1 Novità in materia penale del novellato Codice della Strada Commissario Capo Dott. Federico Zaccaria.

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1 Novità in materia penale del novellato Codice della Strada Commissario Capo Dott. Federico Zaccaria

2 Articolo 186 C.d.S. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Art. 186 C.d.S. (“Guida sotto l’influenza dell’alcool”): punisce la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. La disposizione, negli ultimi anni, è stata più volte modificata allo scopo di: -adeguarne i contenuti sanzionatori alla particolare gravità del fenomeno; -estendere le possibilità di controllo da parte degli operatori di Polizia.

3 Le più recenti modifiche dell’art. 186 C.d.S. D.L. 117/2007 convertito nella L. 160/2007: Aumento della durata delle pene detentive e dell’entità di quelle pecuniarie; Introduzione di 3 diverse ipotesi di violazione, a seconda del tasso alcolemico riscontrato, cui corrispondono sanzioni via via più gravi; Raddoppio delle pene e fermo amm.vo del veicolo per 90 gg. (salvo appartenenza a persona estranea al reato) a carico del conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente stradale, anche senza feriti; Depenalizzazione della fattispecie del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Obbligatorietà della visita medica di revisione della patente.

4 Le più recenti modifiche dell’art. 186 C.d.S. D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008 : Ulteriore aumento delle pene detentive per le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica (2^ e 3^ fascia: raddoppio dei massimi edittali); Introduzione della misura di sicurezza della confisca obbligatoria del veicolo per le violazioni di 3^ fascia; Reintroduzione del reato di rifiuto e previsione, per tale contravvenzione, della confisca del veicolo; Previsione della revoca della patente a carico del conducente con alcolemia sup. a 1,5 g/l che provoca un incidente con esito mortale (art. 222, comma 2, C.d.S.).

5 Le più recenti modifiche dell’art. 186 C.d.S. L. 15/7/2009 n. 94: Raddoppio del periodo di sospensione della patente nei casi di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), se il veicolo appartiene a persona estranea al reato; Aumento dell’ammenda da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7; Abrogazione dell’art. 6 bis, comma 2, del D.L. 117/2007 (sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200 per le violazioni dell’art. 186 commesse tra le 20 e le 7); Introduzione dell’art. 219 bis: applicabilità del ritiro/sospensione/revoca della patente e della decurtazione di punti al conducente titolare anche se la violazione è commessa a bordo di un veicolo che non richiede abilitazione.

6 Legge 29 luglio 2010, n. 120 (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”) Ha ulteriormente modificato l’art. 186 ed ha introdotto una nuova fattispecie (art. 186 bis C.d.S.) con cui si sanziona la guida dopo aver assunto bevande alcoliche da parte di specifiche categorie di conducenti. Le novità in sintesi: Depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. a); Inasprimento dell’entità delle sanzioni previste per la guida con tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l; Raddoppio del periodo di fermo amministrativo del veicolo (da 90 a 180 gg.) per il conducente in stato d’ebbrezza che provoca un incidente; Revoca della patente per chi provoca un incidente con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l; Sostituibilità della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità (art. 54 del D.Lgs. 274/2000), se il conducente non ha provocato un incidente stradale.

7 L’attuale impianto sanzionatorio dell’art. 186 C.d.S. Si considera in stato di ebbrezza, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 186 C.d.S., il conducente di cui sia stato accertato un tasso alcolemico (concentrazione di alcool nell’organismo) superiore a 0,5 grammi per litro di sangue. Il trattamento sanzionatorio, però, si diversifica a seconda che il tasso alcolemico sia: a) Superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 g/l (1^ fascia); b) Superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 g/l (2^ fascia); c) Superiore a 1,5 g/l (3^ fascia).

8 Violazione di “prima fascia” art. 186, comma 2, lett. a (Tasso alcolemico sup. a 0,5 ma non sup. a 0,8 g/l) Fattispecie depenalizzata* dalla Legge 120/2010: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad € con possibilità di p.m.r. ex art. 202 C.d.S.; Sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi; Decurtazione di 10 punti patente (20 punti per i “neopatentati”). * Ne deriva che nei confronti di ciclomotori e motoveicoli, in tali casi, non si procederà più al sequestro ai fini della confisca amministrativa ex art. 213, comma 2 sexies. Né si applicherà l’aumento dell’ammenda da un terzo alla metà previsto dall’art. 186, comma 2 sexies.

9 Violazione di “seconda fascia” art. 186, comma 2, lett. b (Tasso alcolemico sup. a 0,8 ma non sup. a 1,5 g/l) Ammenda da € 800 ad € 3.200; Aumento dell’ammenda da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le 22 e prima delle 7*; Arresto fino a 6 mesi; Sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno; Decurtazione di 10 punti patente (20 punti per i “neopatentati”). *Le circostanze attenuanti concorrenti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.

10 Violazione di “terza fascia” art. 186, comma 2, lett. c (Tasso alcolemico sup. a 1,5 g/l) Ammenda da € a € 6.000; Aumento dell’ammenda da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le 22 e prima delle 7*; Arresto da 6 mesi ad 1 anno; Sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni; Raddoppio del periodo di sospensione se il veicolo appartiene a persona estranea al reato; Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio; Confisca del veicolo (salvo appartenenza a persona estranea al reato); Decurtazione di 10 punti patente (20 punti per i “neopatentati”). *Le circostanze attenuanti concorrenti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.

11 Art. 186 bis C.d.S. Divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche La Legge 120 introduce la regola del “tasso zero” per alcune categorie di conducenti più esposte a rischio d’incidente:  Minori di anni 21 (anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente);  Neopatentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente B;  Chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose;  Conducenti di autoveicoli di m.c.p.c. sup. a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio quando la m.c.p.c. del complesso veicolare è sup. a 3,5 t., di autobus, di autoarticolati e di autosnodati.

12 Art. 186 bis C.d.S. Divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche  Tasso alcolemico sup. a 0 e non sup. a 0,5 g/l: sanzione amministrativa pecuniaria da € 155 ad € 624;  Sanzione raddoppiata se il conducente, nelle stesse condizioni, provoca un incidente;  Decurtazione di 5 punti patente;  Se ricorre l’illecito di cui all’art. 186, comma 2, lett. a: aumento di un terzo delle sanzioni ivi previste;  Se ricorrono gli illeciti di cui all’art. 186, comma 2, lett. b e c: aumento da un terzo alla metà delle sanzioni ivi previste*;  Revoca della patente e confisca del veicolo (salvo appartenenza a persona estranea al reato) per i conducenti di autoveicoli o complessi veicolari con m.c.p.c. sup. a 3,5 t., autobus, autoarticolati e autosnodati con tasso alcolemico sup. ad 1,5 g/l;  Revoca in caso di recidiva nel triennio per le altre categorie di cui all’art. 186 bis, primo comma, qualunque sia la violazione commessa; *Le circostanze attenuanti concorrenti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.

13 Art. 186 bis C.d.S. Divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche Per i conducenti minori di anni 18 sorpresi alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche è prevista una misura interdittiva consistente nel differimento dell’età necessaria per conseguire la patente B: - 19 anni se tasso sup. a 0 e non sup. a 0,5 g/l - 21 anni se tasso sup. a 0,5 g/l

14 Guida in stato di ebbrezza ed incidenti stradali (art. 186, comma 2 bis)  Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui agli artt. 186, comma 2, e 186 bis, comma 3, sono raddoppiate;  E’ inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (salvo appartenenza a soggetto estraneo al reato);  Revoca della patente per chi provoca un incidente con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l;  Artt. 589 e 590 c.p.: aumenti delle pene stabilite per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime, quando il fatto sia commesso, in violazione delle norme di circolazione stradale, da un trasgressore all’art. 186, comma 2, lettera c).

15 Fermo amministrativo del veicolo in caso d’incidente Art. 224 ter C.d.S.:  L’agente/organo accertatore dispone il fermo amm.vo provvisorio del veicolo per 30 gg.;  Si osserva la procedura di cui all’art. 214 C.d.S.;  La custodia del veicolo sarà dunque affidata al proprietario (o, in sua assenza al conducente o ad altro obbligato in solido) ovvero ad uno dei soggetti di cui all’art. 214 bis C.d.S. (custodi- aquirenti) o, in mancanza, ad uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto alla custodia amministrativa ai sensi del D.P.R. 571/1982;  Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ne trasmetterà copia autentica entro 15 gg. all’organo di polizia affinché disponga il fermo amministrativo.

16 Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti Il D.L. 92/2008 attribuisce nuovamente rilevanza penale alla fattispecie del rifiuto. Il rifiuto può concernere uno qualunque degli accertamenti consentiti dall’art. 186 C.d.S.. Secondo l’opinione prevalente, il reato di “rifiuto” può concorrere con quello di “Guida sotto l’influenza dell’alcool”.

17 Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (art. 186, comma 7, C.d.S.)  Stesse sanzioni penali previste per i casi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;  Sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni;  Alla sospensione si sostituisce la revoca, in caso di condanna per il medesimo reato nei 2 anni precedenti;  Confisca del veicolo (salvo appartenenza a persona estranea al reato);  Decurtazione di 10 punti patente (20 per i “neopatentati”).

18 Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (art. 186 bis, comma 6, C.d.S.) Stesse sanzioni penali previste dall’art. 186, comma 2, lett. c), aumentate da un terzo alla metà; Sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni; Raddoppio del periodo di sospensione se il veicolo appartiene a persona estranea al reato; Confisca del veicolo (salvo appartenenza a persona estranea al reato); Alla sospensione si sostituisce la revoca, in caso di condanna per il medesimo reato nei 2 anni precedenti; Non è prevista decurtazione di punti patente.

19 Sospensione della patente di guida Art. 43 della L. 120/2010: Abroga il 2° comma dell’art. 219 bis C.d.S.: le sanzioni accessorie del ritiro/sospensione/revoca della patente nonché la decurtazione di punti NON possono essere più applicate al conducente titolare di patente, quando la violazione è commessa alla guida di un veicolo per cui non è richiesto il titolo abilitativo.

20 Sospensione della patente di guida e visita medica di revisione Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente di guida, il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione provinciale di cui all’art. 119, comma 4, C.d.S.. La visita deve essere effettuata entro il termine indicato nell’ordinanza (non superiore a 60 gg.). Sospensione cautelare a tempo indeterminato: nei casi di inosservanza del termine predetto (facoltativa) e nei casi di tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l (obbligatoria).

21 Revoca della patente di guida Art. 219 C.d.S. - novità introdotte dalla L. 120:  Il contravventore non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 2 anni dalla definitività del provvedimento;  Per le violazioni degli artt. 186 e 186 bis devono essere trascorsi 3 anni dall’accertamento del reato;  La revoca della patente ad uno dei conducenti di cui all’art. 186 bis, comma 1, lett. b), c) e d) conseguente alla violazione dell’art. 186, comma 2, lettere b e c, costituisce giusta causa di licenziamento (art cod. civ.)

22 Confisca del veicolo Confisca del veicolo Corte Costituzionale, sentenza 4 giugno 2010, n. 196: Viene dichiarata la parziale illegittimità della lett. c) del secondo comma dell’art. 186 C.d.S. in relazione al riferimento, ivi contenuto, all’art. 240 c.p.. Tale riferimento, secondo la Consulta, suggeriva la qualificazione della confisca del veicolo di cui all’art. 186 come misura di sicurezza patrimoniale, con conseguente applicabilità retroattiva della stessa alle violazioni commesse anteriormente alla sua introduzione normativa. Per la Corte Costituzionale la confisca, non avendo alcuna efficacia preventiva, deve essere qualificata come “sanzione”.

23 Confisca del veicolo Confisca del veicolo Legge 120/2010: Inserendo nella lett. c) del secondo comma dell’art. 186 un rinvio all’art. 224 ter, per quanto riguarda il sequestro del veicolo da confiscare, recepisce il dictum della Corte Costituzionale e fa venir meno ogni riferimento alla disciplina delle misure di sicurezza patrimoniali. Art. 224 ter (introdotto dall’art. 44 della L. 120): detta una nuova disciplina del sequestro dei veicoli da confiscare precisando che essa è applicabile alle ipotesi di reato per cui è prevista “la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo”. La confisca del veicolo prevista dagli artt. 186 e 186 bis ha dunque assunto la natura di “sanzione amministrativa accessoria” degli illeciti penali in questione.

24 Confisca del veicolo Confisca del veicolo In vista della confisca non si procederà più al sequestro preventivo del veicolo ex art. 321, comma 2, c.p.p.; L’agente o organo accertatore procede al sequestro amm.vo del veicolo ai sensi dell’art. 213 C.d.S. affidandolo però ad uno dei soggetti di cui all’art. 214 bis C.d.S. (custodi-aquirenti) o, in mancanza, ad uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto alla custodia amministrativa ai sensi del D.P.R. 571/1982 (quindi non allo stesso trasgressore); Copia del verbale di sequestro dovrà essere trasmessa dal Comando accertatore alla Prefettura del luogo della commessa violazione entro 10 gg; La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili, entro 15 gg., trasmetterà copia autentica del provvedimento al Prefetto affinché questi disponga la confisca amministrativa ai sensi dell’art. 213 C.d.S..

25 I Controlli delle Forze di Polizia D.L. 121/2002 (conv. in L. 168/2002) D.L. 151/2003 (conv. in L. 214/2003):  Abbassamento del limite di alcolemia consentita da 0,8 a 0,5 g/l;  Ampliamento delle possibilità di accertamento ad opera delle Forze di Polizia, attraverso l’introduzione dell’obbligo di sottoporsi ai relativi controlli anche in assenza delle sintomatologie comportamentali tipiche dello stato di ebbrezza;  Introduzione della possibilità di effettuare controlli preliminari di carattere sistematico (su tutti i conducenti), attraverso l’utilizzo, tra l’altro, di apparecchi portatili.

26 I Controlli delle Forze di Polizia L’accertamento dell’ebbrezza alcolica può essere: 1.Esclusivamente sintomatico: sulla base del riscontro obiettivo e della descrizione analitica dei sintomi; 2.Tecnico: mediante strumenti omologati (etilometri), nelle seguenti ipotesi: esito positivo dell’accertamento qualitativo preliminare. incidente stradale (senza sottoposizione a cure mediche). motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di ebbrezza. 3. Sanitario (in caso di incidente e sottoposizione a cure mediche): su richiesta degli organi di polizia, mediante etilometro o prelievo di liquidi biologici.

27 I Controlli delle Forze di Polizia Ne consegue che: FUORI DAI CASI DI INCIDENTE ED IN ASSENZA DI UNO SCREENING PRELIMINARE, LA LEGGE VIETA UN UTILIZZO INDISCRIMINATO DELL’ETILOMETRO IN CONTROLLI SISTEMATICI O A CAMPIONE, QUANDO MANCHI UNA VALIDA MOTIVAZIONE. RISULTA QUINDI SALVAGUARDATA LA TUTELA DELLA LIBERTA’ PERSONALE DEL CONDUCENTE DA RESTRIZIONI - SEPPUR MINIME - NON ADEGUATAMENTE GIUSTIFICATE.

28 Accertamento sintomatico Posto il carattere facoltativo dell’accertamento strumentale mediante etilometro (cfr., ad es., Cass. Pen. n del 15/05/2008), la descrizione precisa e circostanziata del comportamento del conducente può valere come prova del suo stato di ebbrezza. In altri termini: le circostanze sintomatiche costituiscono prova sostituiva dell’analisi dell’aria alveolare tramite etilometro. Tutto ciò assume rilievo nei seguenti casi:  Rifiuto del soggetto di sottoporsi al test (tale rifiuto di per sé non fa presumere lo stato di ebbrezza; è, però, configurabile il concorso tra le due fattispecie di reato);  Impossibilità oggettiva di effettuazione del test con l’etilometro, non dipendente dalla volontà del soggetto (ad es., il soggetto non è in grado di soffiare per il tempo necessario alla misurazione).

29 C’e’ qualcosa che non va, Agente…? Accertamento sintomatico (indici sintomatici caratteristici) Accertamento sintomatico (indici sintomatici caratteristici) -Sintomi relativi alla condotta di guida: Ingiustificati ed improvvisi scarti laterali; utilizzazione dei dispositivi luminosi quando non è necessario; azioni “imprudenti” anche in presenza degli operatori di polizia, magari con atteggiamento di sfida; reazioni inconsulte e non coordinate all’intimazione dell’alt… -Sintomi relativi allo stato del soggetto: Alito “vinoso”; difficoltà di coordinamento nei movimenti degli arti superiori; movimenti lenti e grossolani; andamento incerto e barcollante; difficoltà di equilibrio; eccessiva sudorazione; respiro affannoso; tono della voce immotivatamente alto; eccessiva loquacità; difficoltà di linguaggio…

30 Accertamento mediante etilometro Presupposti: 1) esito positivo dell’accertamento preliminare Gli accertamenti preliminari sono esperibili nei confronti di tutti i conducenti, anche se non manifestano sintomi caratteristici: è oggi possibile un maggior numero di controlli rispetto al passato. Non costituiscono fonte di prova per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, ma rendono legittimo (e doveroso) il successivo approfondito accertamento tecnico tramite etilometro. Sono possibili accertamenti qualitativi (anche attraverso apparecchi portatili non omologati: “precursori”) o prove (test comportamentali: prove di equilibrio, coordinamento, abilità verbale). Unico limite: NON INVASIVITA’ - RISPETTO DELL’INTEGRITA’ FISICA E DELLA RISERVATEZZA PERSONALE.

31 Accertamento mediante etilometro Presupposti: 2) incidente stradale L’accertamento diretto tramite etilometro è possibile: -Anche se l’incidente non ha provocato feriti; -Anche nei confronti di chi non abbia la responsabilità del sinistro; -Anche se non sono manifesti i sintomi tipici dello stato di ebbrezza alcolica; -Nei confronti di tutti i conducenti coinvolti (in caso di pluralità di conducenti); Non è pregiudicata, comunque, la possibilità di uno screening preliminare, specie in caso di molteplicità di soggetti da controllare, per rendere la procedura di accertamento più rapida e meno limitativa della libertà personale del soggetto.

32 Accertamento mediante etilometro Presupposti: 3) presenza di ragionevoli sospetti Tali ragionevoli sospetti (“motivo di ritenere” che il soggetto si trovi in “stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool”) deve essere riferito a dati oggettivamente apprezzabili (sintomi evidenti) attinenti al comportamento personale o alla condotta di guida. Di tali sintomi dovrà essere data analitica descrizione negli atti redatti dagli operatori di Polizia.

33 Accertamento mediante etilometro Natura ed obblighi procedurali Il test dell’etilometro si configura come accertamento urgente e non invasivo compiuto sulla persona dalla P. G. ai sensi dell’art. 354, comma 3, C.P.P.. Garanzie difensive: diritto di essere assistiti da un difensore, senza obbligo di preavviso nei confronti di questo. L’accertamento della concentrazione alcolica nel sangue avviene indirettamente, tramite misurazione della quantità di alcool nell’aria alveolare espirata. Ogni etilometro deve essere omologato e sottoposto a verifica “primitiva” ed annuale.

34 Accertamento mediante etilometro Natura ed obblighi procedurali Il test può essere effettuato: a)Sul luogo del controllo (tramite etilometro portatile); b)Presso il più vicino Ufficio/Comando (dotato di idonee apparecchiature). Il soggetto sottoposto al test si considera in stato di ebbrezza quando è accertato il superamento del limite legale di 0,5 g/l sulla base di almeno 2 “determinazioni concordanti” effettuate ad un intervallo di tempo di almeno 5 minuti (art. 379 Reg. Esecuzione C.d.S.). L’etilometro visualizza su apposito display il risultato della misurazione e, tramite stampante incorporata, ne fornisce la prova documentale.

35 Accertamento sanitario (ad opera delle strutture sanitarie) Accertamento sanitario (ad opera delle strutture sanitarie) - In ogni caso di sinistro e sottoposizione a cure mediche del soggetto/i ferito/i. - Avviene tramite etilometro o prelievo e analisi di liquidi biologici su specifica richiesta degli organi di Polizia. - Il medico è tenuto ad effettuare l’esame e a rilasciare la relativa certificazione (indicante metodologia utilizzata, esito dell’analisi e prognosi delle lesioni), assicurando il rispetto della riservatezza dei dati. Egli agisce nella veste di “ausiliario di Polizia Giudiziaria”.

36 Qualche dato… Qualche dato… Gli uomini, più delle donne, tendono a porsi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche (rappresentano circa il 95% dei contravventori). La fascia di età più sanzionata è quella compresa tra i 23 ed i 27 anni. La fascia oraria più sanzionata è quella compresa tra le 2 e le 4 del mattino (circa il 41% delle infrazioni accertate). Segue quella tra le 4 e le 6 del mattino (circa il 37% degli accertamenti).

37 Art. 187 C.d.S. Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti L’art. 187 C.d.S. punisce la “guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”. Diversamente dall’ebbrezza alcolica, non è normativamente stabilito un valore percentuale di principio attivo di sostanza stupefacente che valga come soglia legale oltre la quale si configura la responsabilità penale del soggetto. Questo perché non sono ancora sufficientemente note le correlazioni esistenti tra percentuali di sostanza presente nel sangue e relativi effetti sulla capacità di guida.

38 Art. 187 C.d.S. Le modifiche apportate dalla Legge 29 Luglio 2010, n. 120  Elevazione della soglia minima edittale della pena detentiva;  Introduzione di una circostanza aggravante per i conducenti di cui all’art. 186 bis;  Aumento del periodo di sospensione della patente;  Revoca della patente: 1) Quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del comma primo dell’art. 186 bis; 2) In caso di recidiva nel triennio; 3) Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica provoca un incidente;  Nuova disciplina delle modalità di accertamento finalizzata a rendere più rapidi i controlli;  Sostituibilità della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità (art. 54 del D.Lgs. 274/2000), se il conducente non ha provocato un incidente stradale.

39 Art. 187 C.d.S. L’attuale impianto sanzionatorio  Ammenda da € ad € ed arresto da 6 mesi ad 1 anno;  Aumento dell’ammenda da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le 22 e prima delle 7*;  Sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni;  Raddoppio di tale periodo se il veicolo appartiene a persona estranea al reato;  Revoca della patente in caso di recidiva nel triennio;  Revoca della patente (e raddoppio delle “pene”) se il conducente responsabile ex art. 187 C.d.S. provoca un incidente;  Confisca del veicolo (salvo appartenenza a persona estranea al reato);  Decurtazione di 10 punti patente (20 per i “neopatentati”). *Le circostanze attenuanti concorrenti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.

40 Art. 187 C.d.S. Particolari categorie di conducenti  Le sanzioni previste dal primo comma dell’art. 187 C.d.S. (ammenda, arresto e sospensione della patente) sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui al primo comma dell’art. 186 bis;  Le circostanze attenuanti concorrenti con tale aggravante non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti;  Revoca della patente quando il reato è commesso da conducente di autoveicolo con m.c.p.c. sup. a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio quando la m.c.p.c. del complesso veicolare è sup. a 3,5 t., di autobus, autoarticolati ed autosnodati (art. 186 bis, comma primo, lettera b).

41 Rifiuto degli accertamenti (art. 187, comma 8, C.d.S.)  Può concernere uno qualsiasi degli accertamenti previsti dall’art. 187;  Si applicano le sanzioni di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S.;  Decurtazione di 10 punti patente (20 per i “neopatentati”);  Con l’ordinanza con cui il Prefetto dispone la sospensione della patente, al trasgressore viene ordinato di sottoporsi a visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, C.d.S..

42 Gli accertamenti consentiti (1: accertamenti preliminari) Art. 187, comma 2, C.d.S.  Gli organi di polizia stradale possono procedere nei confronti di tutti i conducenti ad accertamenti preliminari qualitativi;  Tali accertamenti devono essere: 1) non invasivi (= è escluso il prelievo ematico) 2) eseguiti nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica;  Sono consentite anche “prove” (es: di equilibrio, di riflessi, di coordinazione motoria…) che possono assumere valenza selettiva solo in presenza di altri elementi di evidenza.

43 Gli accertamenti consentiti (2: accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici) Art. 187, comma 2 bis, C.d.S. Legge 120/2010: introduzione del nuovo comma 2 bis:  In caso di: 1) esito positivo dello screening preliminare 2) ragionevole motivo di ritenere l’esistenza di uno stato di alterazione psico-fisica gli organi di polizia sono autorizzati ad effettuare accertamenti su campioni di mucosa o di fluido del cavo orale;  Tali campioni debbono essere prelevati a cura del personale sanitario nominato ausiliario di P.G. dagli operanti;  Potendo effettuare già “su strada”, tramite personale medico, un riscontro oggettivo dello stato di alterazione, si riduce il rischio di metabolizzazione della sostanza da parte dell’assuntore.

44 Gli accertamenti consentiti (3: accompagnamento presso strutture sanitarie) Art. 187, comma 3, C.d.S.  Con le modifiche introdotte dalla Legge 120/2010 è divenuta un’ipotesi residuale per i casi di: 1) Impossibilità di intervento del personale ausiliario 2) Rifiuto del conducente di sottoporsi al controllo 3) Sinistro stradale (senza ricovero)  Le strutture sanitarie (“afferenti agli organi di polizia, pubbliche, accreditate o a tali fini equiparate”) procedono al prelievo di campioni di liquidi biologici ed ai necessari esami;  Non è più richiesta la visita medica neurologica ai fini dell’accertamento del reato.

45 Gli accertamenti consentiti (4: richiesta di esame per conducenti feriti in incidenti) Art. 187, comma 4, C.d.S. Le strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Tali esami possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico per l’accertamento del reato di cui all’art. 186 C.d.S..

46 Gli accertamenti consentiti Rilascio della certificazione e ritiro della patente  Art. 187, comma 5, C.d.S.: le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati;  Art. 187, comma 5 bis, C.d.S.: qualora il risultato degli esami non sia immediatamente disponibile e lo screening preliminare abbia dato esito positivo, in presenza di un fondato motivo di ritenere sussistente lo stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, l’organo di polizia può cautelarmente procedere al ritiro della patente per un periodo non superiore a 10 gg..

47 Grazie per la cortese attenzione… Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Federico Zaccaria Centro Operativo Autostradale Udine