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Diritto dell’Unione Europea Progredito

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Presentazione sul tema: "Diritto dell’Unione Europea Progredito"— Transcript della presentazione:

1 Diritto dell’Unione Europea Progredito
Prof. Massimiliano Montini Mercato Unico Europeo: Il diritto di stabilimento Lezione 11,

2 La libertà di stabilimento
Gli articoli TFUE riguardano la libertá di stabilimento e attività correlate (apertura di filiali, succursali, etc.) Si applicano ai lavoratori autonomi

3 Art. 49 TFUE ‘Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.’

4 Libertà di stabilimento: nozione
La libertà di stabilimento concerne qualsiasi attività economica o di lavoro svolta in regime di non subordinazione e in modo stabile. Si tratta di una nozione diversa da: Libera circolazione dei lavoratori, che si applica ai lavoratori subordinati Libera prestazione dei servizi, che concerne il lavoratore autonomo che presta servizi in uno Stato Membro diverso da quello di origine (ma non stabilmente)

5 Campo di applicazione materiale della libertà di stabilimento
La libertà di stabilimento si applica alle attività economiche, di carattere autonomo (quindi non salariate) ed al loro esercizio, quindi riguarda l’ipotesi di stabilimento professionalmente qualificato La nozione di stabilimento (del lavoratore autonomo) è più ristrettiva rispetto a quella tradizionale riferita allo “stabilimento dello straniero”, in quanto si riferisce solo all’esercizio di attività economicamente rilevanti. Non deve trattarsi comunque di situazioni puramente interne, i cui elementi siano cioè circoscritti all’interno di un solo Stato Membro.

6 Campo di applicazione personale della libertà di stabilimento
Beneficiano della libertà di stabilimento sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Persone fisiche: devono essere in possesso della cittadinanza di uno Stato Membro. Persone giuridiche: l’art. 54 TFUE stabilisce che esse sono equiparate alle persone fisiche aventi cittadinanza dell’Unione, se costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione.

7 Persone giuridiche ai sensi dell’art. 54 TFUE
L’art. 54 TFUE chiarisce che per ‘società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.’ La Corte di Giustizia ha chiarito che, affinché esse siano equiparate alle persone fisiche con cittadinanza europea, la sede reale o effettiva deve essere all’interno dell’Unione (non è quindi sufficiente la sede sociale) (Caso Commissione c. Francia, 270/83)

8 Art. 51 TFUE: eccezione L’Art. 51 TFUE stabilisce un’eccezione al beneficio della libertà di stabilimento: ‘Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.’ La Corte ha precisato che l’eccezione non può avere una portata che vada al di là dello scopo per la quale è stata prevista: la norma consente di vietare quelle ‘attività che, considerate in sé stesse, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri’ (Caso Reyners, 2/74)

9 Stabilimento a titolo principale (I)
L’ipotesi dello stabilimento a titolo principale è quella che riguarda l’esercizio di un’attività professionale o, più in generale, di un’attività economicamente rilevante in un Paese membro diverso da quello di origine. La creazione o il trasferimento di un centro di attività economica o professionale, compresa la costituzione di una società, sono elementi identificativi dello stabilimento a titolo principale. Per le persone fisiche, esso comporta l’accesso e l’esercizio nel Paese ospitante di un’attività economica o professionale.

10 Stabilimento a titolo principale (II)
Per le persone giuridiche, quando si tratta non di costituzione di nuova società, ma di trasferimento da uno Stato membro a un altro, è necessario che sia trasferita la sede sociale effettiva (o reale); In quei paesi in cui il criterio dell’ubicazione della sede sociale effettiva determina la nazionalità, il trasferimento può però risultare incompatibile con il mantenimento della personalità giuridica nello Stato di costituzione; Lo Stato Membro dispone della facoltà di definire il criterio di collegamento per la determinazione della nazionalità della società e per il mantenimento dello status di società di quel Paese.

11 Stabilimento a titolo secondario (I)
L’ipotesi dello stabilimento a titolo secondario riguarda l’apertura di un centro secondario, cioè una succursale, una filiale o un’agenzia, in un altro Stato Membro. Questa è l’ipotesi di cui le società si avvalgono più spesso nell’ambito del diritto di stabilimento in altro Paese Membro. Per filiale si intende una persona giuridica controllata dalla società madre, ma costituita secondo il diritto del Paese ospite e, quindi, dotata di autonomia. Le agenzie e succursali non sono persone giuridiche autonome rispetto alle società madre.

12 Stabilimento a titolo secondario (II)
Il diritto di stabilimento a titolo secondario è accordato anche alle persone fisiche, purché si tratti di cittadini di uno Stato membro stabiliti in un altro Stato Membro La Corte ha precisato che l’art. 49(1) TFUE ‘va considerato come espressione specifica di un principio generale, valido anche per le professioni liberali’ (Caso Klopp, 107/83, punto 19) Le normative nazionali che pongono limiti ai propri cittadini (ad es. restrizioni all’apertura di sedi secondarie) per l’esercizio di alcune professioni (es. avvocato, medico, etc.) non sono, in via di principio, applicabili ai cittadini dell’Unione stabiliti in un diverso Stato Membro.

13 Il principio del Trattamento Nazionale (I)
In base all’art. 49 TFUE, ai cittadini e alle persone giuridiche degli Stati Membri che si stabiliscono in via secondaria in un altro Stato Membro, deve essere garantito lo stesso trattamento riservato ai cittadini e alle persone giuridiche dello Stato ospitante. Ogni discriminazione sulla base della nazionalità é vietata (applicazione concreta dell’art. 18 TFUE). Clausola di standstill: è fatto divieto agli Stati membri di introdurre nuove restrizioni al diritto di stabilimento effettivamente raggiunto al momento dell’entrata in vigore del Trattato.

14 Il principio del Trattamento Nazionale (II)
Effetto diretto dell’articolo 49 TFUE: caso Reyners La Corte ha precisato che il principio del trattamento nazionale, nella misura in cui fa riferimento ad un complesso di disposizioni nazionali, è idoneo ad essere fatto valere direttamente dai cittadini di tutti i Paesi Membri anche davanti ai giudici nazionali (effetto diretto). La Corte ha aggiunto che l’art 49 TFUE impone alle autorità nazionali degli Stati Membri un obbligo di risultato preciso, il cui adempimento deve essere facilitato, ma non condizionato dall’attuazione di un programma di misure graduali.

15 Il principio del Trattamento Nazionale (III)
In base al principio del trattamento nazionale sono vietate anche tutte le forme di discriminazione dissimulata (misure indistintamente applicabili). Si tratta principalmente di quelle norme nazionali indistintamente applicabili, ma che precludono di fatto al cittadino o alla società di un altro Paese membro di godere della libertà di stabilimento (caso Kraus). Per es.: condizioni della cittadinanza, residenza o luogo di costituzione)

16 Misure intese a facilitare la libertà di stabilimento: art. 53 TFUE
‘1) Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste. 2) Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.’

17 Misure intese a facilitare la libertà di stabilimento: legislazione secondaria
Numerose direttive si sono occupate nel corso degli anni di facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri paesi Membri, per determinate qualifiche e professioni. Con la Direttiva 2005/36/CE è stato introdotto un quadro giuridico unitario di riferimento sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha riunito in un unico testo ben quindici direttive precedenti (dodici settoriali, relative ad es. alle professioni di medico, odontoiatra, farmacista e architetto e tre direttive generali).

18 La direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali
La direttiva 2005/36/CE si applica a tutti i cittadini di uno Stato Membro che intendono esercitare una professione regolamentata in uno Stato Membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali. Per alcune professioni (es . medici), la direttiva fissa condizioni minime di formazione. Per altre professioni, la direttiva stabilisce un sistema di riconoscimento basato sul criterio dell’equivalenza delle qualifiche.

19 La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno si propone di agevolare la circolazione delle attività di lavoro autonomo, rientranti sia nell'ambito del diritto di stabilimento, che nella prestazione dei servizi in senso stretto. L’analisi dettagliata delle disposizioni della direttiva verrà svolta nell’ambito della lezione sulla libera circolazione dei servizi, anche se taluni principi e disposizioni comuni della stessa si applicano anche al diritto di stabilimento.


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