Istituzioni di diritto romano Diritti reali – La proprietà.

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LA POSSESSIO Oggetto della possessio Res nec mancipi Usus  possessio ad usucapionem.
Transcript della presentazione:

Istituzioni di diritto romano Diritti reali – La proprietà

La proprietà Il principale e il più importante tra i diritti reali è indubbiamente la proprietà Una delle principali caratteristiche del diritto di proprietà è questo: pretendere da tutti i consociati una condotta negativa, cioè astenersi dal turbare la disponibilità e il godimento che il titolare del diritto di proprietà ha sulla cosa

La proprietà Il diritto di proprietà è il più ampio in assoluto tra i diritti reali e per questo è difficile darne una definizione in senso positivo, cioè elencare tutte le attività che il proprietario può esercitare sulla cosa Una peculiarità del diritto di proprietà è la sua elasticità

La proprietà Il diritto di proprietà può essere limitato da altri diritti reali sulla cosa (es. diritto di usufrutto, cioè usare e percepire i frutti della cosa) tali che possono ridurre tantissimo il diritto di proprietà, ma nel momento in cui questi diritti reali vengono a mancare, il proprietario riprende la piena disponibilità della cosa

La proprietà In questo senso si parla di elasticità della proprietà Nelle fonti del diritto romano non troviamo mai una definizione del diritto di proprietà e nel corso dei secoli diverse sono state le parole idonee ad indicare questo diritto: es. mancipium (che viene da manus e in origine indica il potere su persone e cose) o anche dominium

La proprietà Nel Medioevo numerosi giuristi hanno cercato di desumere una definizione di proprietà partendo proprio dallo studio del Corpus iuris Tutte queste definizioni peccano di incompletezza, cosa che conferma la difficoltà di dare una definizione del diritto di proprietà

La proprietà Una nota definizione è quella che afferma che “il diritto di proprietà è lo ius utendi et abutendi de re sua”, cioè il diritto di usare e abusare della cosa propria Tra le altre, ricordiamo la definizione di Bonfante per il quale “la proprietà è la signoria più generale sulla cosa sia in atto, sia in potenza”

La proprietà Nella definizione del Bonfante si può notare come vi sia l’influenza delle sue teorie sulla familia, perché tende ad identificare il diritto del proprietario con la signoria/sovranità del paterfamilias I giuristi anche hanno cercato di comprendere l’origine di questo diritto

La proprietà Quando pensatori antichi e moderni hanno tentato di dare una spiegazione dell’origine della proprietà, si sono trovati quasi sempre a concepire una fase anteriore in cui non sarebbe esistita la proprietà individuale, ma i beni sarebbero stati accessibili e goduti da tutti

La proprietà Questa proprietà primitiva e collettiva (identificata nel mondo greco e romano con l’età dell’oro) sarebbe cessata a causa dell’egoismo dell’uomo, malvagità che avrebbe reso necessaria la difesa del diritto di proprietà, cioè delle cose detenute dal singolo: da questo sarebbe sorta la proprietà come la conosciamo noi oggi

La proprietà Queste teorie influirono anche sulla ricostruzione del diritto di proprietà nel mondo romano, ipotizzandosi che in origine non sarebbe esistita la proprietà individuale, ma collettiva Una delle opinioni dominanti riteneva che l’antica proprietà fosse espressione della sovranità del pater sulle cose che appartenevano collettivamente alla familia, cioè le res mancipi

La proprietà Secondo questa tesi, in origine solo le res mancipi sarebbero state oggetto di proprietà, mentre quelle nec mancipi lo sarebbero diventate solo successivamente Questa tesi non risulta molto fondata, perché sin dall’origine le fonti giuridiche a nostra disposizione non fanno distinzione con riguardo al diritto di proprietà tra le res mancipi e nec mancipi

La proprietà Una norma delle XII tavole relativa all’acquisto per usucapione non fa distinzione tra res mancipi e nec mancipi, ma solo tra cose mobili e cose immobili Inoltre, la fonte originaria della proprietà romana era rappresentata dal bottino di guerra che comprendeva prevalentemente res nec mancipi

La proprietà La stessa legis actio sacramenti in rem si applicava alla difesa della proprietà sia delle res mancipi che nec mancipi Non si può dire, dunque, sia stato risolto il tema relativo all’origine del diritto di proprietà

La proprietà La cosa che con ragionevole certezza possiamo affermare è che il diritto di proprietà rispondeva ad un concetto univoco, unitario Nel diritto romano potevano essere proprietari i cittadini romani, nonché i latini e i peregrini che avessero il ius commercii

La proprietà Si poteva essere proprietari sia di beni mobili che di beni immobili che non fossero di proprietà del populus o dell’imperatore Rispetto agli immobili i Romani avevano concepito che il diritto di proprietà si estendesse anche allo spazio sovrastante e sottostante della cosa

La proprietà Con riguardo specifico alla proprietà fondiaria, si pone un altro tema, quello del limite delle immissioni nella proprietà altrui che derivi da un’attività che il proprietario compie nel proprio fondo

La proprietà In particolare, anche per i giuristi romani si pose il problema di trovare una sintesi tra il non limitare in senso assoluto ogni immissione e non renderle tutte lecite (immissioni di fumo, calore etc.) Alcuni giuristi vissuti a cavallo tra il 1200 e il 1300 ritennero di risolvere il problema vietando al proprietario di compiere i c.d. atti di emulazione

La proprietà Gli atti di emulazione sono quelle attività compiute sulla cosa propria col solo scopo di nuocere al vicino senza trarre alcuna utilità per se Altra teoria sviluppatasi nel XX secolo è quella c.d. dell’uso normale della cosa

La proprietà Si considerano cioè lecite le immissioni sul fondo altrui derivate da un uso normale della casa, illecite quelle che derivano da un uso anormale In merito al diritto romano, è ancora oggetto di studio l’ipotesi dell’esistenza o meno di un divieto degli atti di emulazione come è stato elaborato dai giuristi del 1300

La proprietà Tema collegato a quello degli atti di emulazione è quello dell’abuso del diritto che non riguarda i rapporti tra privati, ma tra il proprietario e lo stato, gli interessi della collettività Lo stato può imporre limitazioni al proprietario con riguardo all’esercizio di un suo diritto per un principio di ordine sociale

La proprietà Questa teoria si basò sulla lettura dei testi romani: anche se i giuristi romani non avevano elaborato una teoria dell’abuso del diritto erano certamente sensibili al tema di impedire un uso anormale del diritto di proprietà che si scontrasse con i fini economici e sociali dello stato

La proprietà Le intuizioni dei giuristi romani si tradussero in norme nel diritto odierno Nel nostro codice civile il diritto di proprietà è menzionato all’art. 832 c.c. dove è scritto che: “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”

La proprietà Anche questo articolo non dà una definizione del diritto di proprietà, ma si limita a stabilire quel che il proprietario ha diritto di fare, nei limiti stabiliti dall’ordinamento All’art. 833 c.c. è invece contenuto il divieto di atti di emulazione “il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”

La proprietà Le limitazioni di diritto pubblico che potevano essere imposte ai privati erano: a) Espropriazione per causa di pubblica utilità, cioè il diritto dello Stato di impadronirsi della cosa del singolo dietro indennizzo per destinarla ad un interesse pubblico (es. esproprio di un terreno per costruire una strada)

La proprietà b) Limitazioni per motivi religiosi: nelle XII Tavole è menzionato il divieto di seppellire o di cremare cadaveri entro le mura della città; c) Limitazioni imposte ai proprietari dei fondi rivieraschi (fondi che si trovano lungo un fiume) i quali sono tenuti a sopportare che i naviganti usino le rive per scopi inerenti la navigazione;

La proprietà d) Passaggio pubblico: nel caso una strada sia rovinata, i proprietari dei fondi vicini devono consentire alle persone di passare per i loro fondi durante i lavori di rifacimento del manto stradale; e) Motivi di edilizia: sono limitazioni che riguardano l’altezza, la distanza, l’estetica degli edifici;

La proprietà f) Limitazioni per sfruttamento di miniere: dal 382 d.C. tutti possono scavare miniere nel fondo altrui, ma hanno l’obbligo di versare 1/10 ai proprietari e 1/10 al fisco; g) Imposta fondiaria: dal 292 d.C. tutti i fondi oggetto di proprietà privata vennero sottoposti da Diocleziano ad imposta fondiaria

La proprietà Limitazioni di diritto privato : a) Sin dalle XII Tavole il proprietario di un fondo dal quale sporgevano dei rami dai fondi vicini, aveva il diritto di pretendere il taglio dei rami: se questo non era fatto, poteva eseguirlo lui stesso ed appropriarsi del legname ( actio de arboribus caedendis )

La proprietà b) Il proprietario di un fondo aveva diritto sin dalle XII tavole di entrare in giorni alterni nei fondi dei vicini per raccogliere i frutti prodotti dalle proprie piante che fossero caduti nei fondi altrui ( actio de glande legenda ) c) Bisognava rispettare delle distanze nelle piantagioni e nella costruzione di opere vicine ai confini

La proprietà Modi di acquisto della proprietà : A titolo originario: Accessione: l’accessione è l’unione stabile di due cose di proprietari diversi e il proprietario è colui il quale ha la proprietà della cosa principale, più importante da un punto di vista economico

La proprietà Esistono tre tipi di accessione: a) Accessione di cosa mobile a cosa mobile b) L’accessione di cosa mobile a cosa immobile c) L’accessione di cosa immobile a cosa immobile

La proprietà Per quanto riguarda l’accessione di cosa mobile a cosa mobile si sogliono distinguere 5 casi: 1) ferruminatio: è l’unione di un oggetto di metallo ad un altro dello stesso metallo senza interposizione di altra materia e andando a formare una res unica

La proprietà Es.: un braccio o un piede di bronzo aggiunto a fuoco ad una statua sempre di bronzo Il proprietario della cosa principale diventa proprietario anche della cosa accessoria Non rientra nell’accessione il caso della plumbatio cioè dell’unione di due cose di metallo con interposizione di un metallo diverso

La proprietà 2) Scriptura si ha quando l’inchiostro accede alla pergamena e, in questo caso, proprietario della cosa è il proprietario della pergamena, la cosa più importante fra le due 3) Pictura è il caso del pittore che per sbaglio prende la tela bianca di un altro e ci dipinge sopra un quadro: il dipinto di chi è?

La proprietà I giuristi Romani discussero a lungo e i Sabiniani (una delle due principali scuole di diritto a Roma) ritenevano che proprietario del dipinto fosse il proprietario della tavola, perché l’oggetto economicamente più importante. I Proculiani invece attribuivano la proprietà del dipinto al pittore, dando rilievo all’apporto umano.

La proprietà Giustiniano accoglierà questa opinione. Il principio vale solo nel caso in cui il dipinto sia eseguito su un supporto mobile: gli affreschi e le pitture murali sono di proprietà del proprietario dell’immobile 4) Textura sono i fili che accedono ad un drappo: proprietario è il proprietario del drappo

La proprietà 5) Tinctura è il colore che accede all’oggetto verniciato, proprietario è il proprietario dell’oggetto Per quanto riguarda l’accessione di cosa mobile a cosa immobile i casi sono tre: satio, implantatio, inaedificatio

La proprietà 1) Si ha il caso della satio quando un soggetto getta dei semi nel campo di un altro: la soluzione fu quella di considerare proprietario delle piante germogliate il proprietario del campo, in quanto proprietario della cosa più importante

La proprietà Nel caso dell’ implantatio non sono i semi ad essere posti erroneamente nel campo del vicino, ma delle piante. In questo caso il proprietario del fondo diventa proprietario delle piante quando si verifica la coalitio, cioè quando la pianta ha messo le radici nel fondo e si alimenta con la terra del fondo stesso

La proprietà L’ inaedificatio è il caso di taluno che costruisce un edificio su un fondo con materiali altrui (in buona fede) Proprietario dell’edificio è il proprietario del fondo che però non acquista la proprietà dei materiali che rimane al vecchio proprietario

La proprietà Il proprietario dei materiali non poteva rivendicarli fino a quando l’edificio stava in piedi: se però l’edificio veniva smantellato per volontà del proprietario del fondo o per cause naturali, il proprietario poteva recuperare i materiali

La proprietà Il principio in forza del quale non poteva richiederli indietro fino a che l’edificio era in piedi derivava da una norma delle XII Tavole che vietava la possibilità di rivendicare il TIGNUM IUNCTUM, cioè il palo o la trave che fosse unito a un edificio o a una vigna altrui

La proprietà Accessione di cose immobili a cose immobili: i casi sono cinque, alluvio, avulsio, crusta lapsa, insula in flumine nata, alveus derelictus L’ alluvio è il caso dell’incremento lento e costante di un fondo rivierasco per il deposito effettuato dalle acque: il proprietario del fondo acquista anche la proprietà dell’incremento man mano che si verifica

La proprietà Nel caso dell’ avulsio, invece, vi è sempre un incremento di un fondo rivierasco, ma in questo caso vi è la congiunzione ad esso di un pezzo di terra staccatosi da un altro fondo e trasportato dalle acque correnti del fiume

La proprietà In questo caso il proprietario del fondo acquista la proprietà del pezzo di terra non appena si verifica la coalitio, cioè l’unione organica e definitiva tra le terre che si deduce dal fatto che sul terreno aggiunto spunti la medesima vegetazione del fondo a cui si è unito

La proprietà La crusta lapsa è simile all’avulsio, perché consiste sempre nell’unione tra un pezzo di fondo staccatosi ad un altro: la differenza è che in questo caso l’unione avviene per effetto di frane o altri fenomeni Il proprietario del fondo diviene proprietario del terreno aggiunto quando si realizza la coalitio

La proprietà L’ insula in flumine nata si ha quando in un fiume si formi un’isola, ad esempio per ritiro delle acque I proprietari dei fondi rivieraschi, cioè quelli che si affacciano sul fiume acquistano la proprietà della parte dell’isola compresa fra una linea mediana al letto del fiume e le perpendicolari alla mediana tirate dai confini

La proprietà Il caso dell’ alveus derelictus si ha quando un corso d’acqua abbandona definitivamente il corso e ne scava un altro I proprietari dei fondi che si affacciano sul letto abbandonato ne acquistano la proprietà secondo la regola descritta per l’insula in flumine nata

La proprietà Sin dall’epoca antica il diritto romano riconobbe a colui il quale aveva perduto la proprietà di una cosa perché era stata acquistata da altri per accessione, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito Fino a quando la cosa accessoria non si era unita in modo organico o definitivo alla cosa principale e, dunque, la proprietà non era passata, il proprietario della cosa accessoria poteva agire con un’azione chiamata actio ad exhibendum

La proprietà Con questa azione otteneva la separazione e poteva poi agire per la rivendica della cosa Quando invece la proprietà era passata, poteva solo agire per ottenere il risarcimento del danno Altro modo di acquisto della proprietà a titolo originario è la specificazione

La proprietà I Romani definirono la specificazione come lo speciem facere ex aliena materia, cioè il creare un nuovo oggetto usando in buona fede la materia di un altro La specificazione è cioè la trasformazione mediante un’attività umana di una materia in una nuova res che ha una propria e diversa destinazione economico-sociale

La proprietà Es.: l’uva trasformata in vino, la legna trasformata in carbone, il marmo trasformato in statua) A chi spettasse la proprietà della cosa specificata fu argomento lungamente dibattuto dai Romani

La proprietà I Sabiniani sostenevano che la proprietà spettasse al proprietario della materia, mentre i Proculiani ritenevano che spettasse allo specificatore Si impose una soluzione che era una via di mezzo tra le due: nel caso in cui la cosa specificata potesse tornare allo stato iniziale (es. anello d’oro poteva essere fuso) la proprietà spettava al proprietario della materia; se invece non poteva tornare indietro, la proprietà spettava allo specificatore. Anche in questo caso spettava al proprietario della materia un indennizzo

La proprietà L’ occupazione è un altro modo di acquisto della proprietà a titolo originario Tre sono i requisiti: che la res sia nullius, che ci sia l’ animus occupandi e la materiale apprensione della cosa Res nullius è la cosa che non è di nessuno

La proprietà Appartengono a questa categoria ad esempio le conchiglie e le perle del mare, gli animali selvatici, cioè quelli che non hanno la consuetudo revertendi Per consuetudo revertendi si intende l’abitudine dell’animale a tornare presso una casa, una stalla o altro luogo

La proprietà Pertanto sono animali selvatici quelli che vivono liberi in natura, non hanno alcun proprietario e ciò è testimoniato dall’assenza della consuetudo revertendi L’ acquisto del tesoro è anch’esso un modo di acquisto della proprietà, sempre a titolo originario

La proprietà Il tesoro consiste in un insieme di denaro o oggetti preziosi seppelliti in un campo di cui si sia perso il ricordo Originariamente, acquistava il tesoro il proprietario del fondo Successivamente l’imperatore Adriano stabilì che se il tesoro era stato rinvenuto da persona diversa dal proprietario del fondo, spettasse metà al proprietario e metà a colui il quale aveva rinvenuto il tesoro

La proprietà Vi era però un requisito, cioè che l’inventore doveva aver rinvenuto il tesoro casualmente e non data opera Questo significa che non doveva aver ricevuto un incarico dal proprietario del fondo per compiere un lavoro nel fondo stesso: in questo caso il tesoro spettava solo al proprietario del fondo

La proprietà Modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo: mancipatio, in iure cessio, traditio, usucapio Nel diritto romano la proprietà poteva essere trasmessa solo ed esclusivamente in questi modi a differenza del diritto odierno che concepisce la categoria dei contratti con effetti reali

La proprietà Cioè ammette che i contratti, oltre a far sorgere gli effetti obbligatori, possano trasmettere la proprietà o altri diritti reali senza bisogno di atti ulteriori, cosa del tutto sconosciuta al diritto romano Questa differenza tra il diritto odierno e il diritto romano è chiarissima nella compravendita

La proprietà In quello odierno, l’accordo tra compratore e venditore determina immediatamente il passaggio di proprietà della cosa dal venditore al compratore e del prezzo dal compratore al venditore Nel contratto di compravendita nel diritto romano invece l’accordo tra le parti fa sorgere solo obbligazioni

La proprietà In particolare sorge l’obbligo per il compratore di trasmettere la proprietà del prezzo e l’obbligo per il venditore di trasmettere la disponibilità della cosa al compratore: la proprietà passa solo se si fa anche la mancipatio (res mancipi), in iure cessio (res mancipi, res nec mancipi), traditio (res nec mancipi) o usucapione

La proprietà Mancipatio : è il modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo delle res mancipi E’ un negozio che può essere compiuto dai cittadini romani e da tutti coloro i quali avevano il ius commercii Le donne e i minori lo facevano con l’auctoritas del tutore

La proprietà La mancipatio ci è descritta da Gaio che la definisce come una vendita immaginaria che si svolgeva dinanzi a cinque cittadini romani maschi puberi e un sesto cittadino che aveva il compito di tenere la bilancia ( libripens ) Vi erano poi l’acquirente e il venditore chiamati rispettivamente mancipio accipiens e mancipio dans

La proprietà Il mancipio accipiens afferrata la cosa di cui doveva essere trasferita la proprietà pronunciava queste parole solenni: “dichiaro che questo oggetto è mio secondo il diritto dei Quiriti e mi sia comprato con questo bronzo e con questa bilancia”

La proprietà Quindi il libripens porgeva all’acquirente un pezzo di bronzo e gli ordinava, con quello, di percuotere la bilancia Il mancipio accipiens percuoteva la bilancia e consegnava il pezzo di bronzo all’alienante: in questo modo, dice Gaio, si trasferiva la proprietà delle res mancipi

La proprietà Se erano cose mobili (es. schiavo) venivano portate nel luogo dove si svolgeva la cerimonia; se erano immobili (es. fondo) si portava una zolla di terra Con la mancipatio sorgeva l’obbligo per il venditore di garantire il compratore: questa forma di garanzia si chiamava auctoritas

La proprietà Il venditore aveva l’obbligo di assistere in giudizio il compratore se un terzo avesse contestato la proprietà acquistata con la mancipatio (es. il venditore vende una cosa che non è di sua proprietà, ma di un terzo) Se il terzo che contesta vince il giudizio e il compratore deve restituirgli la cosa, il venditore deve pagare al compratore il doppio del prezzo effettivamente pagato

La proprietà Ma perché Gaio scrive che la mancipatio era una vendita immaginaria? Perché la mancipatio era in origine una compravendita reale, cioè uno scambio di cosa contro prezzo, mentre successivamente si trasformò in un negozio astratto che serviva al trasferimento delle res mancipi per i motivi più diversi, a prescindere dalla compravendita

La proprietà Quando si aveva l’esigenza di trasferire la proprietà di una res mancipi perché era stato fatto un contratto di compravendita o una donazione o altro ancora, si faceva la mancipatio Veniva usata anche per l’emancipazione, l’acquisto della manus sulla donna, per la mancipatio familiae

La proprietà La norma delle XII tavole: cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto” stabiliva che le nuncupationes, cioè le dichiarazioni fatte dalle parti durante un nexum o una mancipatio erano norma Es.: la dichiarazione fatta durante la mancipatio che il fondo che si sta vendendo è privo di servitù, vincola l’alienante perché se si scopre che ha mentito dovrà risarcire all’acquirente il minor valore del fondo

La proprietà La mancipatio scomparirà nel diritto giustinianeo, quando cadrà la distinzione tra res mancipi e res nec mancipi La in iure cessio è un altro modo di trasferimento della proprietà a titolo derivativo: in questo caso non c’è una vendita immaginaria, ma una lite immaginaria

La proprietà Acquirente e alienante si recano davanti al magistrato dove l’acquirente (secondo la forma prevista per la legis actio sacramenti in rem) dichiara che quella cosa è sua per il diritto dei Quiriti e fa la vindicatio A questo punto il magistrato interroga l’alienante e gli chiede se vuole fare la contravindicatio: se nega o tace il magistrato aggiudica al rivendicante (addictio) che diventa proprietario della cosa, mentre l’alienante la perde

La proprietà Il nome che deriva da cedere, non opporsi in diritto, deriva proprio dall’atteggiamento dell’alienante che ‘cede’ in giudizio Cadde in disuso dopo il III sec. d.C. Vediamo ora la traditio modo di trasferimento della proprietà delle sole res nec mancipi

La proprietà Possiamo definire la traditio come la consegna materiale della cosa dall’alienante all’acquirente con l’intenzione uno di spogliarsi del bene e con l’intenzione l’altro di ricevere il dominio sul bene, tutto ciò in base ad un rapporto tra le parti che l’ordinamento giuridico considera idoneo al trasferimento della proprietà

La proprietà Gli elementi che sono necessari affinché si abbia una traditio sono: 1) Che l’alienante abbia la capacità di agire e sia proprietario della cosa: non possono fare la traditio i pazzi, i prodighi i minori senza l’auctoritas del tutore 2) L’acquirente abbia la capacità di acquistare

La proprietà 3) La consegna della cosa; 4) Che la consegna sia effettuata con l’intenzione di spogliarsi del dominio sulla cosa e che colui che riceve la cosa la voglia acquistare; 5) Che esista tra alienante ed acquirente un rapporto giuridico tale che l’ordinamento riconosca sufficiente a giustificare il passaggio del dominio dal primo al secondo.

La proprietà Questo elemento è definito iusta causa traditionis e funziona così: es. Caio e Sempronio fanno una permuta di res nec mancipi, cioè uno scambio di cosa contro cosa: la giusta causa delle due traditio che giustifica il passaggio di proprietà delle due cose dall’uno all’altro sarà la permuta

La proprietà Ugualmente se il pater consegna al marito della figlia dei beni in qualità di dote con l’intenzione di spogliarsene definitivamente e il genero li riceve come beni dotali, si avrà il passaggio di proprietà dei beni dal suocero al genero e la giusta causa sarà rappresentata dalla costituzione della dote

La proprietà Se manca taluno di questi elementi non si verifica il passaggio di proprietà Nel diritto classico compaiono dei casi particolari di traditio: Traditio longa manu : quando l’oggetto presente al momento della traditio, non viene consegnato materialmente all’acquirente, ma indicato a distanza (è il caso del fondo mostrato da una torre)

La proprietà Traditio brevi manu : è l’ipotesi dell’acquirente che deteneva già prima della traditio la cosa ad altro titolo (es. locazione) e quindi non c’è bisogno di alcuna trasmissione della cosa Traditio symbolica : si ha quando invece di consegnare una cosa, si consegna un simbolo di essa, come nel caso in cui si consegni le chiavi di un magazzino in cui è contenuta la merce venduta

La proprietà Usucapio : il principio che sta alla base dell’usucapione è comune a tutte le società che si siano date un’organizzazione giuridica e consiste nell’ammettere che una relazione di fatto tra una persona e una cosa di proprietà di un altro possa, se questa relazione si protrae per un certo tempo senza opposizione da parte dei proprietari della cosa, dare luogo all’acquisto di un diritto di proprietà o altro diritto reale a vantaggio di chi ha questa relazione con la cosa

La proprietà Allo stesso modo, il titolare del diritto reale lo perde se non lo fa valere per un certo periodo contro chi lo viola Nel primo caso parliamo di usucapione (modo di acquisto della proprietà), nel secondo di praescriptio longi temporis, istituto processuale inerente la decadenza dall’esercizio dell’azione

La proprietà L’usucapione è limitato ai soli cittadini romani ed è un modo di acquisto della proprietà che si basa sul possesso di cosa altrui basato su un giusto titolo, protratto per il tempo stabilito dalla legge e con la consapevolezza di non ledere un diritto altrui

La proprietà Scopo dell’istituto era di dare la certezza del diritto : ad es. nei giudizi a difesa della proprietà, l’usucapione evita al proprietario di dovere dare la prova della sua proprietà attraverso la c.d. probatio diabolica, cioè ricostruire tutti i proprietari della cosa sino a risalire al primo acquirente a titolo originario

La proprietà E’ in realtà discusso dai giuristi se l’usucapione rientri tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario o derivativo, poiché presenta elementi di entrambi Dell’acquisto a titolo originario vi è la circostanza che l’acquisto avviene in base ad un rapporto con la cosa

La proprietà Dell’acquisto a titolo derivativo vi è la circostanza della contestualità tra la cessazione del diritto in capo al primo proprietario e l’acquisto di chi usucapisce Inoltre, se ad esempio vi erano dei diritti limitativi della proprietà provenienti dal precedente proprietario (es. servitù), questi diritti si mantenevano anche dopo l’usucapione

La proprietà Inoltre, il possesso di colui che compie l’usucapione è fondato su un titulus, cioè un rapporto col precedente proprietario L’ usucapio è un istituto antichissimo come testimoniano le XII tavole, dove era contenuta una norma che stabiliva i termini per l’usucapione: usus auctoritas fundi biennium est, ceterarum rerum omnium annus est

La proprietà La norma stabiliva cioè che l’ auctoritas, cioè la garanzia per l’evizione, il venditore la dovesse prestare per due anni per le cose immobili e un anno per quelle mobili, perché dopo questo tempo scattava l’usucapio e più nessuno avrebbe potuto rivendicare le cose

La proprietà Connessa a questa vi è un’altra norma delle XII tavole che dice: adversus hostem aeterna auctoritas, cioè nei confronti degli stranieri la garanzia per l’evizione doveva essere perpetua, perché solo i cittadini romani potevano acquistare per usucapione

La proprietà Inoltre, già dall’epoca delle XII tavole non di tutte le cose si può fare l’usucapione: non si può fare delle res extra commercium, delle res furtivae (cioè le cose rubate), delle res vi possessae (le cose prese con la violenza) Il primo requisito dell’usucapione è, pertanto, che la cosa sia habilis, cioè possa essere usucapita

La proprietà Il secondo requisito è la iusta causa o titulus usucapionis, cioè una giusta causa di presa di possesso di una cosa altrui consistente o in un rapporto negoziale tra l’acquirente e il precedente proprietario o in un provvedimento giudiziale o amministrativo

La proprietà Per quanto riguarda il rapporto negoziale vi sono varie possibilità: Pro emptore : il possesso è giustificato da un rapporto di compravendita che non fa passare la proprietà. E’ il caso della res mancipi trasferita con la traditio : non passa la proprietà, ma il possesso che è però giustificato dalla compravendita e che assicura la mancanza di danno ad altri

La proprietà Pro donato : è il caso del donante che trasferisce al donatario una res mancipi con la traditio : il donatario non acquista la proprietà, ma il possesso giustificato dalla donazione Pro derelicto : è l’usucapione delle cose abbandonate dai legittimi proprietari. L’abbandono dimostra l’assenza della lesione nell’inizio del possesso

La proprietà Il terzo requisito dell’usucapione è la buona fede cioè la convinzione dell’acquirente di non ledere il diritto del proprietario della cosa Questa convinzione deve esistere nel momento iniziale del possesso, perché la male fede sopravvenuta non nuoce

La proprietà Quarto requisito è il tempo : due anni per le cose immobili e un anno per le cose mobili Il possesso doveva essere continuo, nel senso che se veniva interrotto per qualsiasi motivo, il computo doveva ricominciare da capo Poiché l’usucapione si applicava solo alle cose suscettibili di proprietà quiritaria, cioè dei cittadini romani, non era applicabile ai fondi provinciali

La proprietà Per dare la certezza del diritto anche in questi casi che, cioè, chi avesse posseduto per un lungo tempo un fondo con iusta causa e bona fides ne diventasse proprietario, si utilizzò un altro istituto chiamato longi temporis praescriptio diffuso presso le popolazioni ellenistiche e basato sul concetto che il titolare decadeva dal proprio diritto quando non lo esercitava per un certo periodo di tempo, rimanendo inattivo rispetto alle usurpazioni altrui

La proprietà Questo istituto veniva utilizzato nei tribunali provinciali quando un soggetto aveva posseduto un immobile per 10 o 20 anni con giusta causa, senza opposizione Non era un modo di acquisto della proprietà, ma serviva a respingere l’azione intentata dal proprietario

La proprietà L’azione poteva essere respinta quando: vi era la giusta causa, la buona fede, il possesso e il tempo che era di 10 anni tra presenti e 20 tra assenti Si era tra presenti quando la cosa, il possessore e il proprietario erano nella stessa città o territorio

La proprietà Mezzi giudiziali a difesa della proprietà: In diritto romano si distinguono due tipi di violazioni La violazione di colui che possiede illegittimamente la cosa, privandone il proprietario La violazione di chi pretende di esercitare diritti reali sulla cosa, limitando il godimento e la disponibilità del proprietario

La proprietà Nel primo caso il proprietario agisce con la REIVINDICATIO, nel secondo con L’ACTIO NEGATORIA La reivindicatio è l’azione di rivendica della proprietà che nel processo per legis actiones prendeva la forma della legis actio sacramenti in rem e, nel processo formulare, dell’ actio in rem

La proprietà Attore della reivindicatio è il proprietario che ha perduto il possesso della cosa: cita in giudizio il possessore e dà prova di essere il proprietario Se l’attore vince, il possessore deve restituire la cosa con tutti i frutti

La proprietà L’ actio negatoria serve, invece, a negare che sulla cosa gravino a favore di altri dei diritti reali che limitino la disponibilità o il godimento del bene da parte del proprietario E’ il caso ad esempio del proprietario di un fondo che venga attraversato da un soggetto che sostenga di avere una servitù di passaggio

La proprietà In questo caso il proprietario del fondo cita in giudizio colui che passa per il fondo; l’attore deve provare di essere proprietario e che vi è una lesione (il convenuto attraversa il fondo) Il convenuto deve invece dare prova di avere il diritto di servitù altrimenti perde la lite