consegnatario stesso (Corte dei Conti reg. Abruzzo, sez. giurisd., n. 280 del 1999).

75 LA COLPA NELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
La responsabilità amministrativa e contabile ha subito negli ultimi anni rilevanti riforme che ne hanno precisato la natura ed individuato i nuovi parametri della colpa e del danno.

76 La giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere che il concetto di colpa grave presuppone un comportamento caratterizzato da mancanza di diligenza, violazione delle disposizioni di legge, trascuratezza dei propri doveri, che si traduce in una situazione di macroscopica contraddizione tra la condotta tenuta nello specifico dal pubblico dipendente ed il minimum di diligenza imposto dal rapporto di servizio, in relazione alle mansioni, agli obblighi ed ai doveri di servizio. ( Sez. Ia 4 agosto 1999 n. 246 e Sez. IIIa 14 luglio 1999 n. 162).

77 RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DSGA
La responsabilità civile del direttore dei servizi generali ed amministrativi concerne tutte le ipotesi in cui questi sia tenuto a risarcire danni derivanti dalla violazione degli obblighi di servizio posti a suo carico, regolarmente accertata da parte degli organi di controllo.

78 DI RESPONSABILITA’ DEL DSGA
ALCUNE IPOTESI DI RESPONSABILITA’ DEL DSGA 1) errata stesura dei documenti inventariali dei beni mobili della scuola, e di documenti di ogni genere; 2) ammanchi nel patrimonio dei beni mobili della scuola; 3) mancata vigilanza sull'attività dei sub-consegnatari addetti alla custodia dei beni della scuola;

79 4) errata applicazione delle norme che regolano il passaggio di consegne in caso di trasferimento o cessazione del servizio; 5) errata interpretazione delle norme di Legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola, nonché la stesura dei piani di acquisto straordinari; 6) errato conteggio degli stipendi, delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera.

80 LA RESPONSABILITA’ PENALE
DEL DS E DEL DSGA

81 LA RESPONSABILITA’ PENALE
La responsabilità penale si configura quando la trasgressione dei doveri d’ufficio, da parte dell’impiegato, assume carattere di violazione dell’ordine giuridico generale e si concreta nella figura del reato penale. Lo statuto penale dei dipendenti pubblici è stato ridefinito dalla legge n. 86/90 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

82 LA RESPONSABILITA’ PENALE E’ PERSONALE
Il legislatore ha implicitamente escluso che l’ente possa essere soggetto attivo di reato, prevedendo, a carico di quest’ultimo, solo una responsabilità sussidiaria patrimoniale (art. 197 c.p. il quale prevede che la persona giuridica debba pagare, in caso di insolvibilità del condannato, la somma prevista come multa o ammenda). Il principio sopra esposto è cristallizzato nell’art. 27 della nostra Costituzione.

83 L’art. 27 della Costituzione prevede, infatti, il principio della personalità della responsabilità penale.

84 1. reati omissivi impropri:
Le due figure di responsabilità penale del funzionario pubblico: 1. reati omissivi impropri: tale categoria di reati, non tipicamente prevista dal legislatore, frutto di creazione giurisprudenziale, consiste nel comportamento di “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire”.

85 REQUISITI NECESSARI PER INTEGRARE IL REATO
- E’ necessario il nesso di causalità tra la condotta e l’evento verificatosi; Altro elemento che funge da condizione determinante è: la posizione giuridica di garanzia, ossia la posizione che sussiste in capo ad un soggetto sui cui grava l’obbligo di evitare un evento.

86 Nell’ambito dell’obbligo di garanzia, si diramano due sottocategorie:
la posizione di protezione. la posizione di controllo. La prima ha lo scopo di preservare i beni da tutti i pericoli che possano minacciarne l’integrità. La seconda ha la funzione di neutralizzare determinate fonti di pericolo in modo da garantire l’integrità di tutti i beni giuridici che ne possano risultare minacciati.

87 2. Fattispecie di reati propri, che assumono rilevanza penale in ragione del fatto che vengono perfezionati da un pubblico dipendente Esempio: accettare denaro per svolgere atti di propria competenza non ha conseguenze penali se a farlo è un privato, ma se a compiere ciò sia un funzionario pubblico, si configura il reato di corruzione di cui agli articoli 318 e 319 c.p.

88 1. Crollo di una scala con danni ad un alunno durante l’orario scolastico
In tale ipotesi, qualora il Dirigente Scolastico non avesse segnalato all’Ente competente il pericolo del crollo derivante da eventuali carenze strutturali dell’edificio scolastico, a carico dello stesso graveranno le responsabilità suddette, in particolare: sarà responsabile per aver violato obblighi di prevenzione e sicurezza; risponderà del danno erariale cagionato dal crollo; e dovrà rispondere, inoltre, da un punto di vista penale, del danno causato all’alunno colpito dall’evento dannoso (lesioni colpose oppure omicidio colposo)

89 2. Furto con scasso, sottrazione di un computer, denaro di una gita e danneggiamento da atto vandalico al fabbricato ed ai libri costituenti la biblioteca Nel caso di specie, si dovrà analizzare la condotta del soggetto consegnatario dei beni oggetto del furto. In particolare, gli si potrà ascrivere la relativa responsabilità qualora la sottrazione di quei beni sia stata facilitata da una sua condotta negligente, dalla quale sia dipesa una totale e grave disattenzione nella custodia dei beni medesimi.

90 Sarà da escludere la suddetta responsabilità qualora i beni in questione si trovassero, al momento dell’evento lesivo, nella loro comune allocazione, nel caso in cui non si fossero presentate circostanze tali da rendere opportuno il loro spostamento.

91 3. Incendio nelle aule multimediali con danni ai laboratori, al fabbricato, ed autovetture di terzi parcheggiate in strada. Nella suddetta ipotesi, la eventuale responsabilità imputabile al dirigente scolastico, in qualità di soggetto tenuto a garantire la sicurezza all’interno della Scuola, per quanto riguarda l’edificio Scolastico, con profili di ricaduta sugli alunni e sul personale, potrà derivare da una violazione degli obblighi in materia.

92 In particolare, il DS sarà responsabile dei danni cagionati dall’incendio, qualora non abbia seguito le direttive esposte nel decreto ministeriale del 10 marzo 1998 sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e qualora non abbia operato in maniera tale da prevenire ed individuare gli eventuali rischi, che avrà adeguatamente segnalato agli organi competenti, secondo quanto previamente esposto.

93 NOVITA’ PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO- CONTABILE

94 Le disposizioni della Finanziaria 2008
Il tema della possibilità di assicurare la responsabilità amministrativa ed amministrativo- contabile degli amministratori e dirigenti di Enti pubblici ha assunto caratteri di particolare attualità a seguito della recente introduzione dell’articolo 3, comma 59, della Finanziaria (legge 24dicembre 2007, n. 244).

95 L’articolo stabilisce che “ è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danno cagionati allo Stato o ad Enti pubblici e la responsabilità contabile.

96 I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.”

97 L’imposizione di una sanzione quale la nullità ai contratti che violino la norma suddetta ci induce a riflettere: conseguente appare, dunque, la necessità di modificare gli schemi contrattuali correntemente in uso per la copertura dei rischi di responsabilità civile, amministrativa ed amministrativo-contabile dei dirigenti di enti pubblici.

98 Si ricordi, però, che: Il dipendente pubblico risponde dei danni arrecati a terzi solo se abbia agito con dolo o colpa grave, mentre l’ente pubblico di appartenenza risponde solidalmente anche per mera colpa lieve.

99 L’ASSICURAZIONE DEL DIPENDENTE
Le coperture assicurative di condotte dannose per colpa semplice o colpa lieve non hanno alcuna utilità, visto che il dipendente non può essere chiamato in sede civile a rispondere dei danni arrecati in virtù di una condotta del genere (colpa lieve); pertanto, le coperture suddette devono opportunamente riguardare le condotte poste in essere con colpa grave del dipendente;

100 L’ASSICURAZIONE DELL’ENTE
È bene, invece, per quanto riguarda l’ente di appartenenza, prevedere prodotti assicurativi che coprano condotte dannose dovute a colpa semplice del lavoratore, in capo all’ente contraente, in qualità di assicurato.

101 Quanto, invece, alla garanzia relativa alla responsabilità amministrativa e contabile delle persone assicurate per danno erariale cagionato all’ente di appartenenza, allo stato o alla P.A. in generale

102 La stessa non potrà più essere offerta come parte integrante la medesima polizza contratta dall’ente pubblico; dovendo, essa, essere presentata come separata garanzia, in relazione alla quale l’assicuratore si impegna unilateralmente a concedere ai singoli amministratori e dirigenti dell’ente in questione la facoltà di manifestare la propria adesione con la formazione di posizioni assicurative di tipo individuale.

103 Tali posizioni assicurative, seppur accomunate dall’applicazione degli stessi termini e condizioni di garanzia, saranno giuridicamente distinte e tra loro scindibili.

104 Né vale a risolvere il problema la previsione di offerte a copertura “a titolo gratuito”, (prassi utulizzata da alcune società assicurative) in quanto l’art c.c. prevede che il contratto di assicurazione sia essenzialmente oneroso. PERTANTO:

105 La soluzione più tutelante per gli amministratori della Scuola (dirigenti ei DSGA) è senz’altro:
la stipula di due distinte polizze assicurative, l’una con l’Istituto scolastico, a copertura delle responsabilità civile verso i terzi e per la responsabilità patrimoniale dell’ente per colpa lieve, e l’altra a garanzia dei rischi di responsabilità individuale amministrativa e amministrativo- contabile per colpa grave dei Dirigenti e DSGA, con onere di pagamento del premio a carico dei singoli assicurati.

106 Dal punto di vista della normativa penale
La stipula di una polizza Rc patrimoniale e amministrativa contabile gratuita abbinata a quella dell’Istituto, da parte del dirigente e del direttore amministrativo per colpa grave, integra la fattispecie di cui all’art. 318 c.p.

107 Infatti, la stipula di un contratto di assicurazione a titolo gratuito che copre il rischio derivante da un comportamento dovuto a colpa grave stipulato a proprio favore, congiuntamente alla stipula del contratto assicurativo dell’Ente, integra il reato di cui all’art. 318 c. p., rubricato “Corruzione per un atto d’ufficio”, che stabilisce: “Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

108 Il bene giuridico tutelato dall’art. 318 c. p
Il bene giuridico tutelato dall’art c.p. è costituito dal principio del buon andamento e dell’imparzialità della PA di cui all’art. 97 comma 1 Cost.

109 accedendo all’area “Academy “
Il presente documento a cura Avv. Giancarlo Mariniello, è reperibile sul sito web accedendo all’area “Academy “ e registrandosi .

110 Gli Attestati di partecipazione saranno inviati Esclusivamente
a mezzo e mail all’indirizzo comunicato all’atto dell’adesione

111 Avv. Giancarlo Mariniello Via Carlo Poerio 15, Napoli Via Vittorio Emanuele 50, Capri.

112 Grazie Per l’Attenzione


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