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MATERIE PLASTICHE DA RICICLO: DISPOSIZIONI NAZIONALI ED EUROPEE

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Presentazione sul tema: "MATERIE PLASTICHE DA RICICLO: DISPOSIZIONI NAZIONALI ED EUROPEE"— Transcript della presentazione:

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2 MATERIE PLASTICHE DA RICICLO: DISPOSIZIONI NAZIONALI ED EUROPEE
DISCIPLINA DEI MATERIALI DESTINATI AL CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI MATERIE PLASTICHE DA RICICLO: DISPOSIZIONI NAZIONALI ED EUROPEE Daniela Aldrigo – Istituto Italiano Imballaggio

3 Riciclo delle materie plastiche: disposizioni normative a livello nazionale
Decreto Ministeriale Articolo 13: “divieto di impiego per la preparazione di oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, materie plastiche ottenute da materiali di scarto o già utilizzati”.

4 dopo l’articolo 13 è inserito il seguente
DM 299/2005 Aggiorna il DM 21/3/73 dopo l’articolo 13 è inserito il seguente articolo 13-bis: Comma 1: In deroga a quanto stabilito all’articolo 13 è consentita la produzione di cassette in polipropilene e polietilene ad alta densità a condizione che: Il materiale o le cassette di recupero siano costituiti da materie plastiche originariamente idonee al contatto con gli alimenti… b) Il materiale o le cassette di cui alla lettera a) non siano venuti a contatto con sostanze diverse dagli alimenti.

5 DM 299/2005 Aggiorna il DM 21/3/73 Comma 2 :
Le cassette di cui al comma 1 possono venire a contatto, limitatamente al settore ortofrutticolo, con i prodotti alimentari riportati nell’Allegato V.

6 … l’allegato V è sostituito dall’allegato al presente regolamento
DM 270/2007 Aggiorna per la seconda volta il DM 21/3/73 sul tema delle plastiche riciclate “ Estensione dell’impiego delle cassette in poliolefine per ortofrutta” … l’allegato V è sostituito dall’allegato al presente regolamento

7 Reg. CE 282/2008: aggiorna il Reg. CE 2023/2006 sulle GMP
Riciclo delle materie plastiche: disposizioni normative a livello europeo Reg. CE 282/2008: aggiorna il Reg. CE 2023/2006 sulle GMP Materie plastiche di riciclo a contatto con alimenti In vigore dal 17 aprile 2008 In fase di transizione Approccio innovativo Autorizzazione di processi

8 Reg. CE 282/2008 Campo di applicazione
solo a materie plastiche sottoposte riciclo meccanico e non a depolimerizzazione chimica non a plastiche “sotto barriera” come definita da Dir.2002/72/CE ( IV emendamento) non a sfridi nello stesso sito produttivo, o da altri siti se GMP e “audited”

9 autorizza con Decisione e pubblica Registro
Flusso di attuazione RICHIEDENTE Richiesta allo Stato Membro (domanda +dossier) Stato membro Trasmette richiesta (domanda+dossier) all’EFSA EFSA Informa Stati Membri e Comm. UE Valuta e pubblica parere Comm. UE autorizza con Decisione e pubblica Registro Stato Membro ispeziona Ditte

10 Reg 282/2008/CE: Condizioni per l'autorizzazione dei processi
a) materia prima nel processo di riciclo (materiali e oggetti recuperati) : caratterizzata e sotto controllo per garantire la conformità dei materiali e degli oggetti finali di plastica riciclata all'art. 3 del Reg CE 1935/2004 b) materia prima proveniente da materiali e oggetti di materia plastica fabbricati in conformità alle Direttive sulle Materie plastiche in contatto con alimenti

11 Reg 282/2008/CE: Condizioni per l'autorizzazione dei processi: (segue)
c) La materia prima nel processo di riciclo deve provenire da un ciclo a catena chiusa e controllata: (closed loop) (es.raccolta su piattaforme pre consumatore) oppure Con un challenge test, o studi scientifici appropriati, deve essere dimostrato che il processo è in grado di ridurre qualsiasi contaminazione iniziale a livelli che non rappresentino un rischio per la salute umana; ( es. raccolta differenziata)

12 Reg 282/2008/CE: Condizioni per l'autorizzazione dei processi ( segue)
d) I prodotti riciclati che si ottengono devono essere caratterizzati da specifiche tecniche e la produzione deve essere sotto controllo per garantire la conformità degli oggetti finali all’art 3 Reg CE 1935/2004 e) Se necessario, condizioni o restrizioni di impiego della plastica riciclata

13 Reg 282/2008/CE: Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo e parere EFSA per l'autorizzazione 1. L’EFSA ( Autorità Europea sulla Sicurezza Alimentare) valuta se il processo è in grado di produrre materiali e/o oggetti di plastica che siano “ sicuri” come materiali in contatto con alimenti Dossier tecnico deve contenere informazioni specificate nelle “Linee guida EFSA per la valutazione della sicurezza di un processo di riciclo”

14 Reg 282/2008/CE: Etichettatura
L’indicazione in etichetta del contenuto riciclato nei materiali e negli oggetti di materia plastica riciclata è volontaria. Se applicata, deve essere conforme alle norme di cui alla norma ISO 14021:1999 o equivalente.

15 Reg 282/2008/CE: Dichiarazione di conformità e documentazione di supporto
Oltre alla dichiarazione prevista all’art. 9 della dir. 2002/72, per materia plastica riciclata ( granuli, scaglie pellet etc) Dichiarazione che il processo di riciclo autorizzato (n.Registro CE) Dichiarazione che materia prima plastica, processo di riciclo e materia plastica riciclata conformi all’autorizzazione Dichiarazione che viene applicato un SAQ conforme al Reg. 2023/2006 per materiali ed oggetti di materia plastica riciclata Dichiarazione di impiego esclusivo di materia plastica riciclata proveniente da un processo autorizzato e indicazione del n° di Registro CE)


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