ITER CARTESIO Bologna 18 Maggio 2010 Parte quarta
Note importanti Area amministrativa e CO Arag e tutela legale Inarcassa Broker
Area amministrativa e CO Si scontrano varie tesi, in particolare: si versa sul conto separato ex art. 54 entro dieci giorni dallincasso, indipendentemente dalla scadenza della polizza il CO non è ammesso e se praticato il premio va recuperato comunque entro i dieci giorni dalla messa in copertura. Rimane invece la possibilità di utilizzare lSC con rimessa entro 30 giorni.
Area amministrativa e CO Non essendoci una chiara istruzione in materia da parte di Isvap, lunica applicazione sicura della norma è quella più rigida, in cui il credito non è ammesso. Il fatto che lagente anticipi il premio per conto del cliente (così come non deve accettare assegni post datati) mettendolo impropriamente in copertura, non solo potrebbe formalmente non rispettare lart. 54 Reg. 5/06, ma sicuramente contravviene agli obblighi di sana e prudente gestione di cui allart. 183 Cod. Ass. (che è norma di rango primario). p.s. nellart. 54 si parla di 10 giorni da quando i premi sono stati ricevuti
La fideiussione art. 54 bis La fideiussione introduce la possibilità di non applicazione di quanto stabilito allart. 54 del Regolamento 5 (Obblighi di separazione patrimoniale). In tal senso, garantisce anche dal termine dei 10 giorni sancito nellarticolo stesso.
Arag e tutela legale Faq 1.Nelle quietanze di Agenzia, dobbiamo raccogliere la firma su questo cambiamento. E necessario anche far firmare ladeguatezza, 7A e 7B? 2.Cè conflitto? "Anche se il servizio è prestato in collaborazione con Arag, essendoci un rapporto economico tra UGF e Arag, l'intermediario deve indicare nel modello 7B il possibile conflitto di interessi"
Arag e tutela legale Faq 1) UGF propone la tutela legale appaltata/gestita da Arag (compagnia specializzata in garanzie accessorie). Attenzione è stata appaltata solo la gestione dei sinistri. Formalmente lintermediario UGF non ha mandato ARAG quindi, per ciò solo, non dovrebbe modificare il 7B nella parte relativa ai mandati ricevuti. Inoltre, per quanto riguarda l'affidamento ad ARAG della gestione della garanzia Tutela Legale, non si ritiene rappresenti una modifica di rilievo tale da comportare nuovamente il rilascio del modello 7B.
Arag e tutela legale 2)La garanzia di tutela legale esclude il risarcimento diretto - (D.P.R. 18/7/2006 N. 254) - quindi il caso di conflitto d'interesse relativo all'indennizzo diretto è risolto in quanto non compreso in polizza. Passando al problema conflitto di interessi vero e proprio, esso potrebbe sorgere tra Arag e UGF e tra Ugf e lassicurato. Non esiste invece conflitto di interessi in capo allAgente il quale, di per sé, non ha interesse particolare nelloperazione di vendita della copertura ARAg, né sulla liquidazione del sinistro. Nemmeno si può sensatamente affermare che vi sia interesse derivante da un rapporto di gruppo, perché lagente privato non è partecipato dalla Compagnia (art cc), né è sottoposto alla direzione e coordinamento di questultima (art sexies cc). Questi sono i limiti che lart. 50 del regolamento Isvap 5/06 (a ciò delegato dallart. 183 cod. ass.) impone allintermediario, nullaltro. Spetta eventualmente alla Compagnia individuare e stabilire le modalità per gestire tali possibili conflitti, non già allAgente. Ciò che lAgente può e deve fare è indicare nel 7B che è contrattualmente tenuto a distribuire prodotti assicurativi di una o più Compagnie e che le consulenze da lui fornite potrebbero risultare condizionate da tale circostanza, ma è già previsto.
Inarcassa Faq 1.E necessario anche far firmare ladeguatezza, 7A e 7B, con il certificato di Adesione? 2.Modalità di pagamento – bonifico diretto allAgenzia di Direzione. In molti di questi casi poi si genera un serio problema legato all'effetto della copertura che dipende dalla valuta alla Compagnia ; siamo certi che nel fare i pagamenti con queste modalità non si corra il rischio di non dare copertura immediata al professionista?
Inarcassa 1.Se la conclusione della polizza avviene on line, manca del tutto il contatto con lintermediario, per cui dovrebbero tuttal più applicarsi le norme di cui allart. 59 reg. isvap 5/06 sui contratti conclusi a distanza. Per quanto riguarda il concetto di adeguatezza, le condizioni della Convenzione son state scritte a più mani con il contributo ed il patrocinio di Inarcassa; la Convenzione è una proposta all'interno della quale il professionista sceglie, cosa assicurare, come assicurare, con quale massimale, con quale franchigia. Il confronto con il mercato, l'esperienza sin qui maturata i rinnovi succedutisi nel tempo portano a dire, senza ombra dubbio, che l'offerta assicurativa è adeguata a coprire le esigenze dei professionisti. Il pensiero sovra espresso è SBAGLIATO.
Inarcassa ADEGUATEZZA, 7A e 7B Il fatto che siano state concordate tra UGF e la rappresentanza sindacale dei professionisti tecnici delle clausole e delle condizioni, non significa che il contratto sia adeguato alle esigenze di quel professionista. Tutte le polizze Inarcassa che vengono concluse con la collaborazione dellAgente (compilate in Agenzia e siglate dallAgenzia stessa), devono essere fornite della modulistica (7A, 7B e adeguatezza), anche se poi il pagamento avviene con bonifico su Agenzia di Direzione. Infatti il cliente non avrebbe certo difficoltà a dimostrare di essere entrato in contatto con lAgente di zona (peraltro segnalato come referente dal sito Inarcassa) e questi, a fronte di richieste risarcitorie o di Isvap, sarebbe completamente privo della documentazione precontrattuale. Si ricorda che gli articoli Isvap non differenziano tra RCA, RE e VITA e la Convenzione non può essere assimilata ad un Capitolato, in quanto in seno alla Convenzione esiste una pluralità di offerta di combinazioni per una polizza di RC professionale.
Inarcassa 2) Modalità di pagamento (in fase di definizione) Nel frattempo mettiamoci in sicurezza ed assicuriamoci che i certificati di adesione intermediati dalle Agenzie siano dotati di 7A, 7B ed Adeguatezza. Sul certificato di adesione cè scritto Compilato in collaborazione con; a questo si aggiunge il ricevimento di provvigioni dalla Compagnia per lintermediazione.
Broker Faq 1.Acquisizione dei mandati dei Clienti ai Broker -> le Agenzie che hanno provato a chiederli hanno incontrato non poche difficoltà. 2.Questionari di adeguatezza sulle polizze intermediate dai Broker per cui non esistono capitolati. Come comportarci? Dobbiamo acquisirne copia? Anche per il Vita dovrebbe essere quello del Broker, mentre al momento dobbiamo far compilare anche il nostro.
Broker 1) In merito allesibizione del mandato del Cliente allAgenzia, non esiste in realtà alcun obbligo giuridico (da Regolamento Isvap) del Broker a fornire allAgente copia dellincarico ricevuto. Per il Broker si tratta però di un onere a cui deve assolvere secondo anche quanto definito nella lettera di Regolamentazione dei rapporti (vd. art. 6 e art. 12): se ha interesse a fare il contratto, deve mettere lAgente in condizione di verificare il diritto ad agire per conto del cliente, altrimenti lAgente può legittimamente rifiutare il contratto.
Broker 2) Gli intermediari iscritti al Rui sono soggetti, in quanto tali, agli obblighi che discendono dalle disposizioni impartite dall'Istituto di Vigilanza. In merito all'adeguatezza, quindi, il broker ha, in quanto intermediario, l'obbligo a conformarsi a quanto previsto dal Regolamento 5 e raccogliere le informazioni necessarie al collocamento di un prodotto adeguato alle esigenze del cliente che gli ha conferito mandato (ci sono tre tipi di questionari in base al ramo auto, non auto, vita, predisposti sulla base delle indicazioni date da Isvap).
Broker L'Agenzia che intrattiene con il broker un rapporto di collaborazione e la Compagnia non hanno sul broker potere di controllo, ripetendo tale figura mandato dalla clientela. Il rapporto di collaborazione fra agente e broker non può che essere basato, quindi, sul rispetto da parte di entrambi: - delle disposizioni dell'Istituto di Vigilanza, - della correttezza che deve caratterizzare non solo lo svolgimento dell'attività di intermediazione ma anche l'accordo di collaborazione fra le parti. Nell'ottica, infatti, di eventuali ispezioni dell'Istituto di Vigilanza, per posizioni riconducibili al Broker, l'Agente deve poter avere la possibilità di risalire alla documentazione relativa all'adeguatezza. Non ci sono circolari emanate sull'argomento.
Documentazione precontrattuale e contrattuale L'Agenzia che intrattiene con il broker un rapporto di collaborazione e la Compagnia non hanno sul broker potere di controllo, ripetendo tale figura mandato dalla clientela. Il rapporto di collaborazione fra agente e broker non può che essere basato, quindi, sul rispetto da parte di entrambi: - delle disposizioni dell'Istituto di Vigilanza, - della correttezza che deve caratterizzare non solo lo svolgimento dell'attività di intermediazione ma anche l'accordo di collaborazione fra le parti. Nell'ottica, infatti, di eventuali ispezioni dell'Istituto di Vigilanza, per posizioni riconducibili al Broker, l'Agente deve poter avere la possibilità di risalire alla documentazione relativa all'adeguatezza. Non ci sono circolari emanate sull'argomento.