La politica di prevenzione della corruzione Fabrizio Di Mascio 20 novembre 2015.

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La politica di prevenzione della corruzione Fabrizio Di Mascio 20 novembre 2015

 Novità della legge 190/2012  La governance della prevenzione della corruzione  Gli strumenti di prevenzione  Sviluppi recenti I temi

 Fino alla crisi di Mani Pulite il contrasto alla corruzione poggiava unicamente sulla repressione penale  Formazione di Commissioni di studio nel corso del primo governo di centro- sinistra  Tensione tra due orientamenti alternativi: 1. “Approccio del gendarmone” fondato sul potere ispettivo 2. “Approccio manageriale” fondato sulla riforma dei processi della pubblica amministrazione Falsa partenza del gendarmone con l’Alto Commissario ( ), passaggio all’approccio manageriale con la nascita della CIVIT La prevenzione della corruzione dopo Tangentopoli

 Limiti del gendarmone Equazione tra vigilanza ed efficacia; rischio di sovrapposizioni con la magistratura e di tensioni con la politica; rafforzamento del legalismo  Limiti del managerialismo Scarso appeal in un contesto di populismo crescente (prevenzione come politica priva di denti che fa produrre solo carta); richiede un orizzonte di medio-lungo termine con spiccata capacità di programmazione e monitoraggio; ha bisogno di risorse al centro e nella periferia del sistema amministrativo La prevenzione della corruzione dopo Tangentopoli

 Momento di discontinuità nel percorso normativo  Per la prima volta l’enfasi viene posta in modo deciso sulla prevenzione della corruzione allineandosi agli standards internazionali  Introduzione di nuovi strumenti integrati all’interno di un sistema articolato sui due livelli nazionale e decentrato  Individuazione della CIVIT come Autorità Anticorruzione chiamata ad attuare l’approccio manageriale La novità della legge n. 190/2012

 Elevato grado di percezione della diffusione della corruzione da parte di cittadini, imprese e analisti (convergenza degli indicatori impiegati dai ranking internazionali)  Raccomandazioni degli organismi internazionali (GRECO, OECD, World Bank) e ritardo dell’Italia nell’attuare le convenzioni internazionali  Continuità rispetto al d.lgs. n. 150/2009 che aveva gettato i primi semi del cambiamento (enfasi su trasparenza e programmazione)  Ritardo rispetto all’istituzione di un’autorità indipendente dopo la soppressione dell’Alto Commissario come “ente inutile” nel 2008 Il contesto e la genesi

 Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (UNCAC, c.d. Convenzione di Merida), ratificata dalla legge n. 116/2009, che prevede meccanismi di prevenzione quali organismo anti-corruzione, codici di condotta, formazione, rotazione degli incarichi, whistleblowing, trasparenza  Convenzioni del Consiglio d’Europa penale e civile sulla corruzione del 2009 ratificate da leggi n. 110 e 112 del 2012  Istituzione del Group of States Against Corruption (GRECO) cui l’Italia aderisce dal 2008 ricevendo una valutazione molto critica nel 2009 circa l’assenza di strumenti di prevenzione  Comunicazione (2011)308def “La lotta contro la corruzione nell’Unione Europea”  Rapporto Anticorruzione della Commissione Europea (prima edizione febbraio 2014) come strumento di pressione sugli Stati membri  Governo Monti si allinea agli standards internazionali per recuperare credibilità presso gli investitori stranieri in un contesto di crisi fiscale (OECD, Integrity Review of Italy, 2013) L’impegno degli organismi internazionali

 Introduzione di nuovi strumenti di prevenzione  Introduzione di nuovi soggetti della prevenzione (ANAC e RPC)  Deleghe per riordino trasparenza (d. lgs n. 33/2013) e per disciplina di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi (d. lgs n. 39/2013)  Rinvio al DPR n. 62/2013 per il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sulla cui base ogni amministrazione definisce un proprio codice personalizzato I contenuti della legge n. 190/2012

 Autorità Nazionale Anticorruzione come nodo di una rete che coinvolge molteplici attori con ruoli diversi  A livello nazionale: ANAC, DFP, Corte dei Conti, SNA, Rete dei Prefetti, Conferenza Unificata  A livello decentrato: Organi di indirizzo politico, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, OIV o strutture analoghe, Dirigenti  Il d.l. n. 90/2014 ha rafforzato l’ANAC (ora integrata con l’AVCP) superando l’assetto bicefalo della legge n. 190/2012 che ripartiva le competenze tra DFP e Autorità  La “nuova ANAC” ha progressivamente guadagnato poteri, soprattutto in capo al Presidente, ponendo le premesse per la propria istituzionalizzazione Gli assetti organizzativi

 ANAC formula il Piano Nazionale Anticorruzione (rafforzata la funzione di indirizzo)  ANAC raccoglie dati sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (rafforzata la vigilanza)  ANAC commina sanzioni amministrative in caso di omessa adozione dei documenti di programmazione (PTPC, PTTI, Codice di comportamento) che interessano anche gli organi di indirizzo politico  ANAC riceve segnalazioni dei whistleblowers  Le competenze in tema di performance sono passate al DFP Le novità del d.l. n. 90/2014

 Collabora con gli organismi internazionali  Analizza cause e fattori della corruzione e individua interventi correttivi  Esercita la vigilanza e il controllo sull’attuazione efficace delle misure di prevenzione della corruzione e sul rispetto delle regole sulla trasparenza  Vigilanza d’ufficio e su segnalazione  Ha poteri di ordine e si avvale del supporto della GDF per l’esercizio dei poteri ispettivi Le funzioni dell’ANAC

 Soppressione dell’AVCP e sua confluenza nell’ANAC (caso inedito di testa che ingloba un corpo)  Necessità di ridurre la spesa  Tensione tra ANAC e DAGL circa la portata delegificante del regolamento che approva il piano di riordino  ANAC: autorità indipendente o agenzia?  Persistenza di una elevata frammentazione organizzativa  Nuove funzioni da svolgere con personale vecchio Il riordino dell’ANAC

 Mancata adozione da parte dell’organo di indirizzo politico ANCHE  Approvazione di un documento puramente ricognitivo delle misure di prevenzione obbligatorie  Approvazione di un documento con provvedimenti analoghi a quelli di altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata  Approvazione di un documento privo di misure concrete di attuazione (vale anche per PTTI e Codice di comportamento) ANAC può diffidare ad adottare il provvedimento entro 60 giorni oppure comminare sanzioni Omessa adozione del PTPC (Regolamento ANAC 9 settembre 2014 che disciplina il potere sanzionatorio)

 Potere conformativo e dissuasivo, a titolo collaborativo  Può intrecciarsi con il potere sanzionatorio  Si attiva in due casi: a) violazione di obblighi previsti puntualmente dalla legge; b) mancata adozione di atti e comportamenti il cui contenuto va determinato  4 tipi di provvedimenti: a) attuazione di obblighi puntuali; b) rimozione di situazioni di inerzia; c) adozione di atti il cui contenuto è stabilito da ANAC; d) rimozione di atti e comportamenti in contrasto con la legge  Fasi del procedimento: contestazione; controdeduzioni; adozione provvedimento  Provvedimento notificato al Rappresentante legale dell’amministrazione e al RPC/RT  Provvedimento pubblicato sul sito di ANAC e dell’amministrazione  ANAC non può comminare sanzioni Potere di ordine (Delibera 146/2014)

 Riceve segnalazioni di azioni discriminatorie verso i whistleblowers  Indirizzo e vigilanza in materia di autorizzazione degli incarichi esterni dei pubblici dipendenti  Vigilanza sulle posizioni dirigenziali attribuite intuitu personae Le funzioni (residuali) del DFP

 Responsabile della prevenzione della corruzione individuato tra i dirigenti di prima fasciacome perno organizzativo dell’attuazione delle misure di prevenzione  RPC è, di norma, anche Responsabile della Trasparenza (d.lgs. 33/2013)  Predispone il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) approvato dall’organo di indirizzo politico  I dirigenti hanno obblighi di informazione nei confronti del RPC  Vigila sull’efficacia e sull’osservanza del PTPC di cui offre un consuntivo in una relazione annuale pubblicata il 15 dicembre  Risponde della mancata attuazione del PTPC ma non è un mero capro espiatorio: Sistema delle responsabilità diffuso  ANAC chiamata a sindacare sui casi di revoca La prevenzione della corruzione a livello locale

 Documento programmatico a scorrimento, sottoposto ad aggiornamento in coerenza con le esigenze di gradualità  Offerta di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività in relazione ai diversi livelli di governo e ai diversi strumenti di prevenzione della corruzione  Perseguimento di obiettivi misurabili e individuazione di specifiche responsabilità  Definizione dell’ambito soggettivo del Piano che si applica anche agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico  Individuazione dei contenuti minimi dei PTPC e delle relazioni annuali dei RPC Il PNA

 Il primo PNA, formulato dal DFP, è stato approvato da ANAC con delibera n. 72/2013 prevedendo un aggiornamento nel 2014  Mancato aggiornamento del PNA in un contesto di turbolenza politica, normativa (d.l. n. 90/2014; legge n. 124/2015) e organizzativa  Monitoraggio di ANAC ( ) sui PTPC definiti sulla base del primo PNA  Adozione di atti regolativi da parte di ANAC relativi ad alcuni strumenti (ad es. Whistleblowing) e ambito soggettivo che innovano il PNA  Aggiornamento al PNA adottato da ANAC con determinazione n. 12/2015  Nel 2016 sarà approvato il nuovo PNA per il triennio successivo Il PNA

 Aggiornamento muove da due studi di ANAC: una analisi delle relazioni RPC del 2014; una analisi del contenuto dei PTPC  Tali studi individuano i seguenti aspetti critici: -Solitudine del RPC -Codice di comportamento non riguarda la prevenzione della corruzione -Carenza di analisi del contesto interno ed esterno -Carattere “non organizzativo” delle misure di prevenzione dovuto alle carenze di programmazione e monitoraggio -Gestione del rischio non fondata sulla mappatura dei processi  Gli aspetti critici sono dovuti anche a fattori di sistema: carenza di risorse; mancata semplificazione e differenziazione della disciplina che suscita numerose questioni interpretative Le novità dell’aggiornamento 2015 del PNA (Determinazione ANAC n. 12/2015)

 Trasparenza del processo di formazione dei PTPC  Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure  Distinzione tra misure generali/trasversali e specifiche  Attuazione programmata delle misure di prevenzione  Rafforzamento del RPC  Ripartizione delle responsabilità con attivazione della responsabilità dirigenziale  Miglioramento della gestione del rischio  Revisione dei Codici di comportamento da completare entro il 2016  Approfondimento di una area di rischio (Contratti) e di un settore (Sanità) nella prospettiva della differenziazione Le novità dell’aggiornamento 2015 del PNA (Determinazione ANAC n. 12/2015

 Distinzione tra società quotate, società controllate, società solo partecipate, altri enti partecipati: maggior grado di controllo pubblico implica maggior grado di regolazione  Società quotate sono state temporaneamente escluse  Società controllate integrano i modelli ex d.lgs. n. 231/2001 con la legge n. 190/2012 in un documento: definito da RPC in stretto raccordo con OdV; adottato da organo di indirizzo della società; pubblicato sul sito istituzionale; la cui attuazione è vigilata da amministrazioni controllanti  Società solo partecipate non nominano un RPC; esse integrano il modello 231 con misure anticorruzione promosse dalle amministrazioni partecipanti  Altri enti non controllati non sono tenuti a nominare RPC e attuare misure anticorruzione  N.B. Ordini professionali sono inquadrati come enti pubblici non economici (delibera ANAC n. 145/2014): si applica la l. n. 190/2012 Ambito soggettivo: La prevenzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico (Determinazione ANAC n. 8/2015)

 Predisposizione da parte del RPC e adozione da parte dell’organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno  Strumento per l’individuazione di misure concrete, obbligatorie e ulteriori, nell’ambito di una strategia derivante dall’analisi preliminare dell’organizzazione in termine di esposizione ai fenomeni corruttivi  Il documento non può essere standardizzato da consulenti esterni: va redatto ricorrendo solo a risorse interne consapevoli della specificità organizzativa dell’ente  Raccordo tra Relazione del RPC (15 dicembre di ogni anno) e PTPC: la programmazione poggia sulla raccolta di dati a consuntivo PTPC

Nell’ambito del PTPC vanno definite le modalità e i tempi del raccordo tra il RPC e i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione quali:  Autorità di indirizzo politico  Referenti della prevenzione (eventuali)  Dirigenti  OIV  Ufficio Procedimenti Disciplinari  Dipendenti  Collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione Soggetti che attuano il PTPC

 Il PNA fa intendere il PTPC come documento in cui si formulano le misure di prevenzione della corruzione (perlopiù obbligatorie)  Il PTPC a livello di formulazione, invece, dovrebbe individuare solo le misure ulteriori da affiancare alle (molte) misure obbligatorie  Il PTPC dovrebbe programmare l’attuazione delle misure individuando gli attori e le risorse a sostegno dell’attuazione  Il PTPC dovrebbe programmare anche la valutazione dell’attuazione delle misure individuando i tempi e le modalità del monitoraggio Il PTPC tra formulazione e attuazione delle misure

 Processo di adozione del documento  Definizione del modello organizzativo su cui poggia l’attuazione delle misure nonché il monitoraggio  Gestione del rischio  Trasparenza (PTTI come parte del PTPC)  Formazione  Codice di comportamento  Misure generali  Misure specifiche Contenuti minimi del PTPC (Allegato 1 del PNA)

 Necessità di rafforzare il coinvolgimento degli organi politici  Doppio passaggio: schema di PTPC e PTPC definitivo  RPC partecipa alle riunioni dell’organo di indirizzo politico  Negli enti locali: Consiglio approva un documento di carattere generale sui contenuti del PTPC; Giunta approva il PTPC  Coinvolgimento degli uffici di staff Adozione del PTPC (Aggiornamento PNA 2015)

 Si tratta dello strumento di prevenzione più innovativo (poche amministrazioni vi facevano ricorso prima della legge n. 190/2012; cfr. Relazione Civit su avvio ciclo performance 2012)  Non è uno strumento che si aggiunge agli altri previsti dalla normativa  E’ lo strumento che mette a sistema gli altri strumenti e li cala all’interno della realtà organizzativa dell’ente  Non è uno strumento che produce carico burocratico  Al contrario, è lo strumento che aiuta le amministrazioni ad attuare misure di prevenzione ispirate al principio di proporzionalità Gestione del rischio/1

 Escluso per legge il ricorso a fonti esterne di consulenza  Ricorso a gruppi di lavoro interni coordinati dal RPC e supportati dall’OIV  Consultazione con soggetti esterni  Raccordo tra dirigenti e RPC  Definizione dei flussi informativi a sostegno dei controlli  Raccordo tra nuovi e vecchi controlli  Codifica del modello di gestione del rischio in un documento (metodologia adottata e schede di programmazione) di cui assicurare la massima circolazione Gestione del rischio/2

 Aree di rischio comuni e obbligatorie (personale; acquisti; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con o senza effetto economico diretto e immediato)  Aree di rischio ulteriori  Individuazione dei rischi poggia sull’analisi del contesto specifico entro cui opera l’ente  Articolazione in fasi distinte: Mappatura dei processi; Identificazione e Ponderazione dei rischi (valutazione di probabilità e impatto); Trattamento (definizione delle misure); Monitoraggio  Obiettivo: Definizione di un catalogo dei rischi Gestione del rischio/3 AreaProcessoRischioMisuraResponsabileTempisticaIndicatore

 L’enfasi delle indicazioni metodologiche si sposta dalla ponderazione del rischio ai principi e alle fasi dell’analisi  Enfasi (eccessiva?) sulla analisi del contesto esterno alla luce anche delle carenti funzioni di studio, ricerca e misurazione della corruzione di ANAC  Passaggio da aree “obbligatorie” ad aree “generali” che includono anche la gestione delle entrate, le nomine, gli affari legali/contenzioso, le ispezioni  Attenzione alle aree “specifiche” (smaltimento dei rifiuti e pianificazione urbanistica per gli enti locali)  Mappatura dei processi come catene di procedimenti  Attenzione alle cause dei rischi per definire misure efficaci  Principio di sostenibilità delle misure la cui mancata attuazione va motivata Gestione del rischio/4: Aggiornamento 2015 PNA

 DPR n. 62/2013 e Delibera ANAC n. 75/2013: Differenziazione e procedura aperta di predisposizione  Previsione di regole particolari per specifiche professionalità  Adeguamento di atti d’incarico e contratti alle previsioni del codice  Individuazione di un ufficio per emanare pareri  Disciplina delle modalità di segnalazione delle violazioni  Stretto raccordo tra RPC e Ufficio Procedimenti Disciplinari  Ruolo dell’OIV (parere obbligatorio in fase di predisposizione; monitoraggio sull’attuazione) Codice di comportamento

 Rotazione personale  Formazione  Whistleblowing  Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi  Protocolli di legalità/patti d’integrità nei contratti pubblici  Monitoraggio dei termini dei procedimenti  Pantouflage  Rotazione e pubblicità incarichi di arbitrato Altre misure obbligatorie

L’alternanza tra dirigenti e funzionari dovrebbe evitare che con il tempo si creino e consolidino relazioni particolari tra amministratori e amministrati: assunto consolidato a livello internazionale La legge n. 190/2012 prevede espressamente l’utilizzo della rotazione nei settori più esposti al rischio di corruzione (comma 4 lettera e; comma 5 lettera b; comma 10 lettera b)) ANAC definisce i criteri Amministrazioni definiscono e trasmettono le procedure per la formazione nei settori in cui si effettua la rotazione RPC vigila sull’attuazione Il d.lgs. 165/2001 prevede la rotazione in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per corruzione Rotazione

PNA (Paragrafo B.5 Allegato 1) evidenzia la necessità di bilanciare rotazione e buon andamento Quest’ultimo valore ha prevalso nella disciplina del pubblico impiego attraverso la continuità della funzione associata alla valutazione della performance Il PNA prevede la durata minima degli incarichi senza aggancio alla valutazione Rotazione dei funzionari responsabili del procedimento residuale rispetto a quella dei dirigenti Connessione rotazione-formazione Rotazione

Dipendenti pubblici come “vedette civiche”: segnalazione di illeciti commessi nelle proprie amministrazioni e di cui si viene a conoscenza direttamente in ragione del rapporto di lavoro Novità dell’istituto nel panorama normativo italiano Illeciti includono non solo le fattispecie penalistiche ma anche ipotesi di malamministrazione Estensione a collaboratori delle pp.aa. (non solo dipendenti pubblici) ed enti di diritto privato in controllo pubblico (non solo pubbliche amministrazioni) La segnalazione non è anonima, ma viene tutelata la riservatezza di chi segnala (anche in fase di inoltro a terzi) Limite alla tutela: casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione (la buona fede è presunta) Il whistleblowing (art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001; Determinazione ANAC n. 6/2015)

A chi sono rivolte le segnalazioni: - Superiore gerarchico - Autorità giudiziaria - Corte dei Conti - ANAC (dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 90/2014) - Dipartimento della funzione pubblica (segnalazioni di misure discriminatorie) Linee guida ANAC prevedono la figura del RPC come perno del sistema di segnalazioni, eventualmente coadiuvato da un gruppo di lavoro di cui non fanno parte componenti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari Per esigenze di tutela del segnalante, le amministrazioni sono tenute anche a introdurre nei propri Codici di comportamento forme di responsabilità specifica in capo ai soggetti che gestiscono le segnalazioni Il whistleblowing

La procedura per la gestione delle segnalazioni va codificata nel PTPC Criteri: Identificazione corretta del segnalante (anche qualifica/ruolo) Separazione tra dati identificativi e contenuto della segnalazione Garanzie di integrità, riservatezza e disponibilità dei dati Il whistleblowing

Le fasi della procedura: 1) Compilazione di un modulo e inoltro al RPC 2) Istruttoria 3) Archiviazione (in caso di manifesta infondatezza) oppure inoltro a soggetti terzi Della misura di prevenzione fanno parte anche le iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sulle finalità della procedura Il whistleblowing

 Individuazione di cause di incompatibilità e inconferibilità negli interpelli  Dichiarazione da parte degli interessati  Pubblicazione delle dichiarazioni sul sito istituzionale  Verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni  Sistema di segnalazioni per le situazioni di incompatibilità  Analisi ANAC: le situazioni di inconferibilità e incompatibilità non sono monitorate dalle amministrazioni Incompatibilità e inconferibilità

Nel PNA è dedicata poca attenzione alle misure ulteriori  Presenza di misure ulteriori (specifiche per l’Aggiornamento 2015) è indicatore di un PTPC aderente alle esigenze specifiche dell’amministrazione  Automatizzazione dei procedimenti per ridurre discrezionalità  Sistema per la raccolta di segnalazioni e proposte sulle misure di prevenzione  Sistema per la raccolta dei dati a supporto del monitoraggio  Open data Misure ulteriori

Check list per valutare l’efficacia delle misure di prevenzione rispetto alle norme e agli indirizzi della strategia nazionale Pubblicazione sul sito dell’amministrazione garantisce accountability dell’azione amministrativa in materia di prevenzione Formato tabellare ne consente l’elaborazione da parte di ANAC Relazione annuale del RPC (art. 1 comma 14 della legge n. 190/2012)

 Incertezza su ambito soggettivo di applicazione: rigidità della disciplina vs frammentazione del settore pubblico allargato  Fiduciarietà del RPC negli enti locali e sua solitudine in ogni amministrazione  Limitati poteri sanzionatori di ANAC: vanno estesi a più soggetti e ai casi di carente attuazione delle misure di prevenzione  Scarsa efficacia dei codici di comportamento con ridotta azione disciplinare da parte dei dirigenti  Potere di ordine attende di essere rafforzato da sanzioni amministrative  Inconferibilità e incompatibilità (Atto di segnalazione ANAC n. 5/2015 del 14 settembre) I limiti della normativa vigente (Rapporto ANAC per anno 2014)

 Invarianza finanziaria  Previsione di molteplici strumenti innovativi che richiedono interventi di tipo interpretativo per l’applicazione  Carattere imperativo della normazione con attuazione obbligatoria degli istituti in contrasto con il principio di proporzionalità  Carattere non omogeneo delle amministrazioni  La difficile integrazione tra i documenti di programmazione (PP; PTPC; PTTI; PF) in un contesto di incertezza riguardo al performance management  Necessità del commitment politico a livello nazionale quanto decentrato  Assenza di sistemi di misurazione dei fenomeni corruttivi  Assenza di ricorso alla circolazione delle buone pratiche; frammentazione della formazione I vincoli al cambiamento

 Nella prima fase di attuazione la normativa anticorruzione è stata considerata come un corpo estraneo, l’ennesima moda delle riforme amministrative importate dall’estero  La crisi di legittimità della politica è il principale fattore che sostiene il cambiamento che rischia però di essere incessante e simbolico  Dal 2012 a oggi la strategia nazionale di prevenzione si è andata rafforzando  Istituzionalizzazione dell’approccio del gendarmone a partire dal 2014  Tensione tra esigenza di semplificazione/differenziazione e richieste populiste di irrigidimento della disciplina La spinta al cambiamento

 Art. 7: delega per la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza  Precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione di PNA, PTPC, Relazione RPC  Maggiore efficacia dei controlli, differenziazione tra settori, ridefinizione assetti organizzativi  Nessuna delega per la riforma delle sanzioni La legge Madia (n. 124/2015)

 Riforma soggetti esterni (definitivo superamento dell’assetto bicefalo)  Riforma soggetti interni (rafforzamento RPC, controllo dell’OIV sul carattere organizzativo delle misure di prevenzione)  Enfasi sulla differenziazione per settore e dimensione  Ambito soggettivo (nuovo capo sulle società pubbliche)  Diritto di accesso generalizzato (Freedom of Information Act)  Apertura banche dati come alternativa agli obblighi di pubblicazione secondo una logica di semplificazione Il decreto delegato in itinere