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TOTAL UALITY FOOD C O N S U L T A N T S

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Presentazione sul tema: "TOTAL UALITY FOOD C O N S U L T A N T S"— Transcript della presentazione:

1 Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003
TOTAL UALITY FOOD C O N S U L T A N T S Convegno AITA sezione Triveneto 27 novembre 2003 IL QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI Relatore: Dott. Massimo Buonavita Unità Legale di Total Quality Food Consultants

2 DEFINIZIONE DI RINTRACCIABILITA’:
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 DEFINIZIONE DI RINTRACCIABILITA’: “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” (Art.3 N°15 REG. CEE/UE n°178 / 2002)

3 FINALITA’ DELLA RINTRACCIABILITA’: (TAVOLA 1)
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 FINALITA’ DELLA RINTRACCIABILITA’: (TAVOLA 1) 1 - GARANTIRE LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE Nelle note introduttive al REG. 178 / 2002 si legge che lo scopo della rintracciabilità è: “…poter procedere a ritiri mirati e precisi … evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo”

4 FINALITA’ DELLA RINTRACCIABILITA’: (TAVOLA 2)
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 FINALITA’ DELLA RINTRACCIABILITA’: (TAVOLA 2) 2 – FORNIRE INFORMAZIONI AL CONSUMATORE Nelle stesse note introduttive al REG. 178 / 2002 si legge anche che lo scopo della rintracciabilità è “…fornire informazioni ai consumatori…” IN MOLTI CASI LA RINTRACCIABILITA’ E’ PARTE INTERANTE DELL’ETICHETTATURA

5 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’ ESEMPI DI COMPARTI ATTUALMENTE NORMATI: CARNI BOVINE; - PRODOTTI ITTICI; - ORTOFRUTTICOLI FRESCHI; - LATTE FRESCO; ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI - BIOTERRORISM ACT

6 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’ INDICAZIONI PER LE CARNI BOVINE: numero che identifica l'animale o il lotto di animali; - paese e numero approvazione impianto di macellazione; - paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento; - paese di nascita; - paese/i di ingrasso; altre informazioni facoltative (come sistema di allevamento, razza degli animali, tipo di alimentazione ecc.) QUESTE INFORMAZIONI DI RINTRACCIABILITA’ DEVONO O POSSONO ESSERE ESPRESSE ANCHE NELL’ETICHETTATURA

7 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’ INDICAZIONI PER I PRODOTTI ITTICI: la denominazione commerciale della specie; il metodo di produzione; - la zona di cattura. QUESTE INFORMAZIONI DI RINTRACCIABILITA’ DEVONO ESSERE ESPRESSE ANCHE NELL’ETICHETTATURA

8 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’ INDICAZIONI PER GLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI: Va obbligatoriamente indicato il luogo di origine inteso come paese; in via facoltativa si può indicare il luogo di origine inteso come regione, provincia o località; QUESTE INFORMAZIONI DI RINTRACCIABILITA’ DEVONO O POSSONO ESSERE ESPRESSE ANCHE NELL’ETICHETTATURA

9 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’ INDICAZIONI PER IL LATTE FRESCO: Va obbligatoriamente indicato il luogo di mungitura del latte crudo, inteso come paese; in via facoltativa si può indicare il luogo di mungitura anche come regione, provincia o località; QUESTE INFORMAZIONI DI RINTRACCIABILITA’ DEVONO O POSSONO ESSERE ESPRESSE ANCHE NELL’ETICHETTATURA

10 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’ INDICAZIONI PER GLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI: gli operatori hanno l’obbligo di assicurare la trasmissione dei dati sulla presenza di OGM in ogni fase di commercializzazione dei prodotti; - Va obbligatoriamente indicata la presenza di OGM; QUEST’ULTIMA INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESPRESSA ANCHE NELL’ETICHETTATURA

11 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’ BIOTERRORISM ACT: gli operatori che esportano negli Stati Uniti hanno ora l’obbligo di registrare le proprie aziende e propri prodotti presso la Food and Drug Administration (FDA) In assenza di tale registrazione, giustificata da motivi di sicurezza nazionale, i prodotti vengono bloccati nella dogana di arrivo ogni nuova spedizione di prodotti verso gli Stati Uniti va anticipata da un preavviso (“prior notice”) che varia a seconda del mezzo di trasporto utilizzato

12 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’: SINTESI
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA’: SINTESI NEI COMPARTI: CARNI BOVINE; - PRODOTTI ITTICI; - ORTOFRUTTICOLI FRESCHI; - LATTE FRESCO; ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI LA RINTRACCIABILITA’ VA INDICATA NELL’ETICHETTATURA

13 IL FUTURO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 IL FUTURO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA’ ART.18 REG CEE / UE n° 178 del 2002 A partire dal 1° gennaio del 2005 la rintracciabilità sarà disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

14 IL FUTURO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 IL FUTURO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA’ I FUTURI OBBLIGHI PER LE AZIENDE (TAVOLA 1): 1 - individuare chi abbia fornito un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. 2 - disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. 3 - disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti.

15 IL FUTURO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 IL FUTURO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA’ I FUTURI OBBLIGHI PER LE AZIENDE: (TAVOLA 2) 4 - Le informazioni al riguardo vanno messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. 5 - Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti da disposizioni più specifiche.

16 IL FUTURO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 IL FUTURO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA’ LE COMPETENZE NECESSARIE: 1 – LEGALI (per interpretare e attuare le numerose normative specifiche sulla rintracciabilità ed i loro frequenti legami con l’etichettatura) 2 – SCIENTIFICHE (Per poter garantire la predisposizione di adeguate procedure di rintracciabilità in entrata e in uscita di alimenti e mangimi) 3 –DI MARKETING (Per esplicitare in modo efficace nell’etichettatura e nella pubblicità e corretto l’uso di procedure e garanzie superiori e ulteriori rispetto a quanto prescritto dalla legge)

17 LA RINTRACCIABILITA’ COME GRANDE OPPORTUNITA’ COMUNICATIVA
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 LA RINTRACCIABILITA’ COME GRANDE OPPORTUNITA’ COMUNICATIVA Il marketing potrà vantare la presenza di procedure di rintracciabilità particolarmente rigorose nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti. Per esempio: PER GLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI: se dimostrabile, si potrà vantare che provengono da una determinata regione, provincia o zona geografica, e non solo che sono di origine italiana. PER LE CARNI BOVINE: in presenza di un adeguato sistema di rintracciabilità dei mangimi, si potrà vantare e certificare il tipo di alimentazione degli animali. PER IL LATTE FRESCO: se dimostrabile, si potrà affermare che è stato munto in stalle situate nella stessa regione in cui è stato confezionato.

18 LA RINTRACCIABILITA’ COME GRANDE OPPORTUNITA’ COMUNICATIVA
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 LA RINTRACCIABILITA’ COME GRANDE OPPORTUNITA’ COMUNICATIVA SOLTANTO L’UNIONE DI SPECIFICHE COMPETENZE LEGALI, SCIENTIFICHE E DI MARKETING PERMETTERA’ DI GARANTIRE LA RINTRACCIABILITA’: 1 - soddisfacendo i complessi obblighi giuridici, 2 - predisponendo le adeguate procedure tecniche, 3 - sfruttando le opportunità comunicative, 4 - realizzando un’etichettatura corretta e completa dal punto di vista legale, e al tempo stesso efficace da quello di marketing

19 UN MODELLO PER LA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 TOTAL QUALITY FOOD: UN MODELLO PER LA RINTRACCIABILITA’ Le normative sulla rintracciabilità da un lato comportano per le aziende alimentari numerosi e complessi obblighi, dall’altro apriranno grandi opportunità comunicative. Questo complesso quadro di obblighi ed opportunità potrà essere rispettato e sfruttato soltanto se si possiedono simultaneamente le adeguate competenze di tipo: 1 - LEGALE 2 - SCIENTIFICO 3 - DI MARKETING

20 TOTAL QUALITY FOOD: UN MODELLO PER LA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 TOTAL QUALITY FOOD: UN MODELLO PER LA RINTRACCIABILITA’ Per questo, TOTAL QUALITY FOOD, azienda leader nel settore dei servizi di consulenza alle imprese alimentari e nella realizzazione della conformità di prodotto e di etichetta, dispone di: Un’UNITA’ LEGALE, diretta da un giurista esperto in diritto alimentare; Un’UNITA’ SCIENTIFICA, diretta da un food technologist; Un’UNITA’ DI MARKETING, diretta da un esperto di comunicazione e marketing di prodotto ed impresa

21 UN MODELLO PER LA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 TOTAL QUALITY FOOD: UN MODELLO PER LA RINTRACCIABILITA’ Grazie all’unione delle sue competenze legali, scientifiche e di marketing, Total Quality Food potrà assistere le aziende alimentari a: 1 - Rispettare gli obblighi giuridici, anche e soprattutto quando legati all’etichettatura. 2 - Assistere l’azienda nell’implementazione delle procedure di rintracciabilità. 3 - Comunicare in modo legalmente corretto e commercialmente efficace gli elementi di rintracciabilità che risultino differenzianti rispetto ai concorrenti.

22 IL “VISTO SI STAMPI” DELLA RINTRACCIABILITA’
Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003 IL “VISTO SI STAMPI” DELLA RINTRACCIABILITA’ Con Il VISTO SI STAMPI legale, TOTAL QUALITY FOOD si assume la responsabilità di tutte le indicazioni riportate sull’etichetta, comprese quelle relative alla rintracciabilità.

23 Etichette alimentari: aspetti legali, scientifici e di marketing - Convegno 4 marzo 2003
Total Quality Food


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