UNIVERSITA’ DI PADOVA FACOLTA’ DI INGEGNERIA

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Transcript della presentazione:

UNIVERSITA’ DI PADOVA FACOLTA’ DI INGEGNERIA LA GESTIONE DEI RIFIUTI di Federico Peres B&P– Avvocati (info@buttiandpartners.com)

a soggetti autorizzati Privati/enti-imprese DEFINIZIONI PRINCIPI GENERALI CLASSIFICAZIONE Rifiuto Sottoprodotto Produttore Gestione Deposito temporaneo Precauzione Prevenzione Responsabilità condivisa Priorità recupero Urbani - Speciali Pericolosi Non pericolosi ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI ONERI PRODUTTORI E DETENTORI AUTORIZZAZIONI DIVIETO DI ABBANDONO ORDINARIA Rispetto limiti deposito temporaneo Registri carico e scarico Catasto Conferimento a soggetti autorizzati Formulario Certificato smaltim. SEMPLIFICATA REATI Abbandono Privati/enti-imprese Omessa bonifica Violazione comunicazione registri formulari Gestione Non autorizzata Traffico illecito

I principi nella gestione dei rifiuti art. 178, comma 2, dlgs 152/2006 I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

I principi nella gestione dei rifiuti art. 178, comma 2, dlgs 152/2006 La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti … nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”.

Le priorità nella gestione dei rifiuti art. 179 dlgs 152/2006 Prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante: lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; Continua…

Le priorità nella gestione dei rifiuti art. 179 dlgs 152/2006 punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero

La prevenzione della produzione di rifiuti art. 180 dlgs 152/2006 promozione di strumenti economici e consensuali (es. eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo); Continua…

La prevenzione della produzione di rifiuti art. 180 dlgs 152/2006 previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti; attuazione della normativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)

Il recupero dei rifiuti Art. 181 dlgs 152/2006  le operazioni (vedi Allegato C) che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti

Il recupero dei rifiuti Art. 181 dlgs 152/2006 OBIETTIVO: RIDUZIONE DELLO SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI a) riutilizzo, reimpiego e riciclaggio; b) altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti (eliminato nello schema decreto correttivo!) c) adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti; d) utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia (nel decreto correttivo: “l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”)

Lo smaltimento dei rifiuti Art. 181 dlgs 152/2006 fase residuale della gestione dei rifiuti (vedi Allegato B) (impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero) deve essere effettuato in condizioni di sicurezza riduzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale Continua…

Lo smaltimento dei rifiuti Art. 181 dlgs 152/2006 rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi negli ATO; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (riduzione dei movimenti); c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica

La definizione di rifiuto Art. 183, comma 1, lett. a) dlgs 152/2006 «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi»

La definizione di sottoprodotto Art. 183, comma 1, lett La definizione di sottoprodotto Art. 183, comma 1, lett. n) dlgs 152/2006 i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo

La definizione di sottoprodotto Art. 183, comma 1, lett La definizione di sottoprodotto Art. 183, comma 1, lett. n) dlgs 152/2006 NO DISCIPLINA RIFIUTI: impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo utilizzati in modo certo e non eventuale (dichiarazione) Sparisce nello schema di decreto correttivo!

La definizione di produttore Art. 183, comma 1, lett. b) dlgs 152/2006 «la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti»

La definizione di gestione Art. 183, comma 1, lett. d) dlgs 152/2006 «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura» AUTORIZZAZIONE

Il deposito temporaneo Art. 183, comma 1, lett. m) dlgs 152/2006 Effettuato: nel luogo di produzione dei rifiuti (prima della raccolta) per tipi omogenei

Il deposito temporaneo Art. 183, comma 1, lett. m) dlgs 152/2006 Rifiuti pericolosi raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento – a scelta del produttore – con cadenza almeno bimestrale (indipendentemente dalle quantità in deposito) oppure quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi (in ogni caso il deposito temporaneo non può superare l’anno) Rifiuti non pericolosi smaltiti con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità in deposito) oppure quando il quantitativo raggiunga i 20 metri cubi (in ogni caso il deposito temporaneo non può superare l’anno)

Il deposito temporaneo nello schema del decreto correttivo rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Il deposito temporaneo nello schema del decreto correttivo rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

La classificazione dei rifiuti Art. 184, comma 1, dlgs 152/2006 ORIGINE rifiuti urbani rifiuti speciali PERICOLOSITA’ rifiuti pericolosi rifiuti non pericolosi

I rifiuti urbani Art. 184, comma 2, dlgs 152/2006 i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ; i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; Continua…

I rifiuti urbani Art. 184, comma 2, dlgs 152/2006 d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

I rifiuti speciali Art. 184, comma 3, dlgs 152/2006 a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo (salvo quanto previsto per le terre e rocce da scavo); c) i rifiuti da lavorazioni industriali (fatto salvo quanto previsto per i rifiuti assimilati); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; Continua…

I rifiuti speciali Art. 184, comma 3, dlgs 152/2006 f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

I rifiuti pericolosi Art. 184, comma 5, dlgs 152/2006 i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla Parte quarta del decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta

Gli obblighi del produttore Art. 188 ss. dlgs 152/2006 Deve effettuare il deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni viste (in difetto, è soggetto al regime degli smaltitori => deposito preliminare) Deve osservare le norme sulla miscelazione (art. 187) Continua…

Gli obblighi del produttore Art. 188 ss. dlgs 152/2006 Priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento a terzi autorizzati; c) conferimento al servizio pubblico di raccolta; d) trasporto ferroviario; e) esportazione

Gli obblighi del produttore Art. 188 dlgs 152/2006 OBBLIGHI PROCEDURALI registri di carico/scarico comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti (MUD), eccetto produttori rifiuti non pericolosi e piccoli imprenditori agricoli formulario di identificazione (trasporto)

Il registro di carico e scarico Art. 190 dlgs 152/2006 Caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti NOVITA’ dlgs 152/2006 ampliati i limiti temporali entro i quali devono essere effettuate le operazioni di carico/scarico Continua…

Il registro di carico e scarico Art. 190 dlgs 152/2006 NOVITA’ (continua) raddoppiati i limiti quantitativi al di sotto dei quali è ammessa la compilazione dei registri da parte di associazioni di categoria o società di consulenza i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA nuovo modello (anche per formulario)  d.m.

La responsabilità del produttore… Art. 188 dlgs 152/2006 Viene meno quando: conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; ritorno della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuti (se non la riceve entro tre mesi dalla data del conferimento, deve comunicarlo alla Provincia; in difetto, risponderà dello smaltimento non conforme) Continua…

La responsabilità del produttore… Art. 188 dlgs 152/2006 Certificato di avvenuto smaltimento: nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto di smaltimento (manca il decreto di attuazione)

Ordinanza contingibili ed urgenti Art. 191 dlgs 152/2006 SOGGETTO COMPETENTE: il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco OGGETTO: ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente LIMITE TEMPORALE: periodo non superiore a sei mesi (non possono essere reiterate per più di due volte)

Ordinanza contingibili ed urgenti Art. 191 dlgs 152/2006 PROCEDURA: entro 3 gg. comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito entro 120 gg. il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti (in caso di inerzia, Ministro dell'ambiente procede: diffida + poteri sostitutivi)

DIVIETI Art. 192 dlgs 152/2006 CONDOTTE VIETATE abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee CONSEGUENZE: applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi (ordinanza Sindaco)

DIVIETI (II) Art. 192 dlgs 152/2006 OBBLIGATI: l’autore della violazione (in solido) il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area (ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati) Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del dlgs 231/2001

Il sistema autorizzatorio DUPLICE REGIME ORDINARIO SEMPLIFICATO Artt. 208 ss. T.U. Artt. 214 ss. T.U. D.M. 5 febbraio 1998 (non pericolosi) e D.M. 161/2002 (pericolosi)

Il regime ordinario Autorizzazione: unica (alla realizzazione e gestione di impianti) preventiva espressa (procedimento si conclude in 150 gg.) subordinata alla presentazione di specifiche garanzie finanziarie in favore dell’Ente durata 10 anni (rinnovabile) Continua…

Il regime ordinario necessariamente avere il contenuto indicato dall’art. 208 agevolate le imprese in possesso di Certificazione Ambientale (EMAS o ISO 14001)

Il regime semplificato Richiede soltanto una preventiva comunicazione (da rinnovare ogni 5 anni) alla Sezione Regionale dell'Albo e la successiva attesa di 90 giorni, allo scadere dei quali l’attività può iniziare per le operazioni di recupero di rifiuti e per l’autosmaltimento

L’Albo nazionale dei gestori Art. 212 dlgs 152/2006 Nuova denominazione: Albo nazionale dei gestori ambientali riorganizzazione con d.m. previste due procedure di iscrizione Continua…

L’Albo nazionale dei gestori Art. 212 dlgs 152/2006 ordinaria (garanzie finanziarie, valutazione tecnica, ecc…) “semplificata”: semplice richiesta e pagamento tassa (imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno – si tratta di imprese che nel vigore del d.lgs. 22/1997 NON dovevano iscriversi)

Le sanzioni amministrative e penali Art. 255: abbandono di rifiuti 256: attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art. 257: bonifica dei siti Art. 258: violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 259: traffico illecito di rifiuti Art. 260: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Art. 261: imballaggi