La forma giuridica dell’impresa Economia – IFR 2006/2007
Premessa L’organizzazione è l’insieme di risorse orientate al perseguimento di una finalità comune, in un costante rapporto con l’ambiente di riferimento. Prenderemo in esame le sole organizzazioni di impresa che operano sotto il vincolo dell’efficienza, il cui obiettivo è di tipo economico.
Esclusioni Lavoratori autonomi Società cooperative Società semplici
Perché il lavoratore autonomo non è imprenditore Il lavoratore autonomo è colui che compie, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente. L’imprenditore, invece, è un lavoratore che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.
Tipologie di lavoratori autonomi esercizio di arti e professioni collaborazione a progetto collaborazione occasionale
Le società cooperative Sono società che esercitano attività d'impresa perseguendo uno scopo mutualistico. Tale scopo si traduce, in concreto, nel fornire beni e servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. Questo tipo di società richiede un numero minimo di soci pari a 9 .
Lo scopo mutualistico art.2511 e ss.CC Art.45 Cost. “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”
Nelle cooperative la mission è la soddisfazione dei bisogni dei soci Nelle cooperative la mission è la soddisfazione dei bisogni dei soci. Non è rivolta al mercato anche se nella pratica le cooperative si aprono al mercato. Il vantaggio per i soci deriva dalla diretta partecipazione dei soci all’attività della società e non per effetto della ripartizione degli utili.
Le forme giuridiche dell’impresa Esistono diverse forme giuridiche di impresa previste dal codice civile. Distinguiamo innanzitutto la forma dell'impresa individuale (in cui l'imprenditore è uno solo), dalle forme societarie (in cui più persone si uniscono per esercitare insieme l'attività di impresa).
L’impresa individuale Si definisce individuale quell’impresa che fa capo a un solo titolare (l'imprenditore) che è l'unico responsabile e promotore della propria attività. Il rischio d'impresa, in questa forma, si estende a tutto il patrimonio dell'imprenditore: in caso di insolvenza, egli risponde nei confronti di terzi con tutti i beni personali, caratteristica che rende l'impresa individuale conveniente solo per attività che richiedono investimenti e rischi contenuti. Eccezione srl
(articolo 2247 del Codice Civile). Le società La società si ha invece quando "due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili" (articolo 2247 del Codice Civile).
Tipologie Le società si distinguono, in: Società di persone; Società di capitale.
Società di Persone Nel caso della società di persone la figura dei soci è più importante del capitale conferito (non è richiesto, infatti, un capitale minimo per la loro costituzione) e la società non ha personalità giuridica (autonomia patrimoniale imperfetta) Società Semplice* (S.s.) Società in nome collettivo (S.n.c.) Società in accomandita Semplice* (S.a.s.) La ss non è soggetta all’iscrizione al registro imprese
Società di Capitale Nel caso della società di capitale , la caratteristica fondamentale riguarda la responsabilità limitata dei soci, che rispondono esclusivamente per il capitale da essi sottoscritto. La società ha personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta) Società a responsabilità limitata (S.r.l.) Società per azioni (S.p.a.) Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) La ss non è soggetta all’iscrizione al registro imprese
Società in nome collettivo (S.n.c.) LE SOCIETA’ DI PERSONE Società Semplice (S.s.) Società in nome collettivo (S.n.c.) Società in accomandita Semplice (S.a.s.)
Caratteri distintivi Le società di persone sono formate, in genere, da un numero limitato di soci legati tra loro da rapporti di reciproca fiducia. La caratteristica saliente di queste società è la responsabilità illimitata e solidale dei soci rispetto alle obbligazioni sociali. Ciò significa che se la società non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti, intervengono i soci con il loro patrimonio personale (illimitata). Ogni socio può essere chiamato a rispondere dei debiti della società per intero e non solo in base alla propria percentuale di partecipazione al capitale (solidale).
eccezione L'unica eccezione a tale regola è data dai soci accomandanti delle società in accomandita semplice: costoro assumono per le obbligazioni sociali una responsabilità limitata alle sole quote di capitale conferito. Alla limitazione della responsabilità corrisponde una limitazione nel diritto di amministrazione che, di norma, nelle società di persone spetta a tutti i soci con la sola eccezione degli accomandanti della s.a.s.
Le società di persone sono anche contraddistinte dalle poche formalità richieste per la costituzione La legge non richiede l’adozione di forme particolari ai fini della validità di un contratto mediante il quale due o più soggetti danno vita ad una società di persone. Infatti, diversamente da quanto previsto dalle norme specificamente volte a disciplinare le società di capitali (ove per l’atto costitutivo risulta richiesta, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico), la disciplina in materia di società di persone non pone pregiudiziali di carattere formale ai fini della validità del contratto di società, fermo restando il rispetto dei contenuti sostanziali del contratto, rinvenibili anzitutto dall’art. 2247 del codice civile.
OGGETTO SOCIALE Ogni società c'è l'ha L’atto costitutivo di ogni società deve prevedere quello che sarà l’oggetto sociale della stessa. Con questa espressione s’intende l’attività economica che i soci intendono esercitare in comune. Chiaramente la società non può avere come oggetto sociale un’attività illecita o comunque contraria alla legge. L’oggetto sociale deve, obbligatoriamente, essere indicato nell’atto costitutivo di ogni tipo di società: l’unica eccezione è il caso della società semplice.
LE SOCIETA’ DI CAPITALE Società a responsabilità limitata (S.r.l.) Società per azioni (S.p.a.) Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
SPA La Società per azioni (Spa) esercita attività d'impresa utilizzando il patrimonio versato dai soci, rappresentato da azioni. Il capitale sociale non può essere inferiore ai 100.000 euro, il numero dei soci non ha alcuna limitazione e l'amministrazione spetta ad un apposito consiglio, di cui non fanno necessariamente parte i soci.
SRL La Società a responsabilità limitata (Srl) utilizza il patrimonio versato dai soci in semplici quote, non rappresentate da azioni. Il capitale sociale non può essere inferiore ai 10.000 euro, e l'amministrazione non deve essere necessariamente affidata ai soci.
SAPA La Società in accomandita per azioni (Sapa) fonde le caratteristiche della Spa e della Srl.
Accomandanti e accomandatari I soci accomandanti apportano nella società i soli capitali e non partecipano attivamente alla gestione dell'impresa. Come contropartita della loro impossibilità di amministrare l'impresa la legge prevede per essi una responsabilità limitata alle sole quote conferite. Ad essi è fatto divieto di ricoprire la carica di amministratori e qualora compiano atti di amministrazione la loro responsabilità diventa illimitata e solidale. I soci accomandatari, per contro, sono quelli che, oltre ad apportare il capitale nell'impresa, amministrano la stessa. Essi assumono una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.
La SRL unipersonale Per definizione la società, qualunque sia la sua veste giuridica, è una forma collettiva di impresa. Non a caso il Codice civile definisce, all’art.2247, la società come il contratto con cui due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. In questo modo si stabilisce che la società deve avere almeno due soci. Ma non sempre è così.
La SRL unipersonale Un’eccezione a questa regola è rappresentata dalla Srl unipersonale. Essa si può avere in due ipotesi diverse: - la società si costituisce con un unico socio; - la società si costituisce, come di consueto, con più soci e, successivamente diviene unipersonale, ad esempio, perché una sola persona acquista una Srl pre-esistente.
La SRL unipersonale La Srl è una società caratterizzata dalla responsabilità dei soci, per le obbligazioni sociali, limitata alle sole quote di capitale conferite. La Srl unipersonale conserva la caratteristica della responsabilità limita del socio per le obbligazioni sociali. Tuttavia la responsabilità del socio diventa illimitata in alcune in alcune ipotesi. Eccole di seguito elencate: 1. quando il capitale sottoscritto non è stato interamente versato. Si ricorda, infatti, che di norma, al momento della costituzione è sufficiente versare il 25% del capitale sottoscritto; 2. quando non sono state adempiute le formalità richieste in tema di pubblicità, ovvero iscrizione della società nel registro imprese con indicazione dei dati relativi al socio unico.
società Di persone Autonomia patrimoniale imperfetta L’amministrazione di norma spetta ai soci Il socio ha il controllo diretto sulla gestione sociale La cessione delle quote è subordinata al consenso di tutti i soci Le modifiche al contratto sociale avvengono di norma all’unanimità Rilevanza delle vicende personali del socio Di capitale Autonomia patrimoniale perfetta La qualità di socio è del tutto autonoma rispetto a quella di amministratore Il socio può controllare la gestione sociale solo attraverso il collegio sindacale o il tribunale La cessione delle quote è libera Le modifiche al contratto sociale avvengono di norma a maggioranza Irrilevanza delle vicende personali del socio