Milano, 24 novembre 2015 1 Lineamenti fiscali nei rapporti patrimoniali tra coniugi 1. I riflessi fiscali dei regimi patrimoniali della famiglia  la comunione.

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Milano, 24 novembre Lineamenti fiscali nei rapporti patrimoniali tra coniugi 1. I riflessi fiscali dei regimi patrimoniali della famiglia  la comunione e la separazione dei beni  il fondo patrimoniale  l’impresa familiare  cenni agli aspetti previdenziali 2. Il ruolo del coniuge nell’impresa o nella professione 3. Il “redditometro” e la “famiglia fiscale” 4. Il “patto di famiglia” 5. La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni di Massimo Piscetta

2 I riflessi fiscali dei regimi patrimoniali della famiglia I riflessi fiscali dei regimi patrimoniali della famiglia (1/3) La tassazione della famiglia / 1  l’inesistenza di un principio di tassazione della «famiglia»;  i familiari fiscalmente a carico;  le detrazioni per familiari a carico Milano, 24 novembre 2015

3 I riflessi fiscali dei regimi patrimoniali della famiglia I riflessi fiscali dei regimi patrimoniali della famiglia (2/3) La tassazione della famiglia / 2  l’articolo 12 del Tuir;  «la detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato»;  «in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario»; Milano, 24 novembre 2015

4 I riflessi fiscali dei regimi patrimoniali della famiglia I riflessi fiscali dei regimi patrimoniali della famiglia (3/3) La tassazione della famiglia / 3  l’articolo 10 del Tuir: deducibilità dal reddito degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;  l’articolo 50 del Tuir: imponibilità quali «redditi assimilati al lavoro dipendente» degli assegni percepiti dal coniuge ex lettera c) dell’articolo 10 del Tuir Milano, 24 novembre 2015

5 La comunione e la separazione dei beni La comunione e la separazione dei beni (1/3) L’articolo 4 del Tuir / 1 «Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare; Milano, 24 novembre 2015

6 La comunione e la separazione dei beni La comunione e la separazione dei beni (2/3) L’articolo 4 del Tuir / 2 c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.» Milano, 24 novembre 2015

7 Il fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale (3/3) L’articolo 4 del Tuir / 3 b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 176 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’art. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo; Milano, 24 novembre 2015

L’impresa familiare L’impresa familiare (1/13) Le fonti normative e di prassi fiscale  il comma 4 dell’art. 5 del Tuir reca la disciplina dei redditi delle imprese familiari di cui all’art bis del codice civile;  l’Agenzia delle Entrate, intervenne, a seguito della Legge n. 576/1975 con la Circolare n. 40 del 19 dicembre Milano, 24 novembre 2015

L’impresa familiare L’impresa familiare (2/13) I potenziali partecipanti:  coniuge,  parenti entro il terzo grado,  affini entro il secondo grado. 9 Milano, 24 novembre 2015

L’impresa familiare L’impresa familiare (3/13) Il reddito dell’impresa familiare, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, è imputato a ciascun familiare che abbia prestato in modo:  continuativo e  prevalente, la sua attività di lavoro nell’impresa. 10 Milano, 24 novembre 2015

L’impresa familiare L’impresa familiare (4/13) Le condizioni di imputazione / 1 1. i familiari partecipanti risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti, 11 Milano, 24 novembre 2015

L’impresa familiare L’impresa familiare (5/13) Le casistiche di “costituzione”  enunciazione di impresa familiare per un’impresa già esistente,  inizio di attività ex novo in corso d’anno nella forma di impresa familiare. 12 Milano, 24 novembre 2015

L’impresa familiare L’impresa familiare (6/13) L’imposizione indiretta ( cfr. Consiglio Notariato – Studio 6/2005/T ) / 1  atto di istituzione dell’impresa familiare: esenti da obblighi di registrazione ( articoli 5 della Tabella e 11 della Tariffa Parte Prima del Dpr n. 131/86 ),  atto con il quale i partecipanti provvedono alla distribuzione di utili: imposta di registro in misura fissa in caso d’uso,  esenzione da imposta di bollo ex art. 5, comma 1 Tabella allegato B Dpr n. 642/ Milano, 24 novembre 2015

L’impresa familiare L’impresa familiare (7/13) L’imposizione indiretta / 2  i possibili profili in materia di imposta sulle successioni e donazioni,  art. 25 comma 4 del D.lgs. n. 346/ Milano, 24 novembre 2015

L’impresa familiare L’impresa familiare (8/13) Le condizioni di imputazione / 2 2. la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta, 15 Milano, 24 novembre 2015

L’impresa familiare L’impresa familiare (9/13) Le condizioni di imputazione / 3 3.ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente. 16 Milano, 24 novembre 2015

L’impresa familiare L’impresa familiare (10/13) I principali effetti della stipula dell’atto  la tassazione dei redditi avviene analogamente a quella di un’impresa individuale pur con applicazione del principio di trasparenza,  obbligatorietà dell’imputazione del reddito a fini fiscali ( circostanza sostenuta dalla Circolare n. 40/1976, ma non pacifica ),  irrilevanza, in capo ai familiari, delle perdite eventualmente manifestate 17 Milano, 24 novembre 2015

L’impresa familiare L’impresa familiare (11/13) Sul significato di “impresa”  il richiamo dell’art. 5 del Tuir all’art bis del codice civile rinvia integralmente alla nozione di impresa civilistica, divergente da quella fiscale ex art. 55 del Tuir ( il concetto non è condiviso, tuttavia dalla Circ. n. 40/1976 ),  inammissibilità di una “impresa familiare professionale” 18 Milano, 24 novembre 2015

L’impresa familiare L’impresa familiare (12/13) La cessione dell’azienda  sostenibilità della tesi circa l’imputazione della plusvalenza al titolare e ai familiari,  sostenibilità della tesi circa l’imputazione della plusvalenza al solo titolare con utilizzo, eventualmente della “tassazione separata”. 19 Milano, 24 novembre 2015

L’impresa familiare L’impresa familiare (13/13) Le somme dovute in caso di “recesso”  risoluzione n. 176/E del 28 aprile 2008: irrilevanza fiscale della somma a favore del familiare recedente e conseguente irrilevanza delle somma quale componente fiscale deducibile per l’impresa famigliare. 20 Milano, 24 novembre 2015

Cenni agli aspetti previdenziali Cenni agli aspetti previdenziali (2/3) Le gestioni previdenziali  la gestione previdenziale dei commercianti;  la gestione previdenziale degli artigiani;  la gestione previdenziale dei lavoratori autonomi;  i coadiuvanti e collaboratori familiari 21 Milano, 24 novembre 2015

Cenni agli aspetti previdenziali Cenni agli aspetti previdenziali (1/8) Le gestioni previdenziali  la gestione previdenziale dei commercianti;  la gestione previdenziale degli artigiani;  la gestione previdenziale dei lavoratori autonomi;  i coadiuvanti e collaboratori familiari 22 Milano, 24 novembre 2015

Cenni agli aspetti previdenziali Cenni agli aspetti previdenziali (2/8) La “gestione dei commercianti” (titolare e collaboratori con età superiore a 21 anni) 23 Reddito d'impresa Aliquota Contributo massimo obbligatorio per soggetti con anzianità contributiva al 1/1/96 Contributo massimo obbligatorio per soggetti senza anzianità contributiva al 1/1/96 oltre €fino ad € ,00 22,74% € 3.543,05 € 3.543, , ,0022,74% € 6.952, , ,0023,74% € , , ,0023,74% € 0,00 € ,69 Milano, 24 novembre 2015

Cenni agli aspetti previdenziali Cenni agli aspetti previdenziali (3/8) La “gestione degli artigiani” (titolare e collaboratori con età superiore a 21 anni) 24 Reddito d'impresa Aliquota Contributo massimo obbligatorio per soggetti con anzianità contributiva al 1/1/96 Contributo massimo obbligatorio per soggetti senza anzianità contributiva al 1/1/96 oltre €fino ad € ,0022,65% € 3.529,06 15,548, ,0022,65% € 6,925, ,0076,872,0023,65% € , , ,0023,65% € 0,00 € ,40 Milano, 24 novembre 2015

Cenni agli aspetti previdenziali Cenni agli aspetti previdenziali (4/8) La “gestione separata dei lavoratori autonomi”  art. 2, commi da 26 a 32, Legge 8 agosto 1995 n. 335;  aliquota 23,50% = iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati;  aliquota 27,72% = non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatori e non pensionati;  € ,00 = massimale di reddito 25 Milano, 24 novembre 2015

Cenni agli aspetti previdenziali Cenni agli aspetti previdenziali (5/8) I “coadiuvanti e collaboratori familiari”  la Circolare n. 37/10478 del 10 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  i collaboratori familiari occasionali “pensionati”;  i collaboratori familiari occasionali “dipendenti full time presso terzi”; 26 Milano, 24 novembre 2015

Cenni agli aspetti previdenziali Cenni agli aspetti previdenziali (6/8) I “coadiuvanti e collaboratori familiari”  art. 21 comma 6 ter D.L. n. 260/2003 ( conv. Legge n. 326/2003 ) = collaborazioni occasionali di parenti entro il 3° grado nell’ambito di imprese artigiane per un periodo complessivo non superiore a 90 giorni per anno; gratuità e natura a “carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale ” 27 Milano, 24 novembre 2015

Cenni agli aspetti previdenziali Cenni agli aspetti previdenziali (7/8) I “coadiuvanti e collaboratori familiari”  fuori dai casi del “familiare pensionato” e del “familiare lavoratore full time”, che possono essere considerati “presuntivamente”, ma relativamente, di natura occasionale, va valutata l’occasionalità della prestazione;  carenza di sistematicità e stabilità dei compiti espletati 28 Milano, 24 novembre 2015

Cenni agli aspetti previdenziali Cenni agli aspetti previdenziali (8/8) I “coadiuvanti e collaboratori familiari”  secondo la circolare, utilizzabilità generale dei principi di cui all’art. 21 comma 6 ter D.L. n. 206/2003 per i settori: artigianato, commercio, agricoltura;  massimo 90 giorni annui = 720 ore, non necessariamente in sostituzione del titolare 29 Milano, 24 novembre 2015

Il ruolo del coniuge nell’impresa o nella professione Il ruolo del coniuge nell’impresa o nella professione (1/2) L’articolo 54 comma 6 - bis del Tuir «Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti» 30 Milano, 24 novembre 2015

Il ruolo del coniuge nell’impresa o nella professione Il ruolo del coniuge nell’impresa o nella professione (2/2) L’articolo 60 del Tuir «Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’art. 5» 31 Milano, 24 novembre 2015

Il redditometro e la famiglia fiscale Il redditometro e la famiglia fiscale (1/7) Le fonti normative e di prassi  Articolo 22 D.L. n. 78/2010  Articolo 38 Dpr n. 600/1973  Decreto ministeriale  Circolare AE n. 24/E del  Circolare AE n. 25/E del Milano, 24 novembre 2015

Il redditometro e la famiglia fiscale Il redditometro e la famiglia fiscale (2/7) Le presunzioni accertative  (1) la presunzione della spesa annua finanziata con il reddito del periodo di imposta;  (2) la presunzione derivante dagli elementi indicativi di capacità contributiva 33 Milano, 24 novembre 2015

Il redditometro e la famiglia fiscale Il redditometro e la famiglia fiscale (3/7) La procedura  selezione dei contribuenti da verificare;  l’attività istruttoria, il contraddittorio;  l’obbligo di «accertamento con adesione»; 34 Milano, 24 novembre 2015

Il redditometro e la famiglia fiscale Il redditometro e la famiglia fiscale (4/7) Le spese attribuibili al contribuente a. le spese certe b. le spese per elementi certi c. le spese Istat d. le spese per beni durevoli 35 Milano, 24 novembre 2015

Il redditometro e la famiglia fiscale Il redditometro e la famiglia fiscale (5/7) Le spese induttivamente stimate a. il decreto b. la «famiglia fiscale» c. l’area geografica 36 Milano, 24 novembre 2015

Il redditometro e la famiglia fiscale Il redditometro e la famiglia fiscale (6/7) Il reddito complessivo accertabile = + Spese certe sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico + Spese per elementi certi, ottenute applicando ai dati certi ( abitazione, mezzi di trasporto ), riferibili al contribuente o al familiare fiscalmente a carico, i valori medi rilevati dai dati dell’Istat o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento + Quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabili al periodo di imposta + Quota del risparmio riscontrata, formatasi nell’anno + Quota parte dell’ammontare complessivo delle «spese Istat» relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza 37 Milano, 24 novembre 2015

Il redditometro e la famiglia fiscale Il redditometro e la famiglia fiscale (7/7) Le macro categoria di spese  Consumi generi alimentari, …  Combustibili ed energia  Mobili, elettrodomestici, …  Sanità  Trasporti  Comunicazioni  Istruzione  Tempo libero, cultura e giochi  Altri beni e servizi  Investimenti 38 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (1/18) Aspetti fiscali generali  i trasferimenti a titolo gratuito di aziende e di partecipazioni societarie di controllo in favore di discendenti ( paradigma tipico dei patti di famiglia ) sarebbero astrattamente soggetti al prelievo;  l’imposta rilevante è quella delle «successioni e donazioni»;  gli articoli 15 e 16 del D.lgs. N. 346/90 rappresentano la fonte normativa fondamentale 39 Milano, 24 novembre 2015

Il patto di famiglia Il patto di famiglia (2/18) 40 SoggettiFranchigiaAliquota Coniuge e parenti in linea retta ( genitori e i figli, anche naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affiliati e gli affiliati ) € % Fratelli e sorelle€ % Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado € 06% Altri soggetti€ 08% Persona portatrice di handicap€ %, 6% o 8% Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (3/18) La norma eccezionale di esenzione  i trasferimenti gratuiti di aziende e di talune partecipazioni sono sottratti, tuttavia, ad imposizione in forza di una norma esentativa ( art. 3 comma 4 –ter del D.lgs. n. 346/90 );  la norma opera anche fuori dall’ambito del patto di famiglia;  l’esenzione è riferita anche al «coniuge» ( ex art. 1 comma 31 Legge n. 244/07 ) 41 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (4/18) Il comma 4 – ter dell’art. 3 del TUS La fattispecie / 1  trasferimenti effettuati, anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 – bis e seguenti del codice civile, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. 42 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (5/18) Il comma 4 – ter dell’art. 3 del TUS I requisiti delle quote sociali o azioni / 2  con riferimento a quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1 del Tuir, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1) del codice civile. 43 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (6/18) Il comma 4 – ter dell’art. 3 del TUS La condizione fondamentale / 3  gli aventi causa devono proseguire l’esercizio dell’attività di impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tale senso 44 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (7/18) Il controllo ex art del codice civile  maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ( controllo di diritto ),  si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, non si computano i voti spettanti per conto di terzi ( risoluzione n. 75/E del 26 luglio 2010 ). 45 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (8/18) Le quote di società di persone  per le quote di partecipazione in società di persone non sono rilevanti i vincoli di controllo ex art del codice civile ( cfr. Circolare n. 3 del 22 gennaio 2008 e n. 18/E del 29 maggio 2013 ) 46 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (9/18) Le quote o azioni di società non residenti  l’agevolazione fiscale non compete qualora il bene trasferito sia una partecipazione in una società non residente;  analogamente non compete l’agevolazione per partecipazioni ( ove eventualmente ammissibili ) in enti commerciali 47 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (10/18) Gli effetti del mancato rispetto delle condizioni  decadenza dal beneficio esentativo;  obbligo di pagamento dell’imposta in misura ordinaria;  sanzione amministrativa ex art. 13 D.lgs. n. 471/97 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata 48 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (11/18) Le vicende straordinarie delle società  non comportano decadenza dall’agevolazione le vicende conseguenti ad operazioni straordinarie delle società, per:  conferimento,  trasformazione, fusione o scissione ad alcune condizioni:  avvengano in una società di persone,  comportino il mantenimento del controllo in capo al socio 49 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (12/18) Le imposte ipo - catastali Nel caso in cui l’azienda o il ramo di questa comprenda immobili o diritti reali immobiliari, le formalità di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte ipotecarie e catastali 50 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (13/18) Le possibilità di utilizzo di un trust  risoluzione n. 110/E del 23 aprile 2009 ( confermata dalla Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 ) 51 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (14/18) Gli aspetti qualificanti del trust  termine di durata non inferiore a cinque anni ( a decorrere dall’atto di segregazione delle partecipazioni di controllo o dell’azienda ),  beneficiari finali del fondo: i discendenti e/o il coniuge del disponente,  non discrezionalità del trust,  irrevocabilità del trust,  prosecuzione dell’attività aziendale o vincolo di detenzione non inferiore a cinque anni. 52 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (15/18) Le attribuzioni di denaro e di beni / 1  secondo la Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 le attribuzioni compensative, sia in denaro sia in beni, non rientrano nell’ambito agevolativo del comma 4 - ter, ma sono parte dell’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni;  la medesima circolare ritiene applicabile l’imposta di registro in misura fissa agli atti di rinuncia di attribuzioni in quanto rientranti fra gli atti privi di contenuto patrimoniali ex art. 11 della Tariffa parte I allegata al Dpr n. 131/86; 53 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (16/18) Le attribuzioni di denaro e di beni / 2  secondo autorevole dottrina: “i versamenti di denaro o le attribuzioni di beni che tendono a compensare gli altri futuri legittimari … rientrerebbero certamente nell’area di intassabilità stabilità per gli atti gratuiti intrafamiliari, se provenissero dallo stesso disponente …” ( “L’imposta sulle successioni e donazioni”, G. Gaffuri, Cedam, 2008 ); 54 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (17/18) Le attribuzioni di denaro e di beni / 3  analogamente ritiene la medesima dottrina con riferimento ai: “regolamenti compensativi direttamente stabiliti tra i futuri legittimari …”;  le tesi citate non sono tuttavia univocamente condivise ( oltre ad contrapporsi all’interpretazione della Agenzia delle entrate manifestate con la Circ. n. 18/2013 e n. 3/E del par. 8.3 ) 55 Milano, 24 novembre 2015

Il Patto di famiglia Il Patto di famiglia (18/18) Cenni al trattamento in materia di “imposte dirette”  il trasferimento gratuito dell’azienda;  il trasferimento gratuito delle partecipazioni 56 Milano, 24 novembre 2015

La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (1/17) 57 Milano, 24 novembre 2015  la società semplice rappresenta la forma più «elementare» di società  ha quale caratteristica fondamentale quella di avere per oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche lucrative «non commerciali»

58 La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (2/17)  il contratto non è soggetto a forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti Milano, 24 novembre 2015

59 La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (3/17)  l’amministrazione può essere affidata a tutti o a solo alcuni dei soci,  in via congiuntiva o disgiuntiva Milano, 24 novembre 2015

60 La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (4/17)  durante la vita della società, i soci possono modificare il contratto sociale, ma, se non è convenuto diversamente, è necessario il consenso di tutti Milano, 24 novembre 2015

61 La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (5/17)  per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci,  il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza Milano, 24 novembre 2015

62  la tematica in merito all’iscrivibilità o meno al registro delle imprese La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (6/17) Milano, 24 novembre 2015

63  inapplicabilità della normativa in materia di «società di comodo» (art. 30 legge n. 724/94) La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (7/17) Milano, 24 novembre 2015

64 La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (8/17)  inapplicabilità della normativa in materia di:  studi di settore,  parametri,  indicatori di normalità economica Milano, 24 novembre 2015

65 La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (9/17)  inapplicabilità della normativa in materia di:  comunicazioni obbligatorie all’anagrafe tributaria ex art. 7 del Dpr n. 605/1973 Milano, 24 novembre 2015

66 La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (10/17)  applicabilità dell’art. 67 del TUIR:  con riferimento all’esenzione da tassazione delle plusvalenze su cessioni di immobili posseduti da almeno cinque anni o pervenuti per successione Milano, 24 novembre 2015

67 La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (11/17)  applicabilità della normativa in materia di rivalutazione fiscale di:  terreni,  partecipazioni Milano, 24 novembre 2015

68 La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (12/17) l’art. 11 della Legge di stabilità 2016 prevede la possibilità (oltre all’assegnazione agevolata di beni ai soci) di trasformazione di società (non necessariamente non operative ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 724/94) in società semplice (l’ultimo intervento normativo analogo fu introdotto dalla Legge n. 244/2007). Milano, 24 novembre 2015

69 La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (13/17) Esempio (A)  possesso di attività mobiliari Milano, 24 novembre 2015

70 La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (14/17) Esempio (B)  possesso di attività immobiliari Milano, 24 novembre 2015

71 Esempio (C)  possesso di quote o azioni di società famigliari: azione quale «holding statica» La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (15/17) Milano, 24 novembre 2015

72 La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (16/17) Esempio (D)  veicolo societario «riservato» per operazioni di acquisizione societarie Milano, 24 novembre 2015

73 La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni La società semplice quale strumento per la gestione dei patrimoni (17/17) Esempio (E)  utilizzo quale «private trust company» di un unico trust Milano, 24 novembre 2015