JOBS ACT Una riforma in corso
Gli obiettivi Aumentare l’occupazione; Favorire l’occupazione stabile
I provvedimenti-1 » D.L. 20 marzo 2014, n.34 convertito in legge 16 maggio 2014, n.78 Il primo job act, Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione
I provvedimenti -2 Legge 10 dicembre 2014 n.183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
I provvedimenti -3 Decreto legislativo n.22 del 4 marzo 2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
I provvedimenti - 4 Decreto legislativo n.23 del 4 marzo 2015 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
I provvedimenti -5 Bozze approvate dal CdM del 20 febbraio 2015: Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni; Misure sperimentali volte a tutelare la maternità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; Istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni.
Atto primo: il D.L.34/2014 Molto discusso e presto dimenticato; Il primo job-act introduce una modifica epocale: non è più necessario avere una ragione giustificatrice per stipulare un contratto a termine; Le proroghe passano da 1 a 7, per attestarsi a 5 con riferimento all’arco temporale di durata massima del rapporto di lavoro a termine.
Atto secondo:la legge delega 183 la disciplina degli ammortizzatori sociali; i servizi per il lavoro e delle politiche attive; la semplificazione degli adempimenti in materia di lavoro; l’analisi delle forme contrattuali vigenti, con l’intento di promuovere l’utilizzo del contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune di impiego e di superare forme di lavoro precario quali il contratto di collaborazione a progetto; la revisione della disciplina dei controlli a distanza nei luoghi di lavoro; il rafforzamento delle misure di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
La riforma degli ammortizzatori-1 esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa; semplificazione delle procedure burocratiche, attraverso l'incentivo di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione, prevedendo strumenti certi ed esigibili; accesso alla cassa integrazione solo in caso di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente destinando ai contratti di solidarietà una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione ;
La riforma degli ammortizzatori -2 revisione dei limiti di durata, da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento ordinario o straordinario di cassa integrazione e individuazione di meccanismi di incentivazione della rotazione tra i lavoratori da sospendere maggiore compartecipazione da parte delle imprese effettivamente beneficiarie, con la rimodulazione delle aliquote contributive tra i settori, in funzione dell'effettivo impiego; revisione dell'àmbito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali, relativi ai settori non coperti dagli strumenti di integrazione salariale; revisione dell'àmbito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riguardo a quelli cosiddetti espansivi.
I servizi per il lavoro e delle politiche attive I commi da 3 e 4 dell'articolo 1 della legge delega in esame riprendono una tematica che già era stata oggetto di precedenti, mai attuate deleghe. Una delega analoga era stata, infatti, conferita dall’articolo 1, commi 30-33, della legge n.247/2007 e, successivamente, confermata dall’articolo 46 della legge n.183/2010 che ne aveva riaperto i termini. Anche la delega conferita dall’articolo 4, commi , della legge n.92/2012 è rimasta inattuata, il che la dice lunga sulle difficoltà ad affrontare questa tematica oggetto, peraltro, di estese competenze territoriali.
….segue L’attuale delega è intesa a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative; Prevede anche la razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell’efficacia e dell’impatto e la razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e di quelli per l'autoimprenditorialità
Delega per la semplificazione delle procedure e degli adempimenti. demanda al Governo la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con l'eliminazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi.
riforma dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva In particolare è prevista: la promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti; l’introduzione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento.
razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA., misura che come immaginabile, incontra forti resistenze da pare degli organi ispettivi e non è, effettivamente, di facile realizzazione.
Tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Misura sperimentale per l’anno 2015; Aumenta da 8 a 12 anni la tutela del figlio; Congedi parentali anche ad ore; le lavoratrici madri c.d."parasubordinate" hanno diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del committente-datore di lavoro, secondo il principio di automaticità della prestazione;
Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti La legge 10 dicembre 2014, n.183 che, alla lettera c) del comma 7 dell’articolo 1, stabilisce il seguente principio: “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento”.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Non è una nuova forma contrattuale; Le tutele crescenti sono intese quale tutela economica crescente in rapporto all’anzianità di servizio in caso di licenziamento illegittimo.
Decreto legislativo n.23 del 4 marzo 2015 In vigore dal 7 marzo 2015; Si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di operai, impiegati e quadri, effettuate da tale data, anche se riferite a lavoratori che erano precedentemente impiegati altrove; Non cambia i diritti pregressi dei lavoratori in forza ( regola generale, con una eccezione).
Da termine a tempo indeterminato Le nuove regole si applicano altresì in caso di conversione, a partire dalla stessa data, di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e di conferma del rapporto di lavoro con l’apprendista, anche se assunto precedentemente. Ne sono esclusi i lavoratori domestici e gli sportivi professionisti.
Ambito di applicazione I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Purtuttavia, autorevoli rappresentanti del Governo hanno affermato in più occasioni che non vi è mai stata l’intenzione.di estendere il provvedimento alla pubblica amministrazione-
Tutela reale (articolo 8, L:30/1970) - le norme sui licenziamenti individuali e sulla tutela reale si applicano ai lavoratori impiegati presso: datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupano più' di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo: datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti; in ogni caso presso datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.
Tutela obbligatoria I datori di lavoro che non raggiungono i limiti dimensionali di cui all’articolo 18 sono, invece, soggetti alla disciplina della legge 604/1966 che prevede un indennizzo economico ( da 2,5 a 6 mensilità) a favore dei dipendenti licenziati illegittimamente.
Il nuovo regime per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 7 marzo 2015 il nuovo regime si applica a prescindere dal numero dei lavoratori in forza.
Il particolare regime dei datori di lavoro che non superano i 15 dipendenti I datori di lavoro che, prima delle nuove assunzioni, erano esclusi dall’ambito della tutela reale e che, a seguito dell’assunzione di nuovi dipendenti dalla data di entrata in vigore delle norme in commento vi rientrano. applicheranno le nuove regole in materia di licenziamento a tutti i dipendenti, anche se già in forza alla data del 7 marzo 2015.
I casi di reintegra- nullità del licenziamento Il giudice ordina la reintegra in caso di licenziamento discriminatorio o riconducibile ad uno dei divieti di licenziamento previsti dalla legge o intimato oralmente. Con la pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
I casi di reintegra- il licenziamento disciplinare Il reintegro nel posto di lavoro rimane, però, nell’ ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Rimane in capo al datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della legittimità del licenziamento e, quindi, della sussistenza del fatto materiale, a prescindere dall’elemento soggettivo. La condotta del lavoratore va, dunque, valutata soltanto nella sua dimensione oggettiva.
Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo/ oggettivo / giusta causa Se non ricorrono gli estremi del licenziamento il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
Vizi formali e procedurali il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo pari a una mensilità della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, salvo che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele previste per le fattispecie di maggiore gravità..
Il cambio di appalto Ai fini del calcolo delle indennità, in caso di subentro nel contratto di appalto l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante si calcola considerando tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
Le organizzazioni di tendenza Le nuove regole si applicano anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, le c.d. “organizzazioni di tendenza”.
La revoca del licenziamento Se entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’impugnazione del licenziamento, il datore di lavoro provvede alla revoca dello stesso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore ha diritto alla sola retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.
Il rito applicabile Le domande giudiziali aventi ad oggetto l’impugnativa del licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti non sono soggette al rito introdotto dalla legge n.91 del 28 giugno 2012, articolo 1, commi da 48 a 68 (rito del lavoro abbreviato).
Il tentativo obbligatorio di conciliazione ai licenziamenti “economici” effettuati dai datori di lavoro con oltre 14 dipendenti non si applica l’obbligo di tentativo preventivo di conciliazione presso la competente Direzione territoriale del lavoro.
I licenziamenti collettivi Le nuove regole si applicano anche ai licenziamenti collettivi di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in caso di: mancanza di forma scritta, si applica il regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti individuali discriminatori, nulli e intimati in forma orale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo in esame; violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime previsto per i licenziamenti individuali intimati senza che ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa
L’offerta di conciliazione il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni dal ricevimento del recesso), in una delle sedi assistite o presso una commissione di certificazione, un importo di ammontare pari a una mensilità della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità) mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’importo non è assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche oltre che non essere soggetto a contribuzione previdenziale. L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Se il datore di lavoro non supera i 15 dipendenti l'importo dell’ indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
Il riordino delle tipologie contrattuali La bozza di decreto legislativo è stata presentata nel CdM del 20 febbraio 2015; Deve essere trasmessa alle Commissioni per il prescritto parere, da rendere entro 30 giorni ma non vincolante; Il provvedimento deve essere approvato dal CdM, firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in G.U.; Entrerà in vigore il giorno successivo.
Le principali modifiche proposte-1 Possibile la proroga del contratto a termine con mansioni diverse; Per il lavoratore, sale a euro il limite complessivo annuo di prestazioni retribuite con i buoni; È generalizzata la somministrazione a tempo indeterminato;
……segue Non potranno essere stipulati contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, restano fino a scadenza quelle in corso; Non potranno essere conclusi nuovi contratti di lavoro a progetto; Dall’ i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa esclusivamente personali,di contenuto ripetitivo, con modalità stabilite dal committente, si considerano di lavoro subordinato.; Possibilità di stabilizzazione.
N A S p I A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Destinatari Lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il posto di lavoro, compreso coloro che danno le dimissioni per giusta causa ed i casi specifici previsti dalle norme vigenti, quali coloro che concordano il recesso consensuale in sede di conciliazione obbligatoria e le lavoratrici che presentano le dimissioni convalidate durante il periodo di divieto di licenziamento.
Esclusioni -dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; - operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
Requisiti soggettivi Congiuntamente: Stato di disoccupazione involontaria; almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni; almeno 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi ( a prescindere dal minimale contributivo)
Durata un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (massimo 24 mesi) 18 mesi dall’
Misura L’importo mensile del trattamento di disoccupazione si calcola dividendo il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il numero di settimane di contribuzione, e moltiplicando il quoziente per 4,33. Nel caso in cui la retribuzione mensile che risulta da tale calcolo fosse pari o inferiore a € mensili per l'anno 2015, l’importo della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa. Se, invece, l’importo supera € mensili, verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’importo massimo mensile per la NASpI non potrà superare € per il Dal primo giorno del quinto mese di fruizione dell’indennità, l’importo della NASpI verrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione.
Cause di decadenza perda lo stato di disoccupazione; inizi un’attività di lavoro subordinato o autonomo senza effettuare le comunicazioni previste; raggiunga i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidità (a meno che non opti per la NASpI); violi le regole relative alle iniziative lavorative ed ai percorsi di riqualificazione
DIS-COLL In caso di cessazione del contratto di collaborazione c.c. nel corso dell’anno 2015 il collaboratore ha diritto all’indennità per una durata massima di 6 mesi, a condizione che possano essere fatti valere almeno 3 mesi di contribuzione nell’anno precedente ed almeno 1 mese di contribuzione o di contratto nell’anno dell’evento;
ASDI In via sperimentale, nel periodo 1°maggio-31 dicembre 2015 l'Assegno di disoccupazione (ASDI), ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che hanno fruito della NASpI per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno;
CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE Consente al soggetto in stato di disoccupazione di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.
Incentivi per l’assunzione legge n.190/2014 A far data dal 1° gennaio 2015 le nuove assunzioni a tempo indeterminato, purché stipulate entro il 31 dicembre 2015, possono fruire di 36 mesi di esonero contributivo, per un importo massimo di euro, da calcolare su base annua.
Ambito di applicazione Possono beneficiare dell’esonero i datori di lavoro del settore privato, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico. Il settore agricolo, espressamente escluso dal comma 118, vi è ammesso a condizioni particolari.
Le esclusioni i premi e i contributi dovuti all’INAIL; il contributo al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art del c.c., di cui al comma 755 della legge n. 296/2006, in quanto disposto dal comma 765, ultimo periodo, della stessa legge; il contributo ai fondi di solidarietà di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012, stante che lo sgravio è espressamente escluso dal comma 25 dello stesso articolo.
Il chiarimento dell’Inps (circolare 17 del ) “Le condizioni complessive per il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo triennale recato dalla Legge di stabilità 2015 scaturiscono dalla natura della misura nonché dalle previsioni specifiche della citata legge di stabilità. In particolare, il diritto alla fruizione dell’incentivo finalizzato a favorire l’assunzione risulta subordinato al rispetto, da un lato, dei principi da ultimo sistematizzati attraverso la legge n. 92 del 2012 (cfr. circ. n. 137/2012), dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti introdotti ad hoc dall’art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015”.
I requisiti l’agevolazione non si applica ai contratti di apprendistato; sono esclusi i lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione erano titolari di un rapporto a tempo indeterminato anche con altro datore di lavoro; sono esclusi quei lavoratori che nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015 erano in forza a tempo indeterminato presso il datore di lavoro che effettua l’assunzione o presso società controllate o collegate ex art c.c. o sulle quali il controllo è esercitato anche per interposta persona; il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
I requisiti in agricoltura nel settore agricolo le assunzioni non possono riguardare lavoratori che sono stati a tempo indeterminato (OTI) nel corso del 2014 o lavoratori a tempo determinato (OTD) che nel medesimo anno abbiano avuto un numero non inferiore a 250 giornate, risultanti dagli elenchi anagrafici. L’incentivo per questo settore è a domanda. L’INPS evade le istanze, seguendo l’ordine cronologico e fino ad esaurimento fondi.
CLICK-DAY messaggio 1689 del 6 marzo 2015 Il 10 marzo 2015 (ore 10) si è aperta la procedura di presentazione delle domande. In tale fase, nella sezione “DATI LAVORATORE DA ASSUMERE”, deve essere indicato il codice fiscale del lavoratore e la categoria “OTI”. Entro tre giorni dall’invio dell’istanza sarà disponibile l’esito della verifica relativamente alla disponibilità dei fondi. In caso di esito positivo, la domanda passerà nello stato di “PRENOTATA” e contestualmente, nel campo “NOTE”, sarà indicata la data entro la quale, a pena di decadenza, il datore di lavoro dovrà inserire i dati relativi all’assunzione (data assunzione – codice Unilav). L’assunzione può essere stata già effettuata precedentemente alla presentazione della domanda di prenotazione.
Condizioni Le imprese debbono rispettare: a) la regolarità contributiva; b) la conformità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; c) il trattamento economico e normativo del CCNL e, se esistente, della contrattazione di secondo livello; d) i diritti di precedenza previsti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15 della legge n. 92/2012
Inps, circolare n.17/2015 L’incentivo è su base annua, pertanto va fruito per dodicesimi, se necessario a giornate; In caso di partime deve essere riproporzionato; Spetta in caso di assunzione del lavoratore che esercita il diritto di precedenza;
Divieto di cumulo Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive quali l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi, di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012.
Il cumulo è possibile L’esonero è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999; l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori; l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi,
Le regole la soglia massima di esonero contributivo è pari a euro 671,66 mensili (€ 8.060,00/12) ; per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va ulteriormente riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la soglia mensile può formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua.
Un esempio qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato, l’importo dei contributi a carico del datore di lavoro fosse pari ad euro 500,00 mensili e nel corso del quarto mese (ad es. dicembre), assuma il valore di euro 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire dell’esonero per l’intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento che l’eccedenza (euro 228,34 = 900,00-671,66) è inferiore rispetto all’importo dell’esonero non fruito nei tre mesi precedenti (euro 514,98 = 171,66 x 3).
La procedura messaggio n.1144 del Prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende fruire dell’esonero medesimo occorre presentare all’Inps la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avvalendosi della funzione “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Si dovrà selezionare la scelta “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, indicando che: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”. Dell’attribuzione del codice di autorizzazione verrà data comunicazione nel cassetto previdenziale dell’interessato, ed il codice stesso avrà validità dall’ al
Le agevolazioni abrogate Dal primo gennaio 2014 sono soppressi i benefici contributivi di cui all'art. 8, c. 9 L. 407/1990. Come noto tale normativa prevedeva apposita agevolazione nella misura del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi ovvero, nel caso in cui tali assunzioni fossero effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno o da imprese artigiane, lo sgravio raggiungeva il 100% della contribuzione totale a carico del datore di lavoro