La forma giuridica dell’impresa

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
COSTITUIRE UN’IMPRESA: la scelta della forma giuridica, gli adempimenti amministrativi e fiscali Anna Rita Cucci, 16 aprile 2010.
Advertisements

IL SOCIO E LA COOPERATIVA
Fondazione Emanuele Casale
La nuova normativa per l’Impresa Sociale
La società per azioni personalità giuridica responsabilità limitata
Società in nome collettivo
Cooperazione Art – Cooperativa Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico Riforma delle società Legge n.
Prof. Bertolami Salvatore
Il contratto di società
Struttura del fenomeno organizzativo: Forme fluide di organizzazione (es. abitanti di un quartiere) Forme regolamentate in cui non emerge un autonomo centro.
1 C A R A T T E R I G E N E R A L I D E L L A S. R. L. nozione nella s.r.l., per le obbligazioni risponde solo la società con il suo patrimonio le quote.
Caratteristiche delle società di persone e di capitali
funzioni del consiglio di amministrazione
Economia aziendale Corso di laurea in informatica La forma giuridica.
Il sistema delle Cooperative
Relatori: Margherita SPAINI Davide BARBERIS
Le società in generale Il termine società è utilizzato in 2 significati: Atto costitutivo della società (vero e proprio contratto) Istituzione (ovvero.
Corso di Diritto commerciale avanzato
La scelta della forma giuridica dell’impresa
E.G.I Percorsi formativi per lautoimpreditorialità giovanile.
Le Cooperative in Agricoltura
ARTICOLO 2082 Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.
B socio palese Socio palese C socio occulto Società palese.
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
Forma giuridica delle imprese
L’imprenditore NON PICCOLO IMPRENDITORE (art c.c.)
IMPRESA E DIRITTO: Forme Giuridiche IMPRESA E DIRITTO: Forme Giuridiche Nozioni fondamentali su Impresa e Diritto: IMPRESA AGRICOLA N. 1 TI TROVI IN.
L’AZIENDA Appunti a cura di.
Soggetti giuridici PERSONE FISICHE PERSONE GIURIDICHE associazioni
SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
Corso di Ragioneria Generale 2012/2013
Caratteristiche della “SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO”
SOCIETA’ NON COMMERCIALI
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE E’ MODELLATA SU QUELLA DELLA
Università degli Studi di Pavia Facoltà di Economia
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
I Consorzi tra imprenditori
l’imprenditore svolge una funzione intermediatrice fra:
IMPRESE E SOCIETA’ SOGGETTO ECONOMICO (imprenditore)
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
L’operatore socio-sanitario
Lezione N° 1 L’AZIENDA: Nozioni Introduttive
UD 1.1 Il sistema azienda UD 1.2 La gestione aziendale
INDIVIDUALE SINGOLA PERSONA Impresa COLLETTIVA PLURALITA’ DI PERSONE.
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
La società per azioni.
LA SOCIETA’.
1 LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE. 2 La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone in cui vi sono due categorie di soci: i.
S.p.a. Modello organizzativo particolarmente adatto alle esigenze delle grandi imprese Con raccolta di capitale fra ampio numero di soci Anche se non necessariamente.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
L’impresa societaria.
L’impresa societaria.
Società cooperative Applicabilità generale di norme su s.p.a. (art. 2519) o s.r.l. per piccola cooperativa Responsabilità limitata dei soci (art. 2518)
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
LE SOCIETÀ.
Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso 1 IL CONTRATTO DI SOCIETÀ (LO SCOPO MEZZO) C.d.S. Magistrale in Giurisprudenza a.a
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
Il sistema azienda Istituti e aziende Il concetto di azienda
Classificazione aziende ed aggregazioni aziendali Corso di Economia Aziendale.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
Corso di Economia Aziendale
Società Dr. Mariasofia Houben. Società Art : “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune.
Il Mulino C A R A T T E R I G E N E R A L I D E L L A S. R. L. nozione nella s.r.l., per le obbligazioni risponde solo la società con il suo patrimonio.
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
IL CONTRATTO DI CONSORZIO: nozione Art Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per.
L'impresa collettiva Sotto il profilo della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distinguono: a) imprese individuali b) imprese collettive.
Corso Economia Aziendale-Lez.02 1 Economia Aziendale – 2008/09 Il profilo soggettivo dell’ impresa Oggetto della Lezione.
Transcript della presentazione:

La forma giuridica dell’impresa Economia – IFR 2006/2007

Premessa L’organizzazione è l’insieme di risorse orientate al perseguimento di una finalità comune, in un costante rapporto con l’ambiente di riferimento. Prenderemo in esame le sole organizzazioni di impresa che operano sotto il vincolo dell’efficienza, il cui obiettivo è di tipo economico.

Esclusioni Lavoratori autonomi Società cooperative Società semplici

Perché il lavoratore autonomo non è imprenditore Il lavoratore autonomo è colui che compie, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente. L’imprenditore, invece, è un lavoratore che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

Tipologie di lavoratori autonomi esercizio di arti e professioni collaborazione a progetto collaborazione occasionale

Le società cooperative Sono società che esercitano attività d'impresa perseguendo uno scopo mutualistico. Tale scopo si traduce, in concreto, nel fornire beni e servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. Questo tipo di società richiede un numero minimo di soci pari a 9 .

Lo scopo mutualistico art.2511 e ss.CC Art.45 Cost. “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”

Nelle cooperative la mission è la soddisfazione dei bisogni dei soci Nelle cooperative la mission è la soddisfazione dei bisogni dei soci. Non è rivolta al mercato anche se nella pratica le cooperative si aprono al mercato. Il vantaggio per i soci deriva dalla diretta partecipazione dei soci all’attività della società e non per effetto della ripartizione degli utili.

Le forme giuridiche dell’impresa Esistono diverse forme giuridiche di impresa previste dal codice civile. Distinguiamo innanzitutto la forma dell'impresa individuale (in cui l'imprenditore è uno solo), dalle forme societarie (in cui più persone si uniscono per esercitare insieme l'attività di impresa).

L’impresa individuale Si definisce individuale quell’impresa che fa capo a un solo titolare (l'imprenditore) che è l'unico responsabile e promotore della propria attività. Il rischio d'impresa, in questa forma, si estende a tutto il patrimonio dell'imprenditore: in caso di insolvenza, egli risponde nei confronti di terzi con tutti i beni personali, caratteristica che rende l'impresa individuale conveniente solo per attività che richiedono investimenti e rischi contenuti. Eccezione srl

(articolo 2247 del Codice Civile). Le società La società si ha invece quando "due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili" (articolo 2247 del Codice Civile).

Tipologie Le società si distinguono, in: Società di persone; Società di capitale.

Società di Persone Nel caso della società di persone la figura dei soci è più importante del capitale conferito (non è richiesto, infatti, un capitale minimo per la loro costituzione) e la società non ha personalità giuridica (autonomia patrimoniale imperfetta) Società Semplice* (S.s.) Società in nome collettivo (S.n.c.) Società in accomandita Semplice* (S.a.s.) La ss non è soggetta all’iscrizione al registro imprese

Società di Capitale Nel caso della società di capitale , la caratteristica fondamentale riguarda la responsabilità limitata dei soci, che rispondono esclusivamente per il capitale da essi sottoscritto. La società ha personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta) Società a responsabilità limitata (S.r.l.) Società per azioni (S.p.a.) Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) La ss non è soggetta all’iscrizione al registro imprese

Società in nome collettivo (S.n.c.) LE SOCIETA’ DI PERSONE Società Semplice (S.s.) Società in nome collettivo (S.n.c.) Società in accomandita Semplice (S.a.s.)

Caratteri distintivi Le società di persone sono formate, in genere, da un numero limitato di soci legati tra loro da rapporti di reciproca fiducia. La caratteristica saliente di queste società è la responsabilità illimitata e solidale dei soci rispetto alle obbligazioni sociali. Ciò significa che se la società non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti, intervengono i soci con il loro patrimonio personale (illimitata). Ogni socio può essere chiamato a rispondere dei debiti della società per intero e non solo in base alla propria percentuale di partecipazione al capitale (solidale).

eccezione L'unica eccezione a tale regola è data dai soci accomandanti delle società in accomandita semplice: costoro assumono per le obbligazioni sociali una responsabilità limitata alle sole quote di capitale conferito. Alla limitazione della responsabilità corrisponde una limitazione nel diritto di amministrazione che, di norma, nelle società di persone spetta a tutti i soci con la sola eccezione degli accomandanti della s.a.s.

Le società di persone sono anche contraddistinte dalle poche formalità richieste per la costituzione La legge non richiede l’adozione di forme particolari ai fini della validità di un contratto mediante il quale due o più soggetti danno vita ad una società di persone. Infatti, diversamente da quanto previsto dalle norme specificamente volte a disciplinare le società di capitali (ove per l’atto costitutivo risulta richiesta, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico), la disciplina in materia di società di persone non pone pregiudiziali di carattere formale ai fini della validità del contratto di società, fermo restando il rispetto dei contenuti sostanziali del contratto, rinvenibili anzitutto dall’art. 2247 del codice civile.

OGGETTO SOCIALE Ogni società c'è l'ha L’atto costitutivo di ogni società deve prevedere quello che sarà l’oggetto sociale della stessa. Con questa espressione s’intende l’attività economica che i soci intendono esercitare in comune.   Chiaramente la società non può avere come oggetto sociale un’attività illecita o comunque contraria alla legge. L’oggetto sociale deve, obbligatoriamente, essere indicato nell’atto costitutivo di ogni tipo di società: l’unica eccezione è il caso della società semplice.

LE SOCIETA’ DI CAPITALE Società a responsabilità limitata (S.r.l.) Società per azioni (S.p.a.) Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

SPA La Società per azioni (Spa) esercita attività d'impresa utilizzando il patrimonio versato dai soci, rappresentato da azioni. Il capitale sociale non può essere inferiore ai 100.000 euro, il numero dei soci non ha alcuna limitazione e l'amministrazione spetta ad un apposito consiglio, di cui non fanno necessariamente parte i soci.

SRL La Società a responsabilità limitata (Srl) utilizza il patrimonio versato dai soci in semplici quote, non rappresentate da azioni. Il capitale sociale non può essere inferiore ai 10.000 euro, e l'amministrazione non deve essere necessariamente affidata ai soci.

SAPA La Società in accomandita per azioni (Sapa) fonde le caratteristiche della Spa e della Srl.

Accomandanti e accomandatari I soci accomandanti apportano nella società i soli capitali e non partecipano attivamente alla gestione dell'impresa. Come contropartita della loro impossibilità di amministrare l'impresa la legge prevede per essi una responsabilità limitata alle sole quote conferite. Ad essi è fatto divieto di ricoprire la carica di amministratori e qualora compiano atti di amministrazione la loro responsabilità diventa illimitata e solidale. I soci accomandatari, per contro, sono quelli che, oltre ad apportare il capitale nell'impresa, amministrano la stessa. Essi assumono una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.

La SRL unipersonale Per definizione la società, qualunque sia la sua veste giuridica, è una forma collettiva di impresa. Non a caso il Codice civile definisce, all’art.2247, la società come il contratto con cui due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. In questo modo si stabilisce che la società deve avere almeno due soci. Ma non sempre è così.

La SRL unipersonale Un’eccezione a questa regola è rappresentata dalla Srl unipersonale. Essa si può avere in due ipotesi diverse: - la società si costituisce con un unico socio; - la società si costituisce, come di consueto, con più soci e, successivamente diviene unipersonale, ad esempio, perché una sola persona acquista una Srl pre-esistente.

La SRL unipersonale La Srl è una società caratterizzata dalla responsabilità dei soci, per le obbligazioni sociali, limitata alle sole quote di capitale conferite. La Srl unipersonale conserva la caratteristica della responsabilità limita del socio per le obbligazioni sociali. Tuttavia la responsabilità del socio diventa illimitata in alcune in alcune ipotesi. Eccole di seguito elencate: 1. quando il capitale sottoscritto non è stato interamente versato. Si ricorda, infatti, che di norma, al momento della costituzione è sufficiente versare il 25% del capitale sottoscritto; 2. quando non sono state adempiute le formalità richieste in tema di pubblicità, ovvero iscrizione della società nel registro imprese con indicazione dei dati relativi al socio unico.

società Di persone Autonomia patrimoniale imperfetta L’amministrazione di norma spetta ai soci Il socio ha il controllo diretto sulla gestione sociale La cessione delle quote è subordinata al consenso di tutti i soci Le modifiche al contratto sociale avvengono di norma all’unanimità Rilevanza delle vicende personali del socio Di capitale Autonomia patrimoniale perfetta La qualità di socio è del tutto autonoma rispetto a quella di amministratore Il socio può controllare la gestione sociale solo attraverso il collegio sindacale o il tribunale La cessione delle quote è libera Le modifiche al contratto sociale avvengono di norma a maggioranza Irrilevanza delle vicende personali del socio