Milano - seminario Federdistribuzione - 16 maggio 2008 Registration Eval uation Authorizati on and Restrictio n of Chemicals R egistration valuat ion Authorization.

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Milano - seminario Federdistribuzione - 16 maggio 2008 Registration Eval uation Authorizati on and Restrictio n of Chemicals R egistration valuat ion Authorization Il REACH dal punto di vista degli importatori di sostanze chimiche e articoli: lesperienza diretta di AssICC CERTIFICATO n° 7112 (Dr. Rinaldo Canofari, Segretario Generale Associazione Italiana Commercio Chimico ) AssICC progetto REACH CERTIFICATO n° 7112

2 AssICC, fondata nel 1946, è lunica associazione nazionale che rappresenta i distributori italiani fa parte di Confcommercio e dellUnione CTSP - Milano vi aderiscono circa 300 aziende che rappresentano, in termini di fatturato, circa l80% del totale della Distribuzione in Italia i soci sono: distributori produttori senza produzione locale aziende della logistica altri servizi ausiliari rappresenta molti settori della chimica: da farmaceutica a galvanica; da coloranti a prodotti agrochimici, da chimici di base a chimica fine,… AssICC

3 Ruolo della Distribuzione rappresenta lindispensabile anello di congiunzione tra produzione e utilizzatori a valle garantisce la continuativa fornitura di prodotti non fabbricati in Italia con produzioni cronicamente carenti per prodotti specialistici coperti da brevetti in caso di improvvise mancanze (manutenzioni/ guasti/..) inoltre interviene fornendo stoccaggio in caso di sovrapproduzione e svolge anche unazione calmieratrice

4 Struttura della Distribuzione italiana (1) si valuta in 420 circa le aziende distributrici questo numero è molto elevato (tre/quattro volte rispetto a Germania, Francia, Inghilterra) il numero dei distributori nellUE è stato stimato in 1200 (RIP 3.5-1): quelli italiani rappresentato quindi il 35 % la quantità media per distributore è infatti di molto inferiore a quella di altri paesi europei (Italia ton contro le di Francia e Spagna) di conseguenza la struttura delle aziende è molto piccola

5 la quantità globale dei prodotti distribuiti è valutata in 4 milioni di ton/ anno vengono consegnate con spedizioni/anno pari a spedizioni/giorno le capacità totali di stoccaggio sono state valutate in magazzini per prodotti imballati circa mc per il 66% dei distributori stoccaggi per prodotti sfusi circa mc per il 55% dei distributori Struttura della Distribuzione italiana (2)

6 REACH

7 REACH : Problematiche per le aziende italiane Saranno particolarmente sentite a causa delle piccole dimensioni aziendali, dellalto numero dei prodotti trattati e dei clienti: difficoltà a sostenere i costi del personale da dedicare al REACH difficoltà di determinare con certezza limplicazione nella registrazione grosse difficoltà nella preparazione dei dossier alti costi per la preparazione dei dossier e per la registrazione quantità inadeguate a sopportare detti costi (molto spesso) posizioni di debolezza nella partecipazione ai consorzi difficoltà al reperimento di tutti gli usi dei prodotti venduti (alto numero dei clienti)

8 Conseguenze (1) saranno molto differenziate dipendendo essenzialmente dalla struttura aziendale, dai prodotti trattati e da quelli che continueranno ad essere importati dai fornitori le multinazionali, le aziende con struttura robusta e quelle ben supportate dai fornitori saranno in grado di continuare lattività, magari sfruttando a loro favore le debolezze delle altre distributrici si prevede che numerose sostanze potrebbero sparire dal mercato le aziende con prodotti di nicchia saranno molto dipendenti dalle decisione dei loro fornitori

9 la partecipazione ai consorzi, inevitabilmente, farà conoscere ai concorrenti delicate informazioni di mercato la figura dell Only Representative potrebbe assumere un ruolo determinante a livello commerciale difficoltà a mantenere gli stessi livelli di fatturato dovuta a perdite nelle vendite di determinati prodotti che saranno, forse, sostituiti con altri certamente assisteremo ad una diversa configurazione del mercato anche per quanto riguarda la continuità delle attività degli utilizzatori finali Conseguenze (2)

10 Competenze richieste TECNICHE: - raccolta di informazioni (di classificazione/ (Eco) Tossicologiche/ Scenari Espositivi); - compilare i dossier (fascicolo Tecnico e Rapporto Sicurezza Chimica); - effettuare la Valutazione del Rischio; - rapporti con lAgenzia (Registrazione/ Autorizzazione). RICERCA : Sviluppo di prodotti sostitutivi COMMERCIALI: Acquisti/ Vendite MARKETING: analisi socio-economica/ analisi dei mercati LEGALI: SIEF/ Consorzi INFORMATICHE: (REACH-IT/ IUCLID5) per COMPETENZE TECNICHE si INTENDE CONOSCENZA nelle SEGUENTI AREE: (chimica/biologia/tossicologia/eco-tossicologia/impatti ambientali)

11 Organizzazione AssICC Considerato il grosso impegno che si prospetta per le aziende del settore e la struttura di gran parte delle stesse, AssICC ha compiuto un consistente sforzo organizzativo per essere in grado di offrire ai propri associati la massima informazione ed assistenza possibile. A tal fine è stato lanciato già da tempo il progetto REACH nel cui ambito operano il Comitato REACH composto da rappresentanti delle varie componenti dellassociazione ed il Gruppo di Lavoro tecnico formato da esperti del settore.

12 Il progetto REACH prevede una completa assistenza alle specifiche necessità del settore e viene così realizzata: informazione (regolare e tempestiva: documenti/ newsletter/…) assistenza (preparazione di documenti operativi/ telefonica/ consulenze esterne/…) convegni/ workshop (organizzazione in proprio o con terzi/ partecipazione con nostre presentazioni/…) formazione (aziendale: predisposto programma modulare/ individuale: organizzazione di corsi specifici) contatti a livello europeo ( FECC/ Eurocommerce/ …) contatti a livello nazionale ( Autorità Competente/ Enti e Ministeri coinvolti/ associazioni/ CCIAA, …) partecipazione azionaria al Centro REACH srl

13 Strumenti operativi oltre ad uninformazione regolare e tempestiva si è ritenuto utile aiutare concretamente le aziende predisponendo degli strumenti operativi specifici per il settore e per la tipologia dellattività svolta per esempio una tabella delle azioni da prendere in sequenza temporale un glossario molto completo per la definizione dei termini e dei loro significati come intesi dal REACH una lista di acronimi per comprendere il significato dei documenti ove, molto spesso, si riscontra un uso estensivo degli stessi un documento per prepararsi alla pre-registrazione una lista di auto-controllo delle azioni prese ecc. ecc….

14 Azioni future mantenere sempre un costante e tempestivo aggiornamento delle informazioni organizzare workshop operativi e pratici su specifici argomenti particolarmente sensibili preparare strumenti operativi a facilitare il compito di facilitare losservanza del Regolamento

15 IMPORTAZIONE

16 Definizioni REACH è importante da tenere a mente che i termini utilizzati in REACH per descrivere i vari attori nella catena dapprovvigionamento hanno definizioni e significati molto specifici non sempre corrispondono al modo in cui potrebbero essere interpretati in altre realtà.

17 Definizioni relative allargomento trattato fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità; importazione: l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità; importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, responsabile dell'importazione;

18 Confini doganali tutti i 27 Stati Membri della Comunità è in corso di approntamento una proposta per lintroduzione del REACH anche nei paesi EEA EFTA: Islanda Lichtenstein Norvegia possibilmente a partire dal 1° giugno 2008

19 Importazioni soggette al REACH Alla regolamentazione REACH sono assoggettate non solo le sostanze chimiche ma anche tutti i prodotti che contengono sostanze chimiche. sostanze preparati (miscele di sostanze) articoli (es. penne biro; candele, batterie auto,…)

20 Importazioni di preparati Preparati sono anche i prodotti chimici finiti che giungono al consumatore finale Ai fini REACH limportatore pertanto: Dovrà verificare la categoria dappartenenza del preparato chimico (Es.: igiene per la casa, igiene della persona, colori e vernici etc); Controllare le esenzioni previste dal REACH ( allo stadio di prodotto finito sono esenti i prodotti cosmetici, i prodotti farmaceutici, gli alimenti per animali); Verificare la composizione completa del preparato; Controllare la presenza di sostanze in quantitativi => 1 tonn.

21 Chi può (pre) – registrare I fabbricanti e gli importatori UE di sostanze o preparati. I produttori e gli importatori UE di articoli OR (Rappresentante Esclusivo) con sede nella UE nominato da un fabbricante non-UE

22 Obbligo di registrazione obbligo di registrazione la registrazione di sostanze importate nella UE individualmente, in preparati o in articoli, dovrà essere effettuata dallimportatore UE: ogni singola entità legale deve registrare la sostanza Esempio: una multinazionale che importa lo stesso articolo dal medesimo fabbricante extra UE, deve registrare separatamente per ogni entità legale importatrice nei vari paesi UE in cui opera

23 Pre–Registrazione: Primo obbligo del REACH Inizia il 1° giugno 2008 e termina il 1° dicembre 2008 La Pre-Registrazione viene inviata allECHA di Helsinky Vengono utilizzati solo i seguenti strumenti informatici: REACH-IT ON-LINE; IUCLID 5; XML Format. Allo stato attuale vi sono problemi tecnici per alcuni di questi programmi

24 Only Representative/Rappresentante esclusivo per facilitare e ridurre i costi, il fabbricante extra-UE può nominare un OR che si assume tutte le responsabilità attribuite al fabbricante UE

25 Definizione di OR Una persona fisica o legale con sede al di fuori della Comunità che fabbrica una sostanza individuale, in preparati o in articoli, formula un preparato o produce un articolo che è importato nella Comunità, può, dietro mutuo accordo, nominare una persona fisica o legale con sede nella Comunità per adempiere, in qualità di suo rappresentante esclusivo, agli obblighi degli importatori in base al presente Titolo. Articolo 8 (1)

26 Nomina OR ribadiamo il principio che lOR può essere nominato soltanto da chi fabbrica una sostanza individuale, in preparati o in articoli, formula un preparato o produce un articolo : NON può esserlo da broker, rivenditori, distributori, esclusivisti,…

27 Obblighi del OR (1) Quando la registrazione è presentata da un OR, questi dovrà allegare una o più copie della lettera del/i fabbricante/i non-UE che lo nomina/nominano ufficialmente quale suo/loro OR Per le sostanze phase-in (*) lOR dovrà anche preregistrare la sostanza e successivamente partecipare al Forum per lo Scambio di Informazioni sulle Sostanze (SIEF) (*) sostanze utilizzate nellUE prima del settembre 1981 ed elencate nellEINECS che contiene voci

28 Obblighi del OR (2) dovrà mantenere disponibili tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi del Regolamento, assicurandone la disponibilità per almeno 10 anni dallultima importazione informazioni aggiornate sulle quantità importate, l'elenco dei clienti UE del fabbricante non-UE che rappresenta informazioni sulla fornitura dell'ultimo aggiornamento della scheda dati di sicurezza. Il fabbricante non-UE deve informare tutti gli importatori UE della stessa catena dapprovvigionamento della nomina dell OR quale suo rappresentante esclusivo.

29 Obblighi del OR (3) lOR è legalmente responsabile della registrazione delle sostanze generalmente sarà il fabbricante non- UE a fornirgli tutti i dati necessari per la preparazione del dossier se un fabbricante non-UE decide di cambiare il suo OR quello di nuova nomina può, accordandosi con quello precedente, aggiornare il fascicolo di registrazione, cambiando l'identità del dichiarante e, se necessario, anche altri dati (per esempio cambio del livello di tonnellaggio).

30 OR di più fabbricanti per ogni fabbricante rappresentato deve essere presentata registrazione separata per ogni singola sostanza

31 ARTICOLI

32 Definizioni REACH articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato

33 Registrazione e notifica delle sostanze (1) Ogni produttore o importatore di articoli deve presentare dossier di registrazione all'Agenzia (ECHA) per ogni sostanza contenuta negli articoli importati, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni: la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore; la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

34 Ogni produttore o importatore di articoli contenenti sostanze pericolose (ai sensi dellart.57) notifica se sono soddisfatte le due seguenti condizioni: la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso Non si applica se il produttore o l'importatore può escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento. In tali casi il produttore o l'importatore fornisce istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo. Registrazione e notifica delle sostanze (2)

35 Calcolo delle quantità se una sostanza fabbricata da un unico fabbricante non-UE è contenuta in diversi articoli dai quali è destinata ad essere rilasciata, il potenziale dichiarante deve sommare tutti i volumi della sostanza presente in tali articoli devono essere presi in considerazione solo gli articoli dai quali la sostanza è destinata ad essere rilasciata. in questo caso si deve considerare solo la quantità totale presente nell'articolo e non solo la quantità destinata ad essere rilasciata.

36 Guidance on requirements for substances in articles (ECHA) lapprovazione della bozza definitiva di questa Linea Guida è soggetta anche al chiarimento di questi due problemi: notifica se la presenza dello 0.1% di una sostanza di maggior pericolosità (art.7.2: notifica e art.33: comunicazione nella catena di approvvigionamento), si riferisce ad ogni parte (omogenea) di un articolo oppure allintero articolo così come prodotto o importato sostanze/preparati se per un certo numero di casi border line (in cui le sostanze sono rilasciate da un oggetto) devono essere considerate: sostanze in un contenitore (e quindi registrate come tali - art.6) oppure parti di un articolo dal quale vengono intenzionalmente rilasciate (e quindi registrate ai sensi dellart.7.1)

37 Fattore di distinzione Il fattore decisivo per distinguere tra un articolo o una sostanza/preparato in un contenitore è determinato dal grado di maggior importanza della composizione chimica rispetto alla forma/ superficie/ disegno. Ad esempio: la funzione di una penna, di un nastro da scrivere, una cartuccia da stampante è quello di fissare linchiostro sulla carta: è chiaro che linchiostro e la sua composizione chimica sono più importanti della forma/ superficie/ disegno della penna, nastro, cartuccia.

38 Funzione La funzione per cui è stato prodotto larticolo è anche elemento decisivo per la classificazione: la funzione è definita dallintenzione del produttore/ fornitore espressa dalletichetta, dalla pubblicità,… nonché dalle previste aspettative dei consumatori.

39 Altri esempi prodotti spray, fazzoletti detergenti, nastri adesivi.… in questi casi, assolta la loro funzione, il contenitore viene gettato via perché inutile si applica il REACH (art.6) (registrazione delle sostanze come tali o in quanto componenti di preparati)

Milano - seminario Federdistribuzione - 16 maggio Registration Eval uation Authorizati on and Restrictio n of Chemicals R egistration valuat ion Authorization Grazie per lattenzione CERTIFICATO n° 7112 AssICC Associazione Italiana Commercio Chimico Corso Venezia MILANO Phone: Fax: Sito: AssICC progetto REACH CERTIFICATO n° 7112