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Regolamento n. 1346/2000: istituisce un quadro comune per le procedure d’insolvenza in seno all’UE; si applica alle procedure concorsuali, aventi effetti transfrontalieri, fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale dei beni del debitore stesso e la nomina di un curatore; la normativa comunitaria è volta a evitare che le parti siano indotte a trasferire i beni o i procedimenti giudiziali da un paese dell’UE a un altro nell’intento di migliorare la propria situazione giuridica (c.d. forum shopping); si applica alle procedure di insolvenza aperte dopo il 31 maggio 2002 (data di entrata in vigore del regolamento). 2
Il regolamento in oggetto non si applica: in Danimarca; in un paese dell’UE qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto paese con uno o più paesi terzi prima dell’entrata in vigore del regolamento; nel Regno Unito, se vi è incompatibilità con accordi conclusi in precedenza nell’ambito del Commonwealth; sono escluse le procedure d’insolvenza riguardanti le imprese assicuratrici, gli enti creditizi, le imprese di investimento che forniscono servizi implicanti la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi; gli organismi di investimento collettivo. 3
Art. 3 Reg. CE n. 1346/ Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. 2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio. 3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione. 4. Una procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi: a)allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1, ovvero b) allorché l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall'esercizio di tale dipendenza. 4
Il regolamento definisce la nozione di “giudice” come una persona o l’organo legittimato dalla legislazione nazionale ad avviare una procedura. I giudici competenti ad avviare la procedura principale sono quelli del paese dell’UE nel quale il debitore ha il suo centro principale d’interessi (c.d. COMI Centre of Main Interests); COMI: il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale e riconoscibile dai terzi la gestione dei suoi interessi: imprenditore collettivo – luogo in cui ha la sede sociale; imprenditore individuale – luogo in cui ha il domicilio professionale o la residenza abituale 5
Riconoscimento automatico Art. 16, primo e secondo comma, Reg. CE n. 1346/2000 “La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta. Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri”; Esclusione conflitti positivi di giurisdizione: il giudice adito successivamente per l’apertura di una procedura principale a carico dello stesso debitore non potrà che riconoscere la decisione del suo collega estero; Tendenziale universalità della procedura: nella procedura principale ricade tutto il patrimonio del debitore e concorrono tutti i suoi creditori, ovunque l’uno e gli altri siano localizzati. 6
La legge del paese dell’UE nel quale ha avuto inizio la procedura di insolvenza disciplina tutti gli effetti del procedimento: le condizioni di apertura, di svolgimento e di chiusura della procedura stessa; le norme sostanziali come la definizione dei debitori e dei beni in causa, i poteri del debitore e del curatore, gli effetti della procedura sui contratti, le azioni giudiziarie individuali, ecc..; il curatore designato può agire negli altri paesi dell’UE nell’ambito dei poteri che gli sono attribuiti dalla legge del paese dell’UE di apertura. In particolare, questi può trasferire i beni del debitore ed esercitare ogni azione revocatoria nell’interesse dei creditori qualora, dopo l’apertura della procedura, i beni siano stati trasferiti dallo Stato della procedura principale, fatti salvi i diritti reali dei terzi o la riserva di proprietà; ogni creditore domiciliato nell’UE che abbia ottenuto soddisfazione totale o parziale dei suoi crediti su beni del debitore, è tenuto a restituire al curatore quanto ha ottenuto (fatti salvi i diritti reali o la riserva di proprietà), poiché per l’Intera Unione viene stabilito un conto consolidato dei beni disponibili, così da assicurare che i creditori ottengano quote equivalenti. 7
Potrebbe verificarsi che, nello Stato della procedura principale, ai compensi da lavoro subordinato non sia riconosciuto quel primissimo grado di privilegio che invece vige in Italia. Infatti, l’Art. 4, n. 2, lett. i) del Reg. CE n. 1341/2000 prevede che il grado dei crediti è stabilito dalla lex concursus e, cioè, dalla legge dello Stato di apertura. Da ciò ne consegue che i lavoratori italiani potrebbero trovarsi a concorrere nella procedura estera con altri creditori, ma in condizione deteriore rispetto a quella che sarebbe se si trattasse di procedura italiana. Di qui dunque, la convenienza per quei lavoratori di insinuarsi sì, ad ogni buon conto, nella procedura principale, ma comunque di far aprire, ricorrendone i presupposti, anche una procedura secondaria territoriale in Italia. In tal modo essi potranno concorrere, sia pure solo sul patrimonio italiano del loro datore di lavoro, con il primissimo grado di privilegio loro riconosciuto dall’Art. 2751bis n. 1 cod. civ.. 8
Dopo l’apertura della procedura principale, si possono aprire procedure secondarie in un altro Stato membro se il debitore ha una dipendenza nel suo territorio. Per dipendenza si intende qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica. L’apertura di tale procedura può essere chiesta dal curatore della procedura principale o da altre persone o autorità legittimate a tal fine dalla legislazione del paese in cui è chiesta l’apertura della procedura. 9
Art. 28 Reg. CE n. 1346/2000 Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta. 10
Esclusione di un nuovo esame dell’insolvenza del debitore. La procedura produce i suoi effetti limitatamente ai beni del debitore situati nello Stato di apertura. Se la liquidazione dell'attivo della procedura secondaria consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, il curatore ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo al curatore della procedura principale (Art. 35 Reg. CE n. 1346/2000). 11